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Mancata dimostrazione, a fini risarcitori, del presupposto del concorso di banche finanziatrici nell’aggravamento del dissesto di società poi dichiarata fallita
Si ritiene motivo dirimente e assorbente ai fini del rigetto della pretesa risarcitoria dell’attore nei confronti dei convenuti il rilievo...

Si ritiene motivo dirimente e assorbente ai fini del rigetto della pretesa risarcitoria dell’attore nei confronti dei convenuti il rilievo circa la mancata univoca dimostrazione, da parte dell’attore, del presupposto del concorso delle banche convenute nella condotta di mala gestio degli amministratori di società dichiarata poi fallita, ovverosia della mancata dimostrazione in ordine alla consapevolezza, in capo alle banche convenute, circa lo stato di tensione finanziaria se non di insolvenza della società poi dichiarata fallita al momento della erogazione di finanziamenti bancari che abbiano causato o aggravato il dissesto patrimoniale patito dalla società stessa, anche in considerazione del fatto che tale consapevolezza, in capo alle banche convenute, della situazione di crisi della società non era ricavabile neppure dalle caratteristiche dei finanziamenti concessi, per gran parte relativi ad anticipazioni su crediti, ovverosia a una forma di finanziamento c.d. autoliquidante e di per sé pienamente compatibile con le caratteristiche dell’impresa sociale e con la tipologia dei clienti.

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Responsabilità dell’amministratore della società fallita per l’aggravio sul patrimonio sociale causato da interessi e sanzioni dovute a seguito di sistematica omissione di tasse e imposte
In caso di omissione sistematica del versamento da parte della società fallita – e per essa, del suo organo amministrativo...

In caso di omissione sistematica del versamento da parte della società fallita – e per essa, del suo organo amministrativo – delle imposte dirette e indirette e delle tasse, nonché degli interessi, delle sanzioni e degli aggi di riscossione che ne sono scaturiti, in conformità con la struttura dell’azione sociale di responsabilità – che è azione di risarcimento per inadempimento a obblighi di diligenza professionale derivanti dal rapporto contrattuale di amministrazione – è sufficiente alla società attrice allegare l’inadempimento dell’amministratore all’obbligo gestorio suo proprio di provvedere – anche predisponendo un assetto amministrativo idoneo a programmare e rispettare le scadenze fiscali – al pagamento degli importi dovuti allo Stato e alle diverse amministrazioni pubbliche.
È onere dell’amministratore convenuto – per esimersi da tale responsabilità – dimostrare l’impossibilità di adempiere – o quantomeno che l’omissione tributaria sia stata frutto di una scelta discrezionale di utilizzazione della liquidità sociale a scopi più urgenti – per poi ricorrere a richieste di rateazione e ammissione ai possibili benefici per attutire le conseguenze del ritardo.

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Inderogabilità dell’art. 2389 co.1 c.c. con riferimento alla determinazione del compenso degli amministratori
L’art. 2389 co. 1 c.c. – avente ad oggetto la determinazione dei compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione...

L’art. 2389 co. 1 c.c. – avente ad oggetto la determinazione dei compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione in sede di atto di nomina (e quindi, in sede di prima costituzione dell’organo, dall’atto costitutivo ex art. 2463 co. 2 n. 8 c.c.) ovvero da parte dell’assemblea che provvede alle nomine successive – è norma avente carattere imperativo ed inderogabile, oltre che applicabile in via analogica all’organo gestorio collegiale di una società a responsabilità limitata: la norma è infatti connaturata alla fondamentale ripartizione nelle società di capitali fra titolarità dell’investimento e quindi ‘proprietà della società’ (in capo ai soci irresponsabili) e, di converso, piena autonomia gestionale e correlativa responsabilità degli amministratori da essi nominati.

Ne consegue che la deliberazione di emolumenti avvenuta ad opera dell’organo amministrativo è a tal fine tamquam non esset e priva di effetto, per radicale difformità dalla fattispecie legale.

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Recesso ad nutum da società di capitali e tutela dei terzi creditori
L’art. 2437, co. 3, cod. civ., che attribuisce al socio la facoltà di recesso ad nutum dalla società di capitali...

L’art. 2437, co. 3, cod. civ., che attribuisce al socio la facoltà di recesso ad nutum dalla società di capitali a tempo indeterminato è una disposizione che richiede di contemperare l’interesse del socio al disinvestimento con l’interesse dei terzi creditori alla conservazione della loro garanzia patrimoniale ed alla prevedibilità delle cause che possono intaccarne la consistenza.

Pertanto, nel caso in cui lo statuto di una società cooperativa per azioni preveda una durata della società superiore all’aspettativa di vita dei soci, l’art. 2437, co. 3, cod. civ. deve essere interpretato restrittivamente precludendo l’esercizio del diritto di recesso dal momento che, da un lato, si è in presenza di un sistema normativo in cui è difficile delimitare oggettivamente la durata sostanzialmente illimitata di una società e, dall’altro, nelle società di capitali si verifica un pregiudizio per il diritto di garanzia dei terzi creditori posto che, differentemente da quanto accade nelle società di persone, il socio recedente non risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte dalla società prima del recesso.

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Opposizione del socio di società cooperativa a responsabilità limitata avverso la deliberazione consiliare di esclusione ex art. 2533 cod. civ.
La clausola statutaria di una s.c. a r.l. in base a cui l’esclusione del socio ex art. 2533 cod. civ....

La clausola statutaria di una s.c. a r.l. in base a cui l’esclusione del socio ex art. 2533 cod. civ. deve esser deliberata dagli amministratori, previa intimazione al socio stesso di rimuoverne (ove possibile) la causa, integra una previsione a tutela del socio volta a consentirgli di assumere comportamenti tesi a evitare la decisione di esclusione e a fare affidamento sul fatto che, fino alla predetta intimazione, l’esclusione non possa essere deliberata e comunicata. Costituisce, pertanto, vizio procedurale tale da causare l'annullamento dell'esclusione l'assenza tanto della previa intimazione al socio quanto della formale delibera.

Quando la comunicazione dell’esclusione, per la sua genericità o perché priva di contenuto motivazionale, non è idonea a consentire la piena esplicazione dei diritti di difesa del socio escluso, essa deve ritenersi affetta da un vizio genetico che ne comporta la nullità e che si riflette a sua volta sulla delibera di esclusione.
Nel giudizio susseguente all’impugnazione dell’esclusione del socio (così come della revoca dall’incarico amministrativo o di qualsiasi altro atto ablativo di diritti e prerogative derivanti dal contratto sociale) la società convenuta non può invocare ed allegare fatti distinti e diversi da quelli spesi in sede di motivazione e comunicazione dell'atto impugnato. Siffatta norma, qualificata come principio generale del diritto societario, vale a fortiori nel caso di specie, ove la società convenuta colmava l'assenza di motivazione della decisione di esclusione e della susseguente comunicazione soltanto in sede di giudizio.

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Diritto alla consultazione della documentazione sociale da parte del socio “concorrente”
Ai sensi dell’art. 2476, c. 2, c.c., il socio di minoranza di una S.r.l., anche se in conflitto di interessi...

Ai sensi dell’art. 2476, c. 2, c.c., il socio di minoranza di una S.r.l., anche se in conflitto di interessi con la suddetta società, ha diritto di richiedere con provvedimento d’urgenza agli amministratori della stessa la consultazione della documentazione sociale (ivi inclusi gli estratti conto bancari, le fatture passive e, se in forma scritta, tutte le proposte contrattuali ed i contratti sottoscritti dalla società, con la relativa documentazione contabile ad essi inerente).

Il fatto che il soggetto richiedente sia altresì socio ed ex amministratore di altra società che abbia o abbia avuto rapporti commerciali o debitori con quella i cui amministratori sono aditi ai sensi dell’art 2476, c. 2, c.c. (quindi nell’ambito di un interesse confliggente con quello di quest’ultima, aspetto comunque ab origine noto e accettato dalla stessa e dai suoi soci di comando) non vale a privarlo dei diritti di informativa e dei relativi poteri riconosciutigli dalla legge in quanto socio. La circostanza che le reiterate legittime richieste di consultazione da parte del socio siano state respinte costituisce elemento di pericolo che rende urgente l’accoglimento in via cautelare dell’istanza di accesso.

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Onere della prova ed efficacia probatoria dei documenti contabili prodotti dal commissario straordinario
Nell’ambito di un giudizio promosso ai sensi degli artt. 2392 e 2394 c.c., incombe sugli amministratori convenuti rendere preciso conto...

Nell’ambito di un giudizio promosso ai sensi degli artt. 2392 e 2394 c.c., incombe sugli amministratori convenuti rendere preciso conto del denaro fuoriuscito dalle casse della società, non essendo quindi fondato il tentativo di ribaltare tale onere sul commissario liquidatore, contestandogli di non aver previamente verificato quali di tali prelievi corrispondessero ad un'effettiva operazione gestoria.

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Nullità della delibera di ricostituzione del capitale e fallace riclassificazione delle poste di bilancio
Soltanto con la volontaria rinuncia del mutuante al proprio credito da rimborso dei finanziamenti erogati, tali importi possono essere utilizzati...

Soltanto con la volontaria rinuncia del mutuante al proprio credito da rimborso dei finanziamenti erogati, tali importi possono essere utilizzati per ripianare le perdite risultanti dal bilancio straordinario approvato della società mutuataria, laddove la loro unilaterale inclusione – approvata a maggioranza e contro la volontà del mutuante – fra le riserve di netto costituisce, oltre che un illecito contrattuale nei rapporti fra le parti, una patente violazione dei canoni di veridicità e correttezza sanciti dall’art. 2423 co. 2° c.c. tale da rendere (e imporre di dichiarare) nulla, sia la delibera di approvazione del bilancio, sia la successiva delibera di ricostituzione in aumento del capitale sociale previa imputazione a perdita delle riserve inesistenti approvata sulla base del primo e fallace presupposto di riclassificazione da parte della società mutuataria della somma finanziata tra le erogazioni in conto capitale anziché fra i debiti verso i soci per finanziamenti.

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Nullità delle delibere assembleari prese in assenza assoluta di convocazione e di informazione del socio escludendo
La deliberazione assunta dall’assemblea non può in alcun modo essere ridotta ad una sorta di atipica “proposta di esclusione” emessa...

La deliberazione assunta dall’assemblea non può in alcun modo essere ridotta ad una sorta di atipica “proposta di esclusione” emessa all’esito di una peculiare “riunione dei soci”, la cui formale approvazione in contradditorio con gli espellendi sarebbe stata poi rimessa ad una successiva assemblea, secondo una ricostruzione della fattispecie espulsiva come “a formazione assembleare progressiva”, che deve ritenersi errata – o comunque, ingiustificata – in diritto.
L’onere della prova rispetto alla ricezione del socio escludendo dell’avviso di convocazione dell’assemblea avente all’ordine del giorno proprio la stessa esclusione, incombe – nel caso in cui dalla prova della ricezione derivi la decadenza o meno del socio escluso di impugnare la delibera – sulla società e sui suoi amministratori.

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Vendita coattiva ex art. 2344 c.c. delle azioni “morose” e inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c.
Difettano i presupposti processuali per la concessione del rimedio atipico della tutela d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., risultando mancante...

Difettano i presupposti processuali per la concessione del rimedio atipico della tutela d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., risultando mancante nella specie la natura di residualità della domanda cautelare (con conseguente inammissibilità della stessa), nel caso in cui il socio disponga del rimedio dell’impugnazione della delibera consiliare presupposta, con conseguente facoltà di chiederne la sospensione degli effetti al fine di preservare i propri diritti.

Nel caso di specie, la richiesta del soggetto ricorrente in via d’urgenza consisteva nella sospensione di una procedura di vendita ex art. 2344 c.c. delle azioni da costui detenute, sulla base di un suo mancato versamento degli importi necessari per la liberazione delle azioni sottoscritte in occasione di un aumento di capitale deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci. In presenza di siffatta situazione il socio avrebbe dovuto promuovere, in corso di causa ed in termini sospensivi, una istanza di arresto dell’esecuzione della relativa decisione consiliare ai sensi del combinato disposto degli artt. 2388 co. 4 e 2378 c.c., nonché 669-quater c.p.c. Non osta a tale conclusione la mancata pubblicità – e, conseguentemente, conoscibilità da parte dell’azionista – di tale delibera consiliare, avendo gli amministratori della società avvisato il socio moroso tramite posta elettronica certificata (espressamente menzionando la delibera consiliare) del procedimento di vendita azionaria coattiva in corso, e decorrendo da tale momento secondo la regola generale di cui all’art. 2935 c.c. i termini per l’impugnazione di detta delibera.

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