Pur non potendo l'inadempimento e l'insolvenza dell'assegnatario di un alloggio di proprietà della cooperativa assegnante costituire elemento di responsabilità a carico dell'amministratore, allo stesso amministratore può essere addebitata la condotta negligente costituita dall'omessa previsione, nel contratto di assegnazione dell'immobile, del deposito cauzionale. (altro…)
Affinchè un amministratore possa essere revocato in via cautelare, ai sensi dell'art. 2476, III co., c.c., è necessario che coesistano contestualmente due presupposti. Innanzitutto il fumus boni iuris, consistente nella presenza di gravi irregolarità nella gestione, da intendersi in senso più rigoroso e circoscritto rispetto alla giusta causa di revoca. In secondo luogo (altro…)
Sotto il profilo della sindacabilità delle scelte gestorie degli amministratori, qualora connotate da discrezionalità, va applicata la c.d. "business judgement rule", secondo la quale deve intendersi preclusa al giudice la valutazione del merito delle scelte effettuate con la dovuta diligenza, nell'apprezzamento dei loro presupposti, delle regole di scienza ed esperienza applicate e dei loro possibili risultati, essendo consentito al giudice soltanto di sanzionare le scelte negligenti o addirittura insensate, macroscopicamente ed evidentemente dannose ex ante.
La materiale redazione del verbale d'assemblea in un tempo successivo rispetto all'assemblea medesima configura un'irregolarità che rileva solo ai fini dell’annullabilità della delibera, con la conseguenza che la mancata impugnazione entro il termine perentorio di 90 giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci (ex art. 2479 ter c.c.) determina la stabilità della delibera e la sua efficacia nei confronti dei soci e della società.
In assenza di una espressa riserva gestoria in favore dei soci, contenuta ex art. 2475, co.1, c.c. nello statuto sociale, ogni eventuale decisione dell'assemblea in tale materia, eventualmente provocata dagli amministratori o dagli stessi soci ex art. 2479 c.c. non è vincolante per gli amministratori, avendo per gli stessi carattere meramente consultivo. Per tale motivo, in sede di impugnazione ex art. 2378 c.c. della medesima decisione assembleare, non è rilevante - e nemmeno valutabile dal giudice ai fini dell'art. 2479-ter c.c. che la stessa sia stata assunta con il voto determinante di un socio che versava in conflitto di interesse.
Deve ritenersi coerente con la ratio della regola della postergazione la sottoscrizione di un aumento di capitale a mezzo compensazione con crediti derivanti da finanziamenti soci soggetti alle disposizioni degli artt. 2467 e 2497-quiquies c.c.
La fattispecie dell'abuso del diritto di voto da parte del socio di maggioranza (fondata sulla violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c.) è integrata quando il socio di maggioranza esercita il diritto di voto a danno degli altri soci; rectius, determina l'adozione, da parte della società, di una delibera che lede gli interessi sociali di altri soci. L'interesse di cui la società è portatrice assume decisivo ruolo "negativo" nella fattispecie, nel senso che la sua realizzazione per il tramite della delibera pur dannosa per il socio minoritario fungerà da scriminante, impedendo che il vizio - per carenza del composito elemento dell'offensività - sia integrato. Tale ruolo dell'interesse sociale si concreta nell'esigenza che, perché abuso vi sia, la lesione dell'interesse sociale del socio minoritario sia "ingiustificata" o "arbitraria", dove appunto la "giustificazione" si rinviene nella realizzazione, a mezzo della delibera, dell'interesse sociale (anche nell'eventuale concorrenza di quello extrasociale del socio maggioritario). Il vantaggio personale del socio di maggioranza non pare essere invece elemento essenziale della fattispecie, potendo semmai rivestire un ruolo sul (diverso) piano probatorio, con particolare riferimento alla prova dell'elemento soggettivo (la fraudolenza) e/o dei motivi che hanno mosso il socio maggioritario a quel voto. Nulla esclude, perciò, che rientri nella sfera di applicazione della fattispecie il caso della delibera puramente emulativa, assunta soltanto a danno del socio di minoranza, senza vantaggio alcuno per il socio di maggioranza. E, viceversa, in assenza di un danno/svantaggio per gli altri soci e nell'indifferenza per l'interesse sociale, non si realizza alcun abuso nella delibera con cui il socio maggioritario realizza un proprio vantaggio (solo se la delibera fosse dannosa per la società si verserà nella fattispecie di abuso tipizzata dall'art. 2373, co. 1, c.c.). A livello soggettivo, infine, il requisito della "fraudolenza" si risolve nell'esercizio del voto effettuato con la consapevolezza di ledere interessi sociali degli altri soci e di non perseguire l'interesse sociale, con il solo limite dell'ignoranza incolpevole. In definitiva, il voto del socio maggioritario è abusivo quando determina consapevolmente l'adozione di un deliberazione lesiva di interessi sociali degli altri soci, nell'indifferenza per l'interesse della società.
Non è revocabile in dubbio l'applicabilità dell'art. 2373 co. 1 c.c. anche alle s.r.l., imposta, in assenza di specifica previsione omologa, sia dalla natura della s.r.l. come società di capitali persona giuridica terza rispetto ai soci, sia dalla natura della decisione assembleare, assunta dai soci ma imputata alla società, sia da elementari esigenze di tutela del patrimonio di cui la società stessa è titolare rispetto a condotte predatorie (di alcuni dei) soci.
Versa in conflitto di interessi il socio/amministratore chiamato a deliberare in assemblea sul compenso dell'organo amministrativo, essendo determinate ai fini dell'annullamento della deliberazione assembleare il requisito del potenziale danno, sub specie di sproporzione tra il valore della prestazione assicurata dall'amministratore e il compenso deliberato (nella specie il Tribunale ha peraltro rigettato l'impugnativa della delibera di determinazione del compenso, non avendo l'attore dedotto alcunché in ordine al danno potenziale per la società).
L'indennità assegnata agli amministratori è una somma che, pur non corrispondente al valore della prestazione resa a favore della società, comunque li ristora dal tempo impiegato ad occuparsi della gestione sociale, mentre il compenso è una vera e propria remunerazione tesa a remunerare esaustivamente, sul piano economico, quella prestazione [sulla scorta di tale distinzione il Tribunale ha accolto l'impugnazione di una delibera in cui veniva definita come indennità un somma avente in realtà funzione di compenso, per statuto da parametrarsi esclusivamente agli utili conseguiti dalla società e nelle specie definito invece sulla base di prestazione lavorative degli amministratori come operai specializzati].
In tutte le ipotesi di aumento di capitale nella s.r.l. la previsione di un sovrapprezzo è meramente eventuale, dunque facoltativa. In tale contesto normativo, la presenza di un patrimonio sociale superiore al capitale nominale costituisce la condizione perché il sovrapprezzo possa essere ipotizzato, non certo quella che lo rende obbligatorio o che determina l'illegittimità della sua omissione.
La preclusione di cui all'art. 2434-bis c.c. in tema di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di esercizio, che impedisce di impugnare detta delibera ove sia già stato approvato il bilancio dell'esercizio successivo, non opera in caso di successiva situazione patrimoniale redatta per i fini di cui all'art. 2482-bis c.c., ossia in vista delle delibere assembleari conseguenti alla perdita del capitale. La delibera relativa alla situazione intermedia è diversa ed autonoma rispetto alla delibera di approvazione del bilancio. In ragione dell'incomparabilità e disomogeneità in via astratta dei due documenti informativi va esclusa la preclusione in questione, non potendosi dare per scontato che la situazione patrimoniale ex artt. 2482-bis, 2446 e 2447 c.c. contenga tutte le informazioni previste dal bilancio d'esercizio.
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La sottoscrizione dell’aumento di capitale avvenuta fuori termine va considerata inefficace. Non essendosi “realizzato” detto aumento di capitale, almeno relativamente al sottoscrittore tardivo, appare evidente che la somma in parola deve essere restituita al soggetto che l’ha inutilmente erogata in quanto il pagamento è avvenuto per la liberazione del deliberato aumento di capitale, ma il debito non esisteva perché era già spirato il termine per il pagamento. Dunque, ai sensi dell’art. 2033 c.c. chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.
Al fine di evitare una significativa disparità di trattamento fra soci e in ragione dei rilevanti importi di debito-credito che riguardano due soci proprietari di quote minori del capitale sociale, le operazioni realizzate con parti correlate devono tutte essere indicate nella nota integrativa precisando “l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio” così come disposto dall’art. 2427 bis n. 22 c.c.. La disposizione si applica anche nell’ipotesi di bilancio redatto in forma abbreviata. La nota integrativa, al fine di rispondere secondo buona fede ai principi di chiarezza, verità e correttezza deve dare conto delle informazioni relative alle operazioni con parti correlate, al contenuto dei crediti di tali soggetti e delle transazioni con essi concluse, in caso contrario il bilancio è invalido.