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Tribunale di Milano, 27 Maggio 2025, n. 4303/2025

Vendita dell’immobile sociale al familiare dell’amministratore di s.r.l.: annullamento ex art. 2475-ter c.c. e sorte dell’azione dei soci

Tribunale di Milano, 27 Maggio 2025, n. 4303/2025
Vendita dell’immobile sociale al familiare dell’amministratore di s.r.l.: annullamento ex art. 2475-ter c.c. e sorte dell’azione dei soci

L’amministratore di s.r.l. agisce in conflitto di interessi quando, con riferimento allo specifico atto, persegue un interesse estraneo al contratto sociale incompatibile con quello della società, e spetta a chi allega il conflitto provare gli elementi da cui desumere la violazione del dovere di lealtà. È annullabile ai sensi dell’art. 2475-ter c.c., su domanda della società posta in liquidazione, la vendita di un immobile sociale conclusa dall’amministratore unico, socio di maggioranza, con il proprio figlio a un prezzo pari a meno della metà del valore di mercato, quando il conflitto fosse noto all’acquirente per il rapporto di parentela e per il rapporto di consulenza intrattenuto con la società; la domanda va proposta contro la controparte contrattuale e non contro l’amministratore stipulante, che non è parte sostanziale del contratto e risponde del danno soltanto nel giudizio di responsabilità.

All’annullamento consegue la restituzione del prezzo effettivamente pagato, debito di valuta maggiorato dei soli interessi legali dalla domanda, e non delle spese di finitura sostenute dall’acquirente, non provate nel pagamento. L’azione demolitoria ai sensi dell’art. 2475-ter c.c., riservata alla società, non esclude quella di responsabilità ai sensi dell’art. 2476 c.c. promuovibile da ciascun socio, ma la restituzione dell’immobile conseguente all’annullamento elide il danno e fa venir meno l’interesse dei soci di minoranza alla domanda risarcitoria; le spese di quest’ultima gravano, per soccombenza virtuale, sull’amministratore e sulla società ai sensi dell’art. 2476, quarto comma, c.c.

Non ricorre la responsabilità solidale del socio ai sensi dell’art. 2476, ottavo comma, c.c., e non va autorizzata la sua chiamata in causa, quando il socio di minoranza abbia contestato l’operazione e vi abbia rinunciato soltanto a fronte di un pagamento risarcitorio, senza alcuna ingerenza o influenza effettiva sulla decisione dell’amministratore.

Data Sentenza: 27/05/2025
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Guendalina Alessandra Virginia Pascale
Registro: RG 31454 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 26/09/2026
Massima a cura di: Antonio Ferraioli
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