Ricerca Sentenze
Dimissioni rassegnate dall’amministratore su richiesta della società e conseguenti alla violazione del patto contrattuale di non concorrenza
Le dimissioni rassegnate dall’amministratore al fine di evitare la revoca per giusta causa conseguente alla risoluzione del contratto di prestazione...

Le dimissioni rassegnate dall'amministratore al fine di evitare la revoca per giusta causa conseguente alla risoluzione del contratto di prestazione di servizi che lo legava alla società a fronte dell'inosservanza del patto di non concorrenza, sono un motivo di cessazione dalla carica riconducibile alla sua sfera giuridica e come tali non danno diritto ad alcun indennizzo contrattuale né al risarcimento del danno.

Difatti, la facoltà concessa all'amministratore tra il dimettersi volontariamente, evitando il clamore sulle ragioni della cessazione dalla carica, ed il subire una revoca per giusta causa in relazione all'inosservanza degli obblighi di non concorrenza già causa della risoluzione del contratto di prestazione di servizi, non avrebbe potuto rappresentare per la società un vantaggio ingiusto atteso che la revoca cui sarebbe stato esposto l'amministratore se non avesse accettato di dimettersi volontariamente - tutt'altro che priva di motivazioni in ordine alla giusta causa - non avrebbe, comunque, comportato per la società l'onere del risarcimento del danno.

Leggi tutto
Transazione intercorsa tra il sindaco-convenuto e la società fallita successiva alla chiamata in manleva dell’assicuratore
E’ inammissibile in quanto costituisce mutazione della domanda originaria la chiamata in manleva da parte del sindaco di società fallita...

E' inammissibile in quanto costituisce mutazione della domanda originaria la chiamata in manleva da parte del sindaco di società fallita della compagnia di assicurazione con la quale ha sottoscritto una polizza di responsabilità professionale, laddove nelle conclusioni si ponga a base della manleva, oltre al rapporto assicurativo, il raggiungimento di una transazione tra il sindaco-convenuto e il fallimento-attore, assente al momento della domanda originaria, e come tale in grado di privare l'accertamento della vicenda sostanziale controversa dell'elemento connesso alla ricorrenza o meno della negligenza del convenuto nei confronti della società fallita e dei suoi creditori.

Leggi tutto
Azione di responsabilità del fallimento nei confronti dell’amministratore per violazioni di norme ambientali
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art.146, comma 2, LF, dipendendo da rapporti che si trovano già nel patrimonio...

L'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art.146, comma 2, LF, dipendendo da rapporti che si trovano già nel patrimonio dell'impresa al momento dell'apertura della procedura concorsuale a suo carico, e che si pongono con questa in relazione di mera occasionalità, non riguarda la formazione dello stato passivo e non è attratta alla competenza funzionale del tribunale fallimentare ex art.24 LF, restando soggetta a quella del tribunale delle imprese, ex art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 168 del 2003, propria di tutte le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, da chiunque promosse.

L'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art.2394 cod. civ. promossa dal curatore fallimentare ex art.146 legge fall. (nel testo vigente prima della riforma avvenuta con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n.5, applicabile "ratione temporis") è soggetta a prescrizione che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art.2740 cod. civ.), non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art.5 della legge fall., derivante, "in primis", dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.

Secondo un condivisibile e consolidato orientamento di legittimità, fatto costitutivo della pretesa risarcitoria nei confronti di amministratori di società è la ricorrenza di un danno al patrimonio sociale (e, quindi, ai creditori alla cui soddisfazione tale patrimonio è destinato) legato da specifico nesso causale ad un inadempimento dei doveri gestori, sicché, in dipendenza di tale principio di causalità, l’attore in responsabilità ha l’onere di allegare un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato [nella specie il Tribunale ha rigettato la domanda del fallimento attore avendo quest'ultimo indicato come danno il deprezzamento dell’immobile sociale, di per sé in realtà connotato in senso neutro sia rispetto al patrimonio sociale sia, specularmente, rispetto alle ragioni dei creditori su tale patrimonio].

Leggi tutto
Delibera assunta con il voto del socio pignorato
Deve ritenersi viziata la delibera assunta con il solo voto del socio, le cui quote sono oggetto di pignoramento da...

Deve ritenersi viziata la delibera assunta con il solo voto del socio, le cui quote sono oggetto di pignoramento da parte di terzi (iscritto presso il Registro delle Imprese) e affidate a custode, da ritenersi unico titolare del diritto di voto ai sensi degli artt. 2352 e 2471-bis c.c.

Leggi tutto
Prova privilegiata dei provvedimenti AGCM e prova del danno da abuso di posizione dominante
La delibera dell’AGCM che accerta un abuso di posizione dominante e le decisioni dei giudici amministrativi che l’abbiano confermata o...

La delibera dell’AGCM che accerta un abuso di posizione dominante e le decisioni dei giudici amministrativi che l’abbiano confermata o riformata costituiscono, in relazione all’autorevolezza dell’organo da cui promanano e agli strumenti e modalità di indagine posti in atto dall’Autorità, una prova particolarmente qualificata («prova privilegiata») della posizione rivestita sul mercato dall’impresa indagata, della qualificazione di tale posizione come dominante, della sussistenza del comportamento accertato e della sua qualificazione come abuso. Tale efficacia probatoria non si estende agli ulteriori elementi necessari alla liquidazione del risarcimento dei danni a favore delle vittime, quali la sussistenza del danno, il nesso di causalità, la quantificazione del risarcimento e l’analisi delle diverse componenti del danno.

A fronte di provvedimenti dell’AGCM consolidatisi a seguito della conclusione delle fasi di impugnazione davanti al giudice amministrativo, nel giudizio civile possono assumere rilievo soltanto precise indicazioni di situazioni e comportamenti specifici delle imprese interessate, idonei a dimostrare l’insussistenza in sé della condotta abusiva; restano irrilevanti le considerazioni generali già tenute presenti dall’Autorità e le difese che ripropongono lo stesso materiale probatorio o le stesse argomentazioni già disattese nei provvedimenti sanzionatori.

I corrispettivi (airport fees) richiesti dai gestori aeroportuali per l’uso dei beni e delle infrastrutture necessari al servizio di rifornimento di carburante sono legittimi solo se effettivamente connessi ai costi sostenuti per l’offerta del servizio. I corrispettivi non orientati ai costi non sono però del tutto privi di giustificazione, perché devono comunque remunerare costi effettivamente sostenuti dal gestore; i pagamenti sono pertanto privi di causa, e ripetibili ai sensi dell’art. 2033 c.c., soltanto per la parte eccedente la misura della corrispondenza ai costi, e resta esclusa la radicale nullità delle clausole in base alle quali le somme sono state richieste.

Spetta al gestore aeroportuale, tenuto per legge al rispetto del criterio di orientamento ai costi e alla tenuta di una contabilità separata, esplicitare e giustificare la commisurazione delle airport fees ai costi sostenuti e a un’adeguata remunerazione del capitale. L’inadempimento di tale onere non consente tuttavia di ritenere provato un danno effettivo a carico dell’utente per periodi diversi da quello oggetto del provvedimento sanzionatorio dell’AGCM [in particolare per il periodo successivo, nel quale, secondo lo stesso provvedimento, il gestore si era adeguato alle indicazioni dell’ente di vigilanza sul calcolo dei corrispettivi].

In assenza di prova della sussistenza dello stesso presupposto dell’illecito non può farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa di un ipotetico danno.

Il consulente tecnico d’ufficio non può, neppure in presenza di un ordine del giudice o dell’acquiescenza delle parti, indagare d’ufficio su fatti mai ritualmente allegati, acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni o procurarsi, dalle parti o da terzi, documenti che forniscano tale prova. Alla regola può derogarsi quando la prova del fatto costitutivo non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte; sono pertanto legittime le richieste con cui il consulente, nell’ambito di un’indagine di natura percipiente, chiede alle parti documenti nella loro esclusiva disponibilità per riscontrare una prospettazione dell’illecito che trova già altrove il suo fondamento giuridico e probatorio.

Nelle controversie in cui è dedotto un abuso di posizione dominante il giudice deve valorizzare gli strumenti di indagine e conoscenza previsti dalle norme processuali, anche interpretando estensivamente le condizioni stabilite dal codice di procedura civile in tema di esibizione di documenti, richiesta di informazioni e consulenza tecnica d’ufficio, al fine di esercitare, anche d’ufficio, i poteri di indagine, acquisizione e valutazione di dati e informazioni utili a ricostruire la fattispecie anticoncorrenziale denunciata. Ciò è conforme alla direttiva 2014/104/UE, secondo la quale rigide disposizioni che impongano all’attore di precisare dettagliatamente tutti i fatti all’inizio dell’azione e di presentare elementi di prova esattamente specificati possono impedire in maniera indebita l’esercizio efficace del diritto al risarcimento, considerate la complessa analisi fattuale ed economica richiesta e la frequente detenzione delle prove da parte della controparte o di terzi.

Leggi tutto
Poteri del CTU di acquisire documenti nella disponibilità esclusiva delle parti nel contenzioso antitrust
Il consulente tecnico d’ufficio può indagare soltanto sui fatti ritualmente allegati dalle parti e, anche in presenza di un ordine...

Il consulente tecnico d’ufficio può indagare soltanto sui fatti ritualmente allegati dalle parti e, anche in presenza di un ordine del giudice o dell’acquiescenza delle parti, gli è precluso acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni e procurarsi, dalle parti o da terzi, documenti che forniscano tale prova. La regola subisce deroga quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell’eccezione non può essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, perché postula il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, nonché per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti.

Sono legittime le richieste con cui il consulente tecnico d’ufficio, autorizzato dal giudice in sede di formulazione del quesito, domanda alle parti documenti nella loro esclusiva disponibilità [relativi ai costi del servizio e alla traslazione degli oneri a valle], quando la consulenza ha natura percipiente e la documentazione serve a riscontrare una prospettazione della violazione che trova già il proprio fondamento giuridico e probatorio nel quadro normativo e negli accertamenti dell’AGCM.

Nelle controversie in cui si deduce la violazione della disciplina antitrust il giudice deve valorizzare gli strumenti di indagine e conoscenza previsti dalle norme processuali, anche interpretando estensivamente le condizioni stabilite dal codice di procedura civile in tema di esibizione di documenti, richiesta di informazioni e consulenza tecnica d’ufficio, per esercitare, anche officiosamente, i poteri di indagine, acquisizione e valutazione dei dati utili a ricostruire la fattispecie anticoncorrenziale denunciata. Tale soluzione è conforme al considerando 14 della Direttiva 2014/104/UE, secondo cui le azioni di risarcimento del danno antitrust richiedono di norma una complessa analisi fattuale ed economica e gli elementi di prova necessari sono spesso detenuti esclusivamente dalla controparte o da terzi.

L’esistenza e l’entità della traslazione a valle del sovrapprezzo derivante da un abuso di posizione dominante (c.d. passing-on) devono essere dimostrate da chi eccepisce il trasferimento, secondo il principio desumibile dall’art. 13 della Direttiva 2014/104/UE, attuato dall’art. 11 d.lgs. 3/2017. L’eccezione di passing-on non può quindi essere accolta sulla base di una presunzione, sia pure semplice, né della considerazione generale che l’impresa [vettore aereo] abbia verosimilmente incluso il costo subito nel prezzo dei propri servizi, che non assurge a fatto notorio.

L’indagine sul passing-on richiede l’analisi specifica delle scelte imprenditoriali dell’impresa cui si imputa la traslazione e sfugge a considerazioni di ordine astratto, perché il trasferimento a valle del sovrapprezzo può comunque determinare altri effetti dannosi, quali la perdita di clientela o di quote di mercato e il lucro cessante, idonei a fondare il diritto della vittima a un ristoro proporzionato al pregiudizio effettivamente subito.

La delibera con cui l’AGCM accerta un abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE e le decisioni dei giudici amministrativi che l’abbiano confermata o riformata costituiscono, in relazione all’autorevolezza dell’organo da cui promanano e agli strumenti e alle modalità di indagine dell’Autorità, una prova particolarmente qualificata (c.d. prova privilegiata). Tale efficacia probatoria è limitata all’accertamento della posizione rivestita sul mercato dall’impresa indagata, della qualifica di tale posizione come dominante, della sussistenza del comportamento accertato e della sua qualificazione come abuso, e resta estranea agli ulteriori elementi necessari alla liquidazione del risarcimento in favore delle vittime (sussistenza dei danni, nesso di causalità, quantificazione del risarcimento, analisi delle diverse componenti del danno).

A fronte di provvedimenti dell’AGCM divenuti definitivi all’esito delle impugnazioni davanti al giudice amministrativo, il giudice civile può dare rilievo soltanto a precise indicazioni di situazioni e comportamenti specifici delle imprese interessate, idonei a dimostrare l’insussistenza in sé della condotta abusiva. Restano irrilevanti le considerazioni generali già tenute presenti dall’Autorità e le difese che rimettono in discussione i fatti costitutivi della violazione sulla base dello stesso materiale probatorio o delle stesse argomentazioni disattese nel provvedimento sanzionatorio.

L’accertamento, compiuto dall’AGCM, che il gestore aeroportuale ha applicato corrispettivi [per l’uso dei beni destinati al rifornimento di carburante] non orientati ai costi e manifestamente sproporzionati può fondare la domanda di ripetizione d’indebito ex art. 2033 c.c. proposta [dal vettore aereo] nei confronti delle imprese che gli hanno riaddebitato tali corrispettivi. I pagamenti sono privi di causa soltanto per la parte eccedente la misura giustificata dalla remunerazione dei costi effettivamente sostenuti dal gestore, perché la necessità di coprire tali costi esclude la radicale nullità delle clausole che prevedono i corrispettivi.

Il gestore aeroportuale, tenuto per legge a commisurare ai costi i corrispettivi per il servizio di rifornimento carburante, ha l’onere di esplicitarne e giustificarne i presupposti. Quando l’omessa tenuta della contabilità separata prevista dalla disciplina comunitaria impedisce di accertare in concreto tali costi, il giudice può determinare in via equitativa la quota dei pagamenti priva di causa, traendo gli elementi di riferimento dalle istruttorie svolte dall’autorità di vigilanza e dall’AGCM.

In attuazione dell’art. 17, par. 1, della Direttiva 2014/104/UE, l’art. 14, comma 1, d.lgs. 3/2017 rinvia agli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., sicché il danno derivante dall’illecito antitrust che non può essere provato nel suo preciso ammontare è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.

La domanda di manleva proposta dalle imprese che hanno riaddebitato i corrispettivi nei confronti dei gestori aeroportuali che li hanno imposti integra un’ipotesi di garanzia impropria, perché l’indebito ripetuto [dal vettore] trova fonte negli importi pagati per lo stesso titolo ai gestori e l’illiceità della pretesa di questi ultimi, frutto dell’abuso di posizione dominante, riverbera i propri effetti nel rapporto a valle.

L’accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. Se la relativa domanda [di manleva] è proposta nel giudizio ordinario di cognizione, ne va dichiarata d’ufficio, in ogni stato e grado, l’inammissibilità o l’improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio.

L’obbligazione di restituzione di somme indebitamente pagate costituisce debito di valuta. In mancanza di atti di messa in mora anteriori, gli interessi legali decorrono dalla notifica dell’atto di citazione, mentre la rivalutazione monetaria spetta soltanto se è provato un pregiudizio ulteriore rispetto alla misura degli interessi legali.

Leggi tutto
Onere della prova del passing-on e liquidazione equitativa del danno da abuso di posizione dominante
Nell’azione di risarcimento del danno antitrust grava sull’autore della violazione che eccepisce la traslazione a valle del sovrapprezzo (passing-on) l’onere...

Nell’azione di risarcimento del danno antitrust grava sull’autore della violazione che eccepisce la traslazione a valle del sovrapprezzo (passing-on) l’onere di dimostrare l’esistenza e l’entità del trasferimento. L’eccezione non può essere accolta sulla base della sola considerazione che sarebbe controintuitivo ritenere che la vittima abbia escluso dalla formazione del prezzo dei propri servizi il costo maggiorato, perché ciò introdurrebbe indebitamente una presunzione, sia pure semplice, che la legge esclude, e tale considerazione non integra un fatto notorio.

L’indagine sulla passing-on defence richiede l’analisi specifica delle scelte imprenditoriali in concreto assunte e sfugge di regola a considerazioni di ordine astratto; il trasferimento a valle del sovrapprezzo può del resto determinare altri effetti dannosi, in termini di perdita di clientela, di quote di mercato e di lucro cessante, idonei ad attribuire alla vittima titolo a un ristoro proporzionato al pregiudizio effettivamente subito. Non integra condotta ostruzionistica della vittima la difficoltà di esame della sua documentazione contabile, messa a completa disposizione del consulente tecnico, quando essa non sia soggetta ad alcun obbligo contabile di dare evidenza delle singole componenti dei prezzi praticati alla clientela.

Quando il mancato accertamento dei costi effettivamente sostenuti dal gestore aeroportuale per il servizio di rifornimento dipende dall’omessa tenuta, da parte sua, della contabilità separata imposta dalla disciplina di settore, l’ammontare dei pagamenti privi di causa può essere determinato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., richiamato dall’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 3/2017 in attuazione della direttiva 2014/104/UE, utilizzando gli elementi emersi dall’istruttoria dell’ente di vigilanza e dell’AGCM [con criterio prudenziale, in una percentuale dei pagamenti eseguiti nel periodo di rilevanza delle condotte illecite, che si arresta alla data dalla quale il gestore si è adeguato alle indicazioni dell’ente di vigilanza].

La delibera dell’AGCM che accerta un abuso di posizione dominante e le decisioni dei giudici amministrativi che l’abbiano confermata o riformata costituiscono, in relazione all’autorevolezza dell’organo da cui promanano e agli strumenti e modalità di indagine posti in atto dall’Autorità, una prova particolarmente qualificata («prova privilegiata») della posizione rivestita sul mercato dall’impresa indagata, della qualificazione di tale posizione come dominante, della sussistenza del comportamento accertato e della sua qualificazione come abuso. Tale efficacia probatoria non si estende agli ulteriori elementi necessari alla liquidazione del risarcimento dei danni a favore delle vittime, quali la sussistenza del danno, il nesso di causalità, la quantificazione del risarcimento e l’analisi delle diverse componenti del danno.

A fronte di provvedimenti dell’AGCM consolidatisi a seguito della conclusione delle fasi di impugnazione davanti al giudice amministrativo, nel giudizio civile possono assumere rilievo soltanto precise indicazioni di situazioni e comportamenti specifici delle imprese interessate, idonei a dimostrare l’insussistenza in sé della condotta abusiva; restano irrilevanti le considerazioni generali già tenute presenti dall’Autorità e le difese che ripropongono lo stesso materiale probatorio o le stesse argomentazioni già disattese nei provvedimenti sanzionatori.

I corrispettivi (airport fees) richiesti dai gestori aeroportuali per l’uso dei beni e delle infrastrutture necessari al servizio di rifornimento di carburante sono legittimi solo se effettivamente connessi ai costi sostenuti per l’offerta del servizio. I corrispettivi non orientati ai costi non sono però del tutto privi di giustificazione, perché devono comunque remunerare costi effettivamente sostenuti dal gestore; i pagamenti sono pertanto privi di causa, e ripetibili ai sensi dell’art. 2033 c.c., soltanto per la parte eccedente la misura della corrispondenza ai costi, e resta esclusa la radicale nullità delle clausole in base alle quali le somme sono state richieste.

Spetta al gestore aeroportuale, tenuto per legge al rispetto del criterio di orientamento ai costi, esplicitare e giustificare la commisurazione delle airport fees ai costi sostenuti e a un’adeguata remunerazione del capitale, quando intenda fondatamente contestare la domanda di ripetizione dell’utente.

La società di factoring cessionaria dei crediti del fornitore, che si è limitata a incassare i corrispettivi da questo fatturati, è tenuta in solido con il fornitore alla restituzione dei pagamenti indebiti ricevuti [nei limiti della durata del rapporto di factoring e della prescrizione], e ha diritto di essere manlevata dal fornitore, che ha fatturato e indicato al debitore quanto pagare, perché nessuna discrezionalità o autonoma iniziativa le è imputabile nella percezione delle somme non dovute.

La domanda con cui il fornitore di carburante, convenuto in ripetizione dal vettore aereo, chiede di essere tenuto indenne dai gestori aeroportuali che gli hanno imposto airport fees eccessive integra un’ipotesi di garanzia impropria, perché quanto il fornitore deve restituire trova fonte nei corrispondenti importi da esso pagati ai gestori per lo stesso titolo, e l’illiceità della pretesa dei gestori, frutto dell’abuso di posizione dominante, si riverbera a valle nel rapporto tra fornitore e vettore.

Il consulente tecnico d’ufficio non può, neppure in presenza di un ordine del giudice o dell’acquiescenza delle parti, indagare d’ufficio su fatti mai ritualmente allegati, acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni o procurarsi, dalle parti o da terzi, documenti che forniscano tale prova. Alla regola può derogarsi quando la prova del fatto costitutivo non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte; sono pertanto legittime le richieste con cui il consulente, nell’ambito di un’indagine di natura percipiente, chiede alle parti documenti nella loro esclusiva disponibilità per riscontrare una prospettazione dell’illecito che trova già altrove il suo fondamento giuridico e probatorio.

Nelle controversie in cui è dedotto un abuso di posizione dominante il giudice deve valorizzare gli strumenti di indagine e conoscenza previsti dalle norme processuali, anche interpretando estensivamente le condizioni stabilite dal codice di procedura civile in tema di esibizione di documenti, richiesta di informazioni e consulenza tecnica d’ufficio, al fine di esercitare, anche d’ufficio, i poteri di indagine, acquisizione e valutazione di dati e informazioni utili a ricostruire la fattispecie anticoncorrenziale denunciata. Ciò è conforme alla direttiva 2014/104/UE, secondo la quale rigide disposizioni che impongano all’attore di precisare dettagliatamente tutti i fatti all’inizio dell’azione e di presentare elementi di prova esattamente specificati possono impedire in maniera indebita l’esercizio efficace del diritto al risarcimento, considerate la complessa analisi fattuale ed economica richiesta e la frequente detenzione delle prove da parte della controparte o di terzi.

Sulla somma dovuta in restituzione dell’indebito, trattandosi di debito di valuta, gli interessi legali decorrono, in mancanza di precedenti atti di messa in mora, dalla notificazione dell’atto di citazione, mentre la rivalutazione monetaria non spetta in mancanza di prova di un pregiudizio ulteriore rispetto alla misura degli interessi legali.

Leggi tutto
Onere della prova del passing-on a carico di chi eccepisce la traslazione del sovrapprezzo antitrust
L’esistenza e l’entità della traslazione a valle del sovrapprezzo derivante da un abuso di posizione dominante (c.d. passing-on) devono essere...

L’esistenza e l’entità della traslazione a valle del sovrapprezzo derivante da un abuso di posizione dominante (c.d. passing-on) devono essere dimostrate da chi eccepisce il trasferimento, secondo il principio desumibile dall’art. 13 della Direttiva 2014/104/UE, attuato dall’art. 11 d.lgs. 3/2017. L’eccezione di passing-on non può quindi essere accolta sulla base di una presunzione, sia pure semplice, né della considerazione generale che l’impresa [vettore aereo] abbia verosimilmente incluso il costo subito nel prezzo dei propri servizi, che non assurge a fatto notorio.

L’indagine sul passing-on richiede l’analisi specifica delle scelte imprenditoriali dell’impresa cui si imputa la traslazione e sfugge a considerazioni di ordine astratto, perché il trasferimento a valle del sovrapprezzo può comunque determinare altri effetti dannosi, quali la perdita di clientela o di quote di mercato e il lucro cessante, idonei a fondare il diritto della vittima a un ristoro proporzionato al pregiudizio effettivamente subito.

La delibera con cui l’AGCM accerta un abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE e le decisioni dei giudici amministrativi che l’abbiano confermata o riformata costituiscono, in relazione all’autorevolezza dell’organo da cui promanano e agli strumenti e alle modalità di indagine dell’Autorità, una prova particolarmente qualificata (c.d. prova privilegiata). Tale efficacia probatoria è limitata all’accertamento della posizione rivestita sul mercato dall’impresa indagata, della qualifica di tale posizione come dominante, della sussistenza del comportamento accertato e della sua qualificazione come abuso, e resta estranea agli ulteriori elementi necessari alla liquidazione del risarcimento in favore delle vittime (sussistenza dei danni, nesso di causalità, quantificazione del risarcimento, analisi delle diverse componenti del danno).

A fronte di provvedimenti dell’AGCM divenuti definitivi all’esito delle impugnazioni davanti al giudice amministrativo, il giudice civile può dare rilievo soltanto a precise indicazioni di situazioni e comportamenti specifici delle imprese interessate, idonei a dimostrare l’insussistenza in sé della condotta abusiva. Restano irrilevanti le considerazioni generali già tenute presenti dall’Autorità e le difese che rimettono in discussione i fatti costitutivi della violazione sulla base dello stesso materiale probatorio o delle stesse argomentazioni disattese nel provvedimento sanzionatorio.

L’accertamento, compiuto dall’AGCM, che il gestore aeroportuale ha applicato corrispettivi [per l’uso dei beni destinati al rifornimento di carburante] non orientati ai costi e manifestamente sproporzionati può fondare la domanda di ripetizione d’indebito ex art. 2033 c.c. proposta [dal vettore aereo] nei confronti delle imprese che gli hanno riaddebitato tali corrispettivi. I pagamenti sono privi di causa soltanto per la parte eccedente la misura giustificata dalla remunerazione dei costi effettivamente sostenuti dal gestore, perché la necessità di coprire tali costi esclude la radicale nullità delle clausole che prevedono i corrispettivi.

Il gestore aeroportuale, tenuto per legge a commisurare ai costi i corrispettivi per il servizio di rifornimento carburante, ha l’onere di esplicitarne e giustificarne i presupposti. Quando l’omessa tenuta della contabilità separata prevista dalla disciplina comunitaria impedisce di accertare in concreto tali costi, il giudice può determinare in via equitativa la quota dei pagamenti priva di causa, traendo gli elementi di riferimento dalle istruttorie svolte dall’autorità di vigilanza e dall’AGCM.

In attuazione dell’art. 17, par. 1, della Direttiva 2014/104/UE, l’art. 14, comma 1, d.lgs. 3/2017 rinvia agli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., sicché il danno derivante dall’illecito antitrust che non può essere provato nel suo preciso ammontare è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.

La domanda di manleva proposta dalle imprese che hanno riaddebitato i corrispettivi nei confronti dei gestori aeroportuali che li hanno imposti integra un’ipotesi di garanzia impropria, perché l’indebito ripetuto [dal vettore] trova fonte negli importi pagati per lo stesso titolo ai gestori e l’illiceità della pretesa di questi ultimi, frutto dell’abuso di posizione dominante, riverbera i propri effetti nel rapporto a valle.

L’obbligazione di restituzione di somme indebitamente pagate costituisce debito di valuta. In mancanza di atti di messa in mora anteriori, gli interessi legali decorrono dalla notifica dell’atto di citazione, mentre la rivalutazione monetaria spetta soltanto se è provato un pregiudizio ulteriore rispetto alla misura degli interessi legali.

Leggi tutto
La pubblicità sanante nella fusione
Dal momento dell’iscrizione dell’atto di fusione al Registro delle Imprese si determina l’improcedibilità di qualsiasi impugnazione avverso le deliberazioni di...

Dal momento dell'iscrizione dell'atto di fusione al Registro delle Imprese si determina l'improcedibilità di qualsiasi impugnazione avverso le deliberazioni di fusione assunte dalle società che hanno preso parte alla fusione medesima.

Leggi tutto
Impugnazione della delibera sostituita ed interesse ad agire
Nel procedimento che abbia ad oggetto l’impugnazione di una deliberazione assembleare sostituita da una nuova deliberazione manca l’interesse ad agire...

Nel procedimento che abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione assembleare sostituita da una nuova deliberazione manca l'interesse ad agire dell'attore poichè, anche qualora l'impugnazione fosse accolta, questa non potrebbe avere alcun effetto per via della già avvenuta sostituzione in ambito endo-societario.

Leggi tutto
Difetto di attività inventiva del regime di dosaggio di un farmaco già indicato nell’arte nota
Difetta di attività inventiva ai sensi dell’art. 48 c.p.i. il brevetto relativo a un nuovo regime di dosaggio di un...

Difetta di attività inventiva ai sensi dell’art. 48 c.p.i. il brevetto relativo a un nuovo regime di dosaggio di un principio attivo noto quando l’anteriorità più prossima rivendica e descrive specificamente, in alternativa alla somministrazione corrente, un regime di somministrazione assai vicino, e la soluzione brevettata [aumento della dose e riduzione della frequenza di somministrazione] ne costituisce una variante ovvia. La mancanza, alla data di priorità, di un supporto sperimentale diretto dell’indicazione contenuta nell’anteriorità non è decisiva quando lo stato della tecnica consentiva all’esperto del ramo di confidare in una ragionevole aspettativa di successo, tanto più se neppure il brevetto contestato era corroborato da dati sperimentali al momento del deposito.

La ragionevole aspettativa di successo, ai fini della valutazione dell’attività inventiva, non richiede che l’esperto del ramo potesse prevedere con esattezza l’effetto complessivo della soluzione, essendo sufficiente che egli potesse ragionevolmente ritenere che un’ulteriore sperimentazione, priva di particolari difficoltà, avrebbe prodotto effetti positivi quale soluzione alternativa di somministrazione del medesimo principio attivo; la circostanza che un determinato schema di somministrazione fosse già noto e applicato nel settore per altri farmaci rende ovvia e naturale la sperimentazione su di esso.

La rivendicazione che si differenzia da quella di un brevetto privo di attività inventiva per una sola caratteristica aggiuntiva [il pH della composizione farmaceutica], che non modifica in modo significativo l’analisi della non ovvietà, è parimenti nulla per difetto di attività inventiva.

La revoca definitiva di un brevetto europeo da parte della Divisione di ricorso dell’Ufficio europeo dei brevetti determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda di nullità della frazione italiana del brevetto proposta davanti al giudice nazionale, perché fa venir meno l’interesse delle parti a una decisione e ogni ragione di contrasto tra le stesse.

Leggi tutto
Plagio di fumetti e ripresa di topoi ed espedienti narrativi tipici del genere
Nelle opere a fumetti è tutelabile la trama narrativa nella sua concreta specificità, e cioè il modo personale e particolare...

Nelle opere a fumetti è tutelabile la trama narrativa nella sua concreta specificità, e cioè il modo personale e particolare dell’autore di raggruppare, sviluppare e intrecciare idee, concetti e immagini (c.d. forma interna), mentre restano liberamente utilizzabili le singole idee, astratte e parcellizzate, che appartengono al patrimonio collettivo. Non costituisce plagio la ripresa di elementi che integrano topoi letterari o espedienti narrativi tipici del genere [fantastico o fantascientifico], privi del carattere della novità, né quella di frammenti isolati tratti da opere diverse dello stesso autore, che costituiscono elementi marginali inidonei a integrare un nucleo narrativo organico.

La tutela della rappresentazione grafica, tramite il quale la narrazione a fumetti si estrinseca, è correlata al livello del suo apporto creativo, sicché, quando la creatività grafica non è particolarmente accentuata, anche varianti minime escludono la contraffazione. Una mera scelta grafica che costituisce modalità espressiva tipica del genere fumettistico [la costruzione della tavola senza bordi] è priva di tutela.

Il concetto giuridico di creatività di cui all’art. 1 l.d.a. è distinto da quello di creazione, originalità e novità assoluta e si riferisce alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate in via esemplificativa dalla norma; l’opera è quindi protetta se presenta un atto creativo, anche minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, e la creatività non è esclusa per il solo fatto che l’opera consista in idee e nozioni semplici. La creatività risiede nella forma dell’espressione e non nell’idea in sé, e il diritto d’autore protegge il risultato concreto costituito dalla forma di rappresentazione, se originale, e non l’impiego di determinate tecniche espositive, rappresentative o di realizzazione.

Ai fini della tutela d’autore occorre, accanto alla creatività, la novità oggettiva dell’opera, e le anteriorità opponibili sono le opere precedentemente pubblicate che ne riproducono i tratti essenziali.

Il personaggio dei fumetti nato dalla collaborazione tra un soggettista o sceneggiatore, che lo caratterizza idealmente, e un disegnatore, che lo definisce graficamente, è soggetto al regime dell’opera in comunione di cui all’art. 10 l.d.a. I requisiti dell’inscindibilità e dell’indistinguibilità dei contributi ricorrono quando gli apporti costituiscono parte di un insieme organico, anche se materialmente distinguibili, e la comunione sorge dalla creazione congiunta accompagnata da un accordo, anche tacito, sulla destinazione dei singoli apporti all’opera finale; la tutela presuppone un nucleo creativo organico che conferisca all’opera una definita univocità.

Il coautore contitolare dei diritti patrimoniali d’autore ai sensi dell’art. 10 l.d.a. è legittimato ad agire per la contraffazione e per il risarcimento dei danni nell’interesse comune, in forza di una legittimazione sostitutiva fondata sulla comunione di interessi, salvo il riparto interno tra i comproprietari. Tra chi organizza e dirige la creazione dell’opera collettiva, considerato autore ai sensi dell’art. 7 l.d.a., e gli autori delle singole parti non sorge invece una comunione originaria.

Il litisconsorzio facoltativo di cui all’art. 103 c.p.c. è ammissibile tra le domande di violazione dei diritti d’autore proposte dall’autore di più opere anteriori contro più convenuti, quando le contestazioni, pur relative a profili autonomi, attengono a una medesima vicenda contraffattoria complessa, composta da condotte correlate e riferite alle stesse opere. L’allegazione di nuovi profili contraffattori nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. integra una domanda nuova e inammissibile, perché si aggiunge alle domande originarie modificandone l’oggetto, mentre la memoria consente soltanto domande modificate, che sostituiscono quelle iniziali ponendosi in rapporto di alternatività con esse.

Leggi tutto
logo