La legittimazione degli amministratori ad impugnare le deliberazioni assembleari, contemplata dall’art. 2377 c.c., si fonda non già su un interesse proprio degli amministratori, ma sull’esigenza di tutela dell’interesse generale alla legalità societaria, che implica (altro…)
La norma di cui all'art. 1525 c.c., secondo la quale il mancato pagamento di una sola rata che non superi l'ottava parte del prezzo non dà luogo alla risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà, è dettata con esclusivo riferimento a tale fattispecie contrattuale, e non è, pertanto, suscettibile di applicazione analogica con riguardo ad altre figure negoziali, quali una permuta di beni immobili con quote societarie, che preveda a carico di una delle parti l'obbligo di versare all'altra una somma rateizzata a titolo di conguaglio. (altro…)
Nel caso di compravendita di azioni o di quote di società di capitali, l’oggetto immediato del contratto è rappresentato dalla quota di partecipazione nella società – intesa come insieme di diritti, poteri ed obblighi sia di natura patrimoniale, sia di natura amministrativa, nei quali si compendia lo status di socio – e non, invece, dai beni facenti parte del patrimonio sociale; tali beni, infatti, costituiscono mero oggetto mediato della cessione, per modo che, in via ordinaria, non rileva (altro…)
Sono deliberazioni autoesecutive quelle che non necessitano di esecuzione, ovvero quelle di per sé insuscettibili di materiale esecuzione. In particolare sono tali le delibere a contenuto organizzativo, tra cui figura quella con cui si nomina (altro…)
La pronuncia giudiziale con la quale si accerta e dichiara che un soggetto è cessato dalla carica di amministratore di società rappresenta un provvedimento di mero accertamento (altro…)
Il socio che in precedenza non abbia avanzato riserve o contestazioni sulla gestione della società, ovvero abbia votato a favore dell’approvazione dei bilanci di esercizio, o ancora non abbia impugnato le relative delibere di approvazione, preserva comunque il pieno diritto di accesso alla documentazione sociale in base ai poteri di controllo ad esso conferiti dall’art. 2476, co. 2, c.c. Tale conservazione delle facoltà del socio si desume (altro…)
L'azione ex art. 2476 comma 3 consente solo l'adozione di una misura cautelare tipizzata meramente strumentale e preventiva all'azione sociale di responsabilità prevista nel medesimo articolo, avente contenuto solo risarcitorio, dovendosi invero escludere (altro…)
Nelle società cooperative la comunicazione della deliberazione di esclusione del socio, prevista ai fini del decorso del termine per proporre opposizione, non richiede l'adozione di specifiche formalità o di particolari mezzi di trasmissione né la rigorosa enunciazione degli addebiti, dovendosi considerare sufficiente (altro…)
La sospensione cautelare della delibera assembleare di cui all'art. 2378 comma 3 e 4 cod. civ. non riguarda solo i concreti atti esecutivi della deliberazione e la sua fase strettamente materiale di attuazione, ma comprende in senso estensivo anche la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni impugnate, quando (altro…)
A mente del terzo comma dell’art. 230 bis c.c., costituisce impresa familiare quella nella quale collaborano, anche attraverso il lavoro nella famiglia, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, allorquando l’attività lavorativa e di collaborazione da essi svolta nell’impresa di pertinenza del congiunto non sia stata specificamente regolamentata dalle stesse parti secondo un diverso “schema tipico”.
Nulla esclude, rientrando ciò nell'autonomia privata, che tra la società ed i soci possa essere convenuta l'erogazione di un capitale di credito con la possibilità di esigerne la restituzione alla scadenza del termine pattuito (altro…)
Perché possa dirsi integrato un vizio della delibera derivante da abuso di potere, è necessario allegare e dimostrare che la stessa è il portato di un esercizio “fraudolento” ovvero “ingiustificato” del potere di voto; e ciò in quanto l'abuso non può consistere nella mera valutazione discrezionale dei propri interessi ad opera dei soci, ma deve concretarsi nella intenzionalità specificatamente dannosa del voto, ovvero nella compressione degli altrui diritti in assenza di apprezzabile interesse del votante.