Nell’opposizione a decreto ingiuntivo per i compensi dell’amministratore, accolta per la clausola statutaria che devolve ad arbitro unico le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, non può dolersi della celebrazione della fase istruttoria e della regolamentazione delle spese secondo la soccombenza anche per tale fase l’opposto che, senza aderire all’eccezione di incompetenza, abbia mantenuto sino alla precisazione delle conclusioni la propria contestazione e le conclusioni iniziali, così sollecitando l’istruttoria davanti al giudice poi dichiaratosi incompetente, tanto più quando egli stesso abbia insistito per la provvisoria esecuzione del decreto e per l’ordinanza ai sensi dell’art. 186-ter c.p.c. sulla parte non contestata, entrambe negate dal primo giudice in ragione dell’eccezione di compromesso.
La definizione, nelle more, del diverso giudizio promosso dal terzo che aveva pignorato il credito azionato non determina cessazione della materia del contendere, segnando semmai il venir meno dell’interesse dell’opposto a coltivare la pretesa, e non giustifica la compensazione delle spese.