In ordine alla riproduzione degli articoli di stampa all'interno di un’attività di rassegna stampa recanti la clausola “riproduzione riservata” nel contesto legislativo precedente all'entrata in vigore della Direttiva UE 790/2019 e quindi anteriore alla introduzione dell’art. 43 bis L.d.A., è legittima e non comporta obbligo di remunerazione la sola riproduzione di articoli, informazioni e notizie pubblicati sui giornali e periodici editi, non oggetto di riserva di riproduzione e di utilizzazione, ex art. 65, comma 1, L.d.A.. Sotto questo profilo, non vi è alcuna differenza apprezzabile tra i giornali e le riviste, da un lato, e le rassegne stampa, dall’altro, che sono destinate a soddisfare una innegabile finalità informativa, anche alla luce dell’espresso riconoscimento della liceità dell’attività di redazione di rassegne stampa mediante citazione di articoli di giornale, beninteso nel rispetto delle regole di correttezza professionale, ai sensi dall’art. 10 della Convenzione di Berna.
In tema di contributo ambientale CONAI, l’autoproduttore/utilizzatore è tenuto a dimostrare l’invio puntuale e documentato dei moduli 6.4 ai propri fornitori, nonché la corretta compilazione dei moduli 6.5 ai fini dell’esenzione per plafond. L’omessa prova dell’invio e della ricezione dei moduli giustifica il recupero del contributo da parte del Consorzio, anche mediante decreto ingiuntivo, con applicazione di sanzioni e interessi, trattandosi di obbligazione soggetta a prescrizione decennale. Non integra duplicazione di pagamento la coesistenza di un credito del fornitore per cessioni assoggettate a contributo e di un credito del CONAI per rettifica derivante da dichiarazioni errate dell’autoproduttore.
Si configura una delibera assembleare inesistente esclusivamente allorquando lo scostamento della realtà dal modello legale risulti così marcato da impedire di ricondurre l'atto alla categoria stessa di deliberazione assembleare, e cioè in relazione alle situazioni nelle quali l'evento storico al quale si vorrebbe attribuire la qualifica di deliberazione assembleare si è realizzato con modalità non semplicemente difformi da quelle imposte dalla legge o dallo statuto sociale, ma tali da far sì che la carenza di elementi o di fasi essenziali non permetta di scorgere in esso i lineamenti tipici dai quali una deliberazione siffatta dovrebbe esser connotata nella sua materialità. Sotto il diverso profilo dell’annullabilità, non ogni incompletezza o inesattezza del verbale inficia la validità della delibera assembleare, ma a tal è necessario che i vizi siano tali da impedire l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione. La trascrizione del verbale assembleare nel libro delle decisioni dei soci, prescritta dall’art. 2478 n. 2 c.c., non costituisce una condizione di validità o di esistenza della delibera, con la conseguenza che la sua omissione costituisce una mera irregolarità. L’omessa regolare tenuta del libro delle decisioni dei soci non è scevra di conseguenze: da un lato, il socio può impugnare la delibera senza limiti di tempo, atteso che i termini dettati per le impugnazioni dall’art. 2479 ter c.c. non iniziano a decorrere poiché non vi è una data certa in relazione al momento in cui è intervenuta la trascrizione; dall’altro, la società che non tiene regolarmente il libro delle decisioni dei soci, con la vidimazione e la numerazione progressiva delle pagine, si trova nell’impossibilità di provare con certezza la data in cui la delibera è stata trascritta.
L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori di società di capitali ha natura contrattuale, il che comporta l’onere, in capo all’attore, di provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti. All'amministratore convenuto a cui viene contestato il mancato sviluppo della società è sufficiente dimostrare di aver diligentemente amministrato, non sussistendo alcun obbligo in capo allo stesso di garantire un certo risultato economico nell’attività gestoria che svolge.
La decisione n. 55/2005 della Banca d’Italia non può costituire prova privilegiata dell’illecito anticoncorrenziale evocato con riferimento ad un contratto autonomo di garanzia stipulato nel 2010, in quanto, in quella sede, l’Autorità di vigilanza ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al settore delle fideiussioni omnibus bancarie e nel solo periodo compreso tra il 2002 e il 2005.
La decisione n. 55/2005 della Banca d’Italia si riferisce allo schema contrattuale elaborato dall’ABI per le fideiussioni omnibus, senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia delle obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie.
In una causa "stand alone" è onere della parte che assume la sussistenza di un illecito anticoncorrenziale provarne l’esistenza, secondo le regole ordinarie del processo civile.
Il controllo del conservatore del registro delle imprese è circoscritto alla verifica della tipicità dell’iscrizione richiesta e della corrispondenza formale dell’atto alla legge senza che questo controllo possa sconfinare in un vaglio di validità dell’atto e di definizione del suo contenuto se non nei limiti in cui questo sia strettamente necessario per ricondurre l’atto al tipo legale. Il controllo del giudice del registro si muove nell’ambito di detti confini.
Ciò che il conservatore iscrive sono fatti o atti tipici, le informazioni pubblicate nel registro imprese sono quelle previste dalla legge, con gli effetti di pubblicità notizia ex art 2193 c.c. o costitutiva posti dalla stessa legge.
Nell’ipotesi dell’operazione straordinaria della fusione il legislatore, all’art 2504 bis c.c., stabilisce come regola generale che l’efficacia dell’operazione decorre dall’esecuzione dell’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art 2504 c.c. attribuendo, solo con riferimento alla fusione per incorporazione, alle parti la facoltà di stabilire una data di efficacia successiva all’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art 2504-bis c.c.. L’efficacia della fusione di cui all’art 2504 c.c è in primo luogo quella civile. Per ogni tipo di fusione le parti possono entro certi limiti antergare alla efficacia civilistica della fusione gli effetti contabili e fiscali (art. 2504-bis, comma 3, c.c.; artt. 172 e 173 d.p.r. 917/1986). In ogni caso la data di decorrenza della fusione va indicata e se non è indicata decorre ex lege dall’ultima iscrizione come stabilisce l’art 2504-bis c.c.. Il sistema di pubblicità e il principio di predeterminazione della data di efficacia della fusione soddisfano l’esigenza di certezza del momento di efficacia dell’operazione stante la rilevanza della vicenda organizzativa/trasformativa della fusione e ne consentono la conoscibilità ai terzi comunque interessati: è necessario quindi che risulti predeterminato e pubblicato in modo preciso il tempo in cui avviene l’efficacia della fusione. Queste considerazioni portano a comprendere come non possa essere rimessa ad una interpretazione dell’atto affidata al conservatore del registro delle imprese e a seguire del giudice del registro delle imprese in sede di controllo di regolare tenuta del registro medesimo l’individuazione della data di efficacia della fusione e la tempistica delle conseguenti inscrizioni, tra cui la cancellazione della società incorporata. Non sta al giudice del registro stabilire se l'eventuale disallineamento dei diversi effetti della fusione voluto dalle parti sia ammissibile e se la disciplina contabile e fiscale seguirà o meno la data di efficacia della fusione; il contenuto dell’atto di fusione resta fermo, comunque valido ed efficace. Il giudice del registro deve limitarsi a riscontrare la legalità delle iscrizioni, la corrispondenza al contenuto formale dell’atto di fusione allegato e alle richieste presentate con la compilazione della modulistica in linea con il contenuto dell’atto.
Le conclusioni assunte dall’Autorità garante della concorrenza, se non impugnate o passate in giudicato a seguito del relativo contenzioso dinanzi al giudice amministrativo, costituiscono “prova privilegiata” in relazione alla sussistenza del comportamento accertato, anche se ciò non esclude la possibilità che le parti possano offrire prove a sostegno di tale accertamento o ad esso contrarie.
L’accertamento della Banca d’Italia contenuto nel provvedimento n. 55/2005 si riferisce allo schema contrattuale elaborato dall’associazione di categoria per le fideiussioni omnibus, senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia delle obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie.
Il patronimico, quando corrisponde a un marchio, può essere utilizzato purché tale uso non determini un effetto confusorio. Chi registra il proprio cognome come marchio patronimico e lo cede in seguito a terzi può continuare a utilizzare il cognome esclusivamente in funzione descrittiva per le proprie attività professionali, ma solo a condizione di non provocare un effetto di agganciamento e confusione con il marchio. Pertanto, sussiste la contraffazione quando il marchio accusato contenga il patronimico protetto, pur se accompagnato da altri elementi.
L'articolo 2557 c.c. , in tema di divieto di concorrenza, trova applicazione analogica nel caso in cui, anziché l'azienda, siano cedute le partecipazioni di controllo di una società che esercita un'impresa commerciale.
La decisione n. 55/2005 della Banca d’Italia non può costituire prova privilegiata dell’illecito anticoncorrenziale evocato con riferimento a una fideiussione specifica stipulata nel 2018, in quanto, in quella sede, l’Autorità di vigilanza ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al settore delle fideiussioni omnibus bancarie e nel solo periodo compreso tra il 2002 e il 2005.
In qualunque causa stand alone è onere della parte che assume la sussistenza di un illecito anticoncorrenziale provarne la esistenza, secondo le regole ordinarie del processo civile.
Sono da ritenersi amministratori di fatto di una società coloro che detengono l’effettivo controllo degli organi sociali e che dispongono del patrimonio a proprio piacimento [nel caso di specie, per attuare lo schema fraudolento volto a drenare le somme confluite nella società dal commercio dei certificati bianchi in altre società a loro stessi riconducibili, principalmente per il tramite di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti]. Di conseguenza, essendo pienamente equiparati, quali amministratori di fatto, agli amministratori di diritto (anche sul piano penale: ex art. 2639 c.c.), rispondono delle proprie condotte distrattive in danno della società.
Anche gli amministratori di fatto - proprio in ragione dell'equiparazione con quelli di diritto - devono adempiere ai doveri di corretta gestione della società ex art. 2392 c.c. e tra questi doveri si annovera anche l’adempimento delle obbligazioni fiscali e contributive della società.
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 L.F. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali.
Nelle azioni di responsabilità ex art. 146 L.F. spetta alla Curatela allegare l’inadempimento, ovvero indicare il singolo atto gestorio che si pone in violazione dei doveri degli amministratori posti dalla legge o dallo statuto, e il danno derivante da tale inadempimento, mentre è onere degli amministratori contrastare lo specifico addebito, fornendo la prova dell’esatto adempimento.
Dei danni provocati dalla società è chiamato a rispondere l’amministratore di fatto, ovvero colui che in assenza di una formale investitura esercita in modo continuativo e significativo i potere tipici inerenti alla qualifica e alla funzione di amministratore [nel caso di specie il soggetto ritenuto amministratore era rimasto l’unico autorizzato ad operare sui conto della società a poter disporre dei denari della società]. Parimenti dei danni al patrimonio sociale risponde il liquidatore che ai sensi dell’art. 2489 c.c. ha il potere-dovere positivo di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società in modo da evitare la dispersione del patrimonio sociale, e ciò a condizione che sia provata la riconducibilità causale del danno alla condotta omissiva del liquidatore [nel caso di specie ritenuto responsabile in quanto non ha posto in essere alcuna attività, accettando passivamente che la società venisse gestita dall’amministratore di fatto].
Grava in capo all’amministratore di diritto il dovere di conservare il patrimonio sociale ex art. 2476 c.c. anche laddove vi sia la sussistenza di un amministratore di fatto, posto che, pure in questo caso, l’amministratore di diritto deve impedire il compimento di atti di mala gestio da parte dell’effettivo dominus o, perlomeno, eliminarne o attenuarne gli effetti dannosi.
La società [nel caso di specie il Fallimento] che domandi la restituzione del finanziamento concesso dal socio ex art. 2467 c.c. è onerata di provare i fatti costitutivi su cui si fonda tale disposizione e, in particolar modo, l’esistenza di un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto e quindi di una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento tanto al momento in cui il socio ha chiesto il finanziamento, quanto in quello in cui il socio ha chiesto il rimborso dello stesso.