Il patto di opzione put a prezzo predeterminato relativo a una partecipazione sociale non integra il patto leonino vietato dall’art. 2265 c.c., applicabile a tutti i tipi sociali, quando l’opzione abbia efficacia temporalmente limitata e il beneficiario, titolare di una quota minima, non possa incidere rilevantemente sulla gestione, perché il divieto presuppone un’esclusione integrale e costante dagli utili o dalle perdite, che devii stabilmente dalla causa societatis, mentre il trasferimento del rischio meramente interno tra soci, o tra un socio e un terzo, non altera la posizione del socio nell’ente né produce effetti verso la società.
L’opzione di acquisto o vendita di partecipazioni segue lo schema dell’art. 1331 c.c. e può essere concessa anche senza corrispettivo, dovendo la causa essere apprezzata alla luce dei rapporti complessivi tra le parti e dei contratti collegati, come la contestuale cessione delle stesse azioni e i rapporti di lavoro e di collaborazione del beneficiario con le società del gruppo. L’eccezione di eccessiva onerosità sopravvenuta è infondata se l’obbligato si limita a richiamare una perizia di stima successiva all’esercizio dell’opzione, e l’oggetto del ritrasferimento va identificato, in difetto di specifiche allegazioni sulle variazioni del capitale, nel numero di azioni riconosciuto dallo stesso beneficiario.
La gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione va apprezzata anche alla luce del contegno di entrambe le parti, e il ritardo non supera il limite di tolleranza quando il creditore, a distanza di anni dalle scadenze, abbia manifestato il persistente interesse alla prestazione compiendo atti che presuppongono l’efficacia del contratto; è pertanto respinta l’eccezione di risoluzione della compravendita delle azioni per il mancato pagamento del prezzo, che la cedente aveva invece opposto in compensazione con il corrispettivo della put, e la condanna al pagamento del residuo è subordinata al ritrasferimento delle azioni.