L’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c. promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 l. fall. è soggetta a prescrizione decorrente dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall’effettiva conoscenza di tale situazione). In ragione dell’onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione “iuris tantum” di coincidenza tra il “dies a quo” di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all’amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale (cfr. in questo senso anche Cass. n. 13787/2014 e n. 24715/2015).
Il curatore fallimentare che esercita l’azione di responsabilità ai sensi dell’art.146 l.f. propone al contempo sia l’azione sociale ex art.2393 cc, sia quella dei creditori sociali ex art.2394 cc, azioni che si cumulano, pur restando ciascuna assoggettata al regime che ad essa è proprio. Ne deriva che, ove la società e gli amministratori abbiano compromesso in arbitri ogni controversia attenente alla responsabilità di questi ultimi, la clausola compromissoria e l’eventuale lodo arbitrale sono opponibili anche al curatore del sopravvenuto fallimento, seppur limitatamente all’azione sociale di responsabilità svolta ex art.146 l.f.
La legittimazione del socio privo di incarichi gestori ad esercitare il diritto di controllo della documentazione sociale ex art. 2476 c.c. sussiste anche in presenza di pignoramento delle quote di proprietà dello stesso, data la struttura prettamente individuale del diritto di ispezione, indipendentemente dall’interpretazione della disciplina ex art. 2352 c.c. (richiamata per le S.r.l. dall’art. 2471-bis c.c.) in tema di esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi in caso di pegno e sequestro delle quote.
La mancata accettazione della proposta di acquisto del ramo di azienda non può essere addebitata a condotta dolosa dell'amministratore, qualora la stessa condotta non sia venuta a concretizzarsi in un radicale ostacolo alla prosecuzione della produzione oggetto del ramo di azienda affittato o in uno "spoglio" di beni aziendali (nella specie, diniego allo spostamento di taluni macchinari produttivi dal sito produttivo del ramo di azienda affittato alla sede dell'affittuario che non ha tuttavia comportato l'interruzione della produzione del ramo di azienda, già affidata ad altra subfornitrice).
In caso di mancata accettazione della proposta irrevocabile di acquisto di ramo di azienda o in caso di caducazione dell'offerta, rimane comunque acquisita dall'affittante la parte di canone di affitto imputata ad acconto sul corrispettivo finale di acquisto, se la proposta di acquisto non prevede alcun meccanismo restitutorio della parte di canone di affitto imputata a prezzo né per l'ipotesi di cessione a terzi dei rami di azienda, né per quella di mancata accettazione della proposta entro il termine di validità della medesima.
L'iscrizione della perdita riportata a nuovo nel bilancio successivo a quello dichiarato nullo (perché redatto in violazione delle norme ispirate ai principi fondamentali di chiarezza e precisione) soffre con ogni evidenza di nullità c.d. derivata atteso che essa attiene al risultato dell'esercizio precedente sicuramente influenzato dalla declaratoria giudiziale di nullità.Ai fini dell'individuazione del risultato dell'esercizio precedente gli amministratori della società, prima ancora di motivare le proprie scelte, sono chiamati ad individuare il valore effettivo delle poste di bilancio contestate e, se necessario, a determinarne l'effettiva esistenza e consistenza, a nulla rilevando:
(i) l'invocazione del principio di prudenza che sia risultato nella sottovalutazione delle componenti attive del bilancio e/o alla sopravvalutazione delle poste passive, conducendo in definitiva all'inveritiera rappresentazione della situazione patrimoniale della società;
(ii) la persistenza nel patrimonio sociale delle componenti di cui viene contestata la valutazione (o la semplice appostazione a bilancio) essendo sufficiente per dichiarare l'illiceità del bilancio anche la sola violazione delle norme inderogabili poste a presidio dei principi di chiarezza e precisione, a prescindere che questa si sia tradotta o meno nella compromissione del valore economico della partecipazione sociale.
La sentenza costitutiva che tiene luogo del contratto preliminare non concluso ai sensi dell'art. 2392 c.c. non può introdurre varianti al contenuto dello stesso, ma deve integralmente rispecchiare le previsioni negoziali delle parti. In particolare, qualora il contratto preliminare non abbia ad oggetto un'obbligazione realizzabile in maniera diretta dal contraente (nel caso di specie, cessione di un immobile di proprietà della società contraente mediante cessione delle quote sociali di cui la società, stante il divieto di cui all'art. 2474 c.c., non era né sarebbe mai potuta divenire titolare), bensì sia qualificabile come promessa dell'obbligazione del terzo (ad esempio, i soci della società), il contraente non inadempiente è tenuto ad agire con gli ordinari rimedi previsti per l'inadempimento (indennizzo) e non attraverso l'azione costitutiva ex art. 2392 c.c. che presuppone sempre l'assunzione dell'obbligazione di concludere un contratto mancante allorché il preliminare sia qualificabile come promessa dell'obbligazione o del fatto di un terzo.
Deve essere revocato in quanto nullo il decreto ingiuntivo di pagamento emesso dall'autorità giudiziaria nonostante la presenza di una clausola di arbitrato nel contratto dal quale il credito trae origine.
La circostanza che una data operazione posta in essere dagli amministratori della società fallita abbia dato un esito economico negativo non è di per sé sufficiente a dimostrare la responsabilità degli amministratori, atteso che all'amministratore non può essere imputato di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, rientrando tale valutazione nella sfera della discrezionalità imprenditoriale e come tale irrilevante come fonte di responsabilità nei confronti della società. Tale caveat trova però il limite della "ragionevolezza" delle operazioni economiche poste in essere, da interpretarsi tanto in chiave ex ante, quanto con valenza prognostica relativamente alla valutazione preventiva dei margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere. Così, è da ritenersi assolutamente irragionevole e non giustificabile l'operazione di finanziamento realizzata con apporti in conto capitale posta in essere da società che versi in situazione di crisi a favore di altra società già in stato di liquidazione.
Nessuna responsabilità si ravvisa, invece, in capo ai sindaci per non aver esercitato nessuna delle prerogative loro rimesse dall'art. 2403-bis c.c., laddove: (i) l'operazione di finanziamento - pur essendo correttamente registrata a bilancio - non risulti dai verbali del Consiglio di Amministrazione; (ii) l'importo del finanziamento abbia uno scarso impatto sui bilanci della società; (iii) non sia provato il nesso causale tra la presunta inerzia dei sindaci rispetto all'operazione di finanziamento e il danno subito.
Quanto alla liquidazione del danno, qualora fossero stati riconosciuti responsabili, i sindaci convenuti in carica all'epoca dei fatti non avrebbero potuto profittare della transazione conclusa tra i membri dell'ultimo collegio sindacale in carica e la società fallita, nel caso in cui la transazione non avesse avuto ad oggetto l'intera obbligazione solidale ma solo la quota dei sindaci transanti, dovendosi comunque ritenere sciolto il vincolo di solidarietà tra i sindaci che hanno transatto e gli altri sindaci e amministratori in astratto chiamati a rispondere solidalmente dei danni. Dell'importo transatto, poi, dovrà tenersi conto in detrazione con imputazione alla quota di responsabilità attribuibile ai sindaci parte della transazione nella liquidazione del danno di cui eventualmente saranno tenuti a rispondere gli amministratori (e gli altri sindaci convenuti). In ogni caso, se il danno accertato oltrepassa il limite della domanda proposta dal fallimento e l'eccedenza è superiore alle somme già percepite dal fallimento stesso in esito alle transazioni pro quota concluse con i sindaci, il debito residuo a carico degli altri obbligati dovrà essere ridotto non già per un ammontare pari a quanto pagato con le transazioni, bensì in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto.
È orientamento univoco della Corte di Cassazione (si veda ad es. Cass. 27387/2005) il fatto che la deliberazione di scioglimento anticipato di una società possa essere invalidata, sotto il profilo dell’abuso della regola di maggioranza, quando essa risulti arbitrariamente o fraudolentemente preordinata dai soci maggioritari al solo fine di perseguire interessi divergenti da quelli societari, ovvero di ledere gli interessi degli altri soci. La relativa prova incombe sul socio di minoranza, che dovrà a tal fine indicare i “sintomi” di illiceità della delibera, in modo da consentire al giudice di verificarne le reali motivazioni e accertare se effettivamente vi sia stato abuso.
All’infuori delle ipotesi di un esercizio ingiustificato ovvero fraudolento del potere di voto ad opera dei soci maggioritari, resta preclusa ogni possibilità di controllo in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla votazione della delibera di scioglimento anticipato della società, essendo insindacabili le esigenze relative all’economia individuale del socio che possano averlo indotto a votare per tale soluzione dissolutiva.
Non è impugnabile per conflitto di interessi la delibera di scioglimento anticipato della società ex art. 2484 n. 6 cod. civ., in quanto la situazione di conflitto rilevante ai fini dell’art. 2373 cod. civ. deve essere valutata con riferimento non già a confliggenti interessi dei soci, bensì ad un eventuale contrasto tra l’interesse del socio e l’interesse sociale inteso come l’insieme degli interessi riconducibili al contratto di società (tra i quali non è ricompreso l’interesse della società alla prosecuzione della propria attività), giacché la stessa disciplina legale del fenomeno societario consente che la maggioranza dei soci ponga fine all’impresa comune senza subordinare tale decisione ad alcuna condizione.
Qualora la causa in relazione alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo risulti (i) in rapporto di continenza con altra causa pendente davanti ad altro giudice adito in sede di cognizione ordinaria, e (ii) originata da un ricorso monitorio depositato successivamente all’instaurazione della causa continente, il giudice dell'opposizione, in applicazione dell’art. 39 co. 2° c.p.c., deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e, conseguentemente, la nullità del medesimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al primo giudice.
L’accertamento dell’inesistenza della qualità di socio in capo ad un soggetto, per effetto dell’intervenuta declaratoria di nullità del titolo di acquisto delle sue partecipazioni sociali, determina la mancanza di suo interesse ad agire nell’impugnazione delle delibere assembleari, qualora non vi sia altro interesse se non quello derivante dall’appartenenza alla compagine sociale, di cui è parte terza. L’interesse ad agire sussiste invece in capo al socio receduto, in quanto creditore della società per la liquidazione della propria quota.
Ai fini della configurabilità di un valido contratto preliminare di cessione di una partecipazione sociale è sufficiente l’accordo delle parti sugli elementi essenziali del futuro contratto ovvero l’individuazione delle parti, dell’oggetto, del prezzo di cessione, del termine per la ripetizione del preliminare in forma autentica nonché del termine, anche generico, della stipula della cessione definitiva. Non è indispensabile ai fini della validità del preliminare di cessione l’indicazione dettagliata e completa di tutti gli elementi del futuro contratto.
La diffida ad adempiere intimata alla parte inadempiente da un soggetto diverso dalla controparte contrattuale può produrre gli effetti di cui all’art. 1454 c.c. e, nel caso di specie, la risoluzione di diritto del contratto preliminare di cessione di una partecipazione sociale, solo nel caso in cui il soggetto intimante sia munito di procura scritta del creditore che deve essere portata a conoscenza del debitore con mezzi idonei.
È pacificamente ricompresa nell’ambito di applicazione della clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, e pertanto deve essere devoluta in arbitrato, l’azione ex art. 2395 c.c. promossa nei confronti degli amministratori di accertamento della responsabilità per mala gestio.