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Tribunale di Firenze, 13 Giugno 2025, n. 2073/2025

L’applicazione del criterio del deficit fallimentare in caso di omessa tenuta delle scritture contabili

Tribunale di Firenze, 13 Giugno 2025, n. 2073/2025
L’applicazione del criterio del deficit fallimentare in caso di omessa tenuta delle scritture contabili

In tema di responsabilità degli organi sociali, l’amministratore che omette la regolare tenuta delle scritture contabili e non conserva la documentazione societaria risponde dei danni cagionati al patrimonio sociale e ai creditori, non potendo invocare come esimente la perdita dei documenti per fatti esterni se non prova di aver adottato ogni cautela necessaria per la loro corretta custodia. In tali ipotesi di carenza documentale che precludano la ricostruzione analitica del movimento degli affari, la liquidazione del danno può essere legittimamente effettuata in via equitativa attraverso il criterio del cosiddetto “deficit fallimentare”, ossia determinando il pregiudizio nella misura corrispondente alla differenza tra l’attivo e il passivo accertati nella procedura concorsuale.

Integra una grave violazione dei doveri gestori l’omesso adempimento degli obblighi tributari e previdenziali che comporti un aggravio ingiustificato del passivo per sanzioni e interessi, nonché la mancata attivazione di coperture assicurative o di fondi rischi a fronte di passività probabili derivanti da eventi lesivi avvenuti durante la gestione, dei quali l’amministratore sia a conoscenza.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 13/06/2025
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Governatori
Relatore: Laura Maione
Registro: RG 3968 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 01/08/2026
Massima a cura di: Giulia Greco
Giulia Greco

Avvocato del Foro di Milano esperto in diritto societario e diritto della crisi di impresa. Iscritta all'elenco dei gestori della crisi di impresa e curatore.

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