Costituisce ius receptum il fatto che la deliberazione di assemblea societaria di s.a.s., con la quale venga approvato il bilancio in maniera difforme dal disposto di cui all’art. 2320, comma 3, c.c., sia da ritenersi nulla per contrasto con norma imperative (nella specie, art. 2379 c.c.), poste a tutela di interessi che trascendono il perimetro della compagine sociale e riguardano anche terzi, anch’essi destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale della società.
L’invalidità della delibera di accantonamento degli utili ricorre solo nelle ipotesi in cui questa implichi, per la rilevanza degli importi e l’assenza di ogni motivazione in ordine alle ragioni della scelta, un intento vessatorio nei confronti del socio di minoranza.