La richiesta di iscrizione d’ufficio nel Registro delle Imprese del trasferimento di partecipazioni sociali in esecuzione di un’operazione di scissione parziale non può essere accolta se il suddetto trasferimento patrimoniale, pur risultando nel progetto di scissione, non figuri né nell’elenco contenente gli elementi patrimoniali attribuiti alla società beneficiaria di nuova costituzione allegato alla deliberazione assembleare di approvazione del progetto, né nell’atto di scissione.
La dichiarazione di recesso del socio da una società di persone è inefficace se non è portata a conoscenza di tutti i soci. Essa non richiede forme particolari sì che essa ben può essere contenuta nell'atto di citazione con il quale il socio (altro…)
Il socio di una società in nome collettivo regolare che, per effetto della responsabilità solidale e illimitata stabilita dall'art. 2291 c.c., abbia pagato un debito sociale, può direttamente rivalersi nei confronti del consocio, tenuto in via di regresso a rifondere la parte di debito sociale su di lui gravante, senza che tale rivalsa resti condizionata all'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori, dato che il beneficio di previa escussione di detto patrimonio, previsto dall'art. 2304 c.c., opera solo nei confronti dei creditori e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali.
In tema di società di persone, la giusta causa di recesso individuata nell’art. 2285 c.c. si sostanzia nel comportamento degli altri soci avente consistenza tale da costituire violazione degli obblighi derivanti dal contratto sociale ovvero dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del sottostante rapporto sociale, tale da fa ragionevolmente venir meno nel socio recedente la fiducia negli altri soci riposta (nella specie (altro…)
La mancata notizia a un socio della convocazione di una assemblea e del relativo ordine del giorno rientrano nell’ambito della “assenza assoluta di informazione” di cui all’art. 2479 ter c.c., pertanto è da considerarsi invalida ogni deliberazione ivi assunta.
La deliberazione di assemblea di società di capitali con la quale venga approvato un bilancio non conforme ai principi di veridicità, chiarezza e correttezza di cui all’art. 2423, co. II c.c., ovvero in violazione di tutte le altre norme dettate in materia di bilancio, è da ritenersi invalida per illiceità dell'oggetto (altro…)
Le disposizioni relative alle cause di ineleggibilità o di decadenza degli amministratori sono applicabili al commissario liquidatore che è, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, un pubblico ufficiale e si sostituisce all’imprenditore nel potere di amministrare il patrimonio dell’impresa, procedendo al compimento di tutte le operazioni di liquidazione secondo le indicazioni e direttive dell’autorità di vigilanza e, sotto il controllo del comitato di sorveglianza, compie autonomamente tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
La cancellazione della società costituita in Italia dal registro delle imprese per effetto del trasferimento della sede sociale in altro Stato è legittima (e quindi efficace) secondo la legge italiana, solo se secondo la legge dello Stato di destinazione si ammetta, come l’ordinamento italiano ammette, la continuità di una società commerciale costituita in Italia che abbia nello stesso Stato di destinazione trasferito la propria sede. (altro…)
Tra l'ipotesi dell'erogazione di fondi dal socio alla società a titolo di mutuo e quella del formale conferimento a titolo di aumento di capitale (già deliberato), la prassi ha elaborato una terza via, costituita da versamenti, variamente denominati, la cui comune caratteristica consiste nell'essere destinati a incrementare il patrimonio della società - talvolta anche sotto forma di copertura di perdite - senza però riflettersi sul capitale nominale della società stessa e senza (altro…)
Nel sistema vigente le società – ed, in particolare, quelle di capitali – si pongono come soggetti di diritto ben distinti dalle persone dei soci, dotate di un proprio patrimonio e di autonomia patrimoniale perfetta. Il che implica che solo colui che abbia la legale rappresentanza della società può validamente contrarre in nome e per conto della stessa, ed impegnare nei rapporti esterni la volontà dell’ente, spendendo la qualità ed il potere rappresentativo; per converso, analogo potere non può riconoscersi ai soci in quanto tali (nella specie il Tribunale, (altro…)