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Responsabilità degli amministratori e dei revisori di un’associazione per ritardata percezione della crisi
In materia di associazioni, non opera il termine di prescrizione quinquennale previsto in materia di società dall’art. 2949 c.c., bensì...

In materia di associazioni, non opera il termine di prescrizione quinquennale previsto in materia di società dall’art. 2949 c.c., bensì quello decennale relativo al mandato cui fa rinvio l’art. 18 c.c., secondo il quale gli amministratori di associazioni e fondazioni sono responsabili, verso gli enti da essi gestiti, secondo le regole sul mandato (art. 1710 c.c.), né assume rilievo, in senso contrario, che l’azione proposta sia riconducibile nell’alveo dell’art. 146 l. fall. L’assoggettamento degli enti associativi alla procedura fallimentare – con conseguente applicazione della relativa normativa – che discende dall’esercizio (prevalente o esclusivo) di attività di impresa commerciale, con conseguente attribuzione all’ente dello status di imprenditore commerciale, non vale tuttavia a mutare la natura dell’ente, trasformandolo in una società, con conseguente applicabilità della relativa disciplina sostanziale.

L’insufficienza patrimoniale non integra gli estremi dell’impossibilità di raggiungimento dello scopo che – ai fini dello scioglimento – va valutata sul piano giuridico o materiale, non già su quello meramente economico. Tuttavia, la prosecuzione dell’attività di impresa nella consapevole violazione dei criteri di economicità della gestione, evincibile dal sempre maggiore squilibrio tra obiettivi conseguiti e costi sostenuti nell’esercizio della stessa, con conseguente aggravamento del dissesto, integra gli estremi di una condotta illecita (riconducibile astrattamente nell’alveo dell’art. 217, n. 4, l. fall.), imputabile, nel caso di una persona giuridica, ai componenti degli organi gestori e di controllo.

Ai fini della concessione del sequestro conservativo, ricorre il requisito del fumus boni juris quando sia accertata, con un’indagine sommaria, la probabile esistenza del credito, restando riservato al giudizio di merito ogni altro accertamento in ordine alla sua effettiva sussistenza e al suo ammontare.

È ravvisabile il fumus della responsabilità degli amministratori di un’associazione qualora gli stessi non abbiano tenuto conto della effettiva insorgenza dello stato di crisi e della sua consistenza e, noncuranti della suddetta crisi, abbiano proseguito nell’esercizio dell’attività nonostante le ripetute segnalazioni dei revisori, né rilevano – ai fini dell’esclusione del fumus della responsabilità, o comunque di una riduzione delle conseguenze dannose imputabili agli stessi – le ragioni che hanno determinato l’insorgenza della crisi. Neppure la presunta gratuità dell’incarico ricoperto da un amministratore può condurre a una esenzione o a una riduzione della responsabilità dello stesso. Invero, l’art.1710, co. 1, c.c., nel dettare che, se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa del mandatario deve essere valutata con minor rigore, è ispirato ad un riguardo verso la posizione del mandatario, il quale, quando il mandato è gratuito, presta un amichevole favore, onde non sarebbe equo fargli carico di una colpa di entità trascurabile nell’esecuzione dell’incarico ricevuto. Tale norma non stabilisce, peraltro, che, una volta accertata la colpa del mandatario, in ordine all’inadempimento del mandato, sia pure attraverso una valutazione di minor rigore, lo stesso non debba rispondere dell’intero danno soffermato dal mandante, che sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento, secondo il principio generale di cui all’art 1223 c.c.

Le dimissioni dalla carica di membro dell’organo amministrativo di un’associazione valgono a escludere la responsabilità del dimissionario per i fatti verificatisi successivamente alle dimissioni, non già a sottrarlo alle obbligazioni risarcitorie derivanti da quelli pregressi, allorquando le dimissioni non siano quanto meno accompagnate dall’esplicitazione del dissenso rispetto all’illecita condotta degli altri membri, oltre che dall’attivazione di tutti gli strumenti a disposizione per eliminarne o attenuarne le conseguenze pregiudizievoli, fino alla segnalazione alle autorità competenti.

La responsabilità dei revisori di un’associazione è riscontrabile qualora, a fronte delle reiterate e inascoltate sollecitazioni rivolte dagli stessi all’organo di amministrazione, nell’inerzia di quest’ultimo, non abbiano attivato gli strumenti a loro disposizione, compresa la segnalazione alle competenti autorità, e invece siano rimasti inerti, così concorrendo all’aggravamento del dissesto.

Con riferimento al profilo del periculum in mora, va ricordato che il timore cui si riferisce la norma di cui all’art. 671 c.p.c., deve essere fondato – cioè supportato dalla presenza o di elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, oppure di elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio – nonché riferito alla perdita della garanzia del credito e, quindi, all’eventualità che detto patrimonio subisca alterazioni tali da compromettere, in caso di inadempimento, la realizzazione coattiva del credito. I presupposti che valgono a fondare il periculum in mora sono dunque alternativi.

Il sequestro conservativo ha infatti la funzione di assicurare la fruttuosità della futura esecuzione forzata nelle more del riconoscimento del diritto di credito nell’ambito del giudizio di merito. Ne consegue che – a differenza di quanto accade per il sequestro giudiziario di cui all’art. 670 cpc – il giudice che lo autorizzi non è tenuto a individuare i beni da sottoporre a cautela, essendo rimessa tale individuazione al creditore chiamato a eseguire la misura e dovendosi dunque esaminare tutte le questioni relative alla materiale individuazione dei beni in sede di attuazione.

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Compenso dell’amministratore e scopo di lucro della società
La gratuità della carica dell’amministratore non può farsi discendere dall’assenza di finalità lucrative della società. Il compenso dell’amministratore – essendo...

La gratuità della carica dell'amministratore non può farsi discendere dall'assenza di finalità lucrative della società. Il compenso dell'amministratore - essendo un costo per la società - attiene piuttosto al profilo dell’economicità della gestione dell’impresa, ovverosia al criterio della copertura dei costi con i ricavi di esercizio.

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Il recesso ad nutum nelle società di capitali
Il diritto di recedere ad nutum non spetta ai soci delle società di capitali con durata estremamente lunga. L’assimilazione di...

Il diritto di recedere ad nutum non spetta ai soci delle società di capitali con durata estremamente lunga. L'assimilazione di quest'ultime alle società contratte a tempo indeterminato non risulta infatti ricavabile dal sistema normativo. Il favor riservato dalla riforma del 2003 all’istituto del recesso nelle società di capitali non può portare ad una estensione dell’applicabilità delle norme in tema di recesso fuori dalle ipotesi specificatamente previste. Siffatta interpretazione estensiva si fonda su una ricostruzione sistematica nella quale è centrale il richiamo alla disciplina ex art. 2285 c.c. in materia di società di persone, richiamo di per sé non calzante, posta la profonda differenza strutturale tra le società di persone e le società di capitali, in particolare quanto a rilevanza delle persone fisiche dei soci e dei creditori sociali del capitale sociale; tale differenza non legittima l’utilizzabilità nel settore delle società di capitali di principi ricavabili dalla disciplina delle società di persone e ciò tanto più laddove il legislatore abbia dettato per i due tipi di enti norme diverse sulla stessa materia.

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Diritto al rimborso della quota del socio di cooperativa escluso e incompetenza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
L’ordinanza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, abbia dichiarato la propria incompetenza contiene necessariamente la...

L’ordinanza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, abbia dichiarato la propria incompetenza contiene necessariamente la declaratoria, ancorché implicita, di invalidità e di revoca del decreto stesso e non implica, quindi, alcuna declinatoria della competenza a conoscere dell’opposizione al decreto stesso. Di conseguenza, l’eventuale riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto l’accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio.

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Rimborso delle spese anticipate dal socio per il pagamento di obbligazioni sociali
Nel giudizio avente ad oggetto la domanda di rimborso delle spese anticipate dal socio per il pagamento di obbligazioni sociali,...

Nel giudizio avente ad oggetto la domanda di rimborso delle spese anticipate dal socio per il pagamento di obbligazioni sociali, è necessario sia data prova che i pagamenti registrati fossero effettivamente volti al soddisfacimento di tali obbligazioni, oppure siano stati eseguiti in corrispettivo di forniture o di servizi di cui aveva goduto la società. Non può ritenersi sufficiente la mera produzione generica di un estratto del conto corrente dell’attore relativo ai movimenti registrati nel periodo d’interesse, riportante prelievi di contante, pagamenti di assegni bancari e bonifici.

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Sequestro ex art. 670 c.p.c. di quote
Nel caso in cui più soggetti si accordino per creare una società di capitali (per azioni o a responsabilità limitata)...

Nel caso in cui più soggetti si accordino per creare una società di capitali (per azioni o a responsabilità limitata) il cui capitale sia stato solo a uno di essi conferito effettivamente, mentre gli altri sono solo apparentemente intestatari di azioni o quote sociali, si ha una mera intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote la quale fa sorgere, a carico dell'intestatario, l'obbligo di trasferirle a chi ha somministrato i relativi mezzi economici. In siffatta ipotesi dovendosi procedere all'accertamento (o all'adempimento) di un negozio fiduciario, e non della ricorrenza di una fattispecie di simulazione relativa, in materia di prova, non si applicano le disposizioni degli artt. 2721 e 2722 c.c., giacché il "pactum fiduciae" non amplia, né modifica il contenuto di un altro negozio - operando esso solo sul piano della creazione di un obbligo da adempiere a cura del fiduciario - né si applicano le disposizioni dell'art. 2725 c.c., trattandosi di negozio per la cui validità non è richiesta la forma scritta.

La quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata esprime una posizione contrattuale obiettivata che va considerata come bene immateriale equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblico registro ai sensi dell'art. 812 c.c., onde ad essa possono applicarsi, a norma dell'art. 813 c.c., le disposizioni concernenti i beni mobili e, in particolare, la disciplina delle situazioni soggettive reali e dei conflitti tra di esse sul medesimo bene, giacché la quota, pur non configurandosi come bene materiale al pari dell'azione, ha tuttavia un valore patrimoniale oggettivo, costituito dalla frazione del patrimonio che rappresenta, e va perciò configurata come oggetto unitario di diritti e non come un mero diritto di credito; ne consegue che le quote di partecipazione ad una società a responsabilità limitata possono essere oggetto di sequestro giudiziario e, avendo il sequestro ad oggetto i diritti inerenti la suddetta quota, ben può il giudice del sequestro attribuire al custode l’esercizio del diritto di voto nell'assemblea dei soci ed eventualmente, in relazione all'oggetto dell'assemblea, stabilire i criteri e i limiti in cui tale diritto debba essere esercitato nell'interesse della custodia.

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L’azione di responsabilità esercitata dal curatore
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento ai sensi dell’art. 146 l. fall. compendia in sé le azioni previste...

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento ai sensi dell’art. 146 l. fall. compendia in sé le azioni previste a tutela della società stessa e dei creditori sociali, come espressamente previsto ex art. 2394 bis c.c. per le s.p.a.; eguale previsione si ricava agevolmente, per le s.r.l., dal combinato disposto degli artt. 2476, co. 1 e 6, c.c. e 146 l. fall. L’azione esperita dal curatore del fallimento, prevista dall’art. 146 l. fall., ha una duplice natura: ha natura contrattuale l’azione di responsabilità nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci e revisori esercitata a tutela della società, e natura extracontrattuale l’azione a tutela dei creditori sociali, con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di onere della prova.

Non è consentito sindacare il c.d. merito gestorio, poiché l’obbligazione contratta dall’amministratore è di natura professionale, trattandosi di un’obbligazione di mezzi e non di risultato, con la conseguenza che non sono addebitabili agli amministratori gli esiti infausti di una scelta gestionale, purché questa sia stata posta in essere secondo criteri di ragionevolezza, previa assunzione di ogni elemento conoscitivo utile alla stessa, da valutarsi ex ante, ossia sulla base delle circostanze note al momento delle condotte in esame.

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Natura dell’azione di responsabilità contro gli amministratori nelle società cooperative
L’azione di responsabilità proposta dal rappresentante comune dei soci di una società cooperativa nei confronti dei componenti del consiglio di...

L’azione di responsabilità proposta dal rappresentante comune dei soci di una società cooperativa nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione va qualificata quale azione sostitutiva dei soci ai sensi dell’art. 2393 bis, co. 1, c.c. (applicabile alle cooperative stante il rinvio operato dall’art. 2519 c.c.), nell’ambito della quale la società è litisconsorte necessaria.

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Gli effetti della nullità della società per azioni nei rapporti tra soci e società
A norma dell’art. 2332 c.c., il rilievo della nullità del contratto costitutivo di una s.p.a., una volta che la stessa...

A norma dell’art. 2332 c.c., il rilievo della nullità del contratto costitutivo di una s.p.a., una volta che la stessa sia stata iscritta nel registro delle imprese e che così formalmente costituita abbia avviato la propria attività, si converte, ove sia stato oggetto di accertamento principale , in una causa di scioglimento dell’ente con effetti ex nunc, in ragione della necessità di garantire la stabilità dei traffici giuridici e, dunque, le ragioni dei terzi che abbiano interagito con la suddetta persona giuridica. Non discendendo dal rilievo del vizio genetico effetti retroattivi e ripristinatori, restano, inoltre, esigibili dalla società gli obblighi di conferimento dovuti dai soci sino a quando non siano stati soddisfatti i creditori sociali.

L’accoglimento in altro giudizio della domanda di accertamento della nullità dell’atto costitutivo di una società non preclude in ogni caso lo scrutinio della domanda di pagamento rivolta da tale società ai soci, ove tale pretesa non postuli la prosecuzione dell’attività, bensì sia conseguenza degli obblighi assunti dai soci nei confronti della società stessa, che restano fermi ex art. 2332, co. 2, c.c., per tali dovendosi intendere tutte le obbligazioni, principali o accessorie, che trovino titolo diretto o indiretto nel contratto di società.

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Il concetto giuridico di creatività in tema di violazione del diritto d’autore di un’opera figurativa
In tema di diritto d’autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la norma ex art. 1 della legge...

In tema di diritto d'autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la norma ex art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della Legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia.

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La responsabilità del liquidatore e del socio di s.r.l.
Secondo l’art. 2489, co. 1, c.c. i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione...

Secondo l’art. 2489, co. 1, c.c. i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società. Tale norma è stata profondamente modificata dalla riforma del diritto societario (d. lgs. 6/2003), che ha ampliato l’ambito del potere che il previgente art. 2452 c.c. conferiva ai liquidatori. Nel dettaglio, gli “atti necessari” sono stati sostituiti con gli “atti utili” ed è stato eliminato il riferimento al “divieto per i liquidatori di intraprendere nuove operazioni”. In tal guisa è stata conferita ai liquidatori una sfera di discrezionalità legata al compimento di tutti quegli atti che, anche se non strettamente collegati alla liquidazione del patrimonio sociale, sono a ciò (anche solo indirettamente) finalizzati in quanto mezzi idonei ad assicurarne un maggiore o migliore risultato, per ottenere così il maggior attivo possibile e procedere al pagamento dei debiti sociali e alla ripartizione del residuo tra i soci. L’ampio potere discrezionale attribuito ai liquidatori va tuttavia esercitato nel rispetto dell’obbligo prescritto dall’art. 2489, co. 2, c.c. di agire con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico.

L’art. 2489, co. 2, c.c. contiene una previsione generale sulla responsabilità dei liquidatori nelle società di capitali in relazione a quei comportamenti che contrastano con le finalità estintive proprie della liquidazione o che impediscono, per la mancanza della diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico, il raggiungimento dei risultati finali dell’attività economica della società.

Il rinvio generale operato dall’art. 2489, co. 2, c.c. alle norme sulla responsabilità degli amministratori consente l’esercizio nei confronti del liquidatore delle azioni di responsabilità per danni previste dagli artt. 2392 ss. c.c.

Il colpevole ritardo del liquidatore nella presentazione all’assemblea dei soci dei progetti di bilancio per più esercizi rileva in quanto sia cagionato un danno in capo alla società. I bilanci registrano gli accadimenti economici che interessano l’attività di impresa e non li determinano, sì che dalla loro irregolare redazione o da ritardi nella relativa presentazione non può discendere ex se un danno in capo alla società idoneo a dar luogo a responsabilità risarcitoria, potendo ascriversi rilievo solo a quegli atti di mala gestio che abbiano cagionato (ex art. 1223 c.c.) un pregiudizio.

Affinché possa ravvisarsi la responsabilità del socio di s.r.l. in relazione agli atti compiuti dagli amministratori, è necessario che, sotto il profilo oggettivo, questi abbia concorso nell’atto di gestione posto in essere dall’amministratore (decidendolo o, comunque, autorizzandolo, anche al di fuori delle sedi “istituzionali”) e che, sotto il profilo soggettivo, la condotta sia sorretta da “intenzionalità”; questa va interpretata quale consapevolezza dell’antigiuridicità dell’atto e con accettazione, quindi, del rischio che da tale condotta possano derivare danni alla società ai soci ed ai terzi. Ai fini della sussistenza della responsabilità in capo al socio è sufficiente che egli abbia deciso ed autorizzato e quindi abbia concorso al compimento dell’atto nonostante avesse la consapevolezza della sua contrarietà a norme o a principi generali dell’ordinamento giuridico, con l’accettazione che da tale condotta possano derivare danni.

In tema di responsabilità dell’amministratore di una società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata, l’insindacabilità del merito delle sue scelte di gestione (c.d. business judgment rule) trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi sia ex ante, secondo i parametri della diligenza, sia tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere.

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Responsabilità dell’amministratore: necessaria allegazione per la risarcibilità del danno non patrimoniale e rilevanza probatoria del patteggiamento
Anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, il danno non patrimoniale, costituendo anch’esso un danno conseguenza, deve...

Anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, il danno non patrimoniale, costituendo anch’esso un danno conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa. L’art. 2059 c.c. opera esclusivamente sul piano della limitazione della risarcibilità del danno non patrimoniale, ai soli casi previsti dalla legge, lasciando integri gli elementi della fattispecie costitutiva dell’illecito ex art. 2043 c.c. Occorre distinguere l’ambito della risarcibilità del danno non patrimoniale, che si ricava dalla individuazione delle norme che prevedono siffatta tutela, dalla verifica giudiziale di tale pregiudizio, che deve compiersi attraverso gli ordinari criteri di accertamento dei fatti previsti dall’ordinamento giuridico.

La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce un importante elemento di prova per il giudice civile, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità e il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Infatti, la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presuppone pur sempre una ammissione di colpevolezza ed esonera il giudice dall’onere della prova.

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