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Concorrenza sleale per storno di dipendenti
L’illecito concorrenziale di storno di dipendenti richiede un complesso di presupposti, come il numero elevato di dipendenti coinvolto nello storno,...

L’illecito concorrenziale di storno di dipendenti richiede un complesso di presupposti, come il numero elevato di dipendenti coinvolto nello storno, l’utilizzazione di affermazioni denigratorie o false per indurre alle dimissioni detti dipendenti, la capacità della condotta dello stornante di destrutturare l’organizzazione aziendale del concorrente (per il numero di dipendenti stornati o per la loro particolare posizione professionale o apicale nell’organizzazione del concorrente) al di là del fisiologico disagio derivante dalla perdita di risorse professionali anche importanti (che costituisce in sé avvenimento del tutto conforme ad una normale dinamica di mercato).

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Nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c.: conflitto di interessi tra la società e il suo legale rappresentante
Il conflitto di interessi di cui all’art. 78 c.p.c. sussiste in tutti e soli i casi in cui vi sia...

Il conflitto di interessi di cui all’art. 78 c.p.c. sussiste in tutti e soli i casi in cui vi sia un contrasto fra la società e il suo legale rappresentante, per essere quest’ultimo giuridicamente (e non solo in via di fatto) e direttamente interessato ad un esito della lite diverso da quello che possa invece avvantaggiare l’ente. Non sussiste alcun conflitto di interessi quando l’ente sia rappresentato in causa non dal convenuto ma da soggetto diverso, che sia dotato del potere di conferire il ius postulandi e di gestire la lite.

Il conflitto sanzionato dall’art. 78 c.p.c. deve sussistere fra due interessi rilevanti in diritto, uno dei quali in capo a chi rappresenti la società nel processo, rimanendo irrilevante (e ben potendo darsi) che la società in sostituzione della quale un socio eserciti  l’azione di responsabilità, costituendosi in capo ad altro o al nuovo legale rappresentante, prenda in via di fatto e concretamente le parti del convenuto.

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Abuso di dipendenza economica e responsabilità da direzione e coordinamento. Danno diretto e danno riflesso
La disciplina ex art. 2497 c.c. è specificatamente volta alla tutela dei soci di minoranza di società eterodirette, l’abuso nei...

La disciplina ex art. 2497 c.c. è specificatamente volta alla tutela dei soci di minoranza di società eterodirette, l’abuso nei confronti delle quali da parte della controllante si sia risolto in un pregiudizio al patrimonio dell’eterodiretta, comportante anche una diminuzione del valore della partecipazione dei soci di minoranza, i quali, in questa peculiare situazione, sono legittimati dalla norma a far valere, contrariamente alla regola generale, un proprio danno riflesso, non essendo plausibile, data la situazione di direzione e coordinamento esistente, che il danno diretto subito dal patrimonio della eterodiretta sia oggetto esso stesso di azioni risarcitorie e quindi potendosi escludere una duplicazione risarcitoria.

Proprio in relazione a tale finalità della disciplina, la responsabilità della società esercente attività di direzione e coordinamento viene quindi esclusa dall’ultima parte del primo comma dell’art. 2497 c.c. nel caso in cui il danno risulti mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento, ovvero sia integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette. Tale esclusione deve essere estesa, secondo la ratio della norma, anche all’ipotesi in cui il pregiudizio subito direttamente dalla società eterodiretta sia stato azionato da quest’ultima, poiché l’accoglimento sia della pretesa azionata dalla società eterodiretta sia di quella azionata dai soci della stessa verrebbe a rappresentare una duplicazione delle poste risarcitorie.

Qualora una società di capitali subisca un danno per effetto dell’illecito commesso da un terzo, ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l’illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l’incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non una conseguenza immediata e diretta dell’illecito.

La partecipazione sociale in una società di capitali costituisce un bene giuridicamente distinto e autonomo dal patrimonio sociale, come tale inidoneo a venire direttamente danneggiato da vicende legate all’inadempimento contrattuale di un terzo nei confronti della società, attesa la natura meramente riflessa che il pregiudizio patrimoniale conseguente può produrre sul valore della quota di partecipazione. Ne consegue che, posta la netta separazione tra il patrimonio sociale e quello del socio, anche nell’ipotesi di partecipazione totalitaria, qualsiasi danno che colpisce direttamente il patrimonio della società può avere un’incidenza meramente indiretta sulla quota medesima e, conseguentemente, non è suscettibile di autonoma risarcibilità.

La domanda che sia fondata su una pretesa di abuso di dipendenza economica, e cioè di eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi negli esistenti rapporti commerciali regolati da un contratto, ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale rientra nella materia contrattuale, posto che la linea di demarcazione tra controversia contrattuale e quella relativa a delitti o quasi delitti è costituita dalla circostanza che nella prima vi deve essere prospettata una censura attinente alla mancata o imperfetta esecuzione di un programma di comportamento dovuto dal convenuto e non la semplice e autonoma lesione di un bene della vita tutelato in quanto tale dal diritto oggettivo. Rientrano, pertanto, nelle controversie di natura contrattuale non solo quelle riguardanti il mancato adempimento di un obbligo di prestazione di fonte negoziale (controversie pacificamente contrattuali), ma in genere le controversie in cui l’attore, allegando l’esistenza di una regola di condotta legata ad una relazione liberamente assunta tra lui e l’altra parte ne lamenti la violazione da parte di quest’ultima. In altri termini, va qualificata come controversia in materia contrattuale quella tra due soggetti, che non si pongono l’un l’altro come due consociati non relazionati reciprocamente, ma come soggetti che hanno già instaurato un rapporto di natura commerciale, dal quale ognuno attende che l’altro non ne abusi, ma tenga un comportamento determinato.

Anche nei confronti delle persone giuridiche, e in genere degli enti collettivi, è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, qualora il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell’ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana costituzionalmente protetti, qual è il diritto all’immagine, determinando una diminuzione della considerazione dell’ente o della persona giuridica da parte dei consociati in genere, ovvero di settori o categorie di essi, con le quali il soggetto leso di norma interagisca.

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Insussistenza del danno diretto e operatività dell’eccezione di giudicato nel giudizio per responsabilità ex art. 2476 c.c.
Il socio di S.r.l. che proponga azione risarcitoria nei confronti dell’ex amministratore ex art. 2476 c.c. per danno diretto ed...

Il socio di S.r.l. che proponga azione risarcitoria nei confronti dell'ex amministratore ex art. 2476 c.c. per danno diretto ed immediato non può avere patito dunque alcuna lesione alla propria sfera giuridica e patrimoniale discendente da una vicenda negoziale della società o comunque da condotte addebitate all’ex amministratore da tempo concluse al momento del suo ingresso nella compagine sociale.

Al medesimo esito negativo è destinata l'azione sociale di responsabilità promossa dal socio ex art. 2476 c.c. per danno cagionato dall’amministratore alla società qualora sulla medesima vicenda sia calato il giudicato. A tal fine va in primo luogo accertato che si tratti della stessa azione risarcitoria, valutando la coincidenza soggettiva tra il titolare del diritto risarcitorio azionato e il soggetto citato quale responsabile della lesione nonché la coincidenza oggettiva, sia rispetto alla causa petendi che al petitum (a riguardo, l’identità delle pretese risarcitorie non viene meno quand’anche nella prima contesa il perimetro del giudizio fosse stato più ampio). Inoltre, si deve considerare se il provvedimento decisorio sia idoneo al passaggio in giudicato materiale, avendo ad oggetto il merito della pretesa risarcitoria, ed abbia acquisito la stabilità di cosa giudicata formale ex art. 324 c.p.c.

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Criteri di liquidazione del danno per mancato conferimento di incarico gestorio promesso
Il danno patrimoniale cagionato dal mancato conferimento dell’incarico gestorio a favore del destinatario di proposta contrattuale per mero rifiuto dei...

Il danno patrimoniale cagionato dal mancato conferimento dell’incarico gestorio a favore del destinatario di proposta contrattuale per mero rifiuto dei proponenti di dar seguito alla proposta è quantificabile sommando danno emergente e del lucro cessante. Con riferimento al danno emergente, il parametro minimo del risarcimento corrisponde all’ammontare del corrispettivo promesso per tutta la durata dell’incarico (in particolare, tale parametro opera quando la voce retributiva è prestabilita nell’ammontare e indipendente dai risultati della gestione. Va inoltre verificato che l’ottenimento di tale somma sia stato unicamente impedito dal rifiuto dei soggetti che avrebbero dovuto provvedere al conferimento dell'incarico). Più problematico è, invece, il riconoscimento del danno in termini di lucro cessante, specialmente con riferimento alla liquidazione della parte variabile del compenso legata all’esito positivo dell’attività gestoria: infatti, in tal caso, la perdita non consiste in un valore economico certo, bensì in un vantaggio economico atteso e, quindi, nella mera possibilità di conseguirlo. Pertanto, il danno potenzialmente scaturente dalla “possibilità perduta” dev’essere provato dal danneggiato, sia pur in via presuntiva, in termini di apprezzabilità, serietà e consistenza del suo stesso verificarsi (an debeatur); invece la determinazione del quantum debeatur va realizzata con valutazione squisitamente equitativa. Sotto quest’ultimo profilo, l’unico criterio utilmente impiegabile è quello, seppur inevitabilmente approssimativo e probabilistico, basato sul confronto con i compensi medi annuali percepiti nel periodo e nel luogo di riferimento dai top manager di realtà aziendali paragonabili per dimensione e “complessità” alla società in questione. L’ammontare dell’utilità sperata andrà quindi calcolato con riferimento alle medie dei suddetti compensi, ulteriormente mediando quelle risultanti dai diversi campioni esaminati, moltiplicate per gli anni di carica. Il valore così ottenuto è onnicomprensivo e dev’essere quindi diminuito dell’ammontare dei compensi fissi.

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Passaggio di poteri tra amministratori uscenti e liquidatore entrante
I doveri di cui all’ultimo comma dell’art. 2487-bis c.c. incombono ex lege sugli amministratori uscenti e non sul liquidatore entrante.

I doveri di cui all’ultimo comma dell’art. 2487-bis c.c. incombono ex lege sugli amministratori uscenti e non sul liquidatore entrante.

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Cessione d’azienda stipulata dall’amministratore di s.r.l. in violazione dei limiti del suo potere gestorio
La conclusione, da parte dell’amministratore di società a responsabilità limitata, di un contratto di cessione di azienda in violazione dei...

La conclusione, da parte dell’amministratore di società a responsabilità limitata, di un contratto di cessione di azienda in violazione dei limiti del suo potere gestorio rileva unicamente sul piano dei rapporti interni e non si traduce in una invalidità del negozio, salvo che si provi che i terzi hanno intenzionalmente agito in danno della società, secondo quanto previsto dall’art. 2475 bis c.c.

Al fine di ottenere una dichiarazione di nullità del contratto di cessione d’azienda per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 c.c., non è sufficiente la produzione nel giudizio civile della sentenza pronunciata in sede penale (avente ad oggetto le medesime condotte poste in essere dall’amministratore della società cedente) se questa ha dichiarato estinto il reato contestato per intervenuta prescrizione. Infatti, il giudicato penale è vincolante nel giudizio civile in ordine all’accertamento dei fatti materiali solo ove si tratti di sentenza irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento, ma non nel caso di sentenza meramente dichiarativa dell’intervenuta prescrizione del reato. La pronuncia di non luogo a procedere per estinzione del reato viene ad escludere lo stesso accertamento dell’illecito penale e quindi non prova nulla circa la responsabilità degli imputati per quel fatto. Per queste ragioni, il giudice civile non è vincolato al rispetto della sentenza e deve interamente e autonomamente rivalutare il fatto in contestazione, potendo ripartire la responsabilità in modo diverso rispetto a quanto stabilito dal giudice penale.

Nell’ipotesi di vendita di azienda altrui si applicano i principi generali previsti all’art. 1478 c.c., secondo cui tale vendita non è nulla o inefficace, bensì è valida con efficacia obbligatoria (e non traslativa), facendo sorgere in capo al venditore l’obbligo di procurare l’acquisto del bene altrui venduto al compratore. In ogni caso, l’acquirente che era ignaro dell’altruità dell’azienda al momento dell’acquisto può, in conformità con quanto previsto dall’art. 1479 c.c., chiedere la risoluzione del contratto.

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Natura della responsabilità verso i creditori sociali. Sopravvenuto difetto di legittimazione attiva del creditore a seguito del fallimento della società
L’azione ex art 2394 c.c. e l’azione ex art 2476, co. 6, c.c. pongono in capo agli amministratori, tenuti ad...

L’azione ex art 2394 c.c. e l’azione ex art 2476, co. 6, c.c. pongono in capo agli amministratori, tenuti ad una corretta gestione sociale in forza della carica ricoperta nell’interesse della società e per l’attuazione del suo oggetto, una specifica obbligazione anche verso i creditori sociali, finalizzata alla conservazione della garanzia patrimoniale della società ex art. 2740 c.c., tanto da prevederne una responsabilità diretta verso i creditori se il patrimonio della società risulta così compromesso da essere insufficiente al soddisfacimento del loro credito. L’azione di responsabilità verso i creditori sociali è diretta e autonoma e genera in capo all’amministratore una responsabilità assimilabile a quella contrattuale in quanto fondata sullo specifico rapporto stabilito dalla legge tra i doveri degli amministratori e il diritto dei creditori sociali.

L’art. 2394 bis c.c. stabilisce, esprimendo un principio generale che vale anche per la parallela azione ex art. 2476, co. 6, c.c., che in caso di fallimento della società debitrice l’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore spetta al curatore; si tratta di legittimazione del curatore all’azione di responsabilità verso i creditori sociali attribuita ex lege, posto che l’azione non è di quelle di cui era titolare la società e nelle quali invece subentra ex art. 43 l.f. il curatore. La legittimazione del curatore è esclusiva, tanto da privarne i creditori sociali, fino a che pende la procedura concorsuale e ciò anche se la curatela resta inattiva.

Va dichiarata improcedibile la domanda proposta dal creditore ex art. 2476, co. 6, c.c. per sopravvenuto difetto di legittimazione attiva del medesimo creditore a seguito della dichiarazione di fallimento della società, subentrando nell’azione, ex art. 2394 bis c.c., la legittimazione attiva esclusiva del curatore del fallimento.

L’art. 2394 bis c.c., attribuendo al curatore la legittimazione all’azione di responsabilità verso i creditori sociali, assegna all’azione una finalità recuperatoria del patrimonio della fallita nell’interesse indistinto di tutti i creditori, che ne consente la qualificazione come azione della massa, a tutela della par condicio creditorum.

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Responsabilità dell’amministratore e del liquidatore per atti distrattivi. La qualifica di amministratore e liquidatore di fatto
La natura contrattuale della responsabilità dell’amministratore consente alla società che agisca per il risarcimento del danno, o al curatore in...

La natura contrattuale della responsabilità dell’amministratore consente alla società che agisca per il risarcimento del danno, o al curatore in caso di sopravvenuto fallimento di quest’ultima, di allegare l’inadempimento dell’organo gestorio quanto ai fatti distrattivi e, una volta dimostrati, resta a carico del convenuto l’onere di dimostrare l’utilizzazione delle somme nell’esercizio dell’attività di impresa.

Per l’individuazione della figura del c.d. amministratore o liquidatore di fatto – che può concorrere insieme con gli amministratori di diritto a cagionare un danno alla società attraverso il compimento o l’omissione di atti di gestione – è necessario che l’ingerenza nella gestione della società, attraverso le direttive e il condizionamento delle scelte operative, lungi dall’esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza. Tali caratteri ricorrono ove un soggetto svolga un’attività non episodica, ma continuativa, relativa a due aspetti fondamentali dell’amministrazione societaria: la gestione dei rapporti contrattuali in essere e la direzione del personale dipendente.

La sentenza penale emessa a seguito di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p. costituisce un importante elemento di prova nel processo civile, atteso che la richiesta di patteggiamento dell’imputato implica pur sempre il riconoscimento del fatto reato. Il giudice, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua responsabilità non sussistente e il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Infatti, la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi tecnicamente configurare come sentenza di condanna, anche se è a questa equiparabile a determinati fini, presuppone pur sempre una ammissione di colpevolezza che esonera la controparte dall’onere della prova.

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Domanda di adempimento dell’accordo transattivo stipulato tra la cooperativa e l’amministratore; tardiva costituzione del convenuto contumace
Il convenuto costituitosi in giudizio tardivamente entra nel processo allo stato in cui si trova, non potendo compiere atti processuali...

Il convenuto costituitosi in giudizio tardivamente entra nel processo allo stato in cui si trova, non potendo compiere atti processuali che siano ormai preclusi alle parti, salva la prerogativa di cui all’art. 293, ult. co., c.p.c. Pertanto, se costituito dopo la scadenza dei termini previsti all’art. 183, co. 6, c.p.c., lo stesso non può modificare il tema né allegatorio né probatorio cristallizzato durante la contumacia, potendo articolare solo mere difese su questioni rilevabili anche d’ufficio.

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Morte del socio e liquidazione della quota agli eredi: criteri di quantificazione
Nella disciplina legale dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio della società di persone, contenuta all’art. 2284 c.c....

Nella disciplina legale dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio della società di persone, contenuta all’art. 2284 c.c. e applicabile alla società in nome collettivo in forza del richiamo dell’art. 2293 c.c., la morte di uno dei soci determina immediatamente lo scioglimento del vincolo del singolo socio al momento del decesso, ponendo i soci superstiti nell’alternativa tra: (i) continuare fra loro l’attività e liquidare la quota agli eredi del socio deceduto, titolari iure proprio verso la società del diritto di credito ad una somma di denaro corrispondente al valore della quota del socio defunto al momento del decesso, ai sensi dell’art. 2289 c.c.; (ii) sciogliere la società determinando la perdita del diritto degli eredi del socio defunto alla liquidazione della quota, con la conseguenza che essi saranno costretti a partecipare al procedimento di liquidazione della società; (iii) accordarsi con gli eredi del socio defunto per continuare con loro la società. La disciplina richiamata trova applicazione anche nell’ipotesi di società composta da due soli soci, così che il socio superstite, in mancanza dell’accordo per la continuazione della società con gli eredi del socio defunto, ha sempre l’alternativa tra l’offerta agli eredi della liquidazione del valore della quota appartenuta al socio deceduto e lo scioglimento anticipato della società.

Una volta che il socio superstite abbia optato per l’offerta agli eredi della liquidazione della quota appartenuta al defunto secondo le modalità previste dall’art. 2289 c.c., il diritto di credito degli eredi del socio deceduto è indifferente alle successive vicende della società, fossero anche lo scioglimento e lo stato di liquidazione derivanti dalla mancata ricostituzione della pluralità di soci.

L’art. 2289 c.c. prevede che nei casi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio la liquidazione in denaro della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. La situazione patrimoniale a cui la norma richiamata si riferisce deve essere rapportata all’effettiva consistenza del patrimonio sociale nel giorno del decesso del socio. Non può, dunque, farsi semplice riferimento all’ultimo bilancio sociale ma deve essere redatta dall’amministratore, tenuto ai sensi dell’art. 2261 c.c. a rendere il conto della gestione, una situazione patrimoniale ad hoc, che rappresenti l’effettiva consistenza economica dell’azienda sociale all’epoca dello scioglimento del rapporto nei confronti del socio.

Nell’ipotesi di mancata redazione o di contestazione della situazione patrimoniale posta a fondamento della quantificazione della quota è onere del socio superstite, a prescindere dal fatto che il defunto fosse o meno socio amministratore, dimostrare quale fosse la situazione patrimoniale nel giorno in cui si è verificata la morte del socio mediante la produzione in giudizio delle scritture contabili della società. L’onere di provare il valore della quota del socio defunto di una società di persone, ai fini della liquidazione della stessa in favore degli eredi, incombe ai soci superstiti e non agli eredi del socio, in quanto solo i soci rimasti in società, e non certo gli eredi del defunto, sono in grado, con la produzione di scritture contabili della società, di dimostrare quale era la situazione patrimoniale nel giorno in cui si è verificata la morte del socio e quali sono gli utili e le perdite inerenti alle operazioni in corso in quel momento.

Dal mancato assolvimento da parte del socio superstite dell’onere di provare la situazione patrimoniale della società al momento del decesso del socio il giudice può trarre argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., nella soluzione delle specifiche contestazioni sollevate dall’erede del socio defunto in ordine alle singole poste patrimoniali.

La denuncia di vizi fondati sulla violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio effettivamente subito dal diritto di difesa in conseguenza della denunciata violazione, così che non può dar luogo a nullità dell’atto processuale la violazione che non abbia in concreto impedito la piena esplicazione del contraddittorio.

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