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Associazione in partecipazione e importanza dell’inadempimento all’obbligo di rendimento del conto
In tema di associazione in partecipazione, il rendimento del conto non è l’unico né il principale adempimento cui è tenuto...

In tema di associazione in partecipazione, il rendimento del conto non è l’unico né il principale adempimento cui è tenuto l’associante e l’omissione non comporta, necessariamente e qualunque sia concretamente la sua importanza, la risoluzione del contratto, dovendosi in ogni caso fare applicazione del criterio di cui all’art. 1455 c.c. (nel caso di specie, l’importanza dell’alterazione dell’equilibrio fra gli interessi delle parti contraenti provocata dall'inadempimento all'obbligo di rendimento del conto è stata desunta dal fatto che le parti hanno espressamente previsto obblighi di documentazione mensile dei costi di produzione e di rendicontazione semestrale degli importi derivanti dalla commercializzazione, con ciò manifestando la volontà di consentire alle associate un controllo più approfondito rispetto a quello previsto dall’art. 2552 c.c.).

Non può attribuirsi al tempo trascorso dall'inizio del comportamento inadempiente alla data in cui viene manifestata la volontà di risolvere il contratto una valenza univocamente sintomatica della scarsa rilevanza attribuita all'omessa presentazione dei rendiconti ove si consideri che, da un lato, non è previsto alcun termine entro il quale le parti possono esercitare la facoltà di risolvere il contratto e che, dall'altro lato, le diverse richieste di documentazione inviate dalle associate all'associante dimostrano il loro perdurante interesse all'adempimento della controparte.

 

 

 

 

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Azione di responsabilità promossa dal socio contro gli amministratori e danno risarcibile
L’azione individuale postula la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo che non sia conseguenza del...

L’azione individuale postula la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società (nel caso di specie, è stata respinta la domanda risarcitoria ex artt. 2043 e 2476 c.c. avanzata dal socio perché relativa a un danno subito indirettamente come conseguenza del danno causato alla società, concretamente svuotata - nella prospettazione attorea - di ogni attività  a seguito di affitto d'azienda).

 

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Esclusione di un socio da una cooperativa ed esercizio del diritto di critica politica. Invalidità della delibera di esclusione laddove adottata a seguito delle dichiarazioni fatte dal socio nell’ambito della campagna elettorale per il rinnovo degli organi sociali
Deve essere dichiarata invalida la delibera di esclusione di un socio di una cooperativa laddove adottata esclusivamente a seguito delle dichiarazioni fatte...

Deve essere dichiarata invalida la delibera di esclusione di un socio di una cooperativa laddove adottata esclusivamente a seguito delle dichiarazioni fatte da quest’ultimo (mediante Whatsapp, chat e Facebook, ovvero mediante la distribuzione di volantini nei parcheggi o l’affissione di cartelloni pubblicitari)  (altro…)

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La gestione unilaterale e padronale della società da parte del socio amministratore costituisce giusta causa di recesso ai sensi dell’art. 2285 c.c.
Nelle società in nome collettivo, la gestione unilaterale e padronale dell’impresa da parte del socio amministratore, caratterizzata dalla  violazione degli...

Nelle società in nome collettivo, la gestione unilaterale e padronale dell'impresa da parte del socio amministratore, caratterizzata dalla  violazione degli obblighi di rendiconto con conseguente mancata distribuzione degli utili e dalla violazione degli obblighi fiscali, determina il venir meno del vincolo di fiducia che lega i soci nelle società di persone e costituisce giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 2285 c.c.

 

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Esclusione del socio cooperatore e rilascio dell’alloggio sociale
Lo scioglimento del rapporto mutualistico – quale effetto connesso all’esclusione del socio, a norma dell’ultimo comma dell’art. 2533 c.c. –...

Lo scioglimento del rapporto mutualistico – quale effetto connesso all’esclusione del socio, a norma dell’ultimo comma dell’art. 2533 c.c. – implica il venir meno del titolo che giustifica la disponibilità ed il godimento dell’alloggio in capo all’ “assegnatario” escluso, per modo che quest’ultimo deve senz’altro rilasciare alla cooperativa detto alloggio sociale, risultando indebita ed ingiustificata la relativa detenzione.

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Credito sub iudice e esercizio dell’azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto il conferimento di immobili in una società di capitali
La circostanza che l’azione revocatoria non abbia scopi restauratori, né nei confronti del debitore né in favore del creditore istante,...

La circostanza che l'azione revocatoria non abbia scopi restauratori, né nei confronti del debitore né in favore del creditore istante, ma tenda unicamente a restituire la garanzia generica assicurata dal patrimonio del debitore a qualunque creditore, e quindi anche a quello meramente eventuale, comporta che il rimedio di cui all'art. 2901 c.c. possa essere utilmente esperito anche per la tutela di crediti litigiosi o contestati, ed, addirittura, di mere aspettative di credito prive dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.

Il rimedio dell’art. 2901 c.c. è esperibile anche al fine di rendere inopponibile, al creditore del socio conferente, il trasferimento effettuato mediante il negozio di conferimento. Invero il negozio di conferimento di beni in natura - tanto se posto in essere in esecuzione dell’obbligo assunto in sede di costituzione della società, quanto se realizzato a liberazione della quota sottoscritta in occasione di una successiva operazione di aumento del capitale sociale – deve indubbiamente riguardarsi come atto di disposizione e, segnatamente, quale atto traslativo a titolo oneroso, dacché comporta il trasferimento dei beni che ne formano oggetto dal patrimonio del conferente a quello della società conferitaria, che è soggetto terzo ben distinto dalle persone dei soci.

In tema di azione revocatoria, per la sussistenza del cd. eventus damni, non è richiesta la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, anche in forza della mera modificazione qualitativa del patrimonio del debitore.

Il conferimento di un bene (nella specie immobile) in una società di capitali è idoneo a pregiudicare le ragioni del creditore del conferente, dato che sostituisce nel suo patrimonio al bene ceduto un titolo di partecipazione a "capitale di rischio".

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Il fornitore di servizi di hosting che compie attività di organizzazione e promozione dei contenuti caricati dagli utenti non può beneficiare del regime di limitazione della responsabilità civile previsto dall’art. 14 Direttiva 2000/31 e dall’art. 16 D. Lgs. 70/2003
Quando l’attività dell’ISP non può essere classificata nell’ambito del mero hosting, ma si identifica in una complessa organizzazione di sfruttamento...

Quando l’attività dell’ISP non può essere classificata nell'ambito del mero hosting, ma si identifica in una complessa organizzazione di sfruttamento pubblicitario ed economico dei contenuti immessi in rete dagli utenti attraverso un’organizzazione dettagliata, è inapplicabile, in relazione a questa attività, l’art. 16 del d. lgs. n. 70/2003 e la relativa esenzione da responsabilità.

Il gestore della piattaforma (altro…)

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Arbitrabilità delle controversie in materia societaria. In particolare, controversie riguardo l’illegittimità delle decisioni dei soci di s.r.l.
Le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, fatte salve quelle riguardanti diritti indisponibili.

Le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, fatte salve quelle riguardanti diritti indisponibili.
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Inammissibilità dell’impugnazione di deliberazione assembleare invalida per sopravvenuta adozione di deliberazione sostituiva conforme a legge ed a statuto
La sostituzione della deliberazione assembleare impugnata con altra deliberazione conforme a legge e a statuto comporta l’inammissibilità, per sopravvenuto difetto...

La sostituzione della deliberazione assembleare impugnata con altra deliberazione conforme a legge e a statuto comporta l’inammissibilità, per sopravvenuto difetto di interesse ad agire, della domanda volta a far valere l’invalidità della delibera sostituita anche quando la sostituzione della delibera impugnata con altra esente da vizi sia intervenuta dopo l’introduzione del giudizio, in quanto (altro…)

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Qualificazione dei versamenti eseguiti dal socio in favore della società. Richiesta del socio erogante di fissazione di un termine da parte del giudice per la restituzione del finanziamento
I versamenti effettuati dai soci nei confronti di una società di capitali possono consistere o in veri e propri finanziamenti...

I versamenti effettuati dai soci nei confronti di una società di capitali possono consistere o in veri e propri finanziamenti o in conferimenti (od apporti). I primi costituiscono prestiti o mutui alla società e si caratterizzano per il fatto che non hanno una destinazione definitiva, vincolata al fine della ricostruzione o dell'aumento del capitale sociale, e che i soci non rinunciano alla restituzione delle somme erogate alla scadenza dei relativi contratti. I secondi, invece, sono caratterizzati dal fatto che i soci eroganti rinunciano a pretenderne la restituzione, talché le somme versate rimangono definitivamente acquisite al patrimonio della società, dando luogo alla costituzione di riserve.

L’accoglimento della domanda con la quale il socio di una società di capitali chieda la condanna della società alla restituzione delle somme in precedenza versatele, richiede la prova che il versamento sia stato eseguito per un titolo che giustifichi la pretesa di restituzione. Detta prova deve essere tratta, mediante interpretazione della volontà negoziale delle parti, non già dalla denominazione con la quale il versamento è stato registrato nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui, concretamente, è stato regolato ed attuato il rapporto. Qualora il versamento sia stato eseguito a titolo di apporto del socio al patrimonio di rischio dell'impresa collettiva si configura un contratto atipico di conferimento di capitale, talché il diritto alla restituzione, prima ed al di fuori del procedimento di liquidazione della società, sussiste solo se il conferimento sia stato risolutivamente condizionato alla mancata, successiva, deliberazione assembleare di aumento del capitale nominale della società e tale deliberazione non sia intervenuta entro il termine stabilito dalle parti o fissato dal giudice.

L’erogazione di finanziamenti veri e propri in favore della società partecipata è rimessa alla determinazione del singolo socio finanziatore che a tanto non può ritenersi obbligato da una deliberazione dell’assemblea pur assunta a maggioranza, ma senza il suo consenso. Nel caso in cui la decisione di erogare un finanziamento in favore della società partecipata sia assunta in seno all’assemblea, il voto favorevole espresso da ciascun socio può riguardarsi come manifestazione della volontà del singolo di accettare la richiesta di finanziamento formulata dall’amministratore e di disporre di risorse personali in favore della società.

Le previsioni della deliberazione assembleare in merito a termini, condizioni e modalità di rimborso dei finanziamenti costituiscono contenuto dell’accordo tra il singolo socio consenziente e la società beneficiaria dei finanziamenti, vincolante per entrambe le parti del rapporto di mutuo. Laddove le parti abbiano subordinato il rimborso del finanziamento soci ad una previa deliberazione assembleare,  da assumersi tenendo conto della compatibilità del rimborso con le esigenze finanziarie della società beneficiaria, non può darsi seguito alla richiesta di fissazione di un termine per la restituzione del finanziamento, ex art. 1183 cod. civ., in carenza della prova dell’avveramento delle condizioni richieste per l’esigibilità del rimborso.

 

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Socio di cooperativa edilizia e credito derivante dal recesso
Nell’ambito delle cooperative edilizie, tra il socio e la società si instaurano due rapporti fra loro distinti, benché collegati: da...

Nell’ambito delle cooperative edilizie, tra il socio e la società si instaurano due rapporti fra loro distinti, benché collegati: da un lato il rapporto sociale vero e proprio, che prende avvio con la sottoscrizione del capitale sociale; dall’altro il rapporto di scambio con scopo mutualistico, avente a oggetto il trasferimento di un bene immobile dietro il pagamento di un dato prezzo. (altro…)

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