Per evitare la decadenza per non uso ai sensi dell’art. 24 c.p.i., il marchio deve essere usato in modo effettivo e non simbolico, in conformità con la sua funzione essenziale, che è quella di garantire al consumatore l’identità di origine dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato. Il marchio registrato come ordinario marchio d’impresa, ma sempre e soltanto utilizzato per attestare ai consumatori la conformità a determinati standard dei prodotti provenienti da un’indistinta platea di imprese licenziatarie [nella specie, il segno di un’associazione vegetariana apposto su prodotti e ricette di terzi], è usato in funzione puramente certificativa e non distintiva della provenienza da una determinata impresa: tale uso non vale a escludere la decadenza, che matura decorsi cinque anni dalla registrazione.
Il segno non può essere qualificato come marchio collettivo ai sensi dell’art. 11 c.p.i. quando sia stato registrato come marchio ordinario, il titolare non rivesta la qualità di persona giuridica di diritto pubblico o di associazione di categoria e alla domanda non sia stato allegato il regolamento d’uso; né può valere come marchio di fatto rinomato, in difetto di un uso in funzione distintiva dei prodotti di una determinata impresa e dei requisiti soggettivi richiesti per il marchio collettivo o di certificazione. Decaduto il marchio, l’uso del segno da parte del terzo non integra contraffazione né concorrenza sleale e non dà luogo a danni risarcibili, restando assorbita la questione della nullità della registrazione.