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Ricorso abusivo alla tutela cautelare atipica. Nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. e successive vicende
Il ricorso allo strumento ex art. 700 c.p.c. avanti ad un giudice incompetente, al solo scopo di riproporre poi avanti...

Il ricorso allo strumento ex art. 700 c.p.c. avanti ad un giudice incompetente, al solo scopo di riproporre poi avanti a lui iniziative cautelari di contenuto sostanzialmente equivalente a quelle già più o meno infruttuosamente esperite nella sede propria utilizzando lo strumento cautelare tipico, deve ritenersi non solo inammissibile, ma altresì palesemente abusivo e processualmente scorretto.Il decreto di nomina di curatore speciale ex art. 78 c.p.c. non attribuisce o nega un bene della vita, ma assicura al rappresentato che sia in conflitto d'interessi con il rappresentante la rappresentanza processuale ed ha quindi una funzione strumentale al singolo processo, destinata ad esaurirsi nell'ambito del processo medesimo, tale per cui tale nomina e il conseguente potere -in caso di contestazioni e richieste di revoca o modifiche contenutistiche - sono sempre revocabili o modificabili ad opera del giudice che l'ha attribuita, anche d'ufficio in primo grado e, successivamente, su gravame di parte, ad opera dei giudici di merito e di legittimità.

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Versamento dell’aumento di capitale a mezzo di consegna di assegno circolare poi ritirato
Attesta il vero il Presidente di Assemblea che dia atto del “versamento” dell’aumento di capitale a mezzo di consegna di...

Attesta il vero il Presidente di Assemblea che dia atto del "versamento" dell'aumento di capitale a mezzo di consegna di assegno circolare, ancorché tale assegno venga poi revocato dal sottoscrittore così che, quando presentato per l'incasso, non risulti più possibile per la società la materiale apprensione delle somme.
La condotta del sottoscrittore dell'aumento di capitale di revocare l'assegno circolare consegnato in adempimento del proprio debito di versamento integra gli estremi di un atto rilevante ex artt. 146 l.f. e 2394 c.c.

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Aspetti processuali relativi alla domanda diretta a far valere una pretesa creditoria nei confronti di una società in liquidazione coatta amministrativa
Ogni pretesa creditoria idonea ad apportare modificazioni allo stato passivo di una procedura concorsuale deve essere necessariamente proposta con il...

Ogni pretesa creditoria idonea ad apportare modificazioni allo stato passivo di una procedura concorsuale deve essere necessariamente proposta con il rito prescritto per l’accertamento del passivo (nel caso di specie, dagli artt. 207-209 del R.d. n. 267/1942), a pena di improcedibilità della domanda stessa qualora essa sia proposta nelle forme ordinarie.

Più nello specifico, il principio di esclusività dello stato passivo, sancito anche per la liquidazione coatta amministrativa ai sensi della legge fallimentare, comporta che non possano essere oggetto di cognizione non soltanto le domande che in qualsiasi modo comporterebbero l’accertamento di crediti e quindi un’interferenza con lo stato passivo della procedura concorsuale, ma altresì quelle che costituiscono l’antecedente giuridico inscindibile della domanda di riconoscimento del credito verso la società in liquidazione amministrativa (i.e., nel caso di specie, della domanda di condanna al pagamento che il convenuto aveva proposto in via monitoria e ribadito in sede di opposizione). Infatti, la cognizione degli organi della liquidazione coatta nel procedimento di accertamento dei crediti verso l’imprenditore insolvente investe necessariamente anche gli antecedenti logici necessari per decidere sulla domanda di ammissione allo stato passivo della procedura. Nel caso di specie non è pertanto parso ammissibile al Tribunale scindere i momenti decisori di questo accertamento, avendo essi ad oggetto una fattispecie unitaria in cui la validità (in termini di carenza di un vizio del consenso negoziale dedotto) del contratto di cui il ricorrente in sede monitoria ha preannunciato di voler richiedere in sede concorsuale l’adempimento è dichiaratamente strumentale all’insinuazione del credito conseguente al passivo della procedura.

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Nullità dell’opzione di vendita “leonina” a prezzo fisso
È nulla per violazione del divieto di cui all’art. 2265 c.c. – avente portata pacificamente transtipica e dunque applicabile anche...

È nulla per violazione del divieto di cui all'art. 2265 c.c. - avente portata pacificamente transtipica e dunque applicabile anche al di fuori dei patti sociali e delle società di persone - l'opzione di vendita di una partecipazione sociale a prezzo fisso con clausola di automatico incremento del prezzo in misura pari alle eventuali contribuzioni (di qualsiasi tipo) effettuate, nel periodo compreso fra la stipulazione del contratto d'opzione e il termine di esercizio della stessa, dal socio beneficiario dell'opzione in favore della società la cui partecipazione è oggetto di opzione.

(Nel caso di specie, una fondazione, socia di maggioranza della società la cui partecipazione è oggetto d'opzione, concedeva l'opzione in questione ad una socio finanziatore, divenuto tale per effetto della sottoscrizione di un primo aumento di capitale, concedendo a questo altresì una speculare opzione d'acquisto).

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Sul diritto di rivalsa della compagnia di assicurazione verso l’agente subentrante
L’art. 1751 c.c., dettato in materia di contratto di agenzia ed applicabile anche all’agenzia assicurativa in forza del rinvio di...

L'art. 1751 c.c., dettato in materia di contratto di agenzia ed applicabile anche all'agenzia assicurativa in forza del rinvio di cui all'art. 1753 c.c. prevede a carico del preponente, all'atto della cessazione del rapporto e ricorrendo le condizioni ivi indicate, l'obbligazione di corrispondere all'agente un'indennità, determinata, ai sensi degli artt. 24 - 35 dell'Accordo nazionale Imprese - Agenti (ANIA) del 2003, applicabile ratione temporis, nella differenza tra il monte premi di fine gestione e quello iniziale e sugli incassi eseguiti e sulle provvigioni percepite. Tuttavia, qualora alla cessazione di un mandato agenziale ne segua un altro con un altro soggetto ma avente medesimo oggetto, l'art. 37 dell'Accordo collettivo citato sancisce che la Compagnia assicurativa ha diritto di rivalsa verso l'agente subentrante per quanto riguarda le indennità pagate all'agente cessato, con una rateazione pluriennale diversa a seconda dell'anzianità dell'agente cessato, che vale a compensare il vecchio agente della perdita di clientela di cui si avvantaggia quello subentrante.

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Illecita prosecuzione dell’attività sociale: responsabilità degli amministratori e quantificazione dei danni. Responsabilità dell’amministratore “simulato”
Non è responsabile il consigliere di amministrazione di società per azioni per i danni subiti dai creditori sociali (ex art....

Non è responsabile il consigliere di amministrazione di società per azioni per i danni subiti dai creditori sociali (ex art. 2394 c.c.) per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale allorché questi venga riconosciuto privo di deleghe e poteri rappresentativi, confinato all’esercizio di funzioni meramente esecutive/operative e deliberatamente estraniato dall’attività del consiglio d'amministrazione, non essendogli imputabile alcuna condotta negligente causativa dei predetti danni (nel caso di specie, il consigliere aveva assunto solo formalmente e fittiziamente la carica, per mezzo della quale è stato dissimulato il rapporto di lavoro subordinato “in nero” effettivamente ed unicamente intercorso con la società).
Non è altresì responsabile ex art. 2485 c.c. il consigliere di amministrazione per i danni derivanti dal mancato accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento della società – nel caso in esame una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale – nonché per l’omissione dei relativi adempimenti obbligatori previsti dal terzo comma dell’art. 2484 c.c., quando egli si sia dimesso prima dell’approvazione da parte del CdA del relativo bilancio – che avrebbe dovuto registrare la perdita –, momento a partire dal quale avrebbe potuto e dovuto accorgersi della perdita del capitale sociale.

La quantificazione dei danni derivanti dall’illecita prosecuzione dell’attività sociale al verificarsi di una causa di scioglimento ex art. 2486 c.c. va effettuata sulla base del criterio della differenza tra netti patrimoniali (c.d. perdita incrementale), da applicarsi in via equitativa nel caso in cui la società abbia indebitamente omesso di rilevare la stessa causa di scioglimento per diversi anni, rendendo difficile valutare il complesso dell’attività dannosa svolta dalla società, anche per l’assenza di bilanci e le carenza di documentazione contabile.

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Responsabilità dell’amministratore di fatto per il pregiudizio arrecato al patrimonio sociale dalla prosecuzione dell’attività al verificarsi di scioglimento ex lege
Colui che, benché privo di investitura formale, si accerti essere inserito nella gestione della società, impartendo direttive e condizionandone le...

Colui che, benché privo di investitura formale, si accerti essere inserito nella gestione della società, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerato amministratore di fatto allorché tale ingerenza non si esaurisca nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, ma riveli carattere di sistematicità e completezza, esplicandosi in poteri analoghi, se non addirittura superiori, a quelli spettanti agli amministratori di diritto.

Ne consegue che debbano ritenersi responsabili del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale dalla prosecuzione dell’attività d’impresa anche coloro che, dopo la cessazione delle cariche amministrative ricoperte, abbiano proseguito di fatto nella gestione della società sino al fallimento.

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Mancata revoca dell’amministratore infedele da parte della società
Deve ritenersi incontestato che la fiducia della società nei confronti dell’amministratore non sia venuta meno laddove la prima, pur consapevole...

Deve ritenersi incontestato che la fiducia della società nei confronti dell'amministratore non sia venuta meno laddove la prima, pur consapevole di condotte connotate da malafede del secondo, non abbia provveduto a revocarlo. (Nel caso di specie non è stata ritenuta rilevante a tal fine la circostanza per cui la società si è limitata a ridurre i poteri attribuiti all'amministratore).

E' infondata l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. se l'inadempimento eccepito non è contemporaneo all'obbligazione di cui l'attore chiede l'adempimento. (Nel caso di specie sono state ritenute irrilevanti condotte di storno di dipendenti e di clienti tenute dall'amministratore nel corso dell'anno 2015, in relazione al pagamento di alcuni bonus domandato giudizialmente dal medesimo amministratore con riferimento agli esercizi 2013 e 2014).

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Vendita anticipata ex art. 2795 c.c. su quota di s.r.l. costituita in pegno
Non è accoglibile una domanda di “vendita anticipata” ex art. 2795 c.c. formulata in via cautelare nel corso del procedimento...

Non è accoglibile una domanda di "vendita anticipata" ex art. 2795 c.c. formulata in via cautelare nel corso del procedimento di opposizione alla "vendita privata" ex art. 2796 c.c., in quanto il provvedimento richiesto viene a coincidere con la pronuncia di merito relativa al rigetto dell'opposizione ovvero all'assegnazione della cosa, senza che la disciplina normativa consenta tale anticipazione. Viene in particolare in rilievo l'espressa previsione ex art. 2797 c.c. in ordine alla sospensione della procedura di vendita privata fino al rigetto della opposizione, previsione da interpretarsi, secondo un condivisibile orientamento pressoché unanime, nel senso della necessità, per procedere alla vendita privata nel caso sia stata interposta opposizione, del passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della opposizione.

La "vendita anticipata" ex art. 2795 c.c. riguarda non già lo strumento satisfattivo del creditore pignoratizio rappresentato dalla vendita della cosa ex art. 2796 c.c. con incameramento del prezzo, ma lo strumento conservativo della autorizzazione alla vendita della cosa in caso di suo deterioramento pregiudizievole delle ragioni del creditore, con deposito del prezzo a garanzia del credito, come testualmente previsto dalla norma (cfr. per tale differenza tra i due istituti da ultimo Cass. n. 12863/2019).

E' accoglibile una richiesta di autorizzazione alla vendita delle quote su cui grava il pegno con deposito del prezzo - e quindi in via conservativa e non satisfattiva - formulata in via cautelare nel corso del procedimento di opposizione alla "vendita privata" ex art. 2796 c.c., in quanto la tutela anticipatoria conservativa prevista in generale ex art. 2795, comma 1, c.c. deve essere riconosciuta anche nella specifica ipotesi di creditore pignoratizio che abbia svolto intimazione alla vendita privata cui sia seguita la sospensione di tale procedura a seguito di opposizione degli intimati.

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Onere del liquidatore che redige il bilancio intermedio di liquidazione di indicare le ragioni della diminuzione di crediti esistenti nel precedente bilancio d’esercizio
Si può presumere che l’importo della differenza tra i crediti risultanti dal bilancio intermedio di liquidazione e quelli (maggiori) risultanti...

Si può presumere che l’importo della differenza tra i crediti risultanti dal bilancio intermedio di liquidazione e quelli (maggiori) risultanti dal precedente bilancio di esercizio della società sia stata nell’intertempo incassata dal liquidatore (già amministratore unico della stessa) nel caso in cui tale soggetto non alleghi nel bilancio intermedio le specifiche ragioni di detta diminuzione dei crediti, necessari per estinguere integralmente i debiti gravanti sulla società (nel caso di specie aventi rango privilegiato ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.). In presenza di tale omissione, il liquidatore sarà responsabile nei confronti del creditore sociale non soddisfatto ai sensi dell’art. 2495, c. 2, c.c. se l’importo dei suddetti crediti, che si presume abbia incassato, sarebbe stato sufficiente per pagare anche gli altri crediti aventi rango uguale o poziore.

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Contratto di prestito vitalizio ipotecario ex art. 12 ss. d.l. n. 203/2005 e (non) ricorrenza del periculum in mora ai fini del sequestro conservativo
Perché possa essere accolta la richiesta cautelare di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. devono ricorrere univoci e tranquillanti elementi...

Perché possa essere accolta la richiesta cautelare di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. devono ricorrere univoci e tranquillanti elementi in tema di periculum sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo.

Quanto al piano oggettivo del periculum, la considerevole entità del danno lamentato rispetto al patrimonio del preteso debitore non consente di per sé di ritenere sussistente il pericolo di dispersione o di depauperamento della garanzia patrimoniale tali da giustificare la domanda di sequestro conservativo, essendo, invece, a tal fine necessari specifici elementi, dai quali presumere il possibile compimento di atti distrattivi o dispersivi del patrimonio [nel caso di specie, l'istanza cautelare era stata formulata a fronte della conclusione da parte del convenuto di un contratto di prestito vitalizio ipotecario ex art. 12 ss. d.l. n. 203/2005; il Tribunale ha escluso la ricorrenza del periculum anche dal punto di vista soggettivo, in quanto: i) la facoltà della banca finanziatrice di procedere direttamente alla vendita dell’immobile non pareva connessa ad alcuno specifico intento in frode dei creditori messo in atto dal convenuto, tenuto conto delle caratteristiche normative della suddetta tipologia di contratto derogative della disciplina esecutiva a fini di favor di uno strumento di finanziamento riservato a persone anziane e aventi l’esigenza di conservare l’uso abitativo di immobile di proprietà; ii) appariva verosimile la versione dei fatti fornita dal convenuto con riguardo all’esigenza di reperire fondi per sostenere costi di assistenza di una famiglia composta solo di persone anziane e avente necessità di conservare l’uso abitativo della casa di proprietà; iii) il contratto in discorso era stato concluso a distanza di anni rispetto al successivo fallimento].

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Diligenza dell’amministratore nella stipulazione di un contratto poi oggetto di contenzioso
Non può essere accolta la domanda di risarcimento dei danni nei confronti di amministratore di società per azioni (ex artt....

Non può essere accolta la domanda di risarcimento dei danni nei confronti di amministratore di società per azioni (ex artt. 2392 e 2393 c.c.) la quale abbia ad oggetto il ristoro dalle conseguenze pregiudizievoli derivate alla società da un contenzioso avente avuto ad oggetto un contratto stipulato dall’amministratore stesso allorquando, essendo oggetto del sindacato giudiziale la modalità con cui egli abbia proceduto a concludere il contratto, la condotta tenuta e le scelte effettuate nella fase patologica del rapporto contrattuale con la controparte, le scelte dell’amministratore non risultano ex ante irragionevoli né eccessivamente rischiose per la società essendo decisioni sostenute da un’adeguata informazione risultante anche dalla previa consultazione con il legale della società e con gli altri consiglieri di amministrazione, nonché da una forte ragione economica, maggiormente tutelante gli interessi della società. Il criterio con cui va valutata la condotta dell’amministratore, nonchè il grado di diligenza impiegato ex art. 1176 comma 2 c.c. sono quelli definiti dalla Corte di legittimità, secondo cui la valutazione della ragionevolezza della stessa va compiuta ex ante, in base ai parametri della diligenza del mandatario, alla luce dell’art 2392 c.c., tenendo conto della eventuale mancata adozione di quelle cautele, verifiche od informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, nonchè della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere (Cass. n. 15470/2017). Il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può, dunque, investire le scelte di gestione o le modalità e le circostanze di tali scelte, anche se presentano profili di rilevante alea economica, ma solo la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, e quindi, l'eventuale omissione di quelle cautele normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle specifiche circostanze e modalità.

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