Ricerca Sentenze
Tribunale di Firenze, 28 Luglio 2025

Denunzia ex art. 2409 c.c.: gravità e attualità delle irregolarità, pregiudizio potenziale, assetti organizzativi e business judgment rule

Tribunale di Firenze, 28 Luglio 2025
Denunzia ex art. 2409 c.c.: gravità e attualità delle irregolarità, pregiudizio potenziale, assetti organizzativi e business judgment rule

In base all’attuale formulazione dell’art. 2409 c.c., non assume rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull’organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quelli idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate: le gravi irregolarità devono riguardare la sfera societaria e non quella personale dei soci, degli amministratori o dei membri dell’organo di controllo, devono rivestire carattere di attualità e devono concretarsi nella violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative capaci di provocare un danno al patrimonio sociale. In difetto dell’indicazione di un profilo di pregiudizio almeno potenziale per l’interesse sociale, non ricorrono i presupposti dello strumento, che non è utilizzabile per irregolarità [nella specie, ostacoli all’intervento in assemblea, revoca di un amministratore, decadenza di un sindaco, mancata convocazione dell’assemblea ex art. 2367 c.c.] prive di effetti negativi immediati e diretti sul patrimonio o sull’attività sociale e rispetto alle quali l’ordinamento appresta rimedi specifici, quali l’impugnazione delle delibere, l’azione risarcitoria e la convocazione giudiziale dell’assemblea.

L’obbligo di dotare la società di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, gravante sulla s.p.a. ai sensi dell’art. 2381 c.c. già prima dell’introduzione del comma 2 dell’art. 2086 c.c., incontra il limite della business judgment rule: se la mancata adozione di qualsivoglia misura organizzativa comporta di per sé la responsabilità dell’organo gestorio, la struttura organizzativa predisposta dall’amministratore è sindacabile in sede giudiziale soltanto nei limiti e secondo i criteri della proporzionalità e della ragionevolezza, in base a una valutazione da compiere necessariamente ex ante. L’esistenza di rapporti di parentela tra soci, amministratori e sindaci di società collegate o correlate non impone di per sé l’adozione di un particolare assetto, e la mancata nomina di un organismo di vigilanza, non obbligatorio, non integra irregolarità se il denunziante non indichi quale efficienza gestionale ulteriore ne sarebbe derivata.

È inammissibile la richiesta di ispezione dell’amministrazione formulata in termini generali ed esplorativi, senza l’indicazione degli specifici aspetti da sottoporre all’ispettore e dei pregiudizi da evitare per l’interesse sociale.

Data Sentenza: 28/07/2025
Carica: Presidente
Giudice: Niccolò Calvani
Relatore: Stefania Grasselli
Registro: RVG 10569 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 12/09/2026
Massima a cura di: Gian Maria Celardi
logo