Il socio non può proporre domanda di accertamento della responsabilità dell'amministratore ex art. 2476 c.c. e di risarcimento danni se, in un precedente giudizio, lo stesso amministratore è stato condannato per gli stessi danni causati nello stesso periodo ma tramite condotte diverse. Infatti il sistema di preclusioni previsto dall'ordinamento è riferito ad attività processuali destinate a rientrare nell'area disegnata dai limiti oggettivi del giudicato, cosicchè lo scattare delle decadenze interne al processo confina nell'area del non più deducibile in altri processi le attività ormai precluse in quel procedimento poichè consegnate irrevocabilmente all'autorità del giudicato futuro.
La delibera di distribuzione degli utili fa sorgere in capo al socio (ancora) proprietario delle quote - in base al mero dato formale dell’iscrizione al registro delle imprese - il diritto individuale alla corresponsione dei dividendi, anche
nel caso in cui si sia nel frattempo perfezionato un negozio traslativo delle quote medesime ma in assenza del deposito dell’atto e dell’iscrizione.
La delibera con la quale l’assemblea dei soci vota la distribuzione degli utili può incidere sull’an e sul quantum, ma non può stabilire peculiari modalità di distribuzione o ripartizione tra i soci stessi che non siano previste nell’atto costitutivo o, in mancanza, che deroghino al principio c.d. di proporzionalità. Tantomeno, ai sensi dell'art. 2478-bis, co. 3, c.c., l’assemblea può disporre la distribuzione degli utili per una parte delle quote di titolarità di alcuni soci e l’accantonamento per altra parte di titolarità di altri e diversi soci, in quanto tale decisione lederebbe ingiustificatamente e iniquamente il diritto individuale di questi ultimi alla corresponsione degli utili.
Ai sensi dell’art. 2437-ter il socio, avente diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso, ha diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l’assemblea avente all’ordine del giorno le delibere all’esito delle quali è consentito il recesso del socio. (altro…)
Indice utile alla qualificazione delle somme effettuate dai soci alla società da loro partecipate, a titolo di finanziamento ovvero di conferimento, consiste nella qualificazione che gli stessi versamenti hanno ricevuto nel bilancio, in considerazione della soggezione del bilancio all’approvazione dei soci.
L'esistenza di un conflitto di interessi tra la società ed il suo amministratore, ai fini dell'annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore di contrapposte parti contrattuali, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società ed il suo amministratore. (altro…)
E' valida la clausola contenuta nello statuto di una S.r.l. che preveda espressamente l'obbligo del socio di cedere la propria quota - con conseguente esclusione dalla compagine sociale - a fronte della perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società. Infatti, l'esclusione del socio ex art. 2473-bis cod. civ. non ha natura necessariamente sanzionatoria e può essere legittimamente ancorata alla perdita di requisiti personali del socio di ordine profesisonale, quali l'iscrizione in albi ed elenchi o, più in generale, alla perdita delle condizioni cui lo statuto subordina l'assunzione della qualità di socio. Il tutto, con l'unico limite che non si tratti di requisiti bizzarri o denotanti una mera volontà capricciosa.
La clausola di esclusione è altresì valida ove preveda che l'obbligo di cessione della quota del socio uscente avvenga ad un prezzo desunto in percentuale dal valore del patrimonio netto della società e non dal valore di mercato. Sul punto, va evidenziato che la norma dell'art. 2473, comma 3, cod. civ. - richiamata dall'art. 2473-bis cod. civ. - che prevede per le s.r.l. il criterio del valore di mercato per determinare la quota da liquidare al socio uscente, non abbia natura inderogabile.
L'art. 2473 c.c. non vieta espressamente che lo statuto della s.r.l. stabilisca criteri di determinazione del valore di liquidazione della partecipazione diversi da quelli stabiliti dalla legge. Ciò è in linea con lo spirito della riforma del diritto societario che, per la società a responsabilità limitata, prevedeva un'ampia autonomia statutaria e, altresì, un ampliamento di tale autonomia con riferimento alla disciplina del contenuto e del trasferimento della partecipazione sociale, nonché del recesso, salvaguardando in ogni caso il principio di tutela dell'integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali.
Ai fini del legititmo esercizio del diritto di recesso per durata indeterminata della società, non integra i presupposti della durata eccessiva e, dunque, equipollente alla durata indeterminata ex art. 2473, comma 2, cod. civ., una società che sia stata costituita nel 2011 sino al 31 dicembre 2050, trattandosi di un arco di tempo non superiore nè alla durata della vita media della persona fisica nè alla ragionevole data di compimento del progetto imprenditoriale della società. Ai fini di tale valutazione, inoltre, è irrilevante la circostanza che nel 2050 il singolo socio recedente abbia un'età non più da lavoro.
Il finanziamento erogato da uno dei soci in favore di una società a responsabilità limitata è postergato, ex art. 2467, comma 2, cod. civ., ove effettuato in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. In presenza di tali situazioni il credito del socio, benché sia anche scaduto il termine previsto per adempiere all'obbligo di restituzione previsto dall'art. 1813 cod. civ., è inesigibile. In altri termini, il principio di postergazione di cui all'art. 2467 cod civ. opera come una condizione legale integrativa del regolamento negoziale, con conseguente inesigibilità temporanea alla restituzione della somma mutuata.
Affinché tale principio trovi applicazione, è tuttavia necessario che i presupposti dell'eccessivo squilibrio dell'indebitamento o della situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento sussistano non solo al momento della concessione del finanziamento, ma anche al momento della richiesta di rimborso e sino all'esito del procedimento giudiziale promosso dal socio per la restituzione del finanziamento effettuato in favore della società.
I prelievi bancari, i bonifici a sé stessi e la materiale apprensione del contenuto di una cassetta di sicurezza di una società da parte dei suoi amministratori integrano gli estremi dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. che devono essere quindi condannati alla restituzione dell'indebito.
Nell'ambito dell'azione sociale di responsabilità esercitata dal commissario straordinario ai sensi dell'art. 72 TUB, quest'ultimo ha soltanto l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni e il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe agli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti. (altro…)
L'esistenza di una minuta o puntuazione di un contratto redatta nell'ambito di trattative finalizzate al trasferimento di una quota di s.r.l. , avendo carattere meramente interlocutorio e preparatorio della stipulazione, non è sufficiente a ritenere provata la sussistenza di un contratto preliminare di compravendita. (altro…)
L’accordo sul recesso tra socio e società è valido e legittimo anche al di fuori dei casi previsti dalla legge.
La determinazione del valore della quota del socio receduto e i tempi del suo pagamento da parte della società possono essere liberamente stabiliti dalle parti in sede di accordo, con la possibilità di derogare al disposto dell’art. 2473, commi 3 e 4, c.c.
Qualora dell’accordo di recesso convenzionale tra socio e società facciano parte le dimissioni del socio dal suo impiego di lavoro subordinato alle dipendenze della società, la competenza a decidere della validità e dell’esecuzione di tali parti dell’accordo spetta al giudice del lavoro.
È ammissibile la domanda di esecuzione in via giudiziale ex art. 2932 c.c. dell’impegno contrattuale ad acquistare una partecipazione sociale, anche quando sia preceduta dal completamento per via di eterointegrazione dell’accordo. Tale è il caso in cui prima dell’esecuzione sia necessario determinare il prezzo mediante l’intervento di un terzo arbitratore ex art. 1349 c.c., come previsto dalle parti nel testo del contratto.
Per la determinazione del prezzo di cessione, qualora le parti si siano affidate all’equo apprezzamento di un soggetto senza individuarlo specificamente, il giudice ha un potere-dovere di sostituirsi all’arbitratore che gli deriva dal disposto dell’art. 1349, comma 1, c.c. Ciò dimostra la sostanziale fungibilità delle due figure, in ragione sia dell’obiettività e tendenziale invarianza dei criteri che il giudice – come l’arbitratore terzo – deve seguire.