La deliberazione di assemplea di società di capitali con la quale venga approvato un bilancio redatto in modo non conforme ai principi di veridicità, chiarezza e correttezza enunciati dall'art. 2423, co. 2, c.c., ovvero in vilolazione delle norme dettate dalle altre disposizioni in materiadi bilancio, costituenti espressione dei medesimi principi, è da ritenersi invalida per illiceità dell'oggetto /art. 2479 ter, co. 3, c.c. e 2379 c.c.), atteso che le predette disposizioni sono poste a tutela di interessi che trascendono i limiti della compagine sociale e riguardano anche i terzi, del parti destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, che il bilancio deve fornire con chiarezza e precisione. (altro…)
In caso di comproprietà della partecipazione, che si risolve in una ipotesi di comunione ordinaria avente per oggetto la quota sociale, si deve procedere alla nomina di un rappresentante comune dei comproprietari (ex artt. 2347, primo comma c.c. e 2468, u.c., c.c.) al fine di assicurare, sul piano organizzativo, un corretto e trasparente svolgimento dei rapporti fra società e comunisti e di individuare un unico interlocutore con la società. (altro…)
Anche in presenza di un collegamento negoziale in senso tecnico, i vari contratti collegati conservano la loro identità strutturale e la propria specifica disciplina.
Laddove il collegamento funzionale (altro…)
La richiesta di iscrizione d’ufficio nel Registro delle Imprese del recesso di un socio per giusta causa ex art. 2285 c.c. non può fondarsi su una generica contestazione della violazione, a carico degli altri soci, dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza, ma deve essere giustificata dalla descrizione di fatti o comportamenti specifici, di natura commissiva ovvero omissiva, imputabile agli altri soci e la cui esistenza non sia in alcun modo contestata da questi (altro…)
In tema di sospensione dell’esecuzione di delibere assembleari impugnate, la sussistenza del requisito del periculum in mora di cui all’art. 2378, 4° comma, c.c. - a differenza del previgente art. 2378 c.c. in cui si faceva riferimento ai ‘gravi motivi’ – implica una valutazione comparativa tra l’irreparabilità del pregiudizio che potrebbe subire il ricorrente dall’esecuzione (e/o permanente efficacia) del la deliberazione impugnata e il pregiudizio che viceversa potrebbe subire la società, (altro…)
Il conservatore del registro delle imprese non ha il compito di sindacare la validità, sotto il profilo civilistico, del contenuto dei provvedimenti da iscrivere nel registro medesimo: egli è tenuto all’iscrizione obbligatoria previo esercizio del solo controllo di regolarità formale, senza possibilità di sindacarne la regolarità sostanziale demandata alla valutazione dell’autorità giudiziaria su impulso dei soggetti interessati e legittimati per legge. (altro…)
Le società di persone, pur non avendo personalità giuridica ma soltanto autonomia patrimoniale, sono un autonomi soggetto di diritto che possono essere centro di interessi e d'imputazione di situazioni sostanziali e processuali distinte da quelle riferibili ai singoli soci che, pertanto, non sono legittimati ad agire in proprio per gli interessi delle società stesse.
L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile (altro…)
La richiesta di iscrizione d’ufficio nel Registro delle Imprese del trasferimento di partecipazioni sociali in esecuzione di un’operazione di scissione parziale non può essere accolta se il suddetto trasferimento patrimoniale, pur risultando nel progetto di scissione, non figuri né nell’elenco contenente gli elementi patrimoniali attribuiti alla società beneficiaria di nuova costituzione allegato alla deliberazione assembleare di approvazione del progetto, né nell’atto di scissione.
La dichiarazione di recesso del socio da una società di persone è inefficace se non è portata a conoscenza di tutti i soci. Essa non richiede forme particolari sì che essa ben può essere contenuta nell'atto di citazione con il quale il socio (altro…)
Il socio di una società in nome collettivo regolare che, per effetto della responsabilità solidale e illimitata stabilita dall'art. 2291 c.c., abbia pagato un debito sociale, può direttamente rivalersi nei confronti del consocio, tenuto in via di regresso a rifondere la parte di debito sociale su di lui gravante, senza che tale rivalsa resti condizionata all'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori, dato che il beneficio di previa escussione di detto patrimonio, previsto dall'art. 2304 c.c., opera solo nei confronti dei creditori e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali.