Oltre ad essere competente rispetto all'azione di accertamento dell'esclusione del socio per morosità nel pagamento dei canoni previsti dallo statuto e dal regolamento della cooperativa, la sezione specializzata in materia di imprese è altresì competente ai sensi dell’art. 3, d.lgs. 27.6.2003 n. 168 a pronunciarsi sulla domanda di restituzione dell'alloggio sociale assegnato allo stesso socio: si tratta, infatti, di una controversia relativa a rapporti societari disciplinati dall'art. 2511 e ss. c.c.
Le cifre dovute a titolo di indennità di occupazione per il periodo successivo all’esaurimento del rapporto negoziale rappresentano un debito di valuta e gli interessi legali sono dovuti dalla relativa messa in mora rappresentata dalla domanda giudiziale.
Ai fini del giudizio di novità, l’art. 32 c.p.i. con l’utilizzo del vocabolo “identico”, si limita ad esigere che il nuovo design presenti un grado di differenziazione minimo rispetto all’antecedente, percepibile dal c.d. consumatore informato. Tale giudizio di novità, secondo la ricostruzione dogmatica preferibile, consiste in un mero test oggettivo di non identità dell’aspetto di un disegno o modello rispetto alle anteriorità rilevanti.
L’accertamento del requisito dell’individualità, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, rappresenta il requisito principale di protezione nonché l’elemento centrale nel test di contraffazione. Tale accertamento adotta come parametro il c.d. utilizzatore informato il quale, alla luce dell’approccio “market oriented” del sistema - e come altresì risulta sia dai lavori preparatori al codice sia dall’opzione terminologica adottata dal legislatore - non va individuato in un teorico di design, ma in un soggetto che si avvale professionalmente del prodotto o che opera negli ambienti specializzati del settore interessato.
Il disegno o modello successivo, per non costituire contraffazione, deve possedere una reale autonomia rispetto agli elementi che conferiscono un particolare carattere individuale al modello o disegno protetto e, in virtù di tale autonomia, deve “suscitare nell’utilizzatore informato una impressione generale differente in merito all’art. 41 c.p.i., validità e contraffazione vanno trattate allo stesso modo, poiché non sarebbe equo nella valutazione di un modello distinguerlo dall’arte anteriore per mezzo di caratteristiche limitate e poi valutarne la contraffazione utilizzando caratteristiche ben più ampie.
La tesi che ritiene non registrabile come marchio (il quale non è sottoposto a limite temporali di tutela) una forma di prodotto già oggetto di brevetto quale modello o quale invenzione (soggetti ad una durata limitata della protezione) si basa sull’esigenza di non concedere la registrabilità di forme funzionali dettate da ragioni di utilità tecnica, non monopolizzabile se non nei limiti e secondo le regole proprie, appunto, dei brevetti per invenzione o per modello. Le forme idonee a realizzare un concetto innovativo brevettato, se sostituibili con altre forme in grado di realizzare il medesimo concetto, nel momento della scadenza del brevetto godranno di una tutela ristretta alla forma specifica registrata con piena libertà per chiunque di adottare forme alternative, ma non confondibili e che utilizzino lo stesso concetto innovativo. La circostanza, del resto, che in forza dell’art. 9 la preclusione riguardi il segno costituito “esclusivamente” dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, comporta che le forme non riconducibili in via esclusiva ad esigenze tecniche possono assolvere anche ad altre funzioni, vale a dire quella di marchio, per cui nel caso in cui una stessa forma veda la coesistenza di una funzione utilitaristica tecnica con quella propria del marchio, se questa è prevalente nell’uso non risulta applicabile il divieto di cui all’art. 9 CPI. Una forma puo’ essere registrata come marchio quando svolge prevalentemente una funzione distintiva, tipica del marchio, piuttosto che estetica o funzionale, tipica del modello. La forma, di conseguenza, dà un valore sostanziale al prodotto solo qualora il prodotto abbia un valore estetico di tale rilievo da poter essere ritenuto influente in sé sulla motivazione d’acquisto del consumatore.
Ai sensi dell’art. 121, 2°c., CPI, chi agisce in contraffazione deve dare la prova dell’esistenza di un danno ingiusto non essendo il prodursi del danno implicito nell’accertamento della contraffazione; la parte che formula tale domanda è, inoltre, onerata anche e specificamente della prova dell’entità materiale e dell’ammontare del danno, giacchè la valutazione equitativa del danno medesimo puo’ subentrare solo nel caso di difficoltà relative alla quantificazione del danno.
Non puo’ essere accolta la domanda di ordine di esibizione ai sensi dell’art.121, 2°c., CPI, in assenza “dei seri indizi” del danno e in assenza dell’allegazione di qualsivoglia elemento costitutivo del medesimo, nonché in presenza di generiche indicazioni sui documenti di cui si chiede l’esibizione e sulle informazioni che la controparte dovrebbe fornire. Non puo’ essere accolta la domanda di interrogatorio formale dedotto in assenza di capi di prova. Dev’essere respinta la domanda di distruzione “di tutto il materiale commerciale e pubblicitario” dato che nella parte motivata dell’atto introduttivo manca qualsivoglia allegazione anche solo relativamente alla sua esistenza.
Il nome di un collaboratore di un’azienda (per quanto noto e con funzioni rilevanti) non può essere considerato come preuso di un segno distintivo da poter far valere nei confronti di un marchio o di una ditta successivamente registrati.
L’ipotesi contenuta nell’art. 21 c.p.i. lett. A) può essere esemplificata ideologicamente nell’esigenza di consentire l’uso di segni con funzioni descrittive di dati reali del prodotto, del produttore e dell’uso del prodotto, con il limite che subordina tali facoltà, eccezionali rispetto al diritto di esclusiva, alla circostanza che esso sia conforme ai principi della correttezza professionale ed avvenga in funzione descrittiva. Un'impresa può bensì inserire nella propria ditta una parola che già faccia parte del marchio di cui sia titolare altra impresa, anche quando entrambe operino nello stesso mercato, ma non è lecito che essa utilizzi quella parola anche come marchio. Nel giudizio di confondibilità non si deve tener conto degli elementi descrittivi o generici ma solo del nucleo caratteristico e predominante, definito “cuore del segno”. Si ritiene che esso vada desunto dalla obiettiva composizione dei segni distintivi usati, con riguardo al risultato percettivo, che l’insieme degli elementi nella loro globale composizione può determinare nella clientela di media diligenza ed attenzione e che, una volta accertati gli elementi d’identità, somiglianza e diversità, si debba effettuare un giudizio finale per sintesi.
In aggiunta, l’identità del patronimico, sebbene vi sia uguaglianza tra i prodotti commercializzati, non riguarda il nucleo ideologico caratterizzante il messaggio, non essendo il patronimico, come già affermato, il cuore della ditta dell’azienda convenuta. Vi è confondibilità solo nel caso in cui vi sia appropriazione del nucleo centrale dell’ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore, con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti; detto nucleo centrale, peraltro, non è identificabile nel mero riferimento a situazioni e contesti ricollegabili ad un determinato settore merceologico, ma riguarda quel quid pluris che connoti, all'interno di quel settore, una specifica offerta.
Nel contesto di una holding pura, deve ritenersi del tutto ragionevole e coerente con il concreto atteggiarsi dei rapporti tra holding e società controllate direttamente e indirettamente che il socio non amministratore della holding abbia il diritto di essere informato (dall’organo amministrativo della controllante di cui è socio) anche su cosa succede “a valle”, nelle società controllate, la cui gestione è l’attività specifica della capogruppo. Non è dunque questione di raffrontare i poteri del socio della S.r.l. con i poteri del socio della società controllata (in ipotesi S.p.A.) o con quelli dei sindaci nel caso di cui all’art. 2403 bis comma 2 c.c., quanto piuttosto di parametrare il potere di controllo del socio della S.r.l. al potere di gestione spettate all’organo amministrativo della S.r.l. stessa.
Il perimetro del diritto di informazione del socio sui documenti relativi all’amministrazione della società da lui stesso direttamente partecipata deve intendersi comprensivo di tutta la documentazione “ragionevolmente necessaria ovvero in concreto esaminata/utilizzata per l’esercizio delle proprie funzioni dall’organo amministrativo della società soggetta al potere di ispezione e conseguentemente da reputarsi nella materiale disponibilità giuridica della stessa, nella necessaria coincidenza fra poteri di gestione e poteri di controllo di una società di capitali, quale assicurata nell’attuale assetto normativo dal controllo sindacale nella spa e dal controllo dei soci non amministratori nella srl” e del tutto “a prescindere … dalla … irrilevante intestazione formale dei relativi atti” (v. Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa, ord. 27.9.17). La questione, dunque non è quella dell’esistenza del diritto ma quella dell’esercizio del diritto e quindi, in sostanza, quella di definire quali sono le conoscenze che l’organo amministrativo della controllante deve avere sulla società direttamente controllata - e quindi anche su quello che segue, cioè sulla controllata dalla controllata - e che può/deve trasferire al socio ex art. 2476 comma 2 c.c. In proposito, si deve ritenere che l’organo amministrativo della holding debba senz’altro conoscere la documentazione sociale e quella attinente alle scelte gestionali di maggior rilevanza e che, di norma, la sua conoscenza non si spinga/debba spingersi a dati che riguardano la minuta operatività ordinaria delle società sottoposte a controllo/coordinamento.
Nonostante l’ampiezza della formula usata dal legislatore (“notizie sullo svolgimento degli affari sociali”), si deve ritenere che possano rientrare nella dizione legale solo informazioni/notizie tratte da elementi già costituiti, escludendo, per converso, che possano rientrarvi documenti costituendi che implichino attività di valutazione o anche solo di elaborazione dei dati.
La prescrizione breve in materia di società, sancita dall'art. 2949 c.c., è applicabile non solo alle società commerciali ma anche ai consorzi a rilevanza esterna di cui all'art. 2612 c.c. ed alle società consortili di cui all'art. 2615 ter c.c., in quanto anch'essi, in base al disposto dell'art. 8 della l. n. 580 del 1993 e dell'art. 7 del d.P.R. n. 581 del 1995, sono iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese, mentre non si applica ad imprenditori agricoli, piccoli imprenditori e società semplici, in quanto iscritti in sezioni speciali di detto registro.
La rinuncia ad un credito per fatti concludenti si inquadra nella generale fattispecie della remissione del debito di cui all’art. 1236 c.c., remissione che può ricavarsi anche da una manifestazione tacita di volontà; in tal caso, tuttavia, è indispensabile che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di valersi del diritto di credito.
La previsione statutaria derogatoria del divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c. non esaurisce l'obbligo imposto agli amministratori di S.p.A. di dichiarare il conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2391 c.c., il quale può sussistere anche in assenza di violazione del divieto di concorrenza, costituendo una fattispecie dal perimetro più ampio rispetto a quella di cui all'art. 2390 c.c. (altro…)
Nonostante l'art. 2476 c.c. non rechi indicazioni in merito all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori di s.r.l., deve ritenersi che questa possa essere esercitata direttamente dalla società previa deliberazione assembleare, di cui all'art. 2393 c.c., quando l'azione sia diretta a far valere la responsabilità degli amministratori per inadempimento degli obblighi imposti dalla legge o dallo statuto.
Qualora il rilievo del difetto di autorizzazione all'esercizio dell'azione non sia officioso ma sia stato eccepito da controparte, l'onere di sanatoria del rappresentato sorge immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., atteso che sull'eccezione di parte è onere di chi ne sia destinatario contraddire (Cass. S.U. n. 4248/2016). (Nel caso di specie, l'ex amministratore convenuto aveva eccepito la mancata previa deliberazione assembleare della s.r.l. unipersonale ad esercitare l'azione di responsabilità, senza che parte attrice avesse successivamente replicato e/o prodotto nulla sul punto nonostante fosse stato assegnato un ulteriore termine per il deposito di memorie difensive).
La sospensione cautelare dell'efficacia della deliberazione assembleare - rispetto alla quale il giudizio di merito in ordine alla illegittimità della stessa sia devoluto dallo statuto ad un organo arbitrale - può essere richiesta al tribunale secondo le norme ordinarie, con ruolo vicario e suppletivo, tutte le volte in cui, in concreto, gli arbitri non abbiano la possibilità di intervenire efficacemente con l'esercizio cautelare (ad esempio per la mancata instaurazione del procedimento arbitrale o a causa dei tempi tecnici di costituzione dell'organo), al fine di garantire agli interessati la piena e concreta fruizione del diritto di agire in giudizio ai sensi dell'art. 24 Cost. (norma di cui l'effettività della tutela cautelare costituisce componente essenziale ed immanente al fine di evitare che la durata del processo si risolva in un danno della parte che ha ragione).
La Federazione Italiana Giuoco Calcio è legittimata - ai sensi dell'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91 (recante la disciplina del apporto tra società e sportivi professionisti) - ad esercitare il potere di denuncia al tribunale, di cui all'art. 2409 c.c., rispetto alle gravi irregolarità compiute dagli organi di gestione delle società sportive, costituite nella forma di s.p.a. o di s.r.l., di cui all'art. 10 della medesima legge.
La dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa deve essere recettizia e può essere contenuta anche nell’atto di citazione (o nel decreto ingiuntivo) con cui si richiede l’attuazione delle conseguenze della risoluzione (Nel caso di specie, l’attore aveva minacciato stragiudizialmente di avvalersi della clausola risolutiva espressa, ma non l’aveva mai fatto, nemmeno con l’atto di citazione, con cui si chiedeva soltanto di accertare la risoluzione assertivamente già avvenuta ex art. 1456 c.c. Pertanto, la domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione è stata rigettata).