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Natura giuridica dei finanziamenti soci, loro utilizzabilità e rimborso
Il finanziamento dei soci alla società costituisce un contratto di mutuo tra società e socio, le cui condizioni non possono...

Il finanziamento dei soci alla società costituisce un contratto di mutuo tra società e socio, le cui condizioni non possono essere modificate da una sola delle parti a proprio vantaggio. Finché il finanziamento non è rimborsato, il socio (salvo la deliberazione di particolari e restrittive regolamentazioni delle modalità di liberazione della sottoscrizione dell’aumento di capitale) ben può utilizzare il credito da rimborso del finanziamento in compensazione con il debito da sottoscrizione delle quote di nuova emissione. In tal senso, se il credito da finanziamento è maggiore del debito da sottoscrizione, si verifica una compensazione parziale tra debito e credito con diritto del socio ad ottenere la restituzione del proprio maggior credito: il negozio di sottoscrizione mediante compensazione, che si risolve nell’utilizzo parziale del credito, non incide sul regime del rimborso del credito da finanziamento rimanente.

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I criteri di valutazione delle iscrizioni delle immobilizzazioni materiali
L’art 2426 comma 1 n. 1) c.c. stabilisce come regola generale che le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto...

L’art 2426 comma 1 n. 1) c.c. stabilisce come regola generale che le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e solo in presenza di specifici presupposti, indicati al n. 3) del medesimo articolo, ovvero quando l’immobilizzazione alla data di chiusura dell’esercizio risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo il n. 1), allora va iscritta a tale minore valore.

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Postergazione finanziamento soci
L’eccezione di postergazione del finanziamento del socio ex art. 2467 c.c. non può essere accolta se non supportata da adeguate...

L'eccezione di postergazione del finanziamento del socio ex art. 2467 c.c. non può essere accolta se non supportata da adeguate allegazioni né da riscontri probatori, essendo insufficiente il generico richiamo alle difficoltà finanziarie in cui versa la società stessa. Al contrario, ai fini dell'applicazione della disciplina della postergazione, devono ricorrere i presupposti oggettivi, alternativi tra loro, contemplati all'art. 2467 co. 2, e cioè che il prestito sia stato effettuato in un momento in cui risultava un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, o in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

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Risoluzione del contratto di cessione di quote sociali e rimedi restitutori
La risoluzione di un contratto di cessione di partecipazioni sociali ha quali conseguenze l’emersione di rimedi risarcitori (ove ve ne...

La risoluzione di un contratto di cessione di partecipazioni sociali ha quali conseguenze l'emersione di rimedi risarcitori (ove ve ne siano i presupposti) e restitutori (nello specifico la retrocessione della quota sociale acquisita al cedente).

L'inadempimento alle obbligazioni contratte da parte del cessionario della quota sociale può essere riconnesso sia al mancato pagamento del prezzo pattuito, sia - nell'ambito di un contratto quadro più complesso ed i cui singoli atti siano tra loro connessi e correlati su di un piano causale e funzionale - alla omessa esecuzione di ulteriori obbligazioni previste e/o alla mancata definizione di uno o più atti esecutivi dell'accordo quadro (tra i quali l'acquisto progressivo di altre porzioni della quota o di altre partecipazioni).

La sostituzione dell'originario contratto di cessione di quote sociali con uno nuovo e con un diverso assetto di interessi determina il mutamento del titolo e della causa pretendi sottostante, con la conseguenza che il negozio (ed il relativo regolamento) non è più quello rappresentato dal primo contratto ma, bensì, quello del secondo; in ragione di ciò il cedente e/o la parte che abbia subito l'inadempimento non potrà agire sulla base delle obbligazioni del titolo originario, ove queste siano state sostituite da un nuovo assetto, in quanto l'inadempimento delle obbligazioni originarie sostituite non può comportare la caducazione degli effetti né degli atti compiuti in esecuzione del primo accordo (cessione di parte della quota), né del secondo contratto.

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Legittimazione del custode giudiziario e del socio interveniente nell’azione di sospensiva di delibere assembleari
Il potere di provocare l’invalidazione di una delibera assembleare costituisce il profilo processuale demolitivo del potere di partecipare con il...
Il potere di provocare l’invalidazione di una delibera assembleare costituisce il profilo processuale demolitivo del potere di partecipare con il voto alla discussione e deliberazione.

Spetta soltanto al custode impugnante ex art. 2352 co.1 il potere - intrinsecamente connesso dall’art. 2378 co. 3° c.c. alla notificazione e al deposito della citazione - di provocare la sospensione cautelare della deliberazione impugnata, non potendosi anche sotto tale profilo sostituire a lui e alle sue discrezionali determinazioni al riguardo colui che sia meramente intervenuto ad adiuvandum: atteso che il relativo potere, così come a monte quelli di voto e di impugnazione, spetta necessariamente e soltanto al soggetto cui l’art. 2352 c.c., salvo diversa statuizione nel provvedimento di sequestro, esplicitamente ed esclusivamente li attribuisce.

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Legittimazione attiva e passiva in tema di azione di accertamento dell’abuso della direzione ex art. 2497 c.c.
L’art. 2497 c.c. attribuisce l’azione di accertamento dell’abuso della direzione e coordinamento e di conseguente risarcimento del danno nei confronti...

L’art. 2497 c.c. attribuisce l’azione di accertamento dell’abuso della direzione e coordinamento e di conseguente risarcimento del danno nei confronti della società che eserciti detta direzione, ai soci (e, sotto diverso profilo, ai creditori) della società eterodiretta ed abusata “per il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale”, vale a dire per il danno riflesso altrimenti normativamente non risarcibile.

La legittimazione è stata estesa in via interpretativa, oltre che – dal lato passivo – agli amministratori della società dominante e di quella dominata, anche – da quello attivo – a quest’ultima, ritenendola a sua volta titolata ad agire direttamente nei confronti della società esercitante la direzione abusiva (e dei suoi amministratori) per la lesione cagionata all’integrità del proprio patrimonio.

I soci della società eterodiretta sono certamente sprovvisti del potere di agire nei confronti della società esercitante abusivamente la direzione per il risarcimento dei danni direttamente patiti dalla società ‘abusata’: in relazione ai quali è quest’ultima che deve attivarsi, e sussiste semmai la diversa azione prevista dall’art. 2476 co. 3° e 8° c.c., che consente al socio di domandare in via di sostituzione straordinaria il risarcimento dei danni che la mala gestio degli amministratori (e i soci con essi intenzionalmente compartecipi) abbiano appunto arrecato alla società.

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Versamento in conto capitale o finanziamento soci: valore del riconoscimento del debito della società e dell’iscrizione a bilancio delle somme
Presupposto della sussistenza dell’obbligo della società di restituire la somma versata dal socio è l’esistenza di un rapporto giuridico da...

Presupposto della sussistenza dell’obbligo della società di restituire la somma versata dal socio è l’esistenza di un rapporto giuridico da cui tale obbligo derivi, quale un mutuo o un altro contratto con causa di finanziamento, non potendo il debito derivare solo dal suo riconoscimento. Il riconoscimento del debito, limitandosi ad invertire l’onere della prova del rapporto fondamentale non preclude l’accertamento in giudizio dell’inesistenza del titolo generativo del credito e nell’ipotesi in cui sia “titolato”, ossia riporti l’asserita causa giustificativa del debito, è sufficiente dimostrare l’inesistenza del rapporto a cui il riconoscimento di debito fa riferimento per vincere la presunzione derivante dall’atto ricognitivo.

La dichiarazione unilaterale postuma del socio sulla natura di finanziamento della somma erogata ed il riconoscimento a nome della società di un debito inesistente sono atti negoziali inidonei ad incidere nella sfera giuridica della società.

Per determinare se ci si trovi di fronte a un finanziamento o a un versamento in conto capitale non assume rilevanza determinante la voce in cui le somme sono state iscritte nel bilancio sociale, in quanto sono le scritture contabili a dover rappresentare fedelmente la realtà fattuale e giuridica dei rapporti sociali, e non viceversa.

La prova del titolo in forza del quale la somma è stata erogata deve trarsi dalla ricostruzione della volontà negoziale come emerge dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi.

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Efficacia cross-border dell’ordine di inibitoria emanato dal giudice di un altro stato-membro; responsabilità di società consorella per illecita violazione di segreti industriali; l’efficacia temporale del provvedimento interdittivo
L’ordine d’inibitoria stabilito nella sentenza di un giudice di un altro Stato membro dell’Unione Europea (Germania) non è dotato in...

L’ordine d’inibitoria stabilito nella sentenza di un giudice di un altro Stato membro dell’Unione Europea (Germania) non è dotato in sé di efficacia extraterritoriale rispetto ai fatti illeciti commessi in Italia. Infatti, il principio della territorialità degli effetti delle  privative su diritti immateriali non titolati, quale riserva di sovranità dello Stato (com’è noto progressivamente erosa dalla disciplina sovranazionale sostanziale e processuale in materia di Marchio Comunitario -Reg. (CE) n. 207/2009- e di Modello Comunitario -Reg. (CE) n.6/2002- e, a breve, in materia di Brevetto Unico Europeo) sembra doversi ancora applicare in materia di segreti, per la quale una giurisdizione e un diritto sostanziale uniformi non esistono nello spazio europeo. Dunque ad oggi, ad esclusione dell’ipotesi del marchio comunitario e del modello comunitario, perché una sentenza di uno Stato Membro abbia efficacia extraterritoriale, il giudice che l’ha pronunciata deve essersi posto la questione della giurisdizione su fatti avvenuti fuori dal proprio Stato di appartenenza (e conseguentemente avere individuato i criteri di collegamento per radicare la propria giurisdizione anche per fatti fuori dal territorio nazionale). Questa interpretazione appare sorretta proprio dal nuovo dettato di cui all’art. 45 del Reg. (CE) n. 1215/2012, secondo il quale l’autorità dello Stato richiesto “è vincolata dall’accertamento dei fatti sul quale l’autorità giurisdizionale d’origine ha fondato la propria competenza”. Tuttavia, l’impossibilità di un nuovo riesame della questione sulla giurisdizione da parte del giudice ad quem (salvo le eccezioni di cui agli art. 34 e 35 del precedente Reg. (CE) n. 44/2001 corrispondenti all’art. 44 del nuovo Regolamento) opera sul presupposto che un controllo sulla giurisdizione sia stato compiuto dal giudice a quo, ossia dall’autorità che ha emesso il provvedimento dotato di efficacia transfrontaliera.

Cosicché, nell’ipotesi di marchio comunitario (secondo gli artt. 97 e 98 del Reg. (CE) 207/2009) e di modello comunitario (secondo gli artt. 82 e 83 del Reg. (CE) 6/2002) se la giurisdizione è fondata sul criterio di collegamento del forum rei, l’inibitoria deve ritenersi cross-border (art. 98 comma 1 del Reg. (CE) 207/2009; art. 83 comma 1 del Reg. (CE) 6/2002), mentre nel caso di giurisdizione fondata sul forum commissi delicti, essa è limitata al territorio dello Stato-Membro in cui il Tribunale ha sede (art. 98 comma 2 del Reg. (CE) 207/2009; art. 83 comma 2 del Reg. (CE) 6/2002). Negli altri casi, ivi inclusi i segreti industriali, la pronuncia- qualunque sia il criterio di giurisdizione applicato per avere efficacia transfrontaliera deve essere in ogni caso esplicitamente tale.

Secondo indirizzo pacifico, comunitario e nazionale gli effetti del giudicato vanno riguardati in base alle norme dello Stato d’origine (e dunque dell’ordinamento interno al quale appartiene il giudice a quo che ha adottato la sentenza) e non alle regole del giudizio dettate dell’ordinamento interno del giudice che deve recepirlo (ad quem). 

Ai sensi dell’art. 2359 c.c., comma 1, numero 3 c.c. e secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza anche comunitaria in materia Antitrust, va ritenuta responsabile una società consorella, che pur non detenendo quote nel capitale  sociale di quella che ha posto in essere  l’illecito, eserciti comunque un’influenza determinante su di essa in virtù di  vincoli economici e giuridici quali, appunto, la sussistenza di vincoli contrattuali .

Quanto all’efficacia temporale del provvedimento interdittivo, occorre tenere in conto del principio di proporzionalità che le misure dirette a tutelare i segreti debbono rispettare. E ciò in particolare alla luce degli interessi dei terzi operatori e dell’impatto che l’interdetto può cagionare a enti sanitarie, pubbliche o private, a fronte dell’art. 124, comma 6 bis, c.p.i. e del bilanciamento degli interessi in conflitto, da operare secondo la regola del “case by case”. La pendenza invero di rapporti contrattuali della parte interdetta con soggetti terzi e in particolare con strutture ospedaliere non può essere ostativa all’adozione del provvedimento inibitorio, ma solo alla sua modulazione temporale, mediante la concessione del c.d. “grace period” diversamente modulato a seconda delle specifiche condotte, salvaguardando la sola prosecuzione delle forniture già in corso con pubbliche amministrazioni o comunque presidi ospedalieri.

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Sulla revoca cautelare dell’amministratore: la persistenza del periculum
Nel procedimento cautelare non è revocabile dall’incarico, per insufficienza di effettivo e proporzionato periculum in mora, l’amministratore che al momento...

Nel procedimento cautelare non è revocabile dall'incarico, per insufficienza di effettivo e proporzionato periculum in mora, l'amministratore che al momento di presentazione dell'istanza cautelare non sia più in una posizione tale da poter gestire il patrimonio sociale in modo discrezionale o secondo i propri interessi. (altro…)

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Nullità e inefficacia dei negozi giuridici e prova della simulazione
Il negozio lesivo dei diritti di terzi o delle aspettative degli eredi non è, di per sé, illecito perché nessuna...

Il negozio lesivo dei diritti di terzi o delle aspettative degli eredi non è, di per sé, illecito perché nessuna norma vieta di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli dei diritti o delle aspettative di questi ultimi. Così pure la conclusione di questi negozi non può considerarsi, di per sé, nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti. L’ordinamento appresta, a tutela di chi risulti danneggiato da detti atti negoziali, rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l’applicazione della sola sanzione dell’inefficacia e non della nullità (Cass. n. 23158/2014) (nel caso di specie il Tribunale, in applicazione di questo principio, ha rigettato la domanda formulata da parte attrice di nullità della cessione di quote per illiceità dei motivi, ritenendo che, anche ove si trattasse di un atto di liberalità eccedente la quota disponibile, questo potrebbe essere dichiarato inefficace e non nullo).

In tema di prova della simulazione occorre distinguere il regime probatorio applicabile alle parti rispetto a quello applicabile ai terzi. Per le prime operano gli ordinari limiti in materia di prove; mentre per i secondi non opera alcuna limitazione probatoria, quindi è possibile utilizzare qualunque mezzo, comprese le presunzioni e le prove per testi.

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Presupposti per l’emissione di ordine di pagamento immediato ex art. 186 bis c.p.c. in caso di risoluzione di contratto di cessione di quote
Verificatasi la risoluzione di un contratto di cessione di quote (in ispecie, per effetto dell’avveramento di una condizione risolutiva), gli...

Verificatasi la risoluzione di un contratto di cessione di quote (in ispecie, per effetto dell’avveramento di una condizione risolutiva), gli effetti restitutori e il sorgere delle relative contrapposte obbligazioni si producono automaticamente in base al principio consensualistico che regola il trasferimento della proprietà. (altro…)

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Oggetto immediato e mediato in caso di cessione di partecipazioni sociali e accertamento tecnico preventivo
La compravendita di una partecipazione in una società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale...

La compravendita di una partecipazione in una società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta, sicché (altro…)

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