Per stabile se un accordo intercorso tra due o più parti abbia natura transattiva, ciò che rileva è l'esistenza di una res dubia, la finalità conciliativa dell'accordo e la conseguente concessione di reciproci benefici, come emerge dalla definizione del contratto di transazione data dall'art. 1965 c.c. e come costantemente affermato dalla giurisprudenza. Non rileva, invece, il nomen iuris dato dalle parti all'accordo.
In merito all'eventuale nullità di un negozio transattivo, la giurisprudenza di legittimità ha ermeneuticamente stabilito la piena validità di una transazione avente quale base un contratto nullo, specificando che vi è nullità della sola transazione relativa ad un contratto con causa illecita.
La liberazione ad opera dei soci dei conferimenti promessi in sede di costituzione della società deve considerarsi "obbligo primigenio" che condiziona tutto il corpus dei diritti patrimoniali ed amministrativi loro rivenienti dalla partecipazione alla società (altro…)
Deve qualificarsi come amministratore di fatto di una società la persona che - in assenza di particolari titoli, procure o incarichi lavorativi che legittimino l'espletamento di funzioni dirigenziali, se non la qualifica di amministratore (di fatto, appunto) - abbia esercitato tali funzioni in maniera continuativa, totalitaria (altro…)
L'istanza istruttoria con cui si chiede l'esibizione ex art. 210 cpc di documenti che si presumono in possesso del correntista in tanto è ammissibile, in quanto il richiedente dimostri (altro…)
A prescindere dalla questione relativa all'ammissibilità del sequestro conservativo su effetti cambiari a mano della parte resistente (questione controversa, ma che vede, sulla scorta della dizione indistinta dell'art. 1997 c.c., opinioni consenzienti anche in giurisprudenza), deve ritenersi che, laddove la parte ricorrente (altro…)
L'art. 2427 punto 22bis cc non prevede affatto una analitica descrizione di "tutte" le operazioni concluse con parti correlate, ma solo di quelle che "siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato". A fronte di un tale dato normativo (altro…)
La conclusione di un contratto di mutuo può essere provata per testi anche in deroga ai limiti di valore di cui all'art. 2721 comma 1 cc, ove il giudice lo ritenga opportuno alla luce della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, ivi compresa l'esistenza di un principio di prova scritta proveniente dal mutuante e non contestata dal mutuatario.
L'eventuale credito risarcitorio da abuso di direzione e coordinamento vantato nei confronti della capogruppo dichiarata fallita deve essere fatto valere, a pena di improcedibilità della domanda, nelle forme e nei modi della insinuazione al passivo fallimentare secondo le regole concorsuali.
L'azione di responsabilità promossa contro amministratori e sindaci instaura un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, ravvisandosi tra i medesimi un'ipotesi di obbligazione solidale passiva in cui non sorge un rapporto unico e inscindibile tra i debitori.