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Meritevolezza della condizione risolutiva apposta ad un contratto di cessione di partecipazioni sociali connesso ad un rapporto di lavoro subordinato
La condizione risolutiva di un contratto di cessione di partecipazioni stipulato tra una società e un suo dipendente (o un...

La condizione risolutiva di un contratto di cessione di partecipazioni stipulato tra una società e un suo dipendente (o un dipendente di una sua controllata) che sia connessa alle dimissioni o alla cessazione del rapporto di lavoro nel corso di un c.d. “periodo di lock-up” e alla quale consegua il riscatto delle partecipazioni da parte del cedente a fronte dell'obbligo di corresponsione di un prezzo simbolico a favore del cessionario persegue un interesse alla “fidelizzazione” del dipendente meritevole di tutela.

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Mancato perfezionamento di un’operazione di cessione di quote di s.r.l. e ammissibilità della domanda di sequestro giudiziario dell’assegno bancario consegnato alla cedente al momento della conclusione del contratto di cessione
Il sequestro giudiziario ex art. 670, n. 1, c.p.c. non è utilizzabile al fine di evitare il pagamento della somma...

Il sequestro giudiziario ex art. 670, n. 1, c.p.c. non è utilizzabile al fine di evitare il pagamento della somma di denaro portata da un assegno bancario, in quanto costituisce uno strumento di cautela “tipico” finalizzato a garantire, in pendenza di un giudizio di merito in ordine alla sussistenza di un diritto in re o ad rem, l’effettivo conseguimento del bene vantato dal richiedente in caso di accertamento del relativo diritto (nel caso di specie, la ricorrente chiedeva il sequestro giudiziario di un assegno bancario consegnato, a titolo controverso, alla controparte in sede di stipula del contratto di cessione di quote di s.r.l. - poi non perfezionatasi a causa dell’esercizio di un diritto di prelazione da parte di uno degli altri soci della società, con dichiarazione contestata – fintantoché non fosse stata accertata l’effettiva sussistenza del diritto in capo alla stessa ricorrente di acquistare le quote).

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Disconoscimento in giudizio della disdetta di un mandato fiduciario avente a oggetto la partecipazione in una società a responsabilità limitata
In tema di disconoscimento in giudizio di una scrittura privata oggetto di verifica grafologica (in ispecie, la revoca di un...

In tema di disconoscimento in giudizio di una scrittura privata oggetto di verifica grafologica (in ispecie, la revoca di un mandato fiduciario in forza del quale una fiduciaria aveva acquistato – per il tramite di una ulteriore fiduciaria – la titolarità dell’intera partecipazione in una S.r.l.), il convenuto non ha l’onere tecnico di disconoscere una scrittura privata che non sia stata prodotta in giudizio contro di lui, ma che, al contrario, sia stata versata in atti dal convenuto stesso. In tal caso, infatti, il convenuto, avendo contestato, nella comparsa di intervento, l’autenticità di una disdetta di un contratto generale di mandato e, in particolare, l’apocrifia della sottoscrizione ad esso attribuita nella suddetta scrittura privata, da lui stesso prodotta, risulta aver assolto ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza, per cui è necessario e sufficiente che la parte interessata impugni chiaramente e formalmente l’autenticità della scrittura privata, nella sua interezza ovvero limitatamente alla sottoscrizione.

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Errore e difetto di “qualità” nel trasferimento di partecipazioni sociali
L’oggetto immediato del trasferimento di partecipazioni sociali è rappresentato dai titoli ceduti. Per questa ragione, i vizi dei singoli beni...

L'oggetto immediato del trasferimento di partecipazioni sociali è rappresentato dai titoli ceduti. Per questa ragione, i vizi dei singoli beni non possono essere fatti valere al fine di richiedere l'annullamento del contratto per errore o la risoluzione ex art. 1497 cod. civ.. Ciò sarà possibile solo qualora il cedente abbia concesso specifiche garanzie, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni siano accompagnate da malizie ed astuzie finalizzate al raggiro del cessionario.

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Il caso Mediaset-Vivendi: condotta volta ad impedire l’avveramento di una condizione sospensiva, cui è subordinata l’esecuzione di un contratto, e conseguenze risarcitorie
In presenza di un contratto di trasferimento di partecipazioni societarie, la cui esecuzione sia subordinata alla condizione sospensiva del rilascio...

In presenza di un contratto di trasferimento di partecipazioni societarie, la cui esecuzione sia subordinata alla condizione sospensiva del rilascio da parte delle Autorità preposte delle autorizzazioni necessarie all’attuazione dell’operazione secondo le disposizioni normative nazionali e sovranazionali, specialmente di carattere antitrust, costituisce inadempimento contrattuale la condotta della parte che consapevolmente non attui le obbligazioni assunte per favorire il rilascio, da parte della Commissione Europea, della dichiarazione di compatibilità dell'accordo col mercato comune. Il mancato avveramento di tale condizione sospensiva per effetto di siffatte condotte obbliga la parte inadempiente al risarcimento del danno. (altro…)

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Fusione per incorporazione in danno ai creditori
Qualora, in seguito ad avvenuta fusione per incorporazione tra due società, il creditore particolare della società incorporata voglia dimostrare che...

Qualora, in seguito ad avvenuta fusione per incorporazione tra due società, il creditore particolare della società incorporata voglia dimostrare che tale fusione è stata compiuta in suo danno (sì da confondere il patrimonio della società posto a garanzia del suo credito con quello incapiente della incorporante), data la natura aquiliana della domanda, è onere del creditore attore dimostrare - sia pur in via presuntiva - tutti gli elementi anche soggettivi dell’illecito, ivi compreso il nesso eziologico della condotta commissiva ed omissiva rimproverata ai diversi convenuti col danno lamentato (perdita dell’intero credito).
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Sulla (non) abusività della delibera di scioglimento della società
La facoltà di deliberare lo scioglimento anticipato della società previsto dall’art. 2484, primo comma, n. 6), c.c. è espressione delle...

La facoltà di deliberare lo scioglimento anticipato della società previsto dall’art. 2484, primo comma, n. 6), c.c. è espressione delle prerogative della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e di autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.), tanto che la decisione non deve essere motivata ed è sindacabile nel merito da parte dell’autorità giudiziaria solo quando si alleghi l’esistenza di una situazione di abuso del diritto.

Pertanto, la tutela giuridica della chance attribuita al socio di conseguire in futuro un diritto amministrativo non può raggiungere un’ampiezza tale da precludere il diritto della maggioranza di deliberare lo scioglimento anticipato della società.

La chance prevista dallo statuto esiste fintanto che esiste la società; non è illegittima una decisione della maggioranza di sciogliere la holding perché sostenuta da una diversa valutazione circa l’assetto e l’organizzazione della gestione della controllata, rientrando tale valutazione e scelta nell’ambito del diritto della maggioranza. [In presenza di una clausola contenuta nello statuto della holding che prevede, come nel caso di specie, (i) l’attribuzione, ad uno dei due soci, del diritto di voto per una percentuale maggiore rispetto al capitale sociale dal medesimo detenuto all’interno della società e (ii) che, al venire meno della qualità di socio del titolare di detto diritto particolare, questo si trasferisce automaticamente in capo all’altro, il Tribunale di Milano ha escluso che la delibera assembleare di scioglimento della società controllante assuma natura abusiva per il fatto di privare l’altro socio dell’aspettativa di conseguire in futuro il diritto particolare attribuito dallo statuto].

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Sussistenza del rapporto di consorzio per efficacia di giudicato esterno del decreto ingiuntivo non opposto
A seguito della mancata opposizione da parte di una società a un precedente decreto ingiuntivo promosso dal consorzio, essa non...

A seguito della mancata opposizione da parte di una società a un precedente decreto ingiuntivo promosso dal consorzio, essa non può, attraverso il tardivo disconoscimento della domanda di iscrizione, confutare l’inesistenza del rapporto e negare la sua qualità di consorziata al fine di sottrarsi all’ingiunzione di pagamento a titolo sanzionatorio, successivamente promossa dal consorzio, per violazione di norme statutarie. Trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il principio secondo cui l'autorità del giudicato, in mancanza di opposizione (o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto), spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pur implicitamente, il presupposto logico-giuridico. Pertanto, la definitività del decreto ingiuntivo presuppone necessariamente l’avvenuta iscrizione dell’ingiunta al consorzio, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio.

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Accordo transattivo e liti pregresse relativi ai rapporti sociali
In un giudizio avente ad oggetto l’azione di responsabilità per condotte distrattive nei confronti dell’ex socio-amministratore di società agricola semplice,...

In un giudizio avente ad oggetto l'azione di responsabilità per condotte distrattive nei confronti dell’ex socio-amministratore di società agricola semplice, il perimetro dell’accordo transattivo - intervenuto precedentemente tra le parti - non si estende  per tabulas alla facoltà delle parti di agire o proseguire eventuali liti già intraprese sorrette da altre causae petendi diverse, relative ai rapporti sociali intercorsi nell’ambito dell’omonima società di famiglia.

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Cessione della partecipazione in pendenza dell’azione di responsabilità ex art. 2476, co. 3 c.c. Oggetto dell’azione di responsabilità per danno diretto
La cessione dell’intera partecipazione da parte del socio di s.r.l., in pendenza del giudizio avente ad oggetto l’azione di responsabilità...

La cessione dell’intera partecipazione da parte del socio di s.r.l., in pendenza del giudizio avente ad oggetto l’azione di responsabilità ex art. 2476, co. 3 c.c. da quest’ultimo esercitata, determina la declaratoria di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire dell’attore, posto che le condizioni dell’azione devono non solo sussistere al momento della proposizione della domanda giudiziale, ma devono altresì persistere sino al momento della relativa decisione.

L’ex socio, quale soggetto terzo, resta invece legittimato a proseguire l’azione di responsabilità per danno diretto esercitata nei confronti dell’amministratore e del socio concorrente nell’illecito, ai sensi dell’art. 2476, co. 7 e 8 c.c.

Con tale azione, devono essere contestati addebiti di natura gestoria, vale a dire condotte inerenti all’amministrazione in senso stretto dell’ente, connotate in senso illecito in ambito endo-societario e riverberantisi in danno di singoli soci o terzi.

Pertanto, se l’attore – richiamando specificamente la responsabilità per danno diretto – contesta  delle condotte che si risolvono non in un atto relativo alla gestione della società, ma in un accordo tra i soci quanto alle loro scelte di partecipazione alla ricapitalizzazione dell’ente, la domanda dev’essere rigettata, in quanto palesemente estranea rispetto allo schema normativo espressamente richiamato, non essendo consentito al Tribunale operare una diversa qualificazione della pretesa risarcitoria [nel caso di specie, con l’azione di responsabilità ex art. 2476, co. 7 e 8 c.c. l’attrice aveva espressamente contestato di essere stata costretta – dall’amministratore in concorso con l’altro socio – a partecipare (indirettamente) alla copertura delle perdite mediante cessione della propria partecipazione, per un corrispettivo pari al valore nominale della quota, che risultava superiore rispetto all’ammontare complessivo delle perdite che ella sarebbe stata chiamata a coprire pro-quota, quantificando il danno diretto in misura pari alla differenza tra il corrispettivo incassato dalla cessione e la somma che avrebbe impiegato a fronte di una diretta partecipazione alle perdite].

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La giurisdizione ordinaria per le azioni civili di responsabilità degli organi di amministrazione e controllo di società in house – providing
Coerentemente alla previsioni del T.U.S.P.,  la giurisdizione contabile avoca a sè le ipotesi di  responsabilità dell’amministratore di società partecipata da...

Coerentemente alla previsioni del T.U.S.P.,  la giurisdizione contabile avoca a sè le ipotesi di  responsabilità dell'amministratore di società partecipata da ente pubblico in cui l'ente pubblico sia stato danneggiato direttamente dall'illecito, permanendo, invece, la giurisdizione ordinaria nelle ipotesi il cui il danno sia conseguenza indiretta del pregiudizio arrecato al patrimonio della società partecipata.
È, pertanto, la qualificazione del danno allegato, mediante l'identificazione del petitum mediato e immediato nella prospettazione della domanda, a qualificare l'evento di danno allegato e, conseguentemente, a determinare il riparto tra la giurisdizione civile alternativamente a quella contabile, atteso che il rapporto tra le due azioni, civile e contabile, si pone in tema di alternatività e non di esclusività, fatto comunque  sempre salvo il divieto di duplicazione del risarcimento.

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Impugnazione da parte dell’amministratore revocato della deliberazione che lo esautora dall’incarico
L’amministratore revocato è legittimato ad impugnare le deliberazioni dell’assemblea dei soci che lambiscono la sua posizione soggettiva, al fine di...

L’amministratore revocato è legittimato ad impugnare le deliberazioni dell’assemblea dei soci che lambiscono la sua posizione soggettiva, al fine di censurarne la legittimità sotto il profilo della correttezza del procedimento con cui è stata adottata o per aspetti concernenti il suo contenuto che siano sintomi di eventuali vizi di eccesso di potere. Costui è in ogni caso gravato dall’onere di provare l’esistenza del vizio denunciato e, in mancanza di fondamento probatorio in tal senso, le violazioni lamentate non potranno assurgere al rango di vizi invalidanti la deliberazione di revoca.

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