La clausola di garanzia sul valore dei beni assegnati con la scissione non può essere assimilata alla garanzia di indennizzo tipica della vendita di partecipazioni, che tutela un acquirente di regola estraneo alla compagine sociale dalle sopravvenienze passive non rilevabili al momento della cessione: quando i partecipanti all’operazione siano da sempre gli unici soci della scissa e abbiano negoziato la scissione con l’assistenza di legali e advisor, rinunciando alla situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c. per la piena conoscenza del patrimonio, non vi è ragione, in assenza di asimmetrie informative, di rimettere in discussione dopo la scissione i valori dei beni indicati nel progetto, e una diversa lettura della clausola contrasterebbe con la buona fede interpretativa dell’art. 1366 c.c. [nella specie, villa assegnata a uno dei fratelli nella scissione della holding di famiglia].
La rinuncia a un diritto, pur non presumibile, può desumersi da comportamenti concludenti incompatibili con la volontà di avvalersene. Lo stato attuale dell’immobile è irrilevante quando la garanzia sia riferita alla data di efficacia della scissione e manchino inventario e verbale di consegna, tanto più a fronte della verosimile carenza di manutenzione successiva alla consegna.