I soci non possono essere obbligati ad eseguire prestazioni finanziarie nei confronti della società ulteriori ai conferimenti cui si sono obbligati con la stipulazione dell'atto costitutivo o nel contesto di successivi aumenti del capitale sociale.
La deliberazione dell'organo amministrativo che abbia ad oggetto (o per effetto) obblighi di prestazioni finanziaria da parte dei soci nei confronti della società non ha alcuna efficacia nei confronti di questi a meno che non ne consti l'espresso consenso.
L'assemblea dei soci non è competente a deliberare sul conferimento di incarichi a consulenti legali.
Non è configurabile in capo ai membri di un comitato endoconsiliare avente funzioni solamente consultive un autonomo e specifico titolo di responsabilità allorché il plenum consiliare abbia adottato una deliberazione in thesi pregiudizievole per il patrimonio sociale su proposta di tale comitato, posto che il Consiglio di Amministrazione è sempre nella piena libertà di deliberare disattendendo il parere del comitato.
Al Conservatore del Registro delle Imprese (in prima istanza e poi al Tribunale in funzione di Giudice del Registro) oltre che ad un controllo formale in ordine alla competenza ed alla certezza della provenienza dell'atto spetta un controllo qualificatorio di tipicità, che implica il vaglio della rispondenza dell'atto al tipico modello legale per il quale la legge ne impone la pubblicità, ma non anche un controllo sulla validità o efficacia dell'atto, che è invece demandato all'autorità giurisdizionale. Tuttavia, ove l'atto sia viziato da una causa di invalidità tale da renderlo non conforme prima facie al modello tipico, allora rientra nei poteri del Conservatore (e del Giudice del Registro poi) di rilevare tale vizio, rifiutandone l'iscrizione.
Le dichiarazioni negoziali contenute nell'atto di donazione per effetto del quale il donatario diviene unico quotista ed aventi ad oggetto materie di competenza assemblare rendono tali dichiarazioni palesemente difformi dallo schema tipico delle deliberazioni assembleari e perciò censurabili già in sede di richiesta di iscrizione al Registro delle Imprese, al cui Conservatore è demandato non solo un controllo formale sulla correttezza e provenienza dell'atto ma anche un controllo qualificatorio o di tipicità dell'atto volto a vagliarne la rispondenza con il modello legale per la quale la legge ne impone la pubblicità
Anche a voler condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’applicazione della clausola simul stabunt simul cadent deve avvenire nel rispetto del principio generale della buona fede, affinché possa ipotizzarsi un diritto al risarcimento dell'amministratore per la sua decadenza dall'ufficio conseguente l'applicazione di tale clausola, l'amministratore ha l'onere di provare (altro…)
Costituisce contraffazione di un disegno registrato la produzione e/o commercializzazione di prodotti aventi forme che suscitano, nell’utilizzatore informato, la medesima impressione generale, riproducendo le caratteristiche individualizzanti del titolo di privativa, tenuto anche conto del margine di libertà del designer nel realizzare il modello. (altro…)
In tema di azione revocatoria ordinaria, tenuto conto della sua precipua finalità, diretta a perseguire non scopi specificamente restitutori o recuperatori, ma di ricostituzione e conservazione della garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore del creditore agente in revocatoria, sussiste (altro…)
Il conservatore del Registro delle imprese, pur non potendo sindacare la validità del contenuto dei provvedimenti da iscriversi nel registro medesimo, ha funzionalmente i) il potere di accertare la compatibilità logico-giuridica tra le diverse iscrizioni, e ii) il compito di verificare la regolarità formale di (altro…)
L'abuso di maggioranza (o eccesso di potere) - unica ipotesi in cui al giudice è concesso un esame del merito della deliberazione assembleare e non di mera regolarità formale - si verifica tutte le volte in cui la delibera stessa sia stata adottata ad esclusivo beneficio dei soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, essendo in tal caso applicabile l'art. 1375 c.c., in forza del quale il contratto deve essere eseguito in buona fede, atteso che le determinazioni dei soci durante lo svolgimento del rapporto associativo debbono essere considerate, a tutti gli effetti, come veri e propri atti di esecuzione, dacché preordinati alla migliore attuazione del contratto sociale.
Ai fini dell'annullamento della deliberazione assembleare per eccesso di potere, è necessario provare il perseguimento e soddisfacimento dell'esclusivo interesse dei soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza e non, invece, dell'interesse sociale, inteso come l'insieme di quegli interessi che sono comuni a tutti i soci, in quanto parti del contratto di società; quindi la deliberazione, per essere annullata per eccesso di potere, deve in concreto risultare priva di una giustificazione causale in relazione al - o meglio nell'ottica del - perseguimento degli interessi sociali.
In mancanza di specifiche disposizioni che sanzionino espressamente con la nullità il negozio giuridico elusivo di una norma tributaria, è esclusa la configurabilità della nullità virtuale del contratto per frode alla legge (art. 1344 c.c.) o per violazione di una norma imperativa (art. 1418, comma 1 c.c.), operando la normativa fiscale e quella civilistica su distinti piani, con la conseguenza che, in mancanza di specifica disposizione di legge comminante detta sanzione, le pattuizioni contenute in un contratto, quand'anche dirette ad eludere, in tutto o in parte, la normativa fiscale, non implicano di per sé la nullità del contratto stesso poiché ogni sanzione per tale elusione si rinviene direttamente nel sistema tributario. Ove non espressamente stabilito dalla legge, solo la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità, mentre ciò non avviene nel caso di violazione di norme che, quand'anche imperative, riguardino la condotta dei contraenti, in ipotesi rilevante in altra sede.