Ai sensi degli artt. 2260 e 2293 c.c. la legittimazione all’azione sociale nei confronti degli amministratori di s.n.c. spetta alla società. (altro…)
Nell’arbitrato rituale le parti vogliono ottenere un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 c.p.c. con l’osservanza delle regole del procedimento arbitrale. Nell’arbitrato irrituale intendono (altro…)
L’amministratore di s.r.l. che, mediante irregolarità contabili volte a occultare o ritardare l’emersione della perdita integrale del capitale sociale, prosegua l’attività senza adottare i provvedimenti di ricapitalizzazione o di liquidazione risponde ai sensi dell’art. 2476, comma 6, c.c. del danno immediato e diretto subito dal fornitore che, facendo affidamento sui dati non veritieri del bilancio depositato, abbia continuato a fare credito alla società. Gli amministratori sono infatti garanti della veridicità dei dati di bilancio resi noti con la pubblicità legale, sui quali soltanto i terzi possono fare affidamento per valutare la solvibilità dell’impresa; il danno risarcibile corrisponde al credito rimasto insoddisfatto.
L’azione prevista dall’art. 2476, comma 6, c.c. ripropone per la s.r.l. l’azione di responsabilità disciplinata per la s.p.a. dall’art. 2395 c.c. e presuppone un danno immediato e diretto al patrimonio del terzo. Le condotte degli amministratori che compromettono il patrimonio sociale, incidendo solo indirettamente sui creditori, sono riconducibili all’illecito aquiliano, sicché il singolo creditore può ottenerne il risarcimento ai sensi dell’art. 2043 c.c. per la lesione della garanzia patrimoniale generica.
Costituiscono grave negligenza gestoria la prolungata cessione di merce a credito a un cliente incapiente e la devoluzione, in via di fatto, della gestione dell’azienda sociale a un’impresa estranea.
Il risarcimento dovuto dall’amministratore al terzo a titolo di responsabilità extracontrattuale comprende la rivalutazione monetaria dalla data del fallimento della società, momento in cui l’inadempimento diviene definitivo, e gli interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata.
Qualora intervenga una rinuncia agli atti da parte dell’attore (a seguito di una definizione transattiva della vertenza), le spese di lite sopportate dal terzo chiamato dal convenuto devono essere poste unicamente a carico dell’attore medesimo, qualora la chiamata in causa sia necessaria a consentire un’adeguata difesa di parte convenuta.
Ai fini della rappresentazione veritiera e corretta nella contabilità sociale, il mutamento di una stima (posta alla base del valore di ammortamento delle immobilizzazioni materiali) da un bilancio all’altro deve essere sorretta da una giustificazione basata su (nuove) circostanze di fatto, non potendo (altro…)
La ratio dell’art. 2385 c. 3 cc, che attribuisce ai sindaci il compito di iscrivere nel registro delle imprese la cessazione per qualsiasi causa degli amministratori dall'ufficio, deve essere individuata nella mancanza, in tali ipotesi, dell’organo normalmente deputato alla iscrizione delle delibere nel registro delle imprese, ossia gli amministratori.
Deve ritenersi ammissibile l'azione del creditore proposta nei confronti dell'amministratore di s.r.l., dovendosi ritenere gli atti diminutivi della garanzia patrimoniale generica realizzati in pregiudizio dei creditori, con dolo o colpa degli amministratori, quali casi di responsabilità per lesione aquiliana di diritto di credito. (altro…)
L'accertamento del collegamento negoziale rende applicabile il principio del "simul stabunt, simul cadent" in virtù del quale l'inadempimento incidente soltanto su uno dei negozi collegati si riflette anche sugli altri.
Ai sensi dell’art. 2437 c.c. il diritto di recesso in capo al socio di società per azioni non può essere esercitato se il socio abbia concorso, esprimendo voto favorevole in assemblea, all’adozione della decisione legittimante il recesso ovvero (altro…)
Le condotte dell’amministratore di società per azioni che effettua prelievi in denaro dai conti correnti bancari della società a titolo di compenso per l’attività lavorativa prestata, in assenza della preventiva delibera assembleare che ne costituisce il titolo giustificativo, e che successivamente rifiuta di restituire quanto prelevato, integrano gli estremi di un comportamento inadempiente rispetto agli obblighi cui è sottoposto l’organo gestorio, con particolare riguardo al dovere di ordine generale di agire nel rispetto della conservazione del patrimonio sociale con la dovuta diligenza e legittimano la società ad agire nei confronti dell’amministratore per il risarcimento del danno.
La delibera assembleare con la quale viene approvato il bilancio della società per azioni nell’ambito del quale siano indicati dei prelievi in denaro dai conti correnti bancari della società stessa effettuati da parte dell’amministratore a titolo di compenso per l’attività lavorativa prestata, in assenza di preventiva delibera assembleare circa la determinazione di tali compensi, non integra il riconoscimento tacito della spettanza all’amministratore degli importi prelevati, emergendo con chiarezza dal testo dell’art. 2364 c.c. che la legge considera la delibera di approvazione del bilancio e quella di determinazione dei compensi agli amministratori come aventi oggetti e contenuti distinti.
Costituisce giusta causa di revoca l'ipotesi in cui l'amministratore di una società per azioni il quale, sorta una contestazione sulla spettanza di pagamenti inerenti un rapporto contrattuale con un'altra società a lui riconducibile, trovandosi in palese conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2391 c.c., non si astenga dal compiere l'operazione di pagamento e non ne investa l'organo collegiale.
L’accomandatario amministratore che omette di adempiere le obbligazioni tributarie e contributive della società [incassando corrispettivi non dichiarati ed evadendo imposte e contributi] viola i doveri minimi inerenti alla carica e risponde del danno subito dal socio accomandante, pari agli importi che l’erario riscuoterà da quest’ultimo in forza degli accertamenti divenuti definitivi a suo carico pro quota. Quando gli accertamenti non sono più opponibili e la riscossione coattiva è ormai certa, il regresso sostanziale verso l’amministratore può essere riconosciuto anche prima dell’effettivo pagamento.
La negligente gestione dell’accomandatario, che abbia esposto la società a sanzioni fiscali, integra giusta causa di recesso dell’accomandante ai sensi dell’art. 2290 c.c.; il recesso è efficace nei rapporti tra i soci dalla data in cui la comunicazione motivata è pervenuta all’altro socio, anche se anteriore alla notificazione della citazione.
Quando, per effetto del recesso, la società entra in liquidazione, la quota del socio recedente è liquidata secondo i criteri dell’art. 2289 c.c., che escludono di farla coincidere con il capitale conferito o di determinarla in via equitativa prescindendo dalla consistenza dei beni sociali; il recedente ha quindi diritto a una parte dell’eventuale attivo di liquidazione proporzionale alla propria partecipazione.
Appartiene al tribunale in composizione collegiale, ai sensi degli artt. 50-bis e 281-nonies c.p.c., la causa nella quale l’azione di responsabilità contro l’accomandatario amministratore è proposta insieme alle domande di recesso e di liquidazione della quota.
Il sequestro conservativo delle quote di s.r.l. si esegue nelle forme del pignoramento di cose mobili presso il debitore, con le modalità specifiche dettate dall'art. 2741 c.c., trovando inoltre applicazione la disciplina dettata dal codice di procedura civile per il pignoramento di beni mobili (artt. 513 ss. c.p.c.), salve le modifiche legate alle caratteristiche specifiche del bene mobile "quota".
La notificazione del sequestro conservativo di quote di s.r.l. ai sensi dell'art. 2741 c.c. può essere eseguita anche da parte del difensore autorizzato in forza della legge 53/1994.
Il giudice competente a pronunciare sulla nomina, così come sulla revoca e sulla sostituzione, del custode delle quote di s.r.l. sottoposte a sequestro conservativo è il giudice della cautela.