Sono indiscutibilmente irrilevanti ai fini risarcitori gli addebiti di carattere formale quali quelli in ordine al regolare svolgimento delle assemblee sociali e al puntuale rispetto del diritto di ispezione dei soci. (altro…)
La legittimazione a richiedere la misura cautelare tipica di revoca degli amministratori di s.r.l. spetta in via esclusiva ai soci e dunque non può essere esercitata dagli eredi di un socio, che siano state legittimamente esclusi - in pendenza di procedimento cautelare - ai sensi di una disposizione statutaria.
Il sequestro di una fonte di prova documentale ai sensi dell'art. 670 c.p.c. può essere concesso solo se venga esplicitato, anche al fine di valutare la coincidenza soggettiva fra i destinatari del sequestro e quelli della causa di merito, a sostegno di quale successiva azione il mezzo di prova sarà prodotto (altro…)
Il soggetto legittimato passivo di una richiesta di pagamento della quota di liquidazione spettante a uno dei soci allo scioglimento del rapporto sociale è certamente la società, ma nel caso di una società di persone e tanto più di una società di fatto il contraddittorio deve ritenersi correttamente instaurato anche con la citazione di tutti gli altri soci.
L'esercizio del diritto di recesso e la conseguente perdita della qualità di socio, da parte di colui che ha precedentemente impugnato una delibera assembleare non comporta la cessazione della materia del contendere (che si avrebbe solo con l'avverarsi delle richieste dell'una o dell'altra parte), ma la sopravvenuta carenza di interesse e dunque una carenza di legittimazione. (altro…)
Non costituisce vizio del procedimento assembleare la mancata partecipazione all'assemblea dei membri del consiglio di amministrazione.
Il singolo amministratore di s.p.a. non è legittimato ad esperire individualmente azione di annullabilità di una delibera assembleare, atteso che la legittimazione prevista dall'art. 2377 spetta all'intero organo di amministrazione e non ai suoi singoli membri.
Nel computo delle azioni di un socio necessarie al raggiungimento della soglia prevista dall'art. 2377 per l'impugnazione di una delibera assembleare non possono essere conteggiate le azioni detenute tramite società fiduciaria. Costituisce infatti presupposto per la legittimazione all'impugnazione il possesso e non già la proprietà delle azioni, con espressione che pare corretto intendere in senso letterale come condizione di disponibilità qualificata delle azioni atta a consentire l'esercizio dei relativi diritti: disponibilità che in caso di intestazione fiduciaria, spetta al fiduciario e non al fiduciante.
Qualora l'amministratore della società sia defunto, l'azione di responsabilità si propone nei confronti degli eredi, anche se questi hanno accettato con beneficio di inventario. Nei loro confronti deve essere emessa l'eventuale pronuncia di condanna al pagamento dell'intero debito ereditario, salvo a contenere la responsabilità nei limiti dell'eredità ricevuta.
Gli eredi sono parti processuali anche se hanno accettato con beneficio d'inventario e dunque su di loro personalmente incombono le spese giudiziali.