La violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui all’art. 1337 c.c. è configurabile anche in capo al terzo non contraente che, in virtù di uno status professionale qualificato e di un interesse economico rilevante nella trattativa, induca un soggetto alla conclusione di un contratto di investimento svantaggioso mediante l’erogazione di informazioni inesatte o rassicurazioni prive di fondamento circa la sicurezza e la redditività dell’operazione. Quando il terzo agisca come intermediario proponente e consulente di fatto, la fattispecie assume i connotati della responsabilità da contatto sociale qualificato, fonte di obbligazione ex art. 1173 c.c., da cui derivano specifici doveri di protezione e informazione volti a preservare l’affidamento del potenziale investitore nel corretto dispiegarsi dell’iter formativo del negozio.
Risponde ai sensi dell’art. 1337 c.c. il fondo di private equity che, nell’ambito dell’acquisizione del controllo di un gruppo, abbia promosso e intermediato il co-investimento di manager e dipendenti in azioni di società veicolo da esso stesso costituite – dalla proposta alla predisposizione dei contratti sino alla gestione dei pagamenti – ingenerando, anche in ragione della propria qualità di operatore professionale internazionale, l’affidamento nel buon esito dell’operazione con rassicurazioni non coerenti con la reale situazione del gruppo [nella specie, prospettazione dell’investimento come sicuro e remunerativo, con garanzia di rimborso in caso di cessazione del rapporto di lavoro, e comfort letter alle banche finanziatrici seguite dalla mancata esecuzione della ricapitalizzazione promessa], così addossando agli investitori un rischio non prospettato. Non è configurabile un concorso di colpa degli investitori, stante l’asimmetria informativa tra chi conosceva o doveva conoscere le condizioni delle società partecipate e i dipendenti indotti a investire, in taluni casi quale condizione per la permanenza del rapporto di lavoro.
Accertata l’incidenza causale della condotta omissiva o fuorviante del terzo sulla determinazione al consenso, il medesimo è tenuto al risarcimento dell’integrale pregiudizio patito, consistente nella perdita totale del capitale investito, da liquidarsi quale debito di valore comprensivo di rivalutazione monetaria e interessi sulla somma anno per anno rivalutata a decorrere dalla data della perdita [nella specie, la dichiarazione di fallimento della società veicolo].