Il socio che prospetti di avere subito un danno per la riduzione del valore della sua partecipazione causato dalla condotta dell'amministratore e indichi che intenda far valere nell'azione di merito il danno subito in proprio (e non nell'interesse della società), non può domandare il sequestro conservativo dei beni dell’amministratore.
L'attore non è titolare di interesse ad agire, in relazione ad una istanza di impugnazione di una deliberazione dell'assemblea dei soci, qualora quest'ultima sia stata superata ed integrata nel contenuto da decisioni successive, delle quali si è appurata la natura assorbente [Nel caso di specie, la mancata impugnazione della deliberazione assembleare - successiva - di approvazione del bilancio finale cristallizza la perdita complessiva, rendendo irrilevante l'accertamento della effettiva entità relativa ad un periodo intermedio].
Quale espressione del principio di libertà negoziale, l'oblato è libero - purché non siano sorti obblighi nel corso della trattativa - di non accettare una proposta contrattuale, pur precedente nel tempo ed economicamente più vantaggiosa rispetto a quella diversa finalmente preferita, anche in base a considerazioni prescindenti da valutazioni di carattere economico.
Per configurarsi la responsabilità precontrattuale non è sufficiente che tra le parti siano in corso trattative, occorre altresì: che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte senza giustificato motivo dalla parte cui si addebita la responsabilità; che, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. Sono tutti elementi, questi, la cui verifica si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
Ai fini della determinazione della competenza generale per territorio nei giudizi in cui sia convenuto un consorzio con attività esterna devono considerarsi non solo le regole generali contenute ex artt. 2603, co. 2, n. 2 e 2612, co. 2, n. 1, c.c., secondo cui il contratto di consorzio e l’estratto da pubblicarsi sul registro delle imprese devono indicare la sede dell’ufficio consortile, ma altresì: (i) che non si ha la possibilità di indicare ulteriori sedi (quali quella operativa o amministrativa o produttiva ecc.) che, peraltro, non hanno cittadinanza giuridica né pubblicitaria nella disciplina codicistica degli enti personificati; (ii) la norma di cui all’art. 46 c.c., per la quale “quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede; (iii) che quando la sede è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima (art. 9 l.fall.). Pertanto, date le conseguenze prodotte da questo complesso di norme sulla determinazione della competenza generale per territorio di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c. e, quindi, sul diritto di difesa di chi sia tratto in giudizio avanti al Tribunale di un luogo diverso da quello della sua sede o residenza o domicilio, il medesimo complesso di norme deve essere interpretato in tal senso: mentre a tutela dei terzi di buona fede, quale ulteriore affioramento del principio dell’affidamento incolpevole, la persona giuridica che abbia pubblicato nel registro delle imprese una sede può esser evocata in giudizio anche nel diverso luogo ove svolga effettivamente la propria attività, l’inverso non è invece consentito, neppure ove tale sede “effettiva” sia – secondo terminologie di mera prassi – indicata nell’atto costitutivo dell’ente. La suddetta interpretazione è, inoltre, conforme al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, co. 1 Cost.).
Estinta la società (nel caso di specie, s.p.a.) la legittimazione va individuata in capo ai soci della società cancellata i quali rispondono ex art 2495 II comma c.c. verso i creditori sociali non soddisfatti fino a concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
Qualora si invochi la tutela ex art. 2 n. 10 lda non è sufficiente ribadire la portata teorica della norma stessa, bensì occorre descrivere prodotto per prodotto quali siano gli elementi significativi attestanti il valore artistico e creativo che possa essere riconosciuto ad opere del design industriale. La mera partecipazione a fiere di settore (nella specie, il Salone del Mobile) o la presenza in ambienti prestigiosi, non trattandosi di attestazioni delle qualità estetiche/artistiche dell'oggetto provenienti da ambienti culturali o istituzionali, non consentono di riconoscere al manufatto un valore che superi quello legato alla mera funzionalità o alla eleganza e gradevolezza delle forme.
È nullo, o comunque non riconoscibile nell’ordinamento perché estraneo alla nozione di cui all’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 resa esecutiva con l. n. 364/1989, l’atto istitutivo di trust nel quale manchi nella sostanza un vero affidamento intersoggettivo dei beni che il disponente intende segregare, come avviene quando disponente, trustee e beneficiario coincidono. Il trust postula infatti in capo al trustee una proprietà limitata nel suo esercizio in funzione della realizzazione del programma stabilito dal disponente a vantaggio dei beneficiari; se le tre figure coincidono, la proprietà del trustee non differisce dalla proprietà piena, e l’utilizzo abusivo dello strumento di segregazione patrimoniale si risolve in un negozio in elusiva violazione della norma imperativa dell’art. 2740 c.c., sanzionabile ai sensi degli artt. 1344, 1345 e 1418 c.c.
Non vale a escludere la nullità del trust autodichiarato con coincidenza tra disponente, trustee e beneficiario il richiamo alle pronunce rese in materia tributaria sull’imposta applicabile agli atti istitutivi di trust, perché esse affrontano soltanto il regime fiscale degli atti, concludendo per l’assenza di un effettivo trasferimento di ricchezza fino al trasferimento dei beni ai beneficiari diversi dal disponente.
È negligente l’amministratore unico che affida a un consulente esterno il maneggio dell’intera cassa sociale, consentendo che gli incassi dei crediti della società confluiscano su conti estranei a questa, senza prevedere alcun meccanismo di controllo e a fronte di compensi assai rilevanti, e che omette di vigilare sul suo operato. La circostanza che il consulente abbia agito come amministratore di fatto non esonera l’amministratore di diritto da responsabilità, perché ammette una condotta di totale abbandono della gestione in contrasto con i più elementari doveri gestori; le condizioni personali dell’amministratore che gli impediscano di gestire la società avrebbero semmai imposto la sua sostituzione o l’avvio della liquidazione con la nomina di un liquidatore diverso.
L’amministratore la cui condotta negligente ha reso possibile la distrazione di fondi sociali da parte di un terzo risponde in solido con questo verso la società e i creditori, e la curatela può rivolgersi anche soltanto a lui per il risarcimento; la titolarità di un credito restitutorio verso il terzo non elide il danno quando questi sia nullatenente e le iniziative di recupero risultino infruttuose. Costituiscono danno anche i compensi corrisposti al consulente che non risultano giustificati da specifiche prestazioni documentate in favore della società o che si riferiscono ad attività rimaste prive di utilità per essa [ricorso per concordato preventivo predisposto e non depositato].
Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore contro l’amministratore, a fronte dell’allegazione dell’inadempimento dell’obbligo di destinare a fini sociali le somme incassate dai debitori della società [desumibili dal confronto tra i crediti risultanti dalle situazioni contabili predisposte dall’organo gestorio e quelli residui alla data del fallimento], grava sull’amministratore l’onere di dimostrare la specifica lecita destinazione dei fondi; restano invece privi di prova gli incassi affermati sulla base di mere dichiarazioni dei debitori di avere già pagato, non prodotte e prive di riscontro.
È inammissibile la domanda del convenuto volta ad accertare il grado di responsabilità a lui attribuibile rispetto a un terzo coobbligato solidale che non è parte del giudizio e del quale non sia stata chiesta la chiamata in causa; intesa come riconvenzionale nei confronti dell’attore, essa è tardiva se il convenuto si è costituito soltanto alla prima udienza.
Non è configurabile la simulazione assoluta dell’atto costitutivo di una società di persone iscritta nel registro delle imprese, perché anche per tali società vale il principio, affermato per le società di capitali, secondo cui il contratto sociale è anche norma programmatica dell’agire sociale destinata a interferire con gli interessi dei terzi, sicché, compiute le formalità di legge, tipo e scopo sociale sono quelli che emergono dal sistema di pubblicità. Il potere del socio accomandatario di disporre degli immobili della società in accomandita semplice discende dalla sua qualità di socio dotato di poteri di rappresentanza e non dimostra, di per sé, la fittizietà dell’intestazione dei beni alla società.
L'inadempimento contrattuale di una società di capitali non implica automaticamente la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente ai sensi dell'art. 2395 c.c., atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, richiede la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente.
L’eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., che consente a chi sia tenuto ad una prestazione di rifiutare l’adempimento deducendo l’inadempimento altrui, è soggetta al presupposto che il rifiuto di adempiere dell’eccipiente non sia contrario a buona fede “avuto riguardo alle circostanze”. La buona fede di cui all’art. 1460 comma 2 c.c. è intesa in senso oggettivo, cioè una condotta qualificabile come corretta alla stregua dell’idem sentire comune; la reazione della parte eccipiente all’inadempimento altrui deve essere proporzionata e la sua prestazione di cui si vuole liberare con l’eccezione deve porsi in rapporto di sinallagmaticità con la prestazione dedotta come inadempiuta dalla controparte contrattuale (nella specie viene rigettata l'opposizione della società che si rifiutava di saldare il compenso dell'amministratore sollevando eccezioni di inadempimento per fatti di pretesa responsabilità risalenti nel tempo).
Non è annullabile per errore il contratto preliminare di acquisto di partecipazioni sociali che, al verificarsi di determinate circostanze quali la presenza di sopravvenienze passive e/o di passività non contabilizzate, abbia previsto a favore dell'acquirente solo la rimodulazione del prezzo al ribasso e non abbia invece fatto ricorso ad un'espressa clausola di garanzia che consenta alle parti di rafforzare, diminuire o escludere la garanzia, in modo da ricollegare esplicitamente il valore dell'azione al valore del patrimonio sociale dichiarato.
Qualora, poi, si proceda alla rideterminazione del prezzo della quota compravenduta in presenza di sopravvenienze passive, per esse devono intendersi non tutti gli elementi negativi del reddito, ma solo le componenti straordinarie negative, ovvero le passività che derivino da operazioni straordinarie o da eventi eccezionali dovendo quindi sempre tenere presenti nella loro individuazione gli elementi di: (i) straordinarietà; (ii) imprevedibilità; (iii) occasionalità; e (iv) accidentalità.
Deve essere esclusa qualsiasi malizia in relazione all'occultamento di fatturazioni e registrazioni concernente le vicende contrattuali della società le cui quote hanno formato oggetto di acquisizione, qualora l'acquirente abbia svolto attività di due diligence sull'intera contabilità della target.
In caso di attribuzione all’acquirente, all’interno di un accordo di cessione di quote di S.r.l., di ogni diritto di partecipazione agli utili della società target, la sottrazione di fondi (ancorché relativi all’esercizio successivo e dunque oggetto di fatturazione anticipata) di pertinenza della stessa ad opera del venditore non può essere considerata “appropriazione di utili” in danno del soggetto acquirente. Ciò nel caso in cui tale operazione consista in una vicenda gestoria - già contabilizzata in quanto antecedente alla compravendita e dunque conoscibile dall’acquirente - di destinazione di fondi sociali da parte del venditore per il pagamento di un debito sociale preesistente alla cessione. Tale vicenda non può infatti essere intesa quale compressione del diritto dell’acquirente all’utile prodotto dalla società target, dovendosi intendere per “utile” il risultato dell’esercizio e non già i flussi finanziari in entrata.