La corretta esecuzione dei pagamenti relativi ad oneri contributivi e previdenziali costituisce un dovere per l’amministratore di una società di capitali. Tuttavia il danno subito dalla società per il mancato pagamento degli stessi (altro…)
Il creditore di una società per azioni fallita ha diritto di compensare con i suoi debiti verso la società i crediti che egli vanti verso la stessa, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento della società. Per i crediti non scaduti la compensazione, tuttavia, non ha luogo se il creditore ha acquistato i crediti verso la società fallita per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento della società o nell’anno antecedente.
L’art. 56, secondo comma, l. fall. limita testualmente ai crediti non esigibili prima della dichiarazione di fallimento la non opponibilità in compensazione ove il debitore del fallito li abbia acquistati dopo l’apertura della procedura concorsuale o nell’anno antecedente. Da ciò si ricava, a contrario, che il debitore del fallito ben può opporre in compensazione crediti di cui sia divenuto titolare per atti inter vivos posti in essere nell’anno antecedente all’apertura della procedura concorsuale o anche successivamente, purché detti crediti fossero scaduti e divenuti, dunque, esigibili prima della dichiarazione di fallimento (o dell’avvio della procedura concorsuale).
La differenza di trattamento fra crediti scaduti prima del fallimento e crediti non ancora scaduti trova plausibile spiegazione nel fatto che solo con riguardo ai primi l’effetto estintivo proprio della compensazione (la quale si produce, ai sensi del citato art. 1242, sin dal giorno della coesistenza dei crediti contrapposti) deve intendersi realizzato anteriormente alla dichiarazione del fallimento.
La compensazione legale rappresenta una modalità di estinzione dell’obbligazione che si determina automaticamente, per effetto della coesistenza delle due reciproche posizioni creditorie e rispetto a essa, quindi, non è neppure astrattamente configurabile un’ipotesi di revocatoria ex art. 67 l. fall..
La cessione di un credito, stipulata nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento del debitore, anche se in previsione di detto fallimento e con l’intento di consentire al cessionario, a sua volta debitore del fallito, di far valere in compensazione il credito cedutogli, si sottrae alla revocatoria fallimentare ex art. 67 l. fall., non potendo essere considerata come atto del fallito medesimo (o di un terzo che lo sostituisca nella gestione del patrimonio), e resta soggetta alle regole dell’art. 56 l. fall. in tema di compensazione in sede fallimentare, con la conseguenza che la compensazione stessa è opponibile al fallimento, ove il credito ceduto sia scaduto prima dell’apertura della relativa procedura.
Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di delibere assembleari di una società di capitali possono essere devolute a un collegio arbitrale anche qualora lo statuto della società si limiti a prevedere una generica attribuzione a un collegio di arbitri delle controversie che possano insorgere (altro…)
Mentre il raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale si riferisce ad un appalto omogeneo dal punto di vista tecnico, ossia con lavori della stessa categoria o con medesimo tipo di prestazione di servizi o forniture, e si caratterizza per una distribuzione (altro…)
Posto che fino alla deliberazione assembleare di distribuzione degli utili i soci non vantano alcun diritto sugli utili stessi ma, a tutto concedere, solo una mera aspettativa, l’eventuale sottrazione indebita di tali utili ad opera dell’amministratore lede il patrimonio sociale e solo indirettamente si ripercuote sulla posizione giuridica e sull’interesse economico del singolo socio, con la conseguenza che fino a detta deliberazione sarà esperibile solo l’azione sociale di responsabilità, (altro…)
L’intestazione fiduciaria di quota di partecipazione al capitale di società integra gli estremi dell’interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto acquista (a differenza che nel caso di interposizione fittizia o simulata) la titolarità della quota, pur essendo tenuto, in virtù di un rapporto interno di natura obbligatoria, a ritrasferire al fiduciante la quota stessa secondo il contenuto degli accordi specifici sul punto (cfr. Cass. 9402/05). (altro…)
La deliberazione di esclusione del socio di società cooperativa deve rispondere ai canoni dell’autonomia e della completezza, nel senso che dal suo contenuto devono emergere i fatti specifici oggetto dell’addebito. La delibera di esclusione di un socio di società cooperativa, per le gravi conseguenze (altro…)
Il diritto al compenso dell’amministratore per l’attività professionale prestata rientra fra i diritti patrimoniali disponibili relativi al rapporto sociale, non assumendo alcun rilievo la circostanza che il rivendicato compenso sia strettamente correlato (altro…)
Ai fini della declaratoria di estinzione del procedimento ai sensi dell’art. 306 c.p.c., la formale accettazione della rinuncia agli atti compiuta da una delle parti ad opera delle altre è necessaria solo con riferimento alle parti che (altro…)
Nella s.r.l., con riferimento ai poteri dell’amministratore giudiziario (nominato per effetto di un procedimento di sequestro penale preventivo ex art. 321 c.p.p.), trova applicazione il combinato disposto degli artt. 2471 bis e 2352 c.c.: pertanto l’amministratore giudiziario, nel rispetto della disciplina societaria, può convocare l’assemblea dei soci e qualora disponga del diritto di voto nella medesima ed abbia (altro…)
Deve escludersi l'applicazione degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 in un contratto avente per oggetto la cessione di quote sociali, essendo l'ambito di applicazione delle citate disposizioni limitate alle sole transazioni commerciali che prevedono la consegna di merci, ovvero di beni materiali.