Tribunale di Bari, 25 Gennaio 2024
Nella contraffazione di brevetti e modelli, fumus e periculum ai fini della descrizione cautelare ex artt. 129-130 c.p.i. possono desumersi da elementi presuntivi e CTU
In materia di proprietà industriale, ai fini della concessione e conferma del provvedimento cautelare di descrizione ex artt. 129 e 130 c.p.i., è sufficiente la prova documentale della titolarità dei diritti e la sussistenza di elementi presuntivi di contraffazione, anche corroborati dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. Il requisito del fumus boni iuris può ritenersi integrato anche in presenza di violazioni parziali accertate, mentre il periculum in mora sussiste laddove l’utilizzo dei prodotti contraffatti sia idoneo a determinare sviamento di clientela e svilimento del brevetto, danni non integralmente risarcibili per equivalente.
MARIAMAZZITELLI
Sono avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano e socio fondatore dello Studio legale Associato Bacchini Mazzitelli - BMLEX, che da oltre 20 anni si occupa prevalentemente di diritto della Proprietà Industriale ed Intellettuale, marchi, brevetti, design, nomi di dominio, copyright, know-how, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, nuove varietà vegetali, specialità tradizionali garantite, procedura di monitoraggio e sorveglianza doganale, riassegnazione nomi a dominio, compliance IP, contrattualistica nazionale e internazionale, due diligence, contenzioso, operazioni societarie, M&A e IP, concorrenza sleale, diritto pubblicitario e comunicazione digitale, compliance campagne pubblicitarie e comunicazioni commerciali, diritto delle biotecnologie e affari regolatori.
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