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Tribunale di Firenze, 5 Agosto 2025, n. 2719/2025

Concorrenza sleale interferente: competenza delle sezioni specializzate secondo la prospettazione e oneri di allegazione dei segreti ex art. 98 c.p.i.

Tribunale di Firenze, 5 Agosto 2025, n. 2719/2025
Concorrenza sleale interferente: competenza delle sezioni specializzate secondo la prospettazione e oneri di allegazione dei segreti ex art. 98 c.p.i.

Per valutare la competenza in tema di concorrenza sleale interferente delle sezioni specializzate, occorre accertare se la lamentata lesione di un diritto di proprietà industriale configuri o meno un elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio dell’asserita lesione del diritto alla lealtà concorrenziale, tanto da dovere essere valutata nella sua consistenza e nel suo ambito di rilevanza, tramite un’indagine da compiersi avuto riguardo alla mera prospettazione dei fatti da parte dell’attore, a prescindere dalla disamina della relativa fondatezza nel merito.

Chi invoca l’art. 98 c.p.i. ha l’onere, trattandosi di diritto non titolato, di allegare e provare la ricorrenza in concreto di tutti i presupposti richiesti dalla norma, nonché, ancora prima, di indicare e descrivere dettagliatamente le informazioni segrete per le quali invoca tutela, non potendosi accordare la tutela del CPI in difetto di un’allegazione specifica dei dati che sarebbero oggetto di segretazione. Non costituiscono misure di secretazione le clausole contrattuali che si limitino a vietare l’uso della documentazione fornita per finalità diverse dalla redazione di una proposta progettuale, quelle che pongono un vincolo di riservatezza nell’interesse della controparte committente e non del preteso titolare del know-how, o il divieto di storno di dipendenti.

La competenza del giudice specializzato va esclusa quando la parte si limiti a una menzione generica di violazioni di non meglio individuati segreti industriali, senza allegare quali fossero le informazioni riservate né la ricorrenza in esse dei requisiti di segretezza, valore economico e secretazione, poiché la prospettazione idonea a fondare la competenza non può consistere nella mera indicazione di una qualificazione giuridica ma richiede la rituale allegazione dei fatti costitutivi della pretesa; il rilievo assume comunque carattere di mera ripartizione interna degli affari quando la sezione specializzata e il tribunale ordinario appartengano allo stesso ufficio.

Data Sentenza: 05/08/2025
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Governatori
Relatore: Linda Pattonelli
Registro: RG 169 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 20/09/2026
Massima a cura di: Davide Gai
Davide Gai

Laureato con lode all’Università di Torino nel 2023 con una tesi sulla tutela della forma del prodotto industriale, ha svolto la pratica forense presso uno noto studio torinese specializzato in diritto industriale. Successivamente ha svolto il tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Torino. Ha conseguito il titolo di avvocato nel 2025 ed attualmente collabora con lo Studio legale Gianni & Origoni (Proprietà Intellettuale, TMT e Cybersecurity).

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