Il provvedimento di accoglimento degli impegni adottato dall’AGCM, pur nella specifica ottica della violazione antitrust, non presuppone l’accertamento formale dell’infrazione, ma mira alla risoluzione di criticità concorrenziali riscontrate nel provvedimento di avvio, rendendo obbligatoria l’attuazione delle misure volontariamente proposte dalla parte. Davanti al giudice ordinario il citato provvedimento di accoglimento dell’AGCM non ha quindi valore di prova privilegiata e la sua valenza probatoria deve essere sindacata dal giudice secondo i canoni del codice civile, con la conseguenza che la parte danneggiata dal presunto illecito antitrust – onerata della relativa prova – deve indicare stringenti elementi probatori a supporto delle proprie posizioni.
L’art. 102(2) TFUE tipizza l’illecito di abuso di posizione dominante nell’imposizione diretta o indiretta di prezzi o condizioni di transazione inique, che consiste nel praticare un prezzo eccessivo, privo di ogni ragionevole rapporto con il valore economico della prestazione fornita. Per accertare tale illecito si tratta quindi di determinare, da una parte, il valore economico di una determinata prestazione; dall’altra, l’eccessiva sproporzione del prezzo richiesto, quest’ultimo da considerare sulla base del margine di profitto come differenza tra i costi di produzione del bene e il prezzo di vendita. Il fatto che il margine di profitto sia sproporzionato rispetto ai costi sostenuti dall’impresa dominante è inconclusivo ex se di un abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE e rappresenta piuttosto un elemento che deve essere considerato nell’ambito di una valutazione globale, vertente a stabilire se i prezzi, oltre ad essere sproporzionati, siano altresì iniqui; e ciò sia considerandoli in sé che confrontandoli con i prezzi praticati dai concorrenti.
L’abuso di posizione dominante per c.d. margin squeeze è qualificabile in presenza di tre condizioni cumulative: i) l’essenzialità della risorsa a cui si chiede l’accesso; ii) l'eliminazione di una concorrenza effettiva sul mercato a valle; iii) il danno ai consumatori. La mancanza anche solo di uno di questi elementi fa venire meno l’illecito. Al riguardo, il fattore produttivo deve ritenersi essenziale quando non è duplicabile ovvero non esista un’alternativa, anche potenziale, che possa permettere ai concorrenti di esercitare una pressione concorrenziale sull'impresa dominante nel mercato a valle.
L’art. 337 comma 2 c.p.c. impone al giudice della causa pregiudicata di conformarsi all'autorità della sentenza emessa nella causa pregiudicante; in caso contrario, ove intenda discostarsene, lo stesso è tenuto a sospendere la causa pregiudicata, nell’ipotesi in cui ritenga altamente probabile che la sentenza pregiudicante venga riformata.
L’art. 337 comma 2 c.p.c. si applica anche alla materia brevettuale e vale anche ove i soggetti del giudizio pregiudicante e del giudizio pregiudicato non coincidono completamente (è il caso dei giudizi definiti con sentenze aventi efficacia ultra partes, quali quelle che dichiarano la nullità di un titolo brevettuale).
Ai fini della cessazione di efficacia del brevetto nazionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 59 c.p.i. non è necessariamente richiesto che esso abbia la stessa identica estensione di un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario tutelanti la medesima invenzione e concessi allo stesso inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di priorità, ben potendo uno dei due essere compreso nell'altro, costituendone un "sottoinsieme".
Se il rimedio del sequestro giudiziale può ritenersi giustificato già a fronte di un diritto dell’istante che -come spesso accade al sorgere stesso della controversia fra le parti - ancora possa prestarsi a margini di incertezza, o che riguardi non solo il possesso o la detenzione ma la proprietà o titolarità stessa della res controversa; a maggior ragione può procedersi al vincolo sequestratario allorché quel diritto sia già assistito da accertamenti giudiziali o parificati, ovvero la controversia riguardi il solo possesso, ma non già - o non più - la titolarità del bene in contesa.
L'art. 2476, sesto comma, c.c., (ora rubricato al settimo comma) che al pari dell'art. 2395 c.c. attribuisce al singolo socio o al terzo l’azione individuale di responsabilità per far valere il diritto al risarcimento del danno direttamente cagionato nella loro sfera giuridica dagli atti dolosi o colposi degli amministratori, configura una responsabilità di tipo extracontrattuale, con la conseguenza che grava sul danneggiato l’onere di provare, innanzitutto, il fatto illecito addebitato all’amministratore e, quindi, il pregiudizio che ne è direttamente derivato nel suo patrimonio (nel caso di specie gli amministratori hanno dolosamente programmato l'inadempimento degli impegni assunti con la banca attrice sulla base del contratto di anticipazione su crediti commerciali, dirottando i pagamenti dei clienti su altro conto corrente bancario dopo aver ricevuto l'accredito del finanziamento).
L'azione di responsabilità prevista dall'art. 2395 c.c. ha natura aquiliana, è esperibile dal socio o dal terzo al fine di ottenere il risarcimento del danno direttamente subito nella propria sfera giuridica in conseguenza di fatti illeciti compiuti dagli amministratori e, al pari di ogni altra azione risarcitoria, richiede l’accertamento della condotta contra legem dell’amministratore e la prova del nesso di causalità immediata e diretta che la lega al pregiudizio lamentato dal danneggiato.
Dalla natura extracontrattuale della responsabilità invocata deriva, altresì, l’onere da parte dell’attrice di provare in giudizio tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito descritto ed, in particolare, la specifica condotta dolosa o colposa attribuita all’amministratore ed il nesso causale di derivazione diretta da essa del pregiudizio lamentato, non essendo sufficiente a fondare la pretesa risarcitoria il mero inadempimento della società alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del terzo danneggiato.
Alla violazione di una clausola di prelazione statutaria non consegue né la nullità né l’invalidità né l’inefficacia degli atti di cessione né tantomeno la necessità di una “retrocessione” delle quote cedute. Tale violazione è sanzionata con la sola tutela reale consistente nel rendere inefficace l’atto di trasferimento nei confronti della società.
A tal fine, colui che intende agire per ottenere la declaratoria di tale inopponibilità alla società deve provare l’esistenza di un proprio effettivo interesse all’acquisto della partecipazione ceduta, presupposto necessario anche ai fini del ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 c.c. per la determinazione del danno lamentato.
Non viola i principi contabili - con riferimento alla verità, alla congruità e correttezza della seguente posta: “voce fondo oneri e rischi” - il bilancio privo di un fondo rischi per la
copertura di una passività potenziale connessa all’esito di un giudizio tributario i cui termini sono pacifici in causa. La disciplina legale impone l’appostazione di un fondo rischi solo per i debiti di esistenza “certa o probabile”.
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Nelle ipotesi di operazioni con parti correlate concluse a normali condizioni di mercato non costituisce violazione dell'articolo 2427, primo comma, n. 22 bis, c.c., una rappresentazione delle suddette operazioni con indicazione, anche per aggregazione, delle parti correlate e del tipo di rapporto intrattenuto.
È infondata la prospettazione dell’incompetenza della sezione ordinaria del Tribunale ad emettere il decreto ingiuntivo relativo al diritto al compenso di un membro del consiglio di amministrazione di società cooperativa in quanto, nonostante si tratti di pretesa inerente a rapporto sociale – materia di competenza della Sezione Specializzata Impresa ex art. 3 d.lgs. n. 168/2003 –, “il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario, da cui l'inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d'ufficio ai sensi dell'art. 45 c.p.c.; (altro…)
L’assuntore non è successore universale del fallimento con cui concorda, ma particolare: subentrando in tutti e solo i diritti (di proprietà, di obbligazione e di azione) oggetto del patto concordatario autorizzato. Deve pertanto escludersi la legittimazione dell'assuntore a promuovere un'azione di responsabilità extracontrattuale che non sia stata espressamente oggetto di accordo.
Una volta dedotto che i pagamenti eseguiti dalla società convenuta in favore della società attrice per la restituzione dell'indebito versamento a titolo di deposito cauzionale da quest'ultima effettuato, sono compatibili con l'estinzione del debito, grava sul creditore l'onere di provare la loro imputazione a debito diverso, anche mediante l'analisi della specifica causale degli stessi.
In caso di costituzione di società, con apporti eseguiti da un socio anche per conto di altri, vanno restituiti - in forza di azione restitutoria, e non già di azione risarcitoria - i versamenti effettuati a titolo di "anticipazione" in favore di soci di una costituenda società.