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Tribunale di Firenze, 5 Agosto 2025, n. 2719/2025

Concorrenza sleale interferente: competenza della sezione imprese secondo la prospettazione e allegazione dei segreti

Tribunale di Firenze, 5 Agosto 2025, n. 2719/2025
Concorrenza sleale interferente: competenza della sezione imprese secondo la prospettazione e allegazione dei segreti

La competenza della sezione specializzata sulla concorrenza sleale interferente dipende dal fatto che la lesione di un diritto di proprietà industriale sia elemento costitutivo della fattispecie dedotta, da accertare secondo la prospettazione dell’attore e a prescindere dalla fondatezza nel merito. La prospettazione non può esaurirsi nella mera qualificazione giuridica o nella menzione generica di segreti industriali, ma è sufficiente quando l’attore deduca un know-how tutelabile ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i., indicandone il contenuto e le misure di segretezza anche per relazione alle clausole del contratto, e alleghi i requisiti di segretezza, valore economico e secretazione; la loro effettiva sussistenza attiene al merito, e la competenza si estende per connessione alle domande contrattuali di nullità e risoluzione ai sensi dell’art. 3, terzo comma, del d.lgs. n. 168/2003. L’ordinanza con cui il giudice istruttore rinvii la questione al merito non costituisce decisione sulla competenza.

Chi invoca l’art. 98 c.p.i. ha l’onere, trattandosi di diritto non titolato, di allegare e provare la ricorrenza in concreto di tutti i presupposti richiesti dalla norma, nonché, ancora prima, di indicare e descrivere dettagliatamente le informazioni segrete per le quali invoca tutela, non potendosi accordare la tutela del CPI in difetto di un’allegazione specifica dei dati che sarebbero oggetto di segretazione. Non costituiscono misure di secretazione le clausole contrattuali che si limitino a vietare l’uso della documentazione fornita per finalità diverse dalla redazione di una proposta progettuale, quelle che pongono un vincolo di riservatezza nell’interesse della controparte committente e non del preteso titolare del know-how, o il divieto di storno di dipendenti.

L’impegno sottoscritto in proprio dalle future mandanti di un raggruppamento, prima della sua costituzione, a far affidare in caso di aggiudicazione la fornitura al soggetto che abbia messo a disposizione la propria offerta tecnica per la gara non è un contratto preliminare, perché rinvia a una futura contrattazione le condizioni essenziali, ma un accordo-quadro con effetti obbligatori di avviare le trattative; non è nullo per difetto o illiceità della causa in ragione del motivo individuale non condiviso della committente, né è inadempiuto quando le mandanti si siano adoperate con diligenza presso la mandataria, unica legittimata a contrattare, e la trattativa sia fallita per una controproposta motivata non accettata. La domanda di condanna pecuniaria contro il convenuto fallito in corso di causa diviene improcedibile, spettando l’accertamento del credito al giudice fallimentare.

Nella riassunzione dopo il fallimento del convenuto la parte non muta, e la curatela contumace conserva le difese già svolte, compresa la domanda di rifusione delle spese, che vanno tuttavia liquidate nei limiti dell’attività effettivamente svolta fino all’interruzione.

Data Sentenza: 05/08/2025
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Governatori
Relatore: Linda Pattonelli
Registro: RG 169 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 20/09/2026
Massima a cura di: Davide Gai
Davide Gai

Laureato con lode all’Università di Torino nel 2023 con una tesi sulla tutela della forma del prodotto industriale, ha svolto la pratica forense presso uno noto studio torinese specializzato in diritto industriale. Successivamente ha svolto il tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Torino. Ha conseguito il titolo di avvocato nel 2025 ed attualmente collabora con lo Studio legale Gianni & Origoni (Proprietà Intellettuale, TMT e Cybersecurity).

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