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Presupposti dell’azione di responsabilità ex art. 2394 comma 2 c.c.
L’azione di responsabilità promossa ai sensi dell’art. 2394 comma 2 c.c. dai creditori sociali (o anche solo da uno di...

L’azione di responsabilità promossa ai sensi dell’art. 2394 comma 2 c.c. dai creditori sociali (o anche solo da uno di essi in rappresentanza di tutti) nei confronti degli amministratori e/o dei sindaci prescinde dal mancato pagamento di un determinato credito e dall’escussione infruttuosa del patrimonio sociale e presuppone, invece, la dimostrazione che – in conseguenza dell’inadempimento delle obbligazioni ex artt. 2476 comma 1 e 2486 c.c. – si sia perduta la garanzia patrimoniale generica e, cioè, che, per l’eccedenza delle passività sulle attività, il patrimonio sociale sia divenuto insufficiente a soddisfare le ragioni del ceto creditorio, situazione non necessariamente coincidente con lo stato di insolvenza o con la perdita integrale del capitale sociale.

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Responsabilità degli amministratori e quantificazione del danno in presenza della mancata rilevazione nella contabilità aziendale di pagamenti in contante effettuati nelle mani del Presidente del CdA
Sono co-responsabili per le condotte di mala gestio (distrazione di pagamenti in contanti per servizi prestati dalla società e omessa...

Sono co-responsabili per le condotte di mala gestio (distrazione di pagamenti in contanti per servizi prestati dalla società e omessa rilevazione nella contabilità aziendale) insieme con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, cui i pagamenti erano destinati, anche gli altri amministratori che non abbiano espressamente contestato la pratica societaria consistita nel ricevere pagamenti in contante non registrati e abbiano anzi attivamente preso parte all'attività di gestione sociale mediante la concreta partecipazione alle decisioni finanziarie relative alla società (ad esempio, deliberando lo smobilizzo di somme a titolo di piani di accumulo, stipulando finanziamenti bancari o prestando le relative garanzie fideiussorie).

Il danno frutto delle condotte di mala gestio sopra richiamate è pacificamente determinabile nella sommatoria degli importi corrisposti alla società e oggetto di distrazione (debitamente rivalutati e accresciuti dagli interessi compensativi), ma diversamente non sono conseguenza immediata e diretta delle distrazioni di denaro e abbisognano pertanto di un nesso causale con le medesime:

- i danni subiti per l'accensione di nuovi finanziamenti (i.e. interessi passivi) o per l'avvio di un giudizio pre-fallimentare da parte dei creditori sociali (i.e. spese legali), qualora le difficoltà finanziarie della società siano risalenti nel tempo o comunque precedenti alle condotte distorsive;

- i danni derivanti dalla regolarizzazione fiscale dei pagamenti in contanti non fatturati, laddove dalle fatture prodotte in giudizio non si evincano in maniera univoca elementi di riferibilità dell'attività di regolarizzazione espletata ai ricavi non fatturati oggetto di distrazione da parte degli amministratori.

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Intermediari finanziari non bancari, recesso e modificazione significativa della clausola sull’oggetto sociale. Il caso Banco Popolare-Serfactoring (gruppo ENI)
Possono essere modificazioni della clausola dell’oggetto sociale rilevanti ex art. 2437, c. 1, lett. a, c.c. – che quindi determinano...

Possono essere modificazioni della clausola dell'oggetto sociale rilevanti ex art. 2437, c. 1, lett. a, c.c. – che quindi determinano l'insorgenza del diritto di recesso in capo ai soci che non ne hanno concorso alla deliberazione – tanto modificazioni ampliative, quanto modificazioni che ne determinano una riduzione.

Le modificazioni della clausola dell’oggetto sociale rilevanti ex art. 2437, c. 1, lett. a, c.c. devono consentire un cambiamento significativo dell’attività della società – così come in concreto esercitata – e non delle condizioni dell’investimento – espressione questa esplicitamente adottata dal legislatore nella fattispecie di recesso ex art. 2497-quater, c. 1, lett. c, c.c. –, che possono rilevare semmai quale elemento interpretativo.

In caso di modificazione riduttiva della clausola dell’oggetto sociale, onde vagliare la significatività della variazione dell’attività sociale consentita dalla modificazione in questione, è opportuno prima individuare i connotati economici, patrimoniali ed organizzativi dell’attività esclusa e poi raffrontarli con la complessiva situazione economico-patrimoniale ed organizzativa della società al momento della deliberazione.

Nel caso di specie, il Banco Popolare, attore e socio dissenziente, esponeva che la modificazione statutaria alla clausola dell’oggetto sociale della società convenuta, Serfactoring - intermediario finanziario ex art. 106 del TUB facente parte del gruppo ENI intenzionato alla perdita dello status di intermediario - fosse rilevante ai fini del recesso in quanto, fra l’altro, consentiva il passaggio dall’esercizio del credito “nei confronti del pubblico” in via “esclusiva” all’esercizio in via “principale” e purché nei limiti di quanto “non riservato”, ai sensi della disciplina pro-tempore vigente, e “non nei confronti del pubblico”. Secondo il Tribunale, tale modificazione, per quanto abbia astrattamente eliminato la possibilità di esercitare attività nei confronti del pubblico, non ha concretamente determinato alcun cambiamento nell’attività della società, che, allora come ora, continuava, in via nettamente prevalente, all’esercizio del credito nei confronti dei propri dipendenti (ossia una attività non riservata ex art. 3 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 2 aprile 2015, n. 53).

La modificazione si inseriva invece nel contesto del mutato quadro normativo degli intermediari finanziari non bancari, per i quali l’erogazione del credito nei confronti dei dipendenti era prima una attività riservata – da cui il precedente tenore letterale dell’oggetto sociale – e poi (v. art. 3 del D.M. n. 53) non riservata, da cui la modificazione in questione, che ha permesso la cancellazione dall’albo degli intermediari tenuto dalla Banca d’Italia senza alcuna perdita in termini di attività sociale (che, come detto, è rimasta immutata).

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Inefficacia dell’atto interruttivo della prescrizione per diversità della condotta contestata alle banche. Il caso del pool di banche finanziatrici della Lucchini in A.S.
Affinché un atto abbia efficacia interruttiva ai sensi dell’art. 2943 c.c. è necessario che lo stesso contenga l’esplicitazione di una...

Affinché un atto abbia efficacia interruttiva ai sensi dell’art. 2943 c.c. è necessario che lo stesso contenga l’esplicitazione di una precisa pretesa e l’intimazione o richiesta di adempimento, rivolta al soggetto che si ritiene obbligato. Ne consegue che, in relazione ad una successiva domanda giudiziaria volta alla condanna di talune banche finanziatrici per abusivo esercizio del credito, non è idoneo ad interromperne il decorso del termine di prescrizione l'atto stragiudiziale col quale si contesta a tali banche il concorso, con gli ex amministratori della società poi posta in amministrazione straordinaria, in atti di mala gestio.

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Sospensione di fusione transfrontaliera.Il caso Mediaset-Vivendi
In sede di giudizio di comparazione ex art. 2378, c. 4, c.c. nel particolare caso della (domandata) sospensione di una...

In sede di giudizio di comparazione ex art. 2378, c. 4, c.c. nel particolare caso della (domandata) sospensione di una deliberazione di fusione, è da reputarsi prevalente l'interesse della società resistente a perseguire un dimostrato obiettivo di politica industriale che solo la fusione consentirebbe di raggiungere (e che, se sospesa, definitivamente verrebbe meno) rispetto all'interesse dell'azionista ricorrente a conservare il peso proporzionale della propria partecipazione nella società incorporante.

(Nel caso di specie, si trattava della fusione transfrontaliera per incorporazione di Mediaset S.p.A. e Mediaset Espana Comunicacion SA, sociedad anonima di diritto spagnolo, in MFE - MediaforEurope NV, una Naamloze vennootschap di diritto olandese).

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Condotte dell’amministratore di fatto dolosamente preordinate al depauperamento della società debitrice. Il caso Mittel-SOFIMAR
Agli effetti dell’art. 2395 c.c., è desumibile il dolo nelle condotte di depauperamento del patrimonio sociale poste in essere dall’amministratore...

Agli effetti dell'art. 2395 c.c., è desumibile il dolo nelle condotte di depauperamento del patrimonio sociale poste in essere dall'amministratore di fatto dalla circostanza che tali condotte siano state poste in essere in seguito alla domanda arbitrale, proposta dal terzo creditore nei confronti della società debitrice, atta a condannare la società al pagamento di un importo monetario.

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Legittimazione del singolo coerede a riscuotere in tutto o limitatamente alla sua porzione il credito della comunione ereditaria
In tema di legittimazione del singolo coerede a riscuotere in tutto o limitatamente alla sua porzione il credito della comunione...

In tema di legittimazione del singolo coerede a riscuotere in tutto o limitatamente alla sua porzione il credito della comunione ereditaria, la disciplina del diritto di credito dei coeredi verso una società di persone per la liquidazione della somma corrispondente al valore della partecipazione appartenuta al socio defunto, non esclude affatto la possibilità che ciascuno di essi agisca separatamente nei confronti della società debitrice per ottenere il pagamento dell’intera somma o della sua porzione, salva, poi, la resa del conto nei rapporti fra i coeredi nell’ambito dell’eventuale giudizio di scioglimento della comunione ereditaria e divisione dei beni. In ogni caso, anche le norme in materia di comunione ereditaria che sottintendono il principio dell’unitarietà della divisione giudiziale dell’eredità sono pienamente derogabili dal diverso accordo di tutti i coeredi per la divisione parziale soltanto di alcuni dei beni della comunione, e tale deroga si ritiene integrata mediante l’accordo di tre fratelli, coeredi di entrambi i genitori, soci defunti di due società di persone, per l’immediata divisione dei diritti e facoltà derivanti dallo scioglimento del rapporto sociale seguito al loro decesso, in virtù di deliberazioni sociali, assunte all’unanimità in entrambe le due società dai tre fratelli, ancora soci con riferimento alle partecipazioni possedute in proprio, con le quali hanno deciso di liquidare la somma corrispondente alla porzione delle partecipazioni appartenute ai genitori spettante a uno dei fratelli, e di proseguire il rapporto sociale soltanto tra gli altri due.

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Revoca senza giusta causa dell’amministratore di s.r.l. nominato a tempo indeterminato e congruo preavviso
L’assemblea dei soci di s.r.l. può revocare ad nutum l’amministratore. Quando l’amministratore è nominato a tempo indeterminato si applica la...

L’assemblea dei soci di s.r.l. può revocare ad nutum l’amministratore. Quando l’amministratore è nominato a tempo indeterminato si applica la disciplina generale della revoca del mandato oneroso (art. 1725, comma 2, c.c.), sicché la revoca in assenza di giusta causa e di congruo preavviso obbliga la società al risarcimento del danno, commisurato ai compensi che l’amministratore avrebbe percepito nel periodo di preavviso; un preavviso di sei mesi contempera la facoltà di revoca ad nutum con l’aspettativa dell’amministratore di proseguire nel rapporto. La mancanza di giusta causa e di preavviso rileva come presupposto del risarcimento e non integra un vizio della deliberazione di revoca.

Quando il compenso dell’amministratore, pur previsto dallo statuto, non è stato determinato né all’atto della nomina né con successiva delibera assembleare, la sua misura è liquidata in sede giudiziaria, in via equitativa, tenendo conto della natura, quantità e qualità dell’attività svolta, e la mera inerzia dell’amministratore nel periodo anteriore alla revoca non vale come rinuncia implicita al compenso. Spetta alla società provare i fatti impeditivi, quali la gratuità dell’incarico stabilita all’atto della nomina o una valida rinuncia; nella liquidazione può essere valorizzata la mancata ottemperanza della società all’ordine di esibizione dei documenti utili a dimostrare il volume dell’attività svolta.

Nella s.r.l. i soci che detengono almeno un terzo del capitale sociale possono convocare direttamente l’assemblea, perché il potere di sottoporre argomenti alla decisione dei soci (art. 2479, comma 1, c.c.) presuppone lo strumentale potere di convocarla. Tale potere concorre con quello eventualmente attribuito dallo statuto all’organo amministrativo, in coerenza con la valorizzazione dell’iniziativa e del ruolo del socio nella s.r.l. operata dalla riforma del 2003.

Nelle deliberazioni assembleari di s.r.l. l’«assoluta mancanza di informazione», che consente l’impugnazione nel termine di tre anni (art. 2479-ter, comma 3, c.c.), va riferita al procedimento di convocazione e coincide con la totale mancanza di convocazione, vizio di nullità corrispondente a quello previsto per le s.p.a.; essa è quindi esclusa quando l’assemblea è stata convocata, anche se da un socio.

L’ordine del giorno che indica genericamente la «revoca dell’amministratore» è sufficiente quando, alla luce della situazione della società, consente al socio di comprendere l’oggetto della discussione assembleare, che può essere ulteriormente precisato nel corso dell’assemblea.

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Cessione di ramo di azienda e domanda di manleva per contenziosi promossi dai dipendenti afferenti il ramo di azienda ceduto
Deve essere rigettata la domanda, esperita dal cessionario di un ramo di azienda, di (i) accertamento del proprio diritto a...

Deve essere rigettata la domanda, esperita dal cessionario di un ramo di azienda, di (i) accertamento del proprio diritto a essere manlevato e tenuto indenne dal cedente, in forza di un contratto di cessione di ramo di azienda, per le spese legali relative a contenziosi giuslavoristici, e (ii) condanna del cedente a corrispondere al cessionario una somma a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, in quanto tutti i dipendenti afferenti il ramo di azienda ceduto che hanno presentato un ricorso presso il giudice di lavoro non hanno azionato alcuna pretesa fondata sul pregresso rapporto di lavoro con il cedente, precisando di aver rivolto le proprie domande solo al cedente, e di aver denunziato la lite al cessionario al solo scopo di consentirgli, ove avesse ritenuto, di intervenire, ai fini di opponibilità del giudicato e, pertanto, la decisione del cessionario di costituirsi e svolgere un ruolo attivo nei predetti giudizi e le spese legali che gliene sono derivate, rappresentano rispettivamente una scelta e un onere economico del quale il cedente non è contrattualmente tenuto a farsi carico secondo alcuna delle pattuizioni contrattuali, né tantomeno in base alle regole generali sulla garanzia ex vendito, bensì il frutto di autonome (quanto comprensibili) valutazioni il cui onere ricade interamente sul cessionario quale sostanziale interveniente ad adiuvandum in quei giudizi.

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Contratto di management artistico ed eccezione d’inadempimento
L’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. di un contratto di management artistico che prevede una serie prestazioni economicamente e...

L’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. di un contratto di management artistico che prevede una serie prestazioni economicamente e temporalmente scindibili l’una dall’altra (nella specie: una pluralità di spettacoli dal vivo), non può essere sollevata dal manager per sospendere l’adempimento di obbligazioni corrispondenti a prestazioni già eseguite dalla controparte (nella specie: pagamento dei corrispettivi per gli spettacoli già effettuati), pur a fronte del lamentato inadempimento degli artisti a contratti discografici collegati.

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Abuso di posizione di dominante: valenza probatoria in sede ordinaria del provvedimento AGCM di accoglimento degli impegni; presupposti delle fattispecie dell’imposizione di prezzi iniqui, del rifiuto a contrarre e del margin squeeze; onere di allegazione per il risarcimento del danno antitrust
Il termine di prescrizione dell’azione di risarcimento del danno derivante da un’infrazione continuativa o ripetuta delle norme antitrust inizia a...

Il termine di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno derivante da un'infrazione continuativa o ripetuta delle norme antitrust inizia a decorrere dopo che la violazione è cessata.

Il provvedimento di accoglimento degli impegni adottato dall'AGCM in esito al procedimento istruttorio (nella specie: per violazione di norme antitrust) non presuppone l'accertamento formale dell'infrazione ma mira alla risoluzione di criticità concorrenziali riscontrate nel provvedimento di avvio, rendendo obbligatoria l'attuazione delle misure volontariamente proposte dalla parte. Davanti all'autorità giudiziaria ordinaria il menzionato provvedimento di accoglimento dell'AGCM non è quindi riconducibile alla categoria delle prove privilegiate e la sua valenza probatoria deve essere sindacata dal giudice secondo i canoni del codice civile. Di conseguenza, la parte danneggiata dal presunto illecito antitrust - su cui grava la relativa prova - deve indicare stringenti elementi probatori a supporto delle proprie posizioni.

Al fine di consentire l'effettivo esercizio del diritto al risarcimento del danno da violazioni antitrust, l'art. 4 dir. UE 104/2014, in merito all'onere di allegazione incombente sulla parte vittima dell'illecito consente che (i) la descrizione dei fatti rilevanti da parte della vittima dell'illecito possa limitarsi all'hard core dell'illecito antitrust, rinviando all'acquisizione probatoria la specificazione dettagliata dei fatti storici della condotta e (ii) per quanto riguarda l'onere della prova, che la parte danneggiata debba solo allegare plausibili indizi della condotta anticoncorrenziale denunciata.

L'art. 102.2 TFUE tipizza l'illecito di abuso di posizione dominante nell'imposizione diretta o indiretta di prezzi o condizioni di transazioni inique, che consiste nel praticare un prezzo eccessivo, privo di ogni ragionevole rapporto con il valore economico della prestazione fornita. Per accertare tale illecito si tratta quindi di determinare: (i) il valore economico di una determinata prestazione; e (ii) l'eccessiva sproporzione del prezzo richiesto, da considerare sulla base del margine di profitto come differenza tra i costi di produzione del bene e il prezzo di vendita. Il fatto che il margine di profitto sia sproporzionato rispetto ai costi sostenuti dall'impresa dominante è inconclusivo ex se di un abuso di posizione dominante e rappresenta piuttosto un elemento che deve essere considerato nell'ambito di una valutazione globale, vertente a stabilire se i prezzi, oltre ad essere sproporzionati, siano altresì iniqui; e ciò sia considerandoli in sé che confrontandoli con quelli praticati dai concorrenti.

L'abuso di posizione dominante per rifiuto a contrarre è escluso qualora il diniego alla stipula di un contratto di fornitura di durata sia legato alla scarsità della materia prima, per cui la parte che oppone tale rifiuto non poteva razionalmente vincolarsi contrattualmente rispetto ad obbligazioni che plausibilmente non era in grado di soddisfare.

L'abuso di posizione dominante per c.d. margin squeeze è qualificabile in presenza di tre condizioni cumulative: (i) l'essenzialità della risorsa a cui si chiede l'accesso; (ii) l'eliminazione di una concorrenza effettiva sul mercato a valle e (iii) il danno ai consumatori. Al riguardo, il fattore produttivo deve ritenersi essenziale quando non è duplicabile ovvero non esista un'alternativa, anche potenziale, che possa permettersi ai concorrenti di esercitare una pressione concorrenziale sull'impresa dominante nel mercato a valle.

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Liceità dei sindacati di voto e delle delibere adottate in esecuzione degli stessi
Non è sufficiente ai fini dell’impugnazione di una delibera assembleare allegare l’illiceità di un patto parasociale qualificato come sindacato di...

Non è sufficiente ai fini dell'impugnazione di una delibera assembleare allegare l'illiceità di un patto parasociale qualificato come sindacato di voto, in esecuzione del quale la delibera sarebbe stata assunta. Sono infatti da ritenersi leciti i patti parasociali aventi ad oggetto l’espressione del voto dei soci aderenti , essendo atti destinati a restare nella libera disponibilità dei soci secondo gli interessi e le contingenti valutazioni di questi ultimi, senza perciò violare alcuna norma imperativa salve ipotesi specifiche in relazione alla illiceità dell’oggetto del patto, come per l’esonero degli amministratori dall’azione di responsabilità.

Risulta di dubbia liceità il patto stipulato al fine di delineare le linee di sviluppo dell’attività sociale impegnando al riguardo o direttamente i soci amministratori ovvero i soci non amministratori perché influiscano sull’organo gestorio ovvero ancora anche direttamente gli amministratori non soci, da un lato non essendo riconducibile alle figure tipizzate dall’art.2341-bis cc e d’altro lato incidendo “su comportamenti di soggetti che, a differenza dei soci, sono investiti inderogabilmente di una funzione, hanno cioè l’intera ed esclusiva responsabilità della gestione dell’impresa sociale, nell’interesse della società ed anche dei terzi” venendosi così a creare “una situazione di potenziale quanto immanente conflitto di interessi”.

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