Il preuso di un marchio di fatto comporta tanto il diritto all’uso esclusivo del segno da parte del preutente, quanto l’invalidità del marchio successivamente registrato da terzo, venendo a mancare, in tale caso, il requisito della novità, con la conseguenza che il preutente può avvalersi del menzionato diritto di esclusiva, che è distinto da ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione da lui usata, ottenendo la dichiarazione di nullità della registrazione altrui, anche per decettività, in rapporto ai segni confliggenti.
Ai fini della liquidazione del danno, la norma che deve trovare applicazione è la disposizione di cui all’art. 125 c.p.i., la quale prevede che il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le previsioni degli art. 1223, 1226 e 1227, c.c., dovendosi tenere conto delle conseguenze economiche negative, compresi il mancato guadagno del titolare del diritto leso e i benefici realizzati dall'autore della violazione, ovvero, nei casi appropriati, anche di elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato per effetto della commessa violazione al medesimo titolare del diritto, precisando al comma 3, come forma alternativa al risarcimento, la restituzione degli utili realizzati dall'autore della stessa violazione.
La mancata ottemperanza delle parti convenute all’ordine di esibizione delle scritture contabili impartito dal giudice legittima il ricorso a una quantificazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c. In mancanza di elementi più precisi sui prodotti contestati deve ritenersi legittimo il ricorso ai dati risultanti dai bilanci pubblicati.
Il ricorso di urgenza ex art. 700 c.p.c. della società che abbia fondato su una (o più) scritture private – individuandovi una vera e propria cessione di azienda e invocando le obbligazioni di pagamento che controparte presunta inadempiente avrebbe ivi assunto – i propri diritti alla retrocessione dell’azienda ceduta e che a fronte di un formale disconoscimento delle suddette scritture da parte del convenuto, non abbia dichiarato nelle difese successive di voler comunque avvalersi delle scritture contestate, né soprattutto ne abbia chiesto, o anche solo preannunciato, la verificazione giudiziale, non può essere esaminato nel merito e va respinto de plano per assoluta carenza del diritto azionato in sede cautelare, dovendosi tali scritture ritenersi prive di qualsiasi efficacia probatoria.
Nel concedere un sequestro conservativo, il giudice di merito può fare riferimento a (i) criteri oggettivi, rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all’entità del credito, ovvero (ii) criteri soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente temere atti di depauperamento del patrimonio, con l’unico obbligo di motivare adeguatamente il suo convincimento; censurando, di converso e conseguenza, il ricorso ad astratte petizioni di principio e palesi tautologie ogniqualvolta manchi, nei motivi del ricorso, alcun accenno a precisi e concreti fattori oggettivi o soggettivi che facciano fondatamente temere, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, l’imminenza della dispersione del patrimonio.
La capacità patrimoniale del debitore in relazione all’entità del credito, in realtà, non costituisce di per sé sola una corretta declinazione del requisito di legge in quanto, in difetto di indizi di dispersione recente o imminente, l’applicazione di tale criterio porterebbe a colpire sempre e comunque debitori scarsamente possidenti o capienti, facendo invece salvi quelli che possano dimostrare di essere titolari di un patrimonio residuo rilevante: il che evidentemente tradirebbe la ratio della norma stessa. D’altro canto, tra i criteri soggettivi assume particolare rilievo l’abitualità del debitore nel tenere condotte illecite, contrattuali o meno che siano; ovvero la natura di quest’ultime, qualora rivestano caratteristiche di particolare disvalore giuridico (ad esempio perché integrano anche gli estremi di un reato punito dalla legge penale).
La deliberazione consiliare di nomina per cooptazione di un amministratore può prevedere la determinazione del compenso anche per relationem, mediante rinvio ad un accordo allegato (stipulato nel caso di specie fra il neo amministratore e l’azionista di controllo della società). E ciò ovviamente (i) nei limiti dell’ammontare complessivo ex articolo 2389, terzo comma, terzo periodo, del codice civile previamente deliberati dall’assemblea in relazione alla nomina del componente che il cooptato sostituisce e (ii) fermo restando il potere dell’assemblea di determinare un minor compenso in sede di conferma dell’amministratore cooptato (e cioè alla prima assemblea successiva alla cooptazione).
Nella determinazione del compenso dell’organo amministrativo all’atto della nomina di quest’ultimo, l’assemblea oltre ad indicare il compenso complessivo massimo che il consiglio potrà discrezionalmente decidere di ripartire fra i suoi componenti può anche determinare la componente variabile della remunerazione dell’amministratore delegato condizionata a certi target reddituali e patrimoniali della società, al raggiungimento dei quali non residuerà in capo al consiglio alcun margine discrezionale, che dovrà necessariamente riconoscere il compenso.
Non è ravvisabile un pregiudizio "imminente e irreparabile" - necessario presupposto per l'emanazione del provvedimento di urgenza ex art. 700 cpc - in relazione alla presunta violazione di un patto di non concorrenza da parte dell'amministratore delegato dimissionario se: (i) la pattuizione negoziale prevede il pagamento di una rilevante penale per il caso di violazione del patto di non concorrenza sicché il pregiudizio derivante dalla violazione del patto non possa dirsi di per sé irreparabile in quanto di difficile o impossibile monetizzazione; (ii) l'inadempimento contestato all'amministratore si concretizzi nell'impegno assunto da quest'ultimo di ricoprire un incarico simile o analogo a quello precedentemente ricoperto in una società operante sì nello stesso settore dell'attrice nonché ex datrice di lavoro dell'amministratore dimissionario, ma dedita in assoluta prevalenza a un segmento di mercato caratterizzato da peculiarità diverse da quelle proprie del segmento ove la reclamante opera in via principale e tale per cui la possibilità di future condotte dell'amministratore in grado di incidere sulla concreta operatività commerciale della reclamante appaia di per sé residuale; (iii) al momento della richiesta del provvedimento cautelare di urgenza, nessuna condotta dell'amministratore specificamente pregiudizievole della operatività dell'attrice possa dirsi in atto o essere valutata come imminente.
L’azione cautelare di inibitoria può essere proposta anche a tutela di una domanda di marchio.
Chi propone una domanda di sottrazione di informazioni protette ex art. 98 c.p.i. ha l’onere di dimostrare che queste sono effettivamente segrete.
L’utilizzo di certificazioni ottenute da un concorrente costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2 c.c.
La responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. presuppone: che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la parte cui si addebita la responsabilità le interrompa senza un giustificato motivo; e che, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.
Nel caso di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., il danneggiato ha l’onere di provare che le parti avevano già raggiunto quantomeno un’intesa di massima sui punti essenziali dell'affare, come la natura delle prestazioni o l’entità dei corrispettivi anche con determinazione approssimativa del compenso, con la sola necessità di definire i dettagli di minore importanza, oppure che esse avevano raggiunto un accordo completo che necessitava solo della sua traduzione nella forma scritta necessaria per la validità del contratto.
In un settore dove il designer ha una libertà creativa limitata e l’utilizzatore informato è un professionista (nella specie: contenitori per prodotti alimentari), la valutazione di interferenza per la contraffazione di un disegno e modello può essere ristretta alla copiatura sostanziale delle caratteristiche specifiche rilevanti per assegnare a un aspetto determinato del prodotto un’impressione generale diversa dalla produzione del settore.
La società datrice di lavoro del designer può rivendicare la titolarità di un singolo disegno e modello parte di una registrazione comunitaria multipla.
L’impartizione di istruzioni tecniche a un designer terzo non è sufficiente a fondare una contitolarità dei diritti su un disegno e modello, se non risulta che queste comprendevano indicazioni sugli elementi dell’aspetto esteriore del prodotto determinanti per il suo carattere individuale.
Il ritardo nelle rendicontazioni e pagamenti da parte del produttore (nella specie: dei proventi generati dallo sfruttamento di opere musicali su canale Youtube) non costituisce ipotesi di inadempimento tale da fondare l’accoglimento della domanda di risoluzione di un contratto di produzione discografica ex art. 1455 c.c., se risulta che i ritardi non sono stati contestati dal creditore per un lungo periodo in cui si era consolidata una prassi esecutiva meno rigorosa di quella prevista dal testo contrattuale.
È valida la clausola di un contratto di produzione discografica che concede al produttore, dopo la cessazione del contratto, per un periodo di tempo limitato e senza previsione di un corrispettivo apposito, un diritto di prelazione su ogni proposta contrattuale relativa a contratti di prestazione artistica ricevuta dall’autore.
La pubblicazione della c.d. demo di un’opera musicale da parte di un autore costituisce inadempimento dell’obbligazione prevista a suo carico da un contratto di produzione discografica che prevede la cessione al produttore in via definitiva di tutte le registrazioni effettuate dall’autore.
L’inadempimento di una prelazione volontaria (nella specie: prevista da un contratto di produzione discografica) non può determinare alcun pregiudizio al rapporto con il terzo ed è idonea unicamente a fondare una responsabilità contrattuale di natura risarcitoria.
La clausola di un contratto di produzione discografica che pone in capo al produttore il rimborso di tutte le spese sostenute dall’autore per la fabbricazione e pubblicazione dei fonogrammi obbliga il produttore a rimborsare all’autore le spese sostenute per la commissione di grafiche a un terzo.
L’assenza di firma digitale del difensore sulla relata di notifica dell’atto di citazione notificato via pec non ne determina l’inesistenza.
Ritardi costanti e ripetuti nei pagamenti concordati in un accordo transattivo costituiscono un inadempimento del debitore tale da fondare la risoluzione del contratto, con reviviscenza dell’intero credito e del correlativo diritto della collecting society ad agire in giudizio per il suo intero ammontare.
Le clausole di una transazione risolta non possono avere effetto ricognitivo del debito o di altre obbligazioni delle parti (nella specie: la disponibilità del creditore, dopo il pagamento dell’importo transattivo, a procedere a un ricalcolo delle somme dovute dal debitore e all’emissione di eventuali note di credito), se risulta che queste erano concessioni reciproche oggetto della transazione.
Affinché una dichiarazione resa in sede stragiudiziale possa configurare una confessione è necessario che ricorrano: (i) un elemento di tipo soggettivo, i.e. l'animus confitendi, consistente nella consapevolezza e volontà del confitente di ammettere la verità del fatto sfavorevole a sé e favorevole all'altra parte, e (ii) un elemento di tipo oggettivo, ravvisabile qualora dall'ammissione del fatto oggetto di confessione derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante, e un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della confessione.
Le dichiarazioni che rappresentano in modo diverso e contrastante i medesimi fatti oggetto di una precedente confessione stragiudiziale dello stesso confitente non possono essere riconducibili alle "dichiarazioni aggiuntive" alla confessione di cui all'art. 2743 c.c.. Tali successivi dichiarazioni rientrano invece nell'ambito dell'art. 2732 c.c., che ammette la revoca della confessione solo qualora il confitente fornisca la prova che essa è stata determinata da errore di fatto o da violenza.
E' soggetto a termine prescrizionale ordinario decennale ex art. 2946 c.c. e non al termine prescrizionale breve di cui all'art. 2949 co. 1 c.c. il credito derivante da una cessione quote essendo il trasferimento di partecipazioni societarie estraneo al rapporto sociale e dovendosi quindi far risalire il diritto di credito non allo status di socio, bensì al contratto di vendita.