E' meritevole di accoglimento l'opposizione alla scissione proposta dal creditore ipotecario che dimostri l'insufficienza della garanzia ipotecaria ad assicurare il tempestivo e integrale soddisfacimento del credito a fronte di una sensibile riduzione del valore dei beni rispetto al momento della costituzione della garanzia.
E' parimenti da considerarsi attuata in violazione della par condicio creditorum la scissione che consenta ai soci della scindenda di non concorrere più con il creditore ipotecario sui beni destinati alla società beneficiaria, anche solo con riferimento al residuo credito vantato da quest'ultimo a seguito di escussione dell'ipoteca non totalmente satisfattoria.
Se una impresa non ha ad oggetto quello di assumere l'amministrazione di beni per conto di terzi, soggetta alla vigilanza ministeriale, regolata dalla L. 1966/1939 e successive disposizioni primarie e secondarie, non può essere ricondotta nel novero delle società fiduciarie. Ne discende che il mandato fiduciario conferito a quest'ultima deve essere inquadrato nell'istituto della fiducia romanistica che implica intestazione reale in capo al fiduciante del bene che ne è proprietario, per effetto della quale la società, in qualità di interposto, acquista a tutti gli effetti la titolarità delle azioni o delle quote del fiduciante, al quale residua, in ipotesi di inadempimento al mandato fiduciario, solo una tutela obbligatoria risarcitoria e non reale.
La delibera prevista dall’art. 2393 c.c. non circoscrive l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità solo agli atti di mala gestio eventualmente riportati nella relativa motivazione e deve dunque ritersi senz’altro ammissibile, in sede di proposizione, fondare l’azione su fatti diversi da quelli specificamente esaminati dall’assemblea.
La legge non richiede, infatti, che la deliberazione con cui l’assemblea autorizza l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità rechi una specifica motivazione volta ad illustrare le ragioni che giustificano tale scelta, né tantomeno che la stessa individui specificamente le condotte degli amministratori asseritamene contrarie ai doveri imposti loro dalla legge o dallo statuto, fermo restando che la fondatezza degli addebiti mossi dovrà essere successivamente oggetto di approfondimento nella causa instaurata contro l’amministratore.
Non è possibile considerare invalido annullabile o addirittura nullo il rimborso del finanziamento al socio postergato ai sensi dell'art. 2467 c.c. opponendovisi la natura del pagamento che costituisce un atto o un fatto giuridico e non un negozio nonché la natura del credito postergato ex art. 2467 c.c. che - pur essendo un credito temporaneamente inesigibile - è un credito effettivo ed esistente e come tale il suo pagamento ne determina l'estinzione.
Da ciò discende che la presenza di titolo sotteso al pagamento e l'effetto estintivo conseguito impediscono di considerarlo quale datio sine titulo e fanno sì che non sussista la responsabilità dell'amministratore per non aver esercitato il diritto restitutorio verso il socio postergato ed a favore della società.
Nell’ambito di una fusione per incorporazione, gli azionisti di risparmio della società incorporata conservano – anche in seguito all'efficacia della fusione e sino alla statuizione definitiva del giudice – la legittimazione al risarcimento del danno per erroneità e inadeguatezza del rapporto di cambio, azione esercitata in persona del loro rappresentante comune impugnando la deliberazione di fusione della loro società nella società incorporante.
Pertanto, ove il loro rappresentante comune, in esecuzione di esplicito mandato assembleare, eserciti la rappresentanza processuale attribuitagli dal combinato disposto degli artt. 147 T.U.F. e 2418 c.c. e successivamente, la categoria azionaria speciale degli azionisti di risparmio cessi di esistere, ciò non può comportare l’improcedibilità dell’azione già intentata sull’assunto di una sopravvenuta carenza di legittimazione degli azionisti di risparmio, e per essi del loro rappresentante comune, altrimenti si attribuirebbe al soggetto per definizione controinteressato (ovverosia la maggioranza assembleare degli azionisti ordinari) un diritto sostanzialmente potestativo di eliminare una tutela che la legge riconosce invece espressamente agli azionisti di risparmio.
L’applicazione della clausola statutaria simul stabunt simul cadent (la cui validità è espressamente riconosciuta dal quarto comma dell’art. 2386 c.c.) non equivale ad una revoca dall’incarico e pertanto, se applicata senza fini abusivi, non fa sorgere alcun diritto a favore dell’amministratore decaduto: costui infatti, accettando l’iniziale conferimento dell’incarico, aderisce implicitamente alle clausole dello statuto sociale che regolano le condizioni di nomina e permanenza degli organi sociali. Detta adesione implica dunque l’accettazione dell’eventualità di una cessazione anticipata dall’ufficio di amministratore nel caso di applicazione della clausola in oggetto e in ogni caso senza risarcimento del danno (cfr. anche Trib. Milano n. 388/2015 e n. 4955/2016).
La proposizione nei confronti di un amministratore di un’azione ex art. 2476 co. 3 e 6 c.c. è improcedibile ove nello statuto sociale sia presente una clausola compromissoria che prevede la devoluzione ad un arbitro di qualsiasi controversia - tra soci, soci e società ovvero da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci - che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Sia l’azione sociale di responsabilità, sia quella (di cui all’art. 2394 del codice civile, per le società per azioni, e all’art. 2476, comma 6, del codice civile, per le società a responsabilità limitata) riconosciuta al ceto creditorio – rappresentato, post fallimento, dal curatore – nei confronti degli amministratori per inosservanza degli obblighi su di essi incombenti in vista della conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, possono essere esperite unitariamente dalla curatela fallimentare, ma non per questo motivo perdono le rispettive distinzioni quanto a presupposti e termini prescrizionali, ben potendo, in particolare, essere prescritta l’una ma non anche l’altra.
Qualora lo statuto sociale preveda la corresponsione di un’indennità per l’amministratore in virtù dell’incarico ricoperto, l’inerzia della sua determinazione da parte dell’assemblea (nonché il silenzio dell’atto costitutivo) può essere ovviata da una determinazione del Tribunale in via equitativa ex artt. 1709 e 2225 c.c.
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Il rigetto dell’istanza, effettuata da parte di un socio di minoranza, di sospensione dell’efficacia di una delibera assembleare assunta ai sensi dell’art. 2377 c. 8 c.c. - sostituente ad ogni effetto quella precedente a sua volta oggetto di istanza di sospensione in un diverso giudizio - fa ritenere che tale socio non abbia un interesse attuale a sentir sospendere gli effetti della delibera precedente.
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Il voto espresso in assemblea da una società-socia attraverso un soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza ma non in seguito ad una corretta formazione della volontà della società-socia è inefficace e tale resta se non interviene la ratifica da parte del dominus.
Nel caso di specie, il voto espresso in assemblea in nome e per conto di una società-socia dal presidente del consiglio di amministrazione della stessa che, pur dotato per statuto della rappresentanza generale, era tuttavia privo del potere gestorio mancando un’apposita delibera del consiglio di amministrazione rende il voto inidoneo a produrre l’effetto di concorrere alla formazione della volontà assembleare.
Tale vizio nella formazione della volontà sociale dell'ente socio produce come ulteriore conseguenza l’annullabilità della deliberazione assunta con l’apporto determinante del voto espresso in violazione della disciplina della rappresentanza.