Sull'importo dell’indennità per l’occupazione sine titulo sono dovuti gli interessi di mora al saggio legale dalla scadenza al saldo, mentre non è dovuta rivalutazione in quanto non si tratta di debito di valore. Per ottenere gli interessi dovrebbe essere allegato e provato il maggior danno patito dal creditore in conseguenza del ritardato adempimento alle obbligazioni di pagamento.
I crediti della società nei confronti dei soci non si estinguono a seguito della trasformazione della società da S.a.s. a S.r.l.. A nulla vale che nella relazione ex art. 2500-ter c.c., il perito abbia azzerato i crediti della società verso i soci "avendo esaminato la documentazione comprovante i crediti" poichè, avuto riguardo alla logica dell’asseverazione dell’integrità del capitale sociale e all’indice normativo che prevede la stima a “valori attuali” di attivo e passivo, è ragionevole ammettere che l’esperto non consideri poste d’attivo di cui non rinviene adeguata documentazione o svaluti crediti che giudica di difficile realizzo (cfr. art. 2426 n. 8 c.c.). L’azzeramento o la svalutazione di beni crediti o altri elementi dell’attivo ha rilevanza, evidentemente, soltanto a fini contabili e non toglie che la società risultante dalla trasformazione conservi i diritti e obblighi della società trasformata, se e in quanto esistenti nel suo patrimonio, secondo il principio di continuità dei rapporti giuridici nitidamente espresso dall’art. 2498 c.c..
L’estinzione del processo deve essere dichiarata con Sentenza del Collegio, ove la dichiarazione di rinuncia ed accettazione ex art. 306 c.p.c. intervenga dopo la rimessione della causa al Collegio per la decisione, come si desume dall’art. 307, ultimo comma, c.p.c.
Il convenuto contro cui sia prodotta in giudizio una scrittura privata di risoluzione consensuale dell’atto di acquisto di quote di S.r.l. ha l’onere di effettuarne il disconoscimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 214 c.p.c., dovendo in caso contrario intendersi tale scrittura riconosciuta ex art. 215 c.p.c., anche laddove il convenuto abbia chiesto di accertare, in via incidentale, l’inesistenza di tale scrittura in sede arbitrale.
Se dal preliminare di cessione di una quota societaria si evince inequivocabilmente la comune intenzione dei contraenti di stipulare un contratto di compravendita (con tanto di determinazione del prezzo) e non di donazione, si deve far riferimento al criterio del senso letterale delle parole. Infatti, in tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate, e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa.
La convocazione dell’assemblea dei soci, il relativo verbale e la deliberazione ivi contenuta non possono essere in alcun modo imputati alla società ove formati e provenienti da un terzo estraneo, non facente parte della compagine sociale, e sono pertanto assolutamente nulli, e la relativa iscrizione nel Registro delle Imprese del suddetto verbale non sana detta nullità. (altro…)
La s.r.l. è tenuta a soddisfare l’esercizio del diritto di controllo ex art 2476 c.c., nei limiti in cui tale esercizio non risulti vessatorio o fatto con deliberato proposito di ledere gli interessi societari. L’esercizio di tale diritto può ingenerare bisogno di approfondimenti e dare luogo a nuove richieste, che l’organo amministrativo è tenuto a soddisfare ai sensi dell’art. 2476, comma secondo, c.c. (altro…)
Il giudizio con cui la cooperativa edilizia richieda l’esclusione del socio moroso, in quanto relativo a rapporti societari tra socio e cooperativa, è disciplinato dagli art.2511 e ss. c.c., cosicché, ai sensi dell’art.3, D.Lgs. 27.6.2003 n.168, è di competenza della sezione specializzata in materia di imprese.
Ai sensi dell’art. 2506-quater, ultimo comma, c.c., ogni società partecipante alla scissione può essere chiamata a rispondere solidamente di un debito, rispondendone per intero solo la società cui il debito è trasferito o mantenuto, mentre le altre sono responsabili solidali, secondo un beneficium ordinis, solo nei limiti della quota di patrimonio netto di loro spettanza, come determinato al momento della scissione, atteso che la suddetta norma tende a mantenere integre le garanzie dei creditori sociali ma non anche ad accrescerle; l’eventuale mancata opposizione del creditore alla scissione non preclude l’esperimento dell’azione nei confronti della società beneficiaria. (altro…)
L'articolo 2284 c.c. prevede il necessario consenso dei soci superstiti affinchè gli eredi del socio defunto acquistino la qualità di soci. Tuttavia questo consenso può desurmersi da "fatti concludenti", cioè dal comportamento tenuto dagli altri soci di acquiescienza ovvero non contestazione dei comportamenti degli eredi che agiscono come soci compiendo atti di gestione della società (i.e. il pagamento delle imposte).
La causa in cui si dibatta della debenza del pagamento di contributi da parte dei soci di società cooperativa (nel caso di specie, un consorzio fidi) è di competenza del Tribunale delle Imprese.
Il socio di cooperativa che affermi di non dovere alcunché rispetto al contributo dovuto dai soci di cooperativa per una determinata annualità, in quanto asseritamente receduto prima dell'assunzione di tale delibera, ha l'onere di dimostrare l'effettiva spedizione della lettera di recesso in data anteriore alla delibera di imposizione del contributo in capo ai soci.