La decisione del socio di non apportare nuova finanza alla società non può costituire violazione del contratto sociale, né causa di esclusione ex art. 2286 cc, stante la libertà del socio di conferire o meno ulteriori contributi rispetto al capitale inizialmente conferito.
Nel potere, attribuito dall’art. 2479, comma 1, c.c. ai soci che detengono almeno un terzo del capitale di s.r.l., di sottoporre argomenti alla decisione dei soci è ricompreso il potere di convocare direttamente l’assemblea sugli stessi argomenti, anche quando lo statuto demandi la convocazione all’organo amministrativo, perché si tratta di una posizione di garanzia inderogabile e il rinvio dell’art. 2479-bis, comma 1, c.c. all’atto costitutivo per la disciplina dei modi di convocazione riguarda le sole modalità di convocazione in senso stretto (mezzi, termini).
La convocazione, da parte dell’amministratore, di una diversa assemblea nel cui ordine del giorno non sia stato inserito l’argomento proposto dal socio lascia ferma la legittimità dell’assemblea convocata direttamente da quest’ultimo sullo stesso argomento.
In mancanza di approvazione del bilancio, l’amministratore che intenda far fronte alla riduzione del capitale al di sotto del minimo legale può procedere, sotto la propria responsabilità, all’iscrizione della causa di scioglimento ai sensi degli artt. 2484, comma 1, n. 4, e 2485, comma 1, c.c.
La fusione – nel vigore del novellato diritto societario – non determina l’estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria, ma si risolve in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in nuovo assetto organizzativo (conf. Cass., sez. un., n. 2637/2006; e 10653/2010)
È inammissibile la domanda cautelare di sospensione di una delibera assembleare di revoca di un amministratore là dove proposta dalla stessa società che ha adottato la delibera, in quanto da un lato la società non compare tra i legittimati all’impugnazione indicati dall’art. 2377; e dall’altro la società è legittimata passiva nel giudizio di impugnazione proprio perché da essa – cioè dal suo organo deliberate – promana la manifestazione di volontà che è oggetto di impugnazione, e sarebbe inammissibile attribuirle la legittimazione ad insorgere contro la sua stessa volontà. (conf. Cass. 17060/2012)
Il voto del socio di s.p.a. espresso in violazione degli impegni assunti con un sindacato di voto non inficia la validità della deliberazione assembleare, anche nell'ipotesi in cui la società stessa abbia preso parte al patto parasociale. Il termine di cui all'art. 2366, comma 3, c.c. deve ritenersi riferito alla spedizione dell'avviso di convocazione e non alla sua ricezione.
In tema di revoca dell'amministratore di società per azioni, la sussistenza di una giusta causa esclude il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno prodotto dall'anticipato scioglimento del rapporto solo se espressamente enunciata nell'atto dell'assemblea che altresì descriva le ragioni della revoca, senza che queste, omesse nell'atto deliberativo, possano essere integrate in prosieguo nel corso del giudizio. (altro…)
Nell’ipotesi di transazione parziaria intervenuta fra il creditore e uno dei condebitori in solido, ove il debitore solidale stipulante versi una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, il debito residuo gravante sui coobbligati non transigenti in solido (altro…)
Il socio di una s.n.c. che abbia anche per fatti concludenti ingenerato negli altri soci e nei dipendenti la volontà di addivenire alla liquidazione della società, (altro…)
Il termine per la riassunzione del processo decorre, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 305 cod. proc. civ., dalla data della legale conoscenza che dell'evento interruttivo ha avuto la parte interessata alla prosecuzione; la parte (altro…)
Ai fini dell’accoglimento della domanda di annullamento delle deliberazioni degli organi assembleare o amministrativo di società di capitali ai sensi degli artt. 2377 o 2479-ter e 2388 c.c., è richiesta, in capo agli attori, la presenza della qualità, rispettivamente, di soci e di amministratori (altro…)