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Accordo di cessioni reciproche di partecipazioni sociali e pretesa restitutoria dei finanziamenti soci
L’accordo negoziale con cui i paciscenti intendano definire tutti i rapporti inerenti alle partecipazioni in due società di famiglia con...

L’accordo negoziale con cui i paciscenti intendano definire tutti i rapporti inerenti alle partecipazioni in due società di famiglia con cessioni reciproche di partecipazioni sociali e regolamentazione non solo dei rapporti tra soci, ma anche di tutti i rapporti e i diritti, attivi e passivi, inerenti al rapporto di ciascun socio con ciascuna società riguarda anche i crediti per la restituzione di finanziamenti effettuati dai precedenti soci a favore della società, atteso che i soci cedenti hanno autorizzato le società a sostituire ad esse i soci cessionari in tutti i rapporti pendenti nei confronti delle società. Ne deriva che alcuna pretesa creditoria per restituzione di finanziamenti infruttiferi effettuati a favore della società dai precedenti soci può essere riconosciuta.

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L’onere della prova per la nullità parziale delle fideiussioni omnibus
La produzione in giudizio del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d’Italia è sufficiente a provare la sussistenza dell’intesa...

La produzione in giudizio del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d’Italia è sufficiente a provare la sussistenza dell’intesa restrittiva della concorrenza e, di conseguenza, la nullità parziale di una fideiussione stipulata nell'anno 2000, costituendo le conclusioni assunte dall’AGCM, se non impugnate o passate in giudicato a seguito del relativo contenzioso dinanzi al giudice amministrativo, “prova privilegiata” in relazione alla sussistenza del comportamento accertato, anche se ciò non esclude la possibilità che le parti possano offrire prove a sostegno di tale accertamento o ad esso contrarie.

L’accertamento della Banca d’Italia si riferisce allo schema contrattuale elaborato dall’associazione di categoria per le fideiussioni omnibus, senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia delle obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie. Infatti, il punto 2 e il punto 9 del provvedimento n. 55 del 2005 precisano che “l’istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla fideiussione a garanzia delle obbligazioni bancarie, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca”.

La mancata dimostrazione di un’intesa relativa alle fideiussioni specifiche volte a falsare la libera concorrenza e la carenza di strumenti probatori utili a dimostrarne la sussistenza, anche solo a livello indiziario, comportano il rigetto della domanda di declaratoria della nullità parziale.

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Azione di responsabilità sociale nei confronti dell’ amministratore delegato
L’amministratore delegato che conclude contratti per conto della società a costi superiori rispetto a quelli necessari, percependo indebitamente denaro tramite...

L'amministratore delegato che conclude contratti per conto della società a costi superiori rispetto a quelli necessari, percependo indebitamente denaro tramite provvigioni, si espone a un'azione di responsabilità sociale nei suoi confronti ai sensi degli artt. 2392 c.c. e 2393 c.c. per mala gestio.

In aggiunta al risarcimento danni dovuto alla società interessata, è possibile stimare un risarcimento legato alla perdita di immagine e di reputazione commerciale ai sensi dell'art. 2059 c.c., che ammette il ristoro del danno non patrimoniale nei casi previsti dalla legge e, dunque, anche nei casi di fatti lesivi costituenti reato o che incidano su una situazione giuridica soggettiva della persona, sia essa fisica o giuridica, tale da pregiudicare i diritti fondamentali costituzionalmente garantiti.

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Improcedibilità ex art. 700 c.p.c. della domanda di cancellazione della società dal Registro delle Imprese
Il rimedio processuale tipico volto ad ottenere la cancellazione dell’iscrizione di una società dal Registro delle Imprese è il procedimento...

Il rimedio processuale tipico volto ad ottenere la cancellazione dell’iscrizione di una società dal Registro delle Imprese è il procedimento regolato dall’articolo art. 2191 c.c., in forza del quale: “Se un’iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l’interessato, ne ordina con decreto la cancellazione”. Orbene, dal momento che non può trovare applicazione in tutti i casi in cui l’ordinamento prevede un rimedio processuale “tipico” per ottenere il medesimo risultato, il procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., avente ad oggetto detta domanda di cancellazione dell’iscrizione della società, è inammissibile per difetto del presupposto della residualità.

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Cancellazione d’ufficio dell’iscrizione della nomina ad amministratore unico
L’iscrizione della nomina di un amministratore unico di S.r.l. nel Registro delle Imprese avvenuta con allegazione di un verbale di...

L'iscrizione della nomina di un amministratore unico di S.r.l. nel Registro delle Imprese avvenuta con allegazione di un verbale di assemblea dei soci mai tenuta e priva di nomina munita di dichiarazione di conformità ex art. 47 e 76 D.P.R. n. 445 del 2000, debitamente firmata, comporta la cancellazione d'ufficio ex art. 2191 c.c. dal Registro delle Imprese della nomina stessa.

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Intensità della tutela del marchio debole registrato
È debole il marchio caratterizzato da elementi che presentino aderenza concettuale alla natura dell’attività svolta dal suo titolare. La debolezza...

È debole il marchio caratterizzato da elementi che presentino aderenza concettuale alla natura dell’attività svolta dal suo titolare.

La debolezza di un marchio non incide sull’attitudine alla registrazione, ma soltanto sull’intensità della tutela che ne deriva, atteso che sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modifiche o aggiunte. In presenza di un marchio debole registrato, l’inserimento di piccole varianti o di ulteriori componenti all’interno di un altro segno in comparazione vale dunque a scongiurare o attenuare significativamente il pericolo di confusione e di indebita associazione tra di essi.

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Oneri probatori e legittimazione in materia di abuso di posizione dominante e di dipendenza economica
In materia di abuso di posizione dominante, l’inquadramento della causa tra le azioni c.d. stand alone comporta che l’attore, chiamato...

In materia di abuso di posizione dominante, l’inquadramento della causa tra le azioni c.d. stand alone comporta che l’attore, chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non possa giovarsi dell’accertamento contenuto in un provvedimento dell’autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell’assetto concorrenziale del mercato, ma debba esattamente individuare e dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi che concorrono a configurare l’illecito prospettato.

Anche sotto il profilo della dipendenza economica, non può ritenersi che possa essere demandato al giudizio di un tecnico, attraverso l’espletamento di una c.t.u. , l’accertamento dell’esistenza della posizione dominante. Benché nelle azioni con le quali si fanno valere illeciti antitrust gli oneri probatori risultino alleggeriti in capo all’attore, questi deve comunque dimostrare i fatti costitutivi della domanda.

L’infondatezza della pretesa non fa venir meno la legittimazione passiva della parte e comunque l’interesse alla pronuncia. Difatti, la legittimazione passiva va valutata in base alla prospettazione della domanda, dal momento che tale presupposto processuale consiste nella coincidenza tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque "violatore" di quel diritto. E ciò a prescindere dalla fondatezza nel merito della domanda.

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Azione di responsabilità nei confronti del revisore in caso di revisione volontaria
L’azione della società nei confronti di colui che è incaricato di svolgere attività di revisione volontaria (e non di revisione...

L'azione della società nei confronti di colui che è incaricato di svolgere attività di revisione volontaria (e non di revisione legale) dei conti deve essere qualificata in termini di azione risarcitoria per inadempimento contrattuale ex art. 1218, 1223 c.c. (nel caso di specie asseritamente costituente concausa dell’ illecita prosecuzione dell’attività di impresa dopo il verificarsi della causa di scioglimento ex art. 2484 n. 4 c.c.).

Ne consegue che, in base all’azione contrattuale svolta, parte attrice deve:
(i) provare il titolo della sua pretesa, individuando la fonte contrattuale delle obbligazioni in tesi inadempiute;
(ii) allegare l’inadempimento alle obbligazioni come sopra individuate;
(iii) provare il danno in tesi derivante dall’inadempimento ed il nesso causale tra esso inadempimento ed il danno.

In materia di prescrizione, nell'attività di revisione volontaria non trovano applicazione né l’art. 2409 sexies ult. comma c.c. né l’art. 15 D.Lgs. n. 39 del 2010 – riguardanti solo la revisione legale – bensì, trattandosi di rapporto di ordine contrattuale ed originante azione contrattuale, rileva l’ordinario termine decennale di cui all’art. 2946 c.c..

Il giudizio secondo equità – c.d. “sostitutiva” - è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 113 c.p.c.) e tra questi non rientrano le cause di responsabilità promosse da società commerciali verso revisori incaricati di svolgere attività di revisione volontaria limitata per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento dei loro obblighi contrattuali.

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Efficacia diretta della clausola sul beneficio economico da cessione di quote societarie
L’accordo che prevede il riconoscimento di un beneficio economico a favore di un ex socio, in caso di cessione di...

L'accordo che prevede il riconoscimento di un beneficio economico a favore di un ex socio, in caso di cessione di quote societarie, è vincolante e non richiede ulteriori pattuizioni per la sua esecuzione, qualora sia già stabilita la percentuale del beneficio da corrispondere. Tale clausola mira a compensare il contributo apportato dall'ex socio alla crescita del valore aziendale e non può essere svuotata di significato attraverso un'interpretazione contraria alla lettera dell'accordo, all'intenzione delle parti e al principio di buona fede. La successiva transazione generale tra le parti non estingue questo specifico obbligo, se non espressamente menzionato.

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Diritto di priorità e combinazione di caratteristiche non presenti nella domanda italiana
Il brevetto non può beneficiare della priorità rivendicata quando comprende una combinazione di caratteristiche che non era presente nel modello...

Il brevetto non può beneficiare della priorità rivendicata quando comprende una combinazione di caratteristiche che non era presente nel modello di utilità italiano. In questo caso, la data di effettiva priorità del brevetto coincide con la data di deposito della domanda internazionale.

Nel valutare il requisito dell’attività inventiva in sede di CTU è corretta la metodica del could-would approach applicata dall’EPO proprio al fine di analizzare quale sarebbe stata la condotta del tecnico del ramo in presenza di un determinato problema tecnico.

La mera produzione di documenti non solleva la parte che contesta la validità del titolo dall’argomentare specificamente la rilevanza di ciascuno di essi.

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