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Sull’abuso dell’usufruttuario di quote di s.r.l.
Integra condotta abusiva ai sensi dell’art. 1015 c.c. l’inerzia dell’usufruttuario liquidatore che ha determinato la propria permanenza in carica in...

Integra condotta abusiva ai sensi dell'art. 1015 c.c. l'inerzia dell’usufruttuario liquidatore che ha determinato la propria permanenza in carica in danno degli interessi dei nudi proprietari alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e della sua destinazione secondo lo schema liquidatorio.

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Assoggettamento dei finanziamenti soci alla disciplina della postergazione ai sensi dell’art. 2467 cod. civ.
I presupposti per l’applicazione della disciplina legale della postergazione ex art. 2467 cod. civ. ai finanziamenti effettuati (i) dai soci...

I presupposti per l’applicazione della disciplina legale della postergazione ex art. 2467 cod. civ. ai finanziamenti effettuati (i) dai soci di una società a responsabilità limitata; (ii) da chi esercita attività di direzione e coordinamento; ovvero (iii) dalle società c.d. “sorelle” appartenenti al medesimo gruppo sono da interpretarsi come l’estrinsecazione di una situazione di crisi qualificata, equiparabile, in termini sostanziali, all'insolvenza. Invero, i presupposti dell’“eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio” e della “situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento” individuano una nozione unitaria di crisi che si identifica con il “rischio” di insolvenza, tale da giustificare un “concorso potenziale” tra i creditori sociali. Inoltre, i presupposti in esame devono sussistere sia al momento in cui il finanziamento è effettuato sia al momento in cui ne è richiesto il rimborso.

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Azione individuale del socio per il risarcimento del danno da investimento disinformato e del danno all’immagine (sulla prescrizione)
Il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento...

Il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento in cui il fatto del terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto, ma dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile. (Cfr. Cass. n. 11119/2013 e Cass. n. 24715/2015).

In base al terzo comma dell'art. 2947 cod. civ., il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, che sia considerato dalla legge come reato, si prescrive nello stesso termine di prescrizione del reato se quest'ultimo si prescrive in un termine superiore ai cinque anni, mentre si prescrive in cinque anni se per il reato è stabilito un termine uguale o inferiore, nel qual caso il termine di prescrizione dell'azione civile decorre dalla data di consumazione del reato e non assumono rilievo eventuali cause di interruzione o sospensione della prescrizione relative alla reato, essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale. (Cfr. Cass. S.U. n. 1479/1997).

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato, sebbene raccordata, sotto il circoscritto profilo del periodo di durata, alla disciplina della prescrizione dettata per il reato, si inserisce nel quadro generale dell'istituto della prescrizione civile, senza comprometterne la sostanziale autonomia rispetto all'analogo istituto regolato nel sistema penale. Se si eccettua tale collegamento, ciascuno dei due istituti costituisce un complesso normativo insieme chiuso e perfetto, con la conseguenza che, ai fini del diritto al risarcimento, operano esclusivamente le cause di interruzione previste nella disciplina civilistica, senza possibilità di mutua integrazione od interferenze fra le due discipline. (Cfr. Cass. S.U. n. 1479/1997 e Cass. n. 5009/2009).

Il mancato svolgimento dell'eccezione di prescrizione in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti è irrilevante posto che il perimetro della cognizione del giudice penale non comprende alcuna valutazione e decisione sulla domanda della parte civile, sicché il silenzio di tale parte in tale sede non può assumere alcun significato, in particolare quanto all'abbandono di eccezioni ivi non formulate nei confronti dell'imputato.

La richiesta di risarcimento del danno da investimento disinformato relativamente all'acquisto di azioni ad un corrispettivo "gonfiato", non può trovare accoglimento se l'andamento del titolo "in perdita", già al momento dell'acquisto, risulta indipendente (o, comunque scarsamente influenzato) dalla emersione della carenza informativa (consistente nella inattendibilità dei bilanci della emittente) addebitata dall'attrice ai convenuti. Pertanto l'attrice non può rivalersi nei confronti degli stessi convenuti addebitando loro (oltre che la carenza informativa) la sopravvalutazione del titolo al momento dei suoi acquisti e, quindi, un acquisto a prezzo"gonfiato", non essendo dimostrata la ricorrenza del nesso causale tra tale sopravvalutazione e la condotta dei convenuti.

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Obbligo di intervento degli amministratori non delegati subordinato all’effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli
Dopo la riforma del diritto societario del 2003 è venuta meno la responsabilità solidale di tutti gli amministratori, compresi i...

Dopo la riforma del diritto societario del 2003 è venuta meno la responsabilità solidale di tutti gli amministratori, compresi i consiglieri non delegati e il presidente del consiglio di amministrazione, per “omesso controllo sul generale andamento della gestione” in relazione a operazioni pregiudizievoli compiute dall’amministratore delegato [senza passare attraverso una delibera del consiglio o qualsivoglia formale comunicazione]. Sopravvive soltanto il ben distinto obbligo di intervenire, previsto dall’art. 2392, co. 2, c.c. per l’amministratore “a conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società”, che presuppone una condizione positiva di “effettiva” conoscenza, suscettibile di piena prova in fatto; a tal fine è insufficiente la mera “possibilità” astratta di conoscenza.

La finalizzazione di un’operazione [di finanziamento senza corrispettivo né garanzie, compiuta dall’amministratore delegato] a beneficio di una società riferibile al presidente del consiglio di amministrazione, unita alla posizione personale da questi rivestita in tale società, esclude che l’operazione sia stata realizzata a sua insaputa e fa emergere quanto meno una grave violazione del dovere di intervento previsto dall’art. 2392, co. 2, c.c.

La responsabilità dei sindaci per omesso controllo sulla concessione di finanziamenti manifestamente ingiustificati in favore di terzi richiede la sussistenza di un effettivo nesso di causalità tra la condotta omissiva e il pregiudizio di cui si chiede il ristoro. Quando le operazioni sono rilevabili dalle scritture contabili soltanto dopo la loro esecuzione, la responsabilità dei sindaci è configurabile per i pregiudizi derivanti da analoghe condotte successive, rese possibili o quanto meno favorite dall’omesso intervento, oppure per il pregiudizio derivante dalle stesse operazioni se un tempestivo intervento (sollecitazione del consiglio di amministrazione, denuncia ai soci o al tribunale ex art. 2409 c.c., avvio di mirate azioni giudiziarie) sarebbe stato idoneo a elidere il danno; le relative circostanze devono essere specificamente dedotte e provate da chi agisce [e il nesso causale va escluso quando le società finanziate erano già insolventi e le somme erogate sono servite fin dall’origine a coprire loro pregresse esposizioni bancarie].

L’eventuale corresponsabilità solidale di altri amministratori, ai quali si attribuiscano effettive responsabilità decisionali, lascia ferma la responsabilità personale dell’amministratore titolare del potere gestorio che ha direttamente posto in essere l’atto illegittimo pregiudizievole per gli interessi della società.

La delibera assembleare di autorizzazione all’azione sociale di responsabilità che, oltre a richiamare specifici addebiti [vizi rilevati nella formazione del bilancio], conferisca espressa delega all’organo amministrativo ad “ampliare il raggio d’azione” dell’iniziativa autorizzata costituisce una manifestazione di volontà che, avendo ad oggetto interessi disponibili propri del delegante, è idonea a offrire piena copertura anche alle ulteriori contestazioni e richieste risarcitorie formulate in giudizio e non menzionate nel verbale.

Costituisce domanda nuova inammissibile, pur tenuto conto dell’ampio margine riconosciuto alla modificazione della domanda, la contestazione, formulata con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., di condotte e conseguenti eventi di danno “diversi” e “aggiuntivi” rispetto a quelli originariamente dedotti nell’atto di citazione [ulteriori pagamenti indebiti e stipula di contratti di leasing svantaggiosi].

Nel concordato preventivo con cessione dei beni il liquidatore giudiziale, quale mero gestore dei beni, è legittimato a intervenire ad adiuvandum nel giudizio di responsabilità promosso dalla società debitrice, perché l’esito della lite può incidere positivamente sulla percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari. Nei limiti di tale intervento adesivo il liquidatore è privo del potere di riproporre autonomamente, in sede di precisazione delle conclusioni, le domande cui l’attore ha rinunciato.

L’azione di responsabilità promossa dalla società in concordato preventivo contro i propri amministratori e sindaci è un’ordinaria azione risarcitoria, sottratta all’ambito applicativo dell’art. 24 l. fall.; ai fini della competenza territoriale sono quindi irrilevanti la collocazione della sede operativa effettiva della società e il luogo di apertura della procedura concorsuale. L’eccezione di incompetenza territoriale va comunque rigettata quando il convenuto omette di contestare tutti i possibili criteri di collegamento, e in particolare il foro generale dei convenuti.

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Valore probatorio del provvedimento AGCM di accoglimento degli impegni nella controversia civile e presupposti di alcune fattispecie di abuso di posizione dominante (imposizione di prezzi iniqui, margin squeeze)
Il provvedimento di accoglimento degli impegni adottato dall’AGCM, pur nella specifica ottica della violazione antitrust, non presuppone l’accertamento formale dell’infrazione,...

Il provvedimento di accoglimento degli impegni adottato dall’AGCM, pur nella specifica ottica della violazione antitrust, non presuppone l’accertamento formale dell’infrazione, ma mira alla risoluzione di criticità concorrenziali riscontrate nel provvedimento di avvio, rendendo obbligatoria l’attuazione delle misure volontariamente proposte dalla parte. Davanti al giudice ordinario il citato provvedimento di accoglimento dell’AGCM non ha quindi valore di prova privilegiata e la sua valenza probatoria deve essere sindacata dal giudice secondo i canoni del codice civile, con la conseguenza che la parte danneggiata dal presunto illecito antitrust – onerata della relativa prova – deve indicare stringenti elementi probatori a supporto delle proprie posizioni.

L’art. 102(2) TFUE tipizza l’illecito di abuso di posizione dominante nell’imposizione diretta o indiretta di prezzi o condizioni di transazione inique, che consiste nel praticare un prezzo eccessivo, privo di ogni ragionevole rapporto con il valore economico della prestazione fornita. Per accertare tale illecito si tratta quindi di determinare, da una parte, il valore economico di una determinata prestazione; dall’altra, l’eccessiva sproporzione del prezzo richiesto, quest’ultimo da considerare sulla base del margine di profitto come differenza tra i costi di produzione del bene e il prezzo di vendita. Il fatto che il margine di profitto sia sproporzionato rispetto ai costi sostenuti dall’impresa dominante è inconclusivo ex se di un abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE e rappresenta piuttosto un elemento che deve essere considerato nell’ambito di una valutazione globale, vertente a stabilire se i prezzi, oltre ad essere sproporzionati, siano altresì iniqui; e ciò sia considerandoli in sé che confrontandoli con i prezzi praticati dai concorrenti.

L’abuso di posizione dominante per c.d. margin squeeze è qualificabile in presenza di tre condizioni cumulative: i) l’essenzialità della risorsa a cui si chiede l’accesso; ii) l'eliminazione di una concorrenza effettiva sul mercato a valle; iii) il danno ai consumatori. La mancanza anche solo di uno di questi elementi fa venire meno l’illecito. Al riguardo, il fattore produttivo deve ritenersi essenziale quando non è duplicabile ovvero non esista un’alternativa, anche potenziale, che possa permettere ai concorrenti di esercitare una pressione concorrenziale sull'impresa dominante nel mercato a valle.

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Sulla sospensione del giudizio di contraffazione in presenza di una sentenza di nullità del brevetto asseritamente contraffatto resa in un diverso e separato processo
L’art. 337 comma 2 c.p.c. impone al giudice della causa pregiudicata di conformarsi all’autorità della sentenza emessa nella causa pregiudicante;...

L’art. 337 comma 2 c.p.c. impone al giudice della causa pregiudicata di conformarsi all'autorità della sentenza emessa nella causa pregiudicante; in caso contrario, ove intenda discostarsene, lo stesso è tenuto a sospendere la causa pregiudicata, nell’ipotesi in cui ritenga altamente probabile che la sentenza pregiudicante venga riformata.

L’art. 337 comma 2 c.p.c. si applica anche alla materia brevettuale e vale anche ove i soggetti del giudizio pregiudicante e del giudizio pregiudicato non coincidono completamente (è il caso dei giudizi definiti con sentenze aventi efficacia ultra partes, quali quelle che dichiarano la nullità di un titolo brevettuale).

Ai fini della cessazione di efficacia del brevetto nazionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 59 c.p.i. non è necessariamente richiesto che esso abbia la stessa identica estensione di un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario tutelanti la medesima invenzione e concessi allo stesso inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di priorità, ben potendo uno dei due essere compreso nell'altro, costituendone un "sottoinsieme".

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Sequestro giudiziario di un ramo d’azienda in relazione al quale è stato sottoscritto un contratto preliminare di compravendita
Se il rimedio del sequestro giudiziale può ritenersi giustificato già a fronte di un diritto dell’istante che -come spesso accade...

Se il rimedio del sequestro giudiziale può ritenersi giustificato già a fronte di un diritto dell’istante che -come spesso accade al sorgere stesso della controversia fra le parti - ancora possa prestarsi a margini di incertezza, o che riguardi non solo il possesso o la detenzione ma la proprietà o titolarità stessa della res controversa; a maggior ragione può procedersi al vincolo sequestratario allorché quel diritto sia già assistito da accertamenti giudiziali o parificati, ovvero la controversia riguardi il solo possesso, ma non già - o non più - la titolarità del bene in contesa.

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Natura dell’azione di responsabilità ex art. 2476, sesto comma, c.c. (ora rubricato al settimo comma)
L’art. 2476, sesto comma, c.c., (ora rubricato al settimo comma) che al pari dell’art. 2395 c.c. attribuisce al singolo socio...

L'art. 2476, sesto comma, c.c., (ora rubricato al settimo comma) che al pari dell'art. 2395 c.c. attribuisce al singolo socio o al terzo l’azione individuale di responsabilità per far valere il diritto al risarcimento del danno direttamente cagionato nella loro sfera giuridica dagli atti dolosi o colposi degli amministratori, configura una responsabilità di tipo extracontrattuale, con la conseguenza che grava sul danneggiato l’onere di provare, innanzitutto, il fatto illecito addebitato all’amministratore e, quindi, il pregiudizio che ne è direttamente derivato nel suo patrimonio (nel caso di specie gli amministratori hanno dolosamente programmato l'inadempimento degli impegni assunti con la banca attrice sulla base del contratto di anticipazione su crediti commerciali, dirottando i pagamenti dei clienti su altro conto corrente bancario dopo aver ricevuto l'accredito del finanziamento).

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Natura dell’azione di responsabilità ex art. 2395 c.c.
L’azione di responsabilità prevista dall’art. 2395 c.c. ha natura aquiliana, è esperibile dal socio o dal terzo al fine di...

L'azione di responsabilità prevista dall'art. 2395 c.c. ha natura aquiliana, è esperibile dal socio o dal terzo al fine di ottenere il risarcimento del danno direttamente subito nella propria sfera giuridica in conseguenza di fatti illeciti compiuti dagli amministratori e, al pari di ogni altra azione risarcitoria, richiede l’accertamento della condotta contra legem dell’amministratore e la prova del nesso di causalità immediata e diretta che la lega al pregiudizio lamentato dal danneggiato.
Dalla natura extracontrattuale della responsabilità invocata deriva, altresì, l’onere da parte dell’attrice di provare in giudizio tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito descritto ed, in particolare, la specifica condotta dolosa o colposa attribuita all’amministratore ed il nesso causale di derivazione diretta da essa del pregiudizio lamentato, non essendo sufficiente a fondare la pretesa risarcitoria il mero inadempimento della società alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del terzo danneggiato.

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Violazione di una clausola di prelazione e tutela reale
Alla violazione di una clausola di prelazione statutaria non consegue né la nullità né l’invalidità né l’inefficacia degli atti di...

Alla violazione di una clausola di prelazione statutaria non consegue né la nullità né l’invalidità né l’inefficacia degli atti di cessione né tantomeno la necessità di una “retrocessione” delle quote cedute. Tale violazione è sanzionata con la sola tutela reale consistente nel rendere inefficace l’atto di trasferimento nei confronti della società.
A tal fine, colui che intende agire per ottenere la declaratoria di tale inopponibilità alla società deve provare l’esistenza di un proprio effettivo interesse all’acquisto della partecipazione ceduta, presupposto necessario anche ai fini del ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 c.c. per la determinazione del danno lamentato.

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Fondo rischi per passività tributaria potenziale e valutazione ex ante secondo prudenza e ragionevolezza
L’art. 2424-bis c.c. impone l’accantonamento a fondo rischi soltanto per perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o...

L’art. 2424-bis c.c. impone l’accantonamento a fondo rischi soltanto per perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile. La valutazione del rischio di effettiva sussistenza di passività non ancora determinate alla chiusura dell’esercizio consiste nell’apprezzamento ex ante delle probabilità o possibilità di evoluzione di una situazione; la correttezza di tale apprezzamento, spettante anzitutto all’organo amministrativo quale redattore della bozza di bilancio e poi all’assemblea che approva il documento contabile, va rapportata ai canoni generali di prudenza e ragionevolezza che presiedono alla redazione del bilancio, la cui sola violazione rende scorretta la valutazione e il bilancio carente quanto all’appostazione del fondo rischi e contrastante con il principio di verità.

È conforme ai canoni di prudenza e ragionevolezza il bilancio privo di fondo rischi per la passività connessa a un contenzioso tributario [definito con esiti difformi nei due gradi di merito e pendente in cassazione], quando gli amministratori, sulla base di pareri motivati, hanno valutato l’esito finale sfavorevole come soltanto possibile. Nel giudizio di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, l’accertamento verte sulla correttezza della valutazione del rischio compiuta ex ante dai redattori del bilancio, mentre resta estranea la fondatezza della controversia tributaria.

L’art. 2427, comma 1, n. 22-bis, c.c. prescrive di indicare nella nota integrativa l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria sulle operazioni con parti correlate non concluse a normali condizioni di mercato, e consente di aggregare le informazioni relative alle singole operazioni secondo la loro natura. È pertanto adeguata l’informativa che, con rinvio della nota integrativa alla relazione sulla gestione, riporta in una tabella ciascuna parte correlata, il tipo di rapporto, la riferibilità a costi o ricavi della produzione e i relativi valori; l’ulteriore precisazione che le operazioni sono regolate a valore di mercato costituisce un’aggiunta rispetto alle informazioni dovute.

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Competenza del tribunale e requisito della prova scritta nel decreto ingiuntivo relativo al diritto al compenso di amministratore
È infondata la prospettazione dell’incompetenza della sezione ordinaria del Tribunale ad emettere il decreto ingiuntivo relativo al diritto al compenso...

È infondata la prospettazione dell’incompetenza della sezione ordinaria del Tribunale ad emettere il decreto ingiuntivo relativo al diritto al compenso di un membro del consiglio di amministrazione di società cooperativa in quanto, nonostante si tratti di pretesa inerente a rapporto sociale – materia di competenza della Sezione Specializzata Impresa ex art. 3 d.lgs. n. 168/2003 –, “il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario, da cui l'inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d'ufficio ai sensi dell'art. 45 c.p.c.; rientra, invece, nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita” (Cfr. Cass. S.U. n. 19882/2019).

Nell’ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo relativo al diritto al compenso del membro del consiglio di amministrazione emesso nei confronti della società cooperativa dove egli svolgeva il proprio incarico, il requisito della prova scritta ex art. 633, n. 1), c.p.c. è soddisfatto – nonostante la mancata produzione in giudizio delle relative delibere assembleari su cui si fonderebbe la pretesa – dalle risultanze della relazione del revisore le quali, in assenza di specifiche deduzioni contrarie dell’opponente in relazione all’an debeatur ed al quantum debeatur, si presumono corrispondenti alle delibere, essendo quindi irrilevante la loro mancata produzione da parte dell’opposto.

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