L'inganno è elemento costitutivo della fattispecie di dolo disciplinata dagli articoli 1439 e 1440 del codice civile, nonché presupposto fondamentale sia della domanda di annullamento per dolo determinante sia della pretesa risarcitoria per dolo incidente. Pertanto, l'attore che agisce in giudizio al fine di ottenere l'annullamento di un contratto di cessione di quote (altro…)
Il liquidatore di una società estinta risponde ai sensi dell’art. 2495 co.3 c.c., se il mancato pagamento è dipeso da colpa dello stesso, direttamente nei confronti del singolo creditore sociale il cui diritto risulta compromesso. Tra i creditori sociali è da ricomprendere anche l’Amministrazione finanziaria. Venendo meno il soggetto debitore, al fine di far valere la responsabilità del liquidatore sono oggetto di onere della prova del fisco: la fondatezza del proprio credito, l’effettività del danno e la sussistenza del nesso causale tra le colpe del liquidatore e la sopravvenuta impossibilità di realizzazione del credito tributario. Condizioni che costituiscono i principi cardine per la ricostruzione della responsabilità del liquidatore sono:
1. L’effettività del debito tributario, in difetto non essendo possibile accordare una tutela risarcitoria ad una posizione debitoria provvisoria, ovvero al mero dovere di corretta apposizione contabile “prudenziale” di un fondo a copertura di un debito. In caso di tardività dell’opposizione all’accertamento da parte della società ormai estinta, il relativo debito tributario è liquido, esigibile e da registrarsi.
2. Il credito tributario deve esser stato riconoscibile come tale al momento della formazione del bilancio di liquidazione, o almeno essere incorporato in un titolo esecutivo. L’eventuale sussistenza di circostanze che giustifichino la “non iscrizione per carattere controverso” è un dato che attiene alla colpa del liquidatore e, di conseguenza, onere della prova è del liquidatore stesso. Non si può imputare al liquidatore di non aver proceduto all’iscrizione nel bilancio di liquidazione di un credito tributario accertato con riferimento esclusivo alle presunzioni. Si deve far eccezione solo per la quota di 1/3 dei soli tributi che l’Agenzia può escutere anche nella pendenza del giudizio di primo grado. Tale quota di debito tributario risulta pienamente fondata ed il liquidatore è tenuto ad appostare un debito tributario da accertamento per la suddetta quota nel contesto del bilancio di liquidazione.
3. Il credito tributario, rimasto insoddisfatto, corrisponde ad un danno risarcibile se è ipotizzabile una condizione delle operazioni di liquidazione diversa, nel contesto della quale – secondo la regola del giudizio controfattuale – il credito fondato, e da registrarsi, sarebbe stato soddisfatto. Nel vaglio di tale condizione occorre considerare l’ordine dei pagamenti fatti a terzi in fase di liquidazione, le residue esistenze ed infine gli eventuali attività sociali non menzionate in bilancio, di cui si deve presumere destinazione diversa dalla soddisfazione dei creditori.
L’eventuale riduzione, in sede di liquidazione, del debito tributario per compensazione con crediti fiscali della società cancellanda, non incide sulla responsabilità del liquidatore: egli è responsabile nel limite di quanto è provato il singolo creditore sociale potesse recuperare.
La scelta degli amministratori, o dei commissari straordinari [della banca in amministrazione straordinaria], di proporre all’assemblea un aumento del capitale con esclusione o limitazione del diritto d’opzione ai sensi dell’art. 2441, co. 5, c.c. è soggetta, al pari delle altre scelte di gestione, alla business judgment rule. Salvo manifesta irragionevolezza, desumibile dalla mancata adozione delle necessarie cautele o dall’omessa assunzione delle informazioni rilevanti, tale scelta è tendenzialmente insindacabile in sede giudiziale e va valutata in termini di ragionevolezza, tenendo conto del contesto in cui è stata adottata.
Per escludere o limitare il diritto d’opzione è sufficiente che l’interesse sociale sia serio e consistente, tale da giustificare che, nella scelta del modo di realizzare l’aumento di capitale, sia ritenuto preferibile, perché ragionevolmente più conveniente, il sacrificio totale o parziale del diritto di opzione dei soci.
Il riferimento dell’art. 2441, co. 6, c.c. al «valore del patrimonio netto», in base al quale va determinato il prezzo di emissione delle azioni in caso di esclusione o limitazione del diritto d’opzione, attiene al valore effettivo del patrimonio quale risultante da un processo valutativo, distinto dal valore contabile risultante dal bilancio, sicché l’assemblea può discostarsi dal valore contabile e fissare un prezzo più basso, se ciò è necessario per il buon esito dell’aumento di capitale. La determinazione del prezzo di emissione non può essere frutto di una mera operazione aritmetica consistente nel dividere il patrimonio netto per il numero delle azioni in circolazione ed è espressione di una valutazione che contempera l’interesse dei vecchi soci a che le azioni non siano offerte ai nuovi soci a un prezzo inferiore a quello effettivo e l’interesse della società a realizzare l’aumento di capitale, che sarebbe vanificato da un prezzo slegato dall’effettivo valore delle azioni.
La determinazione del valore delle azioni sulla base delle quotazioni di mercato risponde a un canone di ragionevolezza, recepito dal legislatore negli artt. 2437-ter e 2441 c.c., perché il mercato esprime una stima economico-patrimoniale dei diritti incorporati nel titolo; il valore delle azioni non va quindi ricavato meccanicamente dalla quota di patrimonio che esse rappresentano nominalmente. Nella valutazione delle azioni è inoltre irragionevole prescindere dalla circostanza che la quotazione del titolo sia stata sospesa [nei mesi precedenti la deliberazione].
In presenza di un valore economico negativo della società, è legittima la fissazione convenzionale di un prezzo «tecnico» di emissione delle nuove azioni, superiore al valore effettivo, determinato allo scopo di consentire agli azionisti preesistenti di mantenere l’investimento e di rendere eseguibile l’aumento di capitale.
I documenti che devono essere messi a disposizione dei soci in caso di aumento del capitale con esclusione o limitazione del diritto d’opzione sono la relazione illustrativa ai sensi degli artt. 2441 c.c. e 125-ter t.u.f. e il parere di congruità della società di revisione ai sensi degli artt. 2441 c.c. e 158 t.u.f.; il parere sulla congruità del prezzo acquisito su base volontaria da un esperto finanziario indipendente non è prescritto dalla legge e non deve essere reso pubblico.
L’art. 2379-ter, co. 2, c.c., secondo cui nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l’invalidità della deliberazione di aumento del capitale non può essere pronunciata dopo l’iscrizione nel registro delle imprese dell’attestazione che l’aumento è stato anche parzialmente eseguito, si riferisce sia alla nullità sia all’annullabilità della deliberazione. La norma, attuando l’intento della riforma del 2003 di conferire il massimo grado di certezza e stabilità alle deliberazioni societarie, esclude la tutela reale e impedisce che l’aumento di capitale sia bloccato, temporaneamente mediante la sospensione o definitivamente, limitando la tutela al risarcimento del danno.
Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio, cui l’art. 147 t.u.f. attribuisce gli obblighi e i poteri previsti dall’art. 2418 c.c., ha il compito di tutelare gli interessi comuni della categoria, che non comprendono i diritti soggettivi dei singoli azionisti. La sua legittimazione processuale costituisce un’eccezione al principio dell’art. 81 c.p.c. e va interpretata restrittivamente, sicché egli non è legittimato a proporre l’azione di risarcimento dei danni subiti dagli azionisti di risparmio per effetto di una deliberazione di aumento del capitale, perché il credito risarcitorio compete in via specifica e personale a ciascun socio e resta individuale anche quando tutti gli azionisti della categoria si trovino nella medesima posizione rispetto agli effetti della deliberazione.
Non è meritevole di tutela, per violazione dell’art. 1227 c.c., del divieto di venire contra factum proprium e dei canoni di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili anche all’esecuzione del contratto sociale, la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2379-ter c.c. proposta dal socio che [titolare di una partecipazione sufficiente a impedirne da solo l’approvazione] abbia consentito l’adozione della deliberazione di aumento del capitale non partecipando all’assemblea e ne abbia poi lasciato consolidare gli effetti omettendo di impugnarla e di chiederne la sospensione. La tutela risarcitoria muove infatti dall’esigenza di proteggere il socio di minoranza cui la maggioranza imponga una deliberazione illegittima, e non spetta al socio che, essendo legittimato a impugnare la deliberazione, abbia rinunciato alla tutela demolitoria; lo stesso vale per il socio che, pur avendo votato contro, non abbia impugnato la deliberazione.
Nelle società con azioni quotate la delega al rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies t.u.f. è rilasciata, nel rispetto della forma scritta prescritta dall’art. 2372, co. 1, c.c., mediante la sottoscrizione di un modulo il cui contenuto minimo è disciplinato dal Regolamento Emittenti. Le prescrizioni dettate dall’art. 135-novies t.u.f. per la delega individuale, non richiamate dall’art. 135-undecies, non sono richieste per la delega al rappresentante designato, in ragione dell’affidabilità di tale soggetto professionalmente qualificato e della finalità di agevolare la partecipazione al voto nelle società ad azionariato diffuso; è pertanto valida la trasmissione della delega via fax prevista dal modulo predisposto dalla società.
Gli azionisti non possono essere privati, in nome dell’interesse sociale, del diritto di autodeterminarsi nell’esercizio del voto, salvo il caso di abuso del diritto finalizzato a conseguire un vantaggio a danno dei soci di minoranza o della società. L’astensione del socio [di controllo] dalla votazione sulla proposta di aumento del capitale costituisce una libera manifestazione di volontà contraria all’approvazione e non lo espone a responsabilità verso la società per i pregiudizi derivati dalla mancata adozione della deliberazione, quando egli non abbia tratto alcun vantaggio dagli eventi successivi.
La relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale dal titolo dedotto in giudizio dall’attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, richiesta dall’art. 36 c.p.c., va intesa come comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese, tale da delineare una connessione oggettiva qualificata; l’identità della causa petendi non è richiesta.
É affetta da nullità per impossibilità dell'oggetto, ai sensi dell'art. 2379 c.c., la delibera assembleare che imponga ai soci delle obbligazioni patrimoniali aggiuntive non previste dallo statuto, in mancanza del consenso dei soci stessi. La struttura degli enti societari è caratterizzata da un rigoroso regime di tipicità, secondo cui vi è una separazione tra patrimonio sociale e patrimonio dei soci, che non può essere superata, per non vulnerare l'autonomia patrimoniale dei soci. L'unica deroga è prevista dall'art. 2345 c.c., il quale prevede che lo statuto possa essere "la sede in cui i soci promettono alla società prestazioni ulteriori": tuttavia, anche in presenza di tale previsione, l'assemblea societaria non è titolata a determinare, secondo la propria volontà, il venir in essere di una nuova pretesa avverso i soci, ma delinea solamente la possibilità che emerga un rapporto contrattuale autonomo tra la società ed i soci, al verificarsi dei presupposti determinati dalla previsione statutaria specifica.
Nell'ipotesi di inadempimento non giustificato da parte di una società a responsabilità limitata, ai fini dell'applicazione dell'art. 2476 comma 7 c.c. - quale specificazione dell'art. 2043 c.c. - è necessario allegare la prova della dolosa preordinazione da parte dell'amministratore della società inadempiente perché si configurino gli estremi dell'insolvenza fraudolenta: tale fattispecie richiede che il soggetto agente abbia contratto un'obbligazione con il proposito di non adempierla, dissimulando il proprio stato di insolvenza. A tal scopo, nel caso di specie non è stato sufficiente, per il creditore, allegare le perdite accumulate ed il conseguente fallimento della società debitrice, perché non si può ritenere che l'amministratore intendesse impedire l'operatività dell'azienda sin dalla stipula del contratto oggetto di contestazione. Non è possibile affermare, in termini generali, che dietro ad ogni inadempimento ingiustificato debba necessariamente diagnosticarsi la presenza di una dolosa preordinazione da parte del debitore.
In caso di azione di responsabilità ex art. 2476 comma 6 c.c., va dimostrato il nesso causale tra il danno lamentato da parte attrice e le condotte tenute da parte dell'amministratore della società debitrice, allegando la prova dell'azzeramento del patrimonio, quale elemento rilevante ai fini della responsabilità. Nel caso in esame, è stato ritenuto non sufficiente allegare le violazioni degli artt. 2482-ter, 2484, 2485 e 2486 c.c., oltre che del mancato deposito dei bilanci e delle relazioni previste per legge, successive alla stipulazione del contratto fonte dell'inadempimento, in quanto non vi è alcuna prova del fatto che, in caso di tempestiva liquidazione della società, il credito sarebbe stato soddisfatto. L'aggravamento delle perdite non è stato sufficiente a dimostrare il nesso causale con il danno lamentato da parte attrice, posto che tale condotta non ha reso il patrimonio insufficiente al soddisfacimento del credito, essendo questo già insufficiente prima che si consumassero le violazioni allegate.
Allorché siano ammesse a negoziazione su un mercato regolamentato (e cioè siano "quotate" agli effetti dell'art. 2437-quinquies c.c.) due categorie di azioni e venga deliberata una certa operazione che comporti l'esclusione dalla quotazione delle azioni di una soltanto delle due categorie, tale operazione non comporta il sorgere del diritto di recesso ai sensi del citato art. 2437-quinquies c.c. in capo ai portatori delle azioni escludende ove a questi sia riconosciuta contestualmente la facoltà di convertire le proprie azioni nelle azioni dell'altra categoria, che rimangono quotate, così evitando il pregiudizio che la causa di recesso mira ad attenuare, ossia l'unilaterale decisione da parte della società di far venire meno, per effetto dell'operazione deliberata, lo status di azione quotata e quindi il carattere della pronta liquidabilità dell'investimento connesso all'azione stessa.
L'eccezione relativa alla sussistenza di una clausola compromissoria va qualificata come eccezione di incompetenza del giudice ordinario in favore degli arbitri e non già come eccezione di improcedibilità. Non difetta, infatti, (altro…)
Il contratto d'appalto inerente lavori di ristrutturazione dell'immobile ove è svolta l'attività d'impresa non è qualificabile come contratto "stipulato per l'esercizio dell'impresa" ai sensi dell'articolo 2558 del codice civile.
Il comportamento animato del Socio in Assemblea non legittima l'esclusione dalla sua carica in quanto l'eccessività del comportamento tenuto non può essere qualificato quale grave inadempimento degli obblighi sociali, primo tra tutti il principio mutualistico fondante la struttura cooperativa.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il credito derivante dal saldo del prezzo di trasferimento di quote sociali, l’opponente ha l’onere di contestare analiticamente i fatti costitutivi del credito azionato dall'opposto.
Non è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola apposta ad un atto di assegnazione di immobile in favore di un socio di cooperativa edilizia che preveda l'obbligo per quest'ultimo di rifondere pro quota alla società ogni spesa sopravvenuta (altro…)