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I requisiti per la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Il caso Berneschi.
Il pericolo nel ritardo, quale condizione di ammissibilità del sequestro conservativo dal punto di vista oggettivo, si desume dal rapporto...

Il pericolo nel ritardo, quale condizione di ammissibilità del sequestro conservativo dal punto di vista oggettivo, si desume dal rapporto di proporzione, quantitativo e qualitativo, tra patrimonio del debitore e presunto ammontare del credito e, nella valutazione di questo rapporto, si deve anche considerare se il patrimonio, pur in ipotesi idoneo al momento del sequestro ad assicurare la garanzia del credito, minacci di non esserlo più quando si determineranno le condizioni per la sua realizzazione coattiva.

L’incapienza del patrimonio dei debitori comporta che qualsiasi disponibilità attiva che sopravvenga, invece di essere destinata alla soddisfazione (pur eventualmente parziale) del credito, ben può essere destinata dai debitori ad altri scopi, sinanco naturalmente leciti o non anomali, ma lesivi del diritto del creditore alla soddisfazione del suo credito in quanto suscettibili di pignoramento.

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La determinazione del valore di liquidazione delle azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso, affidata all’esperto nominato dal Tribunale, è rimessa all’equo apprezzamento del terzo
Il terzo arbitratore, a meno che le parti si siano affidate al suo «mero arbitrio» deve procedere con equo apprezzamento...

Il terzo arbitratore, a meno che le parti si siano affidate al suo «mero arbitrio» deve procedere con equo apprezzamento alla determinazione della prestazione, adottando cioè un criterio di valutazione ispirato all'equità contrattuale, che in questo caso svolge una funzione di ricerca in via preventiva dell'equilibrio mercantile tra prestazioni contrapposte e di perequazione degli interessi economici in gioco. Pertanto l'equo apprezzamento si risolve in valutazioni che, pur ammettendo un certo margine di soggettività, sono ancorate a criteri obbiettivi, desumibili dal settore economico nel quale il contratto incompleto si iscrive, in quanto tali suscettibili di dare luogo ad un controllo in sede giudiziale circa la loro applicazione nel caso in cui la determinazione dell'arbitro sia viziata da iniquità o erroneità manifesta, il che si verifica quando sia ravvisabile una rilevante sperequazione tra prestazioni contrattuali contrapposte, determinate attraverso l'attività dell'arbitratore.

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Il difetto di informazione degli amministratori sulla gestione della società
Il difetto di informazione può condurre all’illegittimità della delibera del consiglio. L’art. 2381 c.c. disciplina i flussi informativi all’interno del...

Il difetto di informazione può condurre all’illegittimità della delibera del consiglio. L’art. 2381 c.c. disciplina i flussi informativi all’interno del consiglio, imponendo in capo al presidente del C.d.a., agli organi delegati e, in generale, agli amministratori il dovere di informare ed essere informati. L’obiettivo della citata disposizione è quella di consentire la trasparenza delle decisioni del consiglio e la possibilità, per ogni amministratore, di adempiere al proprio dovere di “agire in modo informato”. In relazione a questo dovere, viene conferita ad ogni amministratore la facoltà di chiedere agli organi delegati che vengano fornite informazioni relative alla gestione della società, anche se non è previsto per i membri del c.d.a., qualora non si ritengano sufficientemente informati, il diritto - espressamente riservato ai soci dall’art. 2374 c.c. - di ottenere il rinvio della seduta del consiglio. La differenza, che è di diritto positivo, forse, trova la sua giustificazione nel fatto che i membri del c.d.a., hanno maggiore accesso alle informazioni societarie rispetto ai soci.

Dunque, una deliberazione assunta in modo non trasparente e non informato costituisce una deliberazione che non è presa in conformità della legge ed è, quindi, annullabile.

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Annullabilità del contratto di cessione di quote di s.r.l. per vizio del consenso
L’inganno è elemento costitutivo della fattispecie di dolo disciplinata dagli articoli 1439 e 1440 del codice civile, nonché presupposto fondamentale...

L'inganno è elemento costitutivo della fattispecie di dolo disciplinata dagli articoli 1439 e 1440 del codice civile, nonché presupposto fondamentale sia della domanda di annullamento per dolo determinante sia della pretesa risarcitoria per dolo incidente. Pertanto, l'attore che agisce in giudizio al fine di ottenere l'annullamento di un contratto di cessione di quote (altro…)

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Responsabilità del liquidatore per debiti tributari di una società estinta
Il liquidatore di una società estinta risponde ai sensi dell’art. 2495 co.3 c.c., se il mancato pagamento è dipeso da...

Il liquidatore di una società estinta risponde ai sensi dell’art. 2495 co.3 c.c., se il mancato pagamento è dipeso da colpa dello stesso, direttamente nei confronti del singolo creditore sociale il cui diritto risulta compromesso. Tra i creditori sociali è da ricomprendere anche l’Amministrazione finanziaria. Venendo meno il soggetto debitore, al fine di far valere la responsabilità del liquidatore sono oggetto di onere della prova del fisco: la fondatezza del proprio credito, l’effettività del danno e la sussistenza del nesso causale tra le colpe del liquidatore e la sopravvenuta impossibilità di realizzazione del credito tributario. Condizioni che costituiscono i principi cardine per la ricostruzione della responsabilità del liquidatore sono:

1. L’effettività del debito tributario, in difetto non essendo possibile accordare una tutela risarcitoria ad una posizione debitoria provvisoria, ovvero al mero dovere di corretta apposizione contabile “prudenziale” di un fondo a copertura di un debito. In caso di tardività dell’opposizione all’accertamento da parte della società ormai estinta, il relativo debito tributario è liquido, esigibile e da registrarsi.

2. Il credito tributario deve esser stato riconoscibile come tale al momento della formazione del bilancio di liquidazione, o almeno essere incorporato in un titolo esecutivo. L’eventuale sussistenza di circostanze che giustifichino la “non iscrizione per carattere controverso” è un dato che attiene alla colpa del liquidatore e, di conseguenza, onere della prova è del liquidatore stesso. Non si può imputare al liquidatore di non aver proceduto all’iscrizione nel bilancio di liquidazione di un credito tributario accertato con riferimento esclusivo alle presunzioni. Si deve far eccezione solo per la quota di 1/3 dei soli tributi che l’Agenzia può escutere anche nella pendenza del giudizio di primo grado. Tale quota di debito tributario risulta pienamente fondata ed il liquidatore è tenuto ad appostare un debito tributario da accertamento per la suddetta quota nel contesto del bilancio di liquidazione.

3. Il credito tributario, rimasto insoddisfatto, corrisponde ad un danno risarcibile se è ipotizzabile una condizione delle operazioni di liquidazione diversa, nel contesto della quale – secondo la regola del giudizio controfattuale – il credito fondato, e da registrarsi, sarebbe stato soddisfatto. Nel vaglio di tale condizione occorre considerare l’ordine dei pagamenti fatti a terzi in fase di liquidazione, le residue esistenze ed infine gli eventuali attività sociali non menzionate in bilancio, di cui si deve presumere destinazione diversa dalla soddisfazione dei creditori.

L’eventuale riduzione, in sede di liquidazione, del debito tributario per compensazione con crediti fiscali della società cancellanda, non incide sulla responsabilità del liquidatore: egli è responsabile nel limite di quanto è provato il singolo creditore sociale potesse recuperare.

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Azionisti di risparmio, limitazione del diritto d’opzione e prezzo d’emissione al di sotto della parità. Il caso Carige-Malacalza.
Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio di società emittenti azioni quotate non è legittimato a far valere in giudizio...

Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio di società emittenti azioni quotate non è legittimato a far valere in giudizio i pregiudizi patrimoniali in thesi prodottisi nelle sfere patrimoniali dei singoli azionisti di risparmio, rappresentando la sua legittimazione straordinaria “tutelare gli interessi comuni” di questi, ai sensi dell’art. 2418 c.c. cui l’art. 147, c. 3, del testo unico della finanza rinvia, una eccezione al principio generale stabilito dall'art. 81 c.p.c., a mente del quale "nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui".

Contravviene al divieto di venire contra factum proprium ed agisce in spregio al generale principio di correttezza nonché all’art. 1227 c.c. l’azionista che agisca ai sensi dell’art. 2379-ter c.c. per il risarcimento del danno derivante da una deliberazione di aumento del capitale sociale asseritamente invalida di cui egli ha (i) prima, consentito la favorevole deliberazione da parte dell’assemblea degli azionisti, non partecipando alla stessa e pur potendo da solo, data la propria partecipazione azionaria, impedirne la deliberazione, e (ii) poi, lasciato consolidarne gli effetti, non ricorrendo al Tribunale per la sospensione cautelare ai sensi dell’art. 2378, c. 3, c.c. prima dell’iscrizione dell’attestazione di cui all’art. 2444 c.c., preclusiva della pronuncia di nullità o annullamento nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ai sensi dell’art. 2379-ter, c. 2, c.c.

Le prescrizioni formali stabilite per la delega di voto c.d. ordinaria dall’art. 135-novies del testo unico della finanza che non siano espressamente richiamate dall’art. 135-undecies del medesimo testo unico a proposito della delega da conferirsi al rappresentante designato dalla società non sono richieste per la validità di quest’ultima forma di delega di voto, considerata la maggior attendibilità che il rappresentante in questione assicura.

La proposta dell’organo amministrativo all’assemblea degli azionisti di aumentare il capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto d’opzione ai sensi dell’art. 2441, c. 5, c.c. è soggetta all’applicazione della business judgment rule al pari di altri atti d’amministrazione e pertanto è sindacabile da parte del giudice in sede d’impugnazione solo in termini di manifesta irragionevolezza, di mancata adozione delle necessarie cautele procedimentali o di omessa assunzione di tutte le informazioni che, secondo le circostanze, appaiano rilevanti.

Per escludere o limitare il diritto d’opzione ai sensi dell’art. 2441, c. 5, c.c. è necessario che l’interesse sociale che giustifichi l’esclusione o la limitazione sia serio e consistente, tale da indurre l’organo amministrativo a ritenere che, nella scelta del modo in cui realizzare l’aumento del capitale sociale, sia ritenuto preferibile, perché ragionevolmente più conveniente, il sacrificio totale o parziale del diritto d’opzione medesimo.

Il riferimento dell’art. 2441, c. 6, c.c. al valore “patrimonio netto”, in base al quale deve essere determinato il prezzo d’emissione delle azioni di compendio di un aumento del capitale sociale deliberato con esclusione o limitazione del diritto d’opzione, non è da interpretarsi in accezione letterale di “patrimonio netto contabile” in quanto tale valore non sarebbe significativo del reale valore della società e condurrebbe alla determinazione di un prezzo d’emissione che non esprimerebbe il reale valore di mercato dell’azione.

Il parere sulla congruità del prezzo d’emissione di un aumento del capitale sociale rilasciato in via volontaria da un esperto indipendente all’organo amministrativo non deve necessariamente essere messo a disposizione del pubblico in quanto ciò non è previsto da alcuna disposizione di legge o regolamentare.

Ancorché per effetto della mancata adozione di una deliberazione assembleare dovuta al voto contrario di un azionista derivino, in via di fatto, pregiudizi obiettivi per la società, sia pure in termini di un misurabile deterioramento patrimoniale, non sono imputabili all’azionista in questione i predetti pregiudizi, dovendosi ritenere l’esercizio del voto una libera forma di manifestazione di volontà in senso favorevole o contrario ad una determinata proposta di deliberazione, con l’unico limite dell’abuso del diritto.

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Nullità delle delibere assembleari che impongono obbligazioni patrimoniali aggiuntive
É affetta da nullità per impossibilità dell’oggetto, ai sensi dell’art. 2379 c.c., la delibera assembleare che imponga ai soci delle...

É affetta da nullità per impossibilità dell'oggetto, ai sensi dell'art. 2379 c.c., la delibera assembleare che imponga ai soci delle obbligazioni patrimoniali aggiuntive non previste dallo statuto, in mancanza del consenso dei soci stessi. La struttura degli enti societari è caratterizzata da un rigoroso regime di tipicità, secondo cui vi è una separazione tra patrimonio sociale e patrimonio dei soci, che non può essere superata, per non vulnerare l'autonomia patrimoniale dei soci. L'unica deroga è prevista dall'art. 2345 c.c., il quale prevede che lo statuto possa essere "la sede in cui i soci promettono alla società prestazioni ulteriori": tuttavia, anche in presenza di tale previsione, l'assemblea societaria non è titolata a determinare, secondo la propria volontà, il venir in essere di una nuova pretesa avverso i soci, ma delinea solamente la possibilità che emerga un rapporto contrattuale autonomo tra la società ed i soci, al verificarsi dei presupposti determinati dalla previsione statutaria specifica.

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Responsabilità dell’amministratore di S.r.l. ex art. 2476: l’inadempimento ingiustificato non è necessariamente sinonimo di dolosa preordinazione del debitore
Nell’ipotesi di inadempimento non giustificato da parte di una società a responsabilità limitata, ai fini dell’applicazione dell’art. 2476 comma 7...

Nell'ipotesi di inadempimento non giustificato da parte di una società a responsabilità limitata, ai fini dell'applicazione dell'art. 2476 comma 7 c.c. - quale specificazione dell'art. 2043 c.c. - è necessario allegare la prova della dolosa preordinazione da parte dell'amministratore della società inadempiente perché si configurino gli estremi dell'insolvenza fraudolenta: tale fattispecie richiede che il soggetto agente abbia contratto un'obbligazione con il proposito di non adempierla, dissimulando il proprio stato di insolvenza. A tal scopo, nel caso di specie non è stato sufficiente, per il creditore, allegare le perdite accumulate ed il conseguente fallimento della società debitrice, perché non si può ritenere che l'amministratore intendesse impedire l'operatività dell'azienda sin dalla stipula del contratto oggetto di contestazione. Non è possibile affermare, in termini generali, che dietro ad ogni inadempimento ingiustificato debba necessariamente diagnosticarsi la presenza di una dolosa preordinazione da parte del debitore.

In caso di azione di responsabilità ex art. 2476 comma 6 c.c., va dimostrato il nesso causale tra il danno lamentato da parte attrice e le condotte tenute da parte dell'amministratore della società debitrice, allegando la prova dell'azzeramento del patrimonio, quale elemento rilevante ai fini della responsabilità. Nel caso in esame, è stato ritenuto non sufficiente allegare le violazioni degli artt. 2482-ter, 2484, 2485 e 2486 c.c., oltre che del mancato deposito dei bilanci e delle relazioni previste per legge, successive alla stipulazione del contratto fonte dell'inadempimento, in quanto non vi è alcuna prova del fatto che, in caso di tempestiva liquidazione della società, il credito sarebbe stato soddisfatto. L'aggravamento delle perdite non è stato sufficiente a dimostrare il nesso causale con il danno lamentato da parte attrice, posto che tale condotta non ha reso il patrimonio insufficiente al soddisfacimento del credito, essendo questo già insufficiente prima che si consumassero le violazioni allegate.

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Recesso c.d. “da delisting” ex art. 2437-quinquies e conversione e raggruppamento di azioni di categoria. Il caso Carige
Allorché siano ammesse a negoziazione su un mercato regolamentato (e cioè siano “quotate” agli effetti dell’art. 2437-quinquies c.c.) due categorie...

Allorché siano ammesse a negoziazione su un mercato regolamentato (e cioè siano "quotate" agli effetti dell'art. 2437-quinquies c.c.) due categorie di azioni e venga deliberata una certa operazione che comporti l'esclusione dalla quotazione delle azioni di una soltanto delle due categorie, tale operazione non comporta il sorgere del diritto di recesso ai sensi del citato art. 2437-quinquies c.c. in capo ai portatori delle azioni escludende ove a questi sia riconosciuta contestualmente la facoltà di convertire le proprie azioni nelle azioni dell'altra categoria, che rimangono quotate, così evitando il pregiudizio che la causa di recesso mira ad attenuare, ossia l'unilaterale decisione da parte della società di far venire meno, per effetto dell'operazione deliberata, lo status di azione quotata e quindi il carattere della pronta liquidabilità dell'investimento connesso all'azione stessa.

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Qualificazione dell’eccezione di arbitrato
L’eccezione relativa alla sussistenza di una clausola compromissoria va qualificata come eccezione di incompetenza del giudice ordinario in favore degli...

L'eccezione relativa alla sussistenza di una clausola compromissoria va qualificata come eccezione di incompetenza del giudice ordinario in favore degli arbitri e non già come eccezione di improcedibilità. Non difetta, infatti, (altro…)

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Cessione d’azienda e contratti d’impresa “esauriti”
Il contratto d’appalto inerente lavori di ristrutturazione dell’immobile ove è svolta l’attività d’impresa non è qualificabile come contratto “stipulato per...

Il contratto d'appalto inerente lavori di ristrutturazione dell'immobile ove è svolta l'attività d'impresa non è qualificabile come contratto "stipulato per l'esercizio dell'impresa" ai sensi dell'articolo 2558 del codice civile.

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