Ai sensi della legge n. 130/99 i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio “patrimonio separato”, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione. Ne consegue che la questione relativa alla nullità del contratto di fideiussione deve essere dibattuta con il soggetto con il quale il contratto che si assume nullo, integralmente o parzialmente, è stato stipulato e non con la cessionaria del credito che dallo stesso deriva.
L’aspirante socio che si vede negare, dall’organo amministrativo, l’ammissione alla cooperativa non può rivolgersi al giudice per impugnare la delibera che respinge la sua domanda, perché l’art. 2528, co. 4 c.c. gli consente un mero rimedio endosocietario. Pertanto, l’unico rimedio che ha il soggetto per dolersi di non essere stato ammesso alla cooperativa è rivolgersi alla cooperativa stessa, questa volta però all’assemblea e cioè ai soci che la compongono. La legge demanda quindi ai soci della cooperativa di valutare se l’aspirante socio non ammesso dagli amministratori debba o meno far parte della cooperativa, con delibera non ulteriormente sindacabile.
Il principio della cd. porta aperta delle società cooperative, pur prevedendo la astratta possibilità di ingresso di nuovi soci all’interno delle cooperative, alla luce dello scopo mutualistico delle stesse, tuttavia non qualifica lo status di aspirante nuovo socio quale vero e proprio diritto soggettivo bensì di mero interesse, con conseguente unica ed esclusiva possibilità, in caso di rigetto della domanda da parte dell’organo amministrativo, di rivolgersi in sede assembleare. Soltanto una volta esperito l’iter previsto dal legislatore, e quindi il doppio passaggio organo amministrativo – organo assembleare, potrà essere esaminata la sussistenza di eventuali profili di illegittimità della non accettazione della domanda di ammissione nella cooperativa. Il mancato rispetto della procedura endosocietaria rende, pertanto, inammissibile la domanda proposta direttamente avanti al Tribunale per ottenere l’annullamento del provvedimento di rigetto della richiesta di diventare socio, emesso dal consiglio di amministrazione della cooperativa.
Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa del medesimo ufficio giudiziario non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell'ufficio giudiziario.
Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa del medesimo ufficio giudiziario non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell'ufficio giudiziario.
Con riferimento alle impugnazioni per nullità di deliberazioni antecedenti già proposte, sussiste la perpetuatio legitimationis, in capo a chi abbia impugnato la deliberazione che determina l’estinzione del rapporto sociale, quantomeno nei suoi confronti, prima che la stessa sia efficace in quanto, essendo l’interesse ad impugnare per nullità dipendente dall’esito della successiva impugnazione, detto interesse resta presente fino all’eventuale rigetto di questa. Viceversa, per le deliberazioni antecedenti all'estinzione del rapporto sociale ma non impugnate o per le successive, l’efficacia delle delibere estintive del rapporto sociale, anche se invalide, comporta che l’interesse ad impugnare deve essere valutato rispetto a colui nei confronti dei quali è stato estinto il rapporto sociale alla stregua dell'interesse del terzo e, dunque, potrà essere ritenuto attuale e concreto solo quando l'impugnante sia titolare di una situazione giuridica qualificata da una correlazione con gli effetti della deliberazione impugnata. L'interesse deve quindi essere legato agli effetti che la delibera viziata ha prodotto o può produrre nella sfera giuridica dell’impugnante, non essendo sufficiente un generico interesse all’eliminazione delle invalidità o, più specificamente, al corretto svolgimento dell’attività sociale, ovvero al conseguimento di vantaggi da parte di altri terzi per effetto dell’eliminazione della delibera (es.: i soci stessi). In questi casi, tuttavia, la sospensione degli effetti della deliberazione estintiva del rapporto sociale avrà effetto di supporto alla legittimazione all’impugnazione per nullità delle deliberazioni in questione, dovendo essere valutata considerando l’impugnante ancora socio.
La legittimazione del terzo a impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio d'esercizio non può discendere da un generico interesse ad ottenere una corretta, trasparente e veritiera esposizione delle poste in bilancio, bensì deve essere correlata all'allegazione di elementi che dimostrino il pregiudizio nella propria sfera giuridica discendente dalla declaratoria dell’invalidità del bilancio in questione.
L’arbitrato costituisce un rimedio alternativo alla risoluzione delle controversie, che presuppone in primo luogo la volontà delle parti di accedervi attraverso un patto compromissorio che definisce, tra i vari elementi, anche il tipo di arbitrato cui le parti intendono accedere, che può essere rituale o irrituale. Con il primo, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’articolo 825 c.p.c., con l’osservanza delle regole del procedimento arbitrale. Con l’arbitrato irrituale, esse intendono invece affidare all’arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione – appunto – della loro volontà
Se è vero, per un principio a carattere generale che la clausola compromissoria inerente al contratto cui accede in funzione integrativa o complementare, si trasferisce anch’essa all’acquirente dell’azienda, essendo lo strumento per realizzare, con effetto per tutte le parti, l’osservanza dell’accordo sostanziale cui essa clausola inerisce , è pur vero che tale trasferimento può ipotizzarsi con riferimento alle clausole compromissorie che prevedono un arbitrato rituale; mentre deve negarsi tale trasferimento quando la clausola compromissoria preveda un arbitrato irrituale.
Il socio di una cooperativa è parte di un duplice e distinto rapporto: l’uno di carattere associativo, che discende direttamente dall’adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio, l’altro, per lo più̀ di natura sinallagmatica, che deriva dal contratto bilaterale di scambio, per effetto del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall’ente. Pertanto, al fine di ripartire tra i soci le spese sopportate dalla cooperativa, le spese relative all’organizzazione e amministrazione dell’ente, afferenti il rapporto societario, dovranno essere ripartite tra tutti i soci, siano essi parte o no anche del rapporto mutualistico; mentre quelle afferenti il rapporto mutualistico dovranno essere ripartite soltanto tra i soci parte di detti rapporti in quanto dal rapporto di scambio sorge, a carico del socio, l’obbligo di provvedere alle anticipazioni e agli esborsi di carattere straordinario necessari per l’acquisto del bene.
Una delibera assembleare di carattere meramente "consultivo", anche ove esprima parere negativo all'operazione gestoria proposta dagli amministratori, non inibisce il potere di questi ultimi di porla in essere [il Tribunale, pertanto, nel caso di specie, ha respinto la richiesta di sospensione cautelare della delibera assemblea consultiva, asseritamente invalida, in quanto è carente l'interesse ad agire degli amministratori, i quali, come detto, conservano il potere di porre in essere l'atto gestorio in esame].
La nullità dell'intesa a monte determina la nullità derivata del contratto di fideiussione a valle limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8). Agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contratto quando i contraenti lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpito da nullità. La regola dell'art. 1419 c.c., comma 1 esprime il generale favore dell'ordinamento per la "conservazione" degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, essendo viceversa eccezionale l'estensione della nullità, che colpisce la parte o la clausola, all'intero contratto. Il soggetto, che ha interesse a far dichiarare la nullità totale del contratto, è gravato dall’onere di provare l'interdipendenza della clausola nulla con il resto del contratto. Non opera, invece, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale quando permanga l'utilità del contratto in relazione agli interessi perseguiti.
Un contratto autonomo di garanzia stipulato tra il 2009 e il 2012 si colloca in un periodo successivo di vari anni rispetto a quello (ottobre 2002 – maggio 2005) oggetto dell’istruttoria condotta dalla Banca d’Italia e sfociata nel provvedimento n.55 del 2 maggio 2005. Periodo rispetto al quale nessuna indagine è stata svolta dall’autorità di vigilanza. Inoltre, le garanzie autonome non sono state oggetto di specifica analisi da parte della Banca d’Italia. Per tali ragioni, detti contratti non rientrano nel perimetro degli accertamenti della Banca d’Italia e il valore di prova privilegiata dell'intesa antitrust si affievolisce, sino ad esaurirsi, con riguardo a condotte tenute in epoca sempre più distante da quella oggetto di tale accertamento, risalente al 2005. L'eventuale causa tesa a far valere la nullità di detti contratti per violazione della normativa antitrust va quindi inquadrata fra le cause c.d. “stand alone”, relative a garanzie successive al provvedimento della Banca d’Italia n.55 del 2005 e gli attori sono onerati dell’allegazione e della prova della persistenza e attualità, all’epoca delle garanzie contestate, dell’intesa anticoncorrenziale inerente all’applicazione uniforme e generalizzata delle clausole ABI da parte degli istituti di credito.
Al sindaco in regime di prorogatio non spetta alcun compenso per l’attività svolta durante tale periodo. Ciò, innanzitutto, per via delle difficoltà che vi possono essere nel dare provare della attività effettivamente svolta dal singolo nel periodo successivo alla scadenza del suo mandato e fino alla nomina del nuovo sindaco. A sostegno, inoltre, vi sono ragioni di coerenza del sistema, il quale, ex art. 2400, comma 1, c.c., prevede un fisiologico e limitato periodo di prorogatio dopo lo svolgimento dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Pertanto, la remunerazione dell’attività svolta dall’organo di controllo dopo la scadenza del suo mandato deve considerarsi - nei casi di prorogatio limitata ad un periodo naturale e contenuto - già compresa nella previsione relativa al compenso annuale fissato ab origine dall’assemblea dei soci in sede di nomina.
Lo stato di scioglimento di una società, determinando una nuova fase di esecuzione del contratto sociale diretta alla definizione dei rapporti giuridici facenti capo all’ente attraverso la liquidazione, è una situazione reversibile.
Lo stato di scioglimento, se non superato con il venir meno della specifica causa che h determinato lo scioglimento, apre la fase di liquidazione, con ampia discrezionalità dei soci, nelle società di persone, di derogare allo schema procedimentale liquidatorio stabilito dalla legge a tutela dei creditori sociali e dei soci in vista dell’eventuale riparto finale di liquidazione.
In tema di S.a.s., qualora sia spirato il termine semestrale, di cui all’art. 2323 c.c., senza che i soci siano riusciti a modificare l’atto costitutivo (inserendo in società altro socio accomandatario in grado di assumere la carica di amministratore), la società si viene a trovare in fase di scioglimento per l’impossibilità di conseguire il suo oggetto sociale ex art 2272, comma 1, n. 2 c.c..
Ciò non di meno, l’amministratore provvisorio (anche di nomina giudiziale) può convocare l’assemblea per consentire ai soci, alternativamente, di nominare il liquidatore sociale, ovvero di superare la causa di scioglimento proponendo talune deliberazioni (ad esempio, la trasformazione della S.a.s. in S.r.l.).
L’eventuale trasformazione di una S.a.s in S.r.l. comporta la modifica della tipologia e regime giuridico dell’ente collettivo. Pertanto, una eventuale causa di scioglimento di una S.a.s. ben potrà essere superata, per volontà dei soci, mediante la legittima deliberazione di una trasformazione della società di persone in S.r.l., adottata con il consenso della maggioranza dei soci previsto dall’art. 2500-ter c.c.
L’invalidità del patto anticoncorrenziale “a monte” si trasmette non all’intero negozio “a valle” ma soltanto alle singole clausole che ne rappresentano lo sbocco, in virtù del principio di conservazione degli atti e nei limiti in cui questi ultimi siano rispondenti alla lecita volontà delle parti. L’art. 1419 c.c., del resto, ammette che la nullità di singole clausole contrattuali si estenda all’intero contratto solo ove l’interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un’esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto affetta dal vizio.
I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Chi invoca la nullità di una o più clausole contrattuali ha l’onere di allegare la concreta incidenza della pronuncia sulla propria posizione, ossia l’effetto utile che l’attore si ripropone di ottenere dall’accoglimento della domanda formulata. L’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che costituisce una condizione preliminare di ammissibilità anche delle azioni di mero accertamento, deve essere infatti concreto e attuale, sicché la parte che persegue la tutela di un diritto non può limitarsi alla mera contestazione di fatti, pure se giuridicamente rilevanti, laddove questi non si riflettano sulla posizione giuridica dedotta in giudizio. In quest’ottica, l’azione di mero accertamento, quale è quella di nullità, è proponibile soltanto quando esiste una situazione attuale di obiettiva incertezza che determina l’interesse ad agire per accertare la sussistenza di un diritto già sorto e che possa competere all’attore – o, viceversa, l’insussistenza di un diritto altrui oggetto di vanto –, in modo da evitare il pregiudizio concreto (e non meramente potenziale) che può derivargli dalla descritta incertezza. La legittimazione generale all’azione di nullità prevista dall’art. 1421 c.c., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, non esime infatti l’attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire secondo le norme generali e con riferimento all’art. 100 c.p.c., non potendo tale azione essere proposta con lo scopo di perseguire un fine generale di attuazione della legge. Sempre in questa prospettiva, quindi, l’esigenza per l’attore di dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, in base al disposto dell’art. 100 c.p.c., rende l’azione stessa improponibile in mancanza della prova, da parte dell’attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica. [Nel caso di specie, l'attrice lamentava la nullità parziale di un contratto di fideiussione con riferimento alle clausole conformi allo schema ABI censurato da Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 per violazione della normativa antitrust. L'attrice, tuttavia, non dava evidenza del risultato utile conseguito attraverso un'eventuale pronuncia di nullità].