Nella s.r.l., con riferimento ai poteri dell’amministratore giudiziario (nominato per effetto di un procedimento di sequestro penale preventivo ex art. 321 c.p.p.), trova applicazione il combinato disposto degli artt. 2471 bis e 2352 c.c.: pertanto l’amministratore giudiziario, nel rispetto della disciplina societaria, può convocare l’assemblea dei soci e qualora disponga del diritto di voto nella medesima ed abbia la maggioranza a tal fine necessaria, può altresì legittimamente procedere alla revoca e nomina dell’organo gestorio.
Non si applica alla s.r.l. in via analogica il disposto dell’art. 2367 c.c. in merito alla richiesta di convocazione, da parte dei soci, al Tribunale: l’art. 2479 bis c.c. deve essere interpretato nel senso che i soci rappresentanti un terzo del capitale, avendo il potere di sottoporre argomenti alla discussione dell’assemblea, hanno conseguentemente potere di convocazione diretta dell’assemblea su quegli stessi argomenti. Tale potere di convocazione dell’assemblea in via diretta, tuttavia, è da ritenersi condizionato al presupposto legittimante dell’inerzia degli amministratori (inerzia che deve apprezzarsi a seguito della richiesta di convocazione avanzata dal soggetto legittimato all’organo gestorio, il quale non si sia attivato).
La "mancanza di informazioni", quale eventuale vizio invalidante la deliberazione assunta, va riferita al procedimento di convocazione inteso nel suo complesso - allorché sia stato pretermesso e determini quindi una "assoluta mancanza di informazioni" in tal senso - e non già ad irregolarità relative al suo svolgimento.
Ai fini della declaratoria di invalidità della deliberazione assunta per abuso di maggioranza ovvero per conflitto di interesse, tali vizi non possono desumersi da mere allegazioni di parte ma devono essere specificamente provati.
Deve escludersi l'applicazione degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 in un contratto avente per oggetto la cessione di quote sociali, essendo l'ambito di applicazione delle citate disposizioni limitate alle sole transazioni commerciali che prevedono la consegna di merci, ovvero di beni materiali.
Il liquidatore del concordato per cessione dei beni ai creditori è privo della legittimazione passiva nel giudizio promosso per l’accertamento di un debito sociale che non sia contemplato nel piano di riparto. Tuttavia, ciò non esclude (altro…)
L’azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell’inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall’atto costitutivo, ovvero nell’inadempimento dell’obbligo generale di vigilanza o dell’altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo.
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Per la sua intrinseca struttura, la clausola antistallo russian roulette assicura l’equilibrio negoziale, indipendentemente da quale sia il criterio utilizzato per la determinazione del valore della quota da acquistare o vendere: tale equilibrio è garantito dalla circostanza che la scelta tra l’acquisto e la vendita spetta alla parte che non ha operato la determinazione del prezzo.
Il meccanismo complessivo prevede che al potere, in capo alla parte che ha assunto l’iniziativa, di determinare il corrispettivo per la compravendita delle azioni faccia da contraltare il diritto potestativo della parte oblata di approfittare, in un senso o nell’altro, di valutazioni erronee per difetto o per eccesso. In definitiva, può affermarsi che l’effetto sostanzialmente espropriativo non è corretto tanto dall’adozione necessaria di criteri oggettivi trasparenti per la determinazione del prezzo, quanto piuttosto dallo stesso procedimento di individuazione del socio uscente predisposto dalla clausola, a cui è da ultimo è rimessa la scelta circa il tipo di operazione da compiere.
L’amministratore unico di una società di capitali che sottoscriva un contratto anche nella qualità di legale rappresentante dell’altra parte contrattuale si trova in una condizione parificata alla conclusione del contratto con se stesso ex art. 1395 c.c. Tale circostanza (altro…)
Il socio di s.r.l. titolare di un terzo del capitale sociale è legittimato a convocare l’assemblea dei soci anche quando lo statuto ne demandi il compito all’organo amministrativo. Si tratta di una regola di garanzia inderogabile che, seppur non esplicitata all’art. 2479bis c.c., è ricavata da un’interpretazione estensiva dell’art. 2479 c.c., laddove attribuisce ai soci di minoranza qualificata il potere di sottoporre all’approvazione dell’assemblea deliberazioni su taluni argomenti.
Nelle società di persone, la legittimazione a far valere in giudizio il diritto al risarcimento dei danni cagionati al patrimonio sociale dalle condotte di mala gestio degli amministratori compete esclusivamente alla società quale titolare del diritto dedotto in giudizio ed ente munito di autonoma soggettività, distinta rispetto a quella dei soci, e centro di imputazione degli interessi patrimoniali dell’impresa collettiva.
In particolare, va escluso che alle società di persone possa applicarsi, in via analogica, il novellato disposto del 2476 III co. c.c. che, con specifico riferimento (altro…)
Quando la durata di una società di persone sia fissata in un termine così lontano da superare la vita -non solo lavorativa, ma anche biologica- di uno dei soci, tenuto conto dell’età dei soci e della durata media della vita umana (nella specie, il 2050, per un socio nato nel 1951), deve ritenersi che ciascun socio possa recedere ad nutum, con il solo obbligo del preavviso (minimo) di tre mesi, così come previsto dall’art. 2285 c.c.. (altro…)
Nell’azione esercitata dalla curatela fallimentare per il risarcimento dei danni subiti dalla società e dal ceto creditorio incombe sulla parte attrice l’onere di provare i danni da risarcire, e, in particolare, l’esistenza di un passivo fallimentare maggiore dell’attivo fallimentare stesso. (altro…)
Affinchè il contratto concluso dal rappresentante produca effetti in capo al rappresentato, è necessaria la cd. contemplatio domini, cioè la esternazione da parte del rappresentante dei suoi poteri rappresentativi e del fatto che stia concludendo l’affare in nome e per conto non proprio, ma del soggetto rappresentato. Questa deve essere espressa e non può essere desunta, qualora sia contestata, da elementi presuntivi. Di conseguenza, l'atto compiuto (altro…)