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Spese di lite e revoca della delibera impugnata
Qualora la delibera assembleare oggetto di impugnazione venga revocata prima della conclusione del giudizio, nel dichiarare cessata la materia del...

Qualora la delibera assembleare oggetto di impugnazione venga revocata prima della conclusione del giudizio, nel dichiarare cessata la materia del contendere il giudice è comunque chiamato a decidere sulle spese di lite ponendole di norma, ex art. 2377, co. 8, c.c., a carico della società.

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Recesso convenzionale condizionato da società cooperativa ed effetti del recesso da cooperativa edilizia
In tema di società cooperative il recesso convenzionale, disciplinato dagli artt. 2518 e 2526 c.c., costituisce manifestazione della volontà negoziale,...

In tema di società cooperative il recesso convenzionale, disciplinato dagli artt. 2518 e 2526 c.c., costituisce manifestazione della volontà negoziale, in quanto previsto dall’atto costitutivo, che può legittimamente disciplinarlo attraverso clausole che ne determinino il contenuto, ammettendo l’esercizio di tale facoltà in situazioni specifiche, ovvero limitandolo o subordinandolo alla sussistenza di determinati presupposti o condizioni, in particolare all’autorizzazione o all’approvazione del consiglio d’amministrazione o dell’assemblea dei soci. Tali clausole attribuiscono ai predetti organi un potere discrezionale, che non può tuttavia essere esercitato in modo arbitrario, nè tradursi in un rifiuto di provvedere o in un diniego assoluto ed immotivato dell’approvazione; il che, oltre a contrastare con i principi di correttezza e buona fede, che vanno rispettati anche nell’esecuzio del contratto sociale, comporterebbe una sostanziale vanificazione del diritto di recesso, il cui esercizio non può essere escluso o reso eccessivamente gravoso.

La violazione di tale diritto, per inosservanza dei predetti principi, rende applicabile l’art. 1359 c.c., in virtù del quale la condizione si considera avverata, qualora sia mancata per causa ascrivibile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento. La necessità dell’autorizzazione non comporta infatti la trasformazione della fattispecie in un accordo, nell’ambito del quale la determinazione della società venga ad assumere la funzione di accettazione della proposta del socio, configurandosi pur sempre il recesso come un negozio unilaterale, corrispondente al diritto potestativo di uscire dalla società o di rinunciare a conservare lo status derivante dal rapporto giuridico nel quale il socio è inserito (operando quale condizione di efficacia rispetto alla deliberazione del consiglio di amministrazione o dell’assemblea).

Nelle cooperative aventi come scopo la costruzione di alloggi e l’assegnazione degli stessi in godimento e, successivamente, in proprietà individuale ai soci, le anticipazioni e gli esborsi effettuati dal socio non a titolo di conferimento, ma per il conseguimento dei singoli beni o servizi prodotti dalla cooperativa, pongono il socio nella posizione di creditore verso la cooperativa, posizione che una volta avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale si manifesta come diritto alla restituzione delle somme anticipate, sempre che la proprietà dell’alloggio non sia stata nel frattempo conseguita e lo scopo sociale non sia stato raggiunto. La cessazione del rapporto sociale, in conseguenza del recesso esercitato dal socio di una società cooperativa, comporta anche la cessazione del rapporto mutualistico, il quale tuttavia può cessare solo qualora la cooperativa abbia realizzato lo scopo mutualistico in favore di tutti i soci, in applicazione del principio di parità di trattamento.

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Procedimento cautelare per la consegna al socio della documentazione societaria
In un procedimento cautelare ex att. 700 c.p.c. e 2476, comma 2, c.c., instaurato dal socio nei confronti dell’amministratore unico...

In un procedimento cautelare ex att. 700 c.p.c. e 2476, comma 2, c.c., instaurato dal socio nei confronti dell’amministratore unico per la consegna della documentazione societaria, il c.d. fumus boni iuris è rappresentato dal diritto del socio di avere accesso alla documentazione societaria, di visionare la stessa presso i locali della sede sociale (ovvero presso lo studio del commercialista che la detiene nell’ipotesi in cui ivi sia domiciliata la compagine) e, ove ritenuto opportuno, di prenderne consegna con modalità telematiche ovvero con quelle della estrazione delle copie cartacee (salvo sostenere i relativi costi); il c.d. periculum in mora è integrato dall’ingiustificato rifiuto dell'amministratore di far fronte alle legittime richieste dell’istante che conduce a fondare il convincimento che possano essere state attivate condotte volte alla spoliazione ovvero al depauperamento della società e, di riflesso, al detrimento del valore della partecipazione societaria dell’istante.

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L’azione sociale di responsabilità degli amministratori: natura e oneri conseguenti
L’azione sociale di responsabilità degli amministratori di società di capitali ha natura contrattuale, trovando la sua fonte nell’inadempimento dei doveri...

L’azione sociale di responsabilità degli amministratori di società di capitali ha natura contrattuale, trovando la sua fonte nell’inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell’inadempimento dell’obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo.

La norma di cui all’art. 2476 c.c. struttura una responsabilità degli amministratori in termini colposi, tanto emergendo chiaramente sia dal richiamo alla diligenza quale criterio di valutazione e di ascrivibilità della responsabilità (richiamo che sarebbe in contrasto con una valutazione della stessa in termini oggettivi) sia dalla circostanza che la medesima disposizione codicistica consente all’amministratore di andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa.

La responsabilità risarcitoria dell'amministratore va riconnessa non ad una qualunque condotta illecita od omissione delle cautele ed iniziative dovute per legge e per statuto, ma solo a quelle condotte di mala gestio che, oltre ad integrare violazione degli obblighi gravanti sull'amministratore in forza della carica rivestita, risultino, altresì, foriere di danni per il patrimonio sociale.

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Postergazione legale del finanziamento del socio: requisito soggettivo ed oggettivo
In tema di postergazione dei finanziamenti soci rispetto al soddisfacimento degli altri creditori, l’art. 2467 comma 2 c.c. prevede che...

In tema di postergazione dei finanziamenti soci rispetto al soddisfacimento degli altri creditori, l’art. 2467 comma 2 c.c. prevede che si intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Il regime di postergazione legale del credito del socio derivante dal finanziamento effettuato alla società richiede due requisiti: uno soggettivo, consistente nella sussistenza della dazione di denaro alla società ad opera di un socio ed uno oggettivo consistente nella condotta del socio stesso il quale, conoscendo o dovendo conoscere la situazione di crisi irreversibile della società, aveva provveduto a sostenerne la operatività con mezzi non ragionevoli e non adeguati, ossia con mezzi tesi ad incrementare il capitale sociale, ma che avevano provocato ulteriore indebitamento (giacché, secondo una valutazione di natura prognostica, sarebbe stato preferibile soddisfare i creditori prima della restituzione del predetto apporto che assumeva la connotazione dissimulata di conferimento).

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Annullabilità della deliberazione di approvazione del bilancio per irritualità della convocazione
Qualora non siano state osservate le disposizioni in tema di ritualità della convocazione assembleare deve postularsi che la deliberazione di...

Qualora non siano state osservate le disposizioni in tema di ritualità della convocazione assembleare deve postularsi che la deliberazione di approvazione del bilancio sia stata invalidamente assunta e vada annullata, in quanto lesiva del diritto del socio impugnante di acquisire approfondita cognizione del progetto di bilancio e del sostrato economico-finanziario a supporto della appostazione delle molteplici voci contabili.

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Omissioni sulla situazione patrimoniale della società nel contratto di cessione di quote
Nel caso di contratto di cessione di quote, ancorché l’oggetto contrattuale presenti specifiche peculiarità, esso soggiace alla disciplina propria del...

Nel caso di contratto di cessione di quote, ancorché l’oggetto contrattuale presenti specifiche peculiarità, esso soggiace alla disciplina propria del contratto di compravendita (e tanto soprattutto in relazione alle garanzie per “i vizi della cosa venduta”, siccome enucleate dall’art. 1497 c.c.). Nello specifico, la cessione di una partecipazione sociale ha come oggetto immediato la partecipazione e come oggetto mediato la quota-parte del patrimonio sociale (quindi attività e passività) che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, la carenza o i vizi relativi alle caratteristiche o al valore dei beni ricompreso nel patrimonio sociale e di riverbero alla consistenza economica della partecipazione possono giustificare l’attivazione di diversi rimedi contrattuali (la risoluzione per difetto di qualità della cosa venduta ai sensi dell’art. 1497 c.c., o l’annullamento del contratto per error in obiecto, attinenti ai diritti e agli obblighi che la partecipazione sociale è idonea a trasferire e non il suo valore, solo se il cedente abbia prestato idonea garanzia) tra cui l’annullamento per dolo quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società sono accompagnate da malizie e astuzie volte a realizzare l’inganno ed idonee in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza.

Non è sufficiente, perché possa ritenersi integrato il dolo contrattuale, una qualunque influenza psicologica sull’altro contraente, ma sono necessari artifici e raggiri o anche semplici menzogne, purché abbiano una efficacia causale sulla determinazione volitiva della controparte e quindi sul consenso di quest’ultima. Ne consegue che l’effetto invalidante dell’errore, frutto di dolo, è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza o in costanza di questa falsa rappresentazione.

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Spedizione dell’avviso di convocazione e presunzione di valida convocazione dell’assemblea
La conoscenza dell’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci di società a responsabilità limitata risulta presunta ex art. 1335 c.c. quando...

La conoscenza dell’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci di società a responsabilità limitata risulta presunta ex art. 1335 c.c. quando il documento contenente l’atto sia pervenuto al luogo che, per collegamento ordinario o normale frequenza, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del socio, sì da apparire idoneo a consentire ricezione e conoscenza dell'atto.

In mancanza di impugnazione di falso, l’attestazione di restituzione dell’avviso di spedizione al mittente per irreperibilità del destinatario (che non è equiparabile a mancata notificazione) non vale a privare di ritualità l’avviso effettuato.

Salvo che l'atto costitutivo della società non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l'assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall'atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non abbia affatto ricevuto l'avviso di convocazione o lo abbia ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all'adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito.

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Responsabilità degli amministratori di società cooperativa per atti di mala gestio
Ai sensi dell’art. 2392 c.c., gli amministratori devono adempiere i doveri imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza...

Ai sensi dell’art. 2392 c.c., gli amministratori devono adempiere i doveri imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e delle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri. Trattasi di responsabilità di natura contrattuale che impone l’obbligo a chi agisce in responsabilità di provare l’inadempimento, il danno ed il nesso eziologico; per contro incombe sugli amministratori l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti. La responsabilità risarcitoria dell’amministratore deve essere correlata non ad una qualunque condotta illecita od omissione delle cautele ed iniziative dovute per legge e per statuto, ma soltanto a quelle condotte di mala gestio che, oltre ad integrare violazione degli obblighi gravanti sull’amministratore in forza della carica rivestita, risultino foriere di danni per il patrimonio sociale: in altre parole, la parte che agisce in giudizio ha l’onere di dedurre specifici inadempimenti o inosservanza, non potendosi limitare ad una generica deduzione dell’illegittimità dell’intera condotta ovvero alla mera doglianza afferente ai risultati negativi delle scelte gestorie. Per quanto attiene al profilo soggettivo vale la presunzione ex art. 1218, per cui spetta al convenuto, per esonerarsi da responsabilità, provare che l’inadempimento non è a lui imputabile. La valutazione della diligenza impiegata deve essere effettuata con giudizio ex ante e non ex post, dovendosi prendere in considerazione le circostanze, oggettive e soggettive, esistenti al momento in cui sono stati posti in essere gli atti a cagione dei quali la società ha subito il pregiudizio.

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Richiesta di sequestro conservativo dei beni dell’amministratore di s.r.l.
Ai fini della concessione del sequestro conservativo di cui all’art. 671 c.p.c. è richiesta la coesistenza dei due requisiti del...

Ai fini della concessione del sequestro conservativo di cui all’art. 671 c.p.c. è richiesta la coesistenza dei due requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora.  Il requisito del fumus deve essere inteso come la dimostrazione della verosimile esistenza del credito per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario e prognostico, la probabile fondatezza della pretesa creditoria. Il periculum in mora consiste nel timore di perdere la garanzia costituita dal patrimonio del debitore (nel caso di specie la richiesta di sequestro sui beni di un amministratore di S.r.l. promossa dal socio a fronte dell'asserito depauperamento del patrimonio sociale era stata rigettata per assenza del requisito del fumus boni juris, posto che il ricorrente si era limitato ad allegare un comportamento distrattivo dell’amministratore, documentato solo da una denuncia presentata ai Carabinieri, senza dunque assolvere ad un onere di allegazione puntuale e di riscontro documentale idoneo a provare quanto sostenuto).

 

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Azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare
Per effetto del fallimento di una società di capitali, le diverse fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt....

Per effetto del fallimento di una società di capitali, le diverse fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un’unica azione, all’esercizio della quale è legittimato in via esclusiva il curatore del fallimento, ai sensi dell’art. 146 l.fall., che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità di questi verso la società (artt. 2392, 2407 c.c.), quanto a quelli della responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394, 2407 c.c.). Quanto all’azione sociale di responsabilità, anche se esercitata dal curatore fallimentare, essa ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell’inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell’inadempimento dell’obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo. La norma di cui all’art. 2392 c.c. struttura, quindi, una responsabilità degli amministratori in termini colposi, come emerge chiaramente sia dal richiamo, contenuto nel primo comma della disposizione menzionata, alla diligenza quale criterio di valutazione e di ascrivibilità della responsabilità (richiamo che sarebbe in contrasto con una valutazione in termini oggettivi della responsabilità) sia dalla circostanza che il secondo comma consente all’amministratore di andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa. Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell’azione de qua consegue che, mentre sull’attore (società o curatore fallimentare che sia) grava esclusivamente l'onere di dedurre le violazioni agli obblighi e dimostrare il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi; incombe, per converso, sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti. In sintesi, l’inadempimento si presumerà colposo e, quindi, non spetterà al curatore fornire la prova della colpa degli amministratori, mentre spetterà al convenuto amministratore evidenziare di avere adempiuto il proprio compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l’inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo. Di contro, l’azione spettante ai creditori sociali ai sensi dell’art. 2394 c.c. costituisce conseguenza dell’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo di risarcimento, l’equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere.

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Invalidità delle delibere di approvazione del bilancio e di ricapitalizzazione ai sensi dell’art. 2482 ter c.c.
All’assemblea convocata per la riduzione del capitale a fronte di perdite superiori ad un terzo devono essere sottoposti tre documenti:...

All’assemblea convocata per la riduzione del capitale a fronte di perdite superiori ad un terzo devono essere sottoposti tre documenti: la situazione patrimoniale aggiornata, la relazione dell’organo amministrativo e le osservazioni del collegio sindacale. La situazione patrimoniale dev’essere redatta secondo i medesimi criteri che presiedono alla redazione del bilancio di esercizio.

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