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Responsabilità degli amministratori, di fatto e di diritto, per atti di mala gestio
La responsabilità connessa al ruolo di amministratore si determina per effetto della nomina da parte dell’organo competente e della successiva...

La responsabilità connessa al ruolo di amministratore si determina per effetto della nomina da parte dell’organo competente e della successiva accettazione di tale nomina da parte del soggetto designato il quale, pertanto, assume l’impegno di adempiere a tutti gli obblighi connessi alla carica e di svolgere la funzione gestoria con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico. Pertanto, (altro…)

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Differenza dei netti patrimoniali e danno da prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale
Quando le scritture contabili sono incomplete e irregolarmente tenute, il danno arrecato dalla prosecuzione dell’attività sociale dopo la perdita del...

Quando le scritture contabili sono incomplete e irregolarmente tenute, il danno arrecato dalla prosecuzione dell’attività sociale dopo la perdita del capitale può essere quantificato con il criterio della differenza tra i patrimoni netti negativi rettificati alla data in cui si è verificata la perdita del capitale sociale e alla data dell’ultimo esercizio, se dopo la perdita la società ha contratto ingenti debiti che non avrebbe contratto qualora fosse stata posta in liquidazione. Il danno riferibile ai sindaci è quello relativo al periodo in cui sono stati in carica, per il quale essi rispondono in solido con gli amministratori. [Fattispecie anteriore all’introduzione del terzo comma dell’art. 2486 c.c., disposta dall’art. 378, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14]

La responsabilità solidale prevista dall’art. 2476, settimo comma, c.c. per i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi presuppone implicitamente che il socio ingeritosi nella gestione non sia anche amministratore della società, perché l’amministratore risponde dei danni cagionati dalla sua condotta già ai sensi dell’art. 2476, primo o sesto comma, c.c., in forza della titolarità del potere-dovere di amministrazione.

I sindaci di s.r.l. rispondono in solido con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, ai sensi dell’art. 2407 c.c. applicabile alla s.r.l. in forza dell’art. 2477, quinto comma, c.c. [nel testo ratione temporis vigente], quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica; in caso di perdita del capitale sociale i sindaci dispongono di specifici poteri ai sensi degli artt. 2482 bis e 2485 c.c., quest’ultimo dei quali prevede la loro istanza al tribunale per l’accertamento della causa di scioglimento se gli amministratori non provvedono senza indugio agli adempimenti di loro competenza.

Viola gli obblighi di cui agli artt. 2476, 2478 bis, 2423 e seguenti, 2482 ter, 2484, 2485 e 2486 c.c. l’amministratore di s.r.l. che consente la prosecuzione dell’attività sociale nonostante la perdita del capitale e il verificarsi della causa di scioglimento e redige bilanci che non forniscono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Il curatore fallimentare è legittimato ai sensi dell’art. 146 l. fall. a esercitare nei confronti degli amministratori sia l’azione sociale di responsabilità per violazione dei doveri imposti dalla legge sia l’azione di responsabilità verso i creditori sociali per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, nonché l’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci.

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Responsabilità dell’amministratore verso il socio per informazioni non trasparenti che inducono nuovi finanziamenti soci
L’amministratore di s.r.l. che fornisce al socio un’informazione non trasparente sui flussi di cassa della società, sui ricavi già maturati...

L’amministratore di s.r.l. che fornisce al socio un’informazione non trasparente sui flussi di cassa della società, sui ricavi già maturati e su quelli attesi, inducendolo a confidare in un rientro dell’esposizione in pochi mesi e a erogare nuovi finanziamenti soci, risponde ai sensi degli artt. 2395 e 2476, comma 6, c.c. del danno corrispondente alle somme così versate, quando il socio [estraneo all’amministrazione] non disponga di elementi conoscitivi migliori e non abbia ancora motivo di dubitare dell’affidabilità dell’amministratore. L’amministratore deve infatti essere in grado di formulare previsioni di budget tendenzialmente accurate su un ragionevole arco temporale e risponde delle affermazioni smentite dai fatti in modo macroscopico e a distanza di pochi mesi.

Le false informazioni dell’amministratore rilevano ai sensi dell’art. 2395 c.c. quando determinano, sul piano causale, il socio o il terzo a compiere un atto per sé pregiudizievole, come investire denaro nella società o concederle un finanziamento; esse devono pertanto normalmente precedere l’atto dispositivo ed essere idonee a indurre effettivamente in errore, avuto riguardo alle conoscenze che il danneggiato ha o può procurarsi con l’ordinaria diligenza circa la situazione economica e finanziaria della società. La rappresentazione ottimistica delle prospettive di una società [in fase di avvio] che ne evidenzi l’aleatorietà non consente a una persona di ordinaria diligenza, tanto più se imprenditore del settore, di fondare un solido affidamento sul conseguimento dei risultati sperati.

Il nesso causale tra le informazioni non trasparenti fornite dall’amministratore e un successivo finanziamento soci viene meno quando, per la distanza temporale tra i due episodi e per il radicale mutamento delle prospettive della società [dopo che le previsioni di crescita e di rimborso si sono rivelate inconsistenti e l’amministratore ha omesso di redigere il bilancio e convocare l’assemblea], il socio disponga di elementi più che sufficienti per dubitare di qualunque informazione proveniente dall’amministratore.

L’inadempimento contrattuale della società di capitali non implica automaticamente la responsabilità risarcitoria dell’amministratore nei confronti del creditore ai sensi dell’art. 2395 c.c., che richiede un quid pluris consistente in un fatto doloso o colposo dell’amministratore che abbia cagionato la lesione del credito, come nel caso di informazioni false o inesatte che abbiano indotto il terzo a effettuare o proseguire forniture alla società, rassicurandolo sulla sua capacità di adempiere.

La consulenza tecnica contabile volta ad accertare la falsità della rappresentazione della situazione economica e finanziaria della società è inammissibile per mancanza di idonea materia di esame quando l’attore non abbia prodotto i bilanci né chiesto tempestivamente l’ordine di esibizione delle scritture contabili. La carenza documentale non può essere superata tramite l’art. 198 c.p.c., perché tale disposizione non deroga al sistema delle preclusioni e non consente la produzione tardiva, durante la consulenza contabile, di documenti concernenti fatti posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni; né vale a superarla l’istanza di esibizione formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, evidentemente tardiva.

L’azione individuale di responsabilità ex art. 2395 c.c. si distingue dall’azione sociale e da quella dei creditori sociali per l’incidenza diretta del danno sul patrimonio del socio o del terzo, e presuppone la lesione di un suo diritto soggettivo patrimoniale che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio sociale; il criterio del danno diretto attiene alle condizioni dell’azione (an debeatur) e non delimita le conseguenze risarcibili ai sensi dell’art. 1223 c.c. Sono pertanto esclusi dall’ambito dell’azione la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della partecipazione, che dipendono dal danno arrecato alla società, mentre può agire ai sensi dell’art. 2395 c.c. il socio indotto ad acquistare partecipazioni da una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, se dimostra che tale rappresentazione è stata determinante per l’acquisto.

L’azione ex art. 2395 c.c. (e art. 2476, comma 6, c.c. per la s.r.l.) ha natura extracontrattuale, perché si fonda sul generico dovere di neminem laedere e non presuppone un rapporto obbligatorio tra amministratore e danneggiato; l’attore deve pertanto provare la condotta dolosa o colposa dell’amministratore, il danno derivatone direttamente e il nesso causale, senza potersi avvalere del regime probatorio dell’art. 1218 c.c.

L’azione sociale di responsabilità esercitata dal singolo socio di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c. e l’azione per danno diretto prevista dal sesto comma della stessa norma hanno titolo, oggetto, natura e regime diversi: nella prima il socio agisce quale sostituto processuale della società, litisconsorte necessaria, e in caso di fallimento la legittimazione spetta al curatore; nella seconda il danneggiato agisce iure proprio, la società non è litisconsorte necessaria e il fallimento non priva il danneggiato della legittimazione. La precisazione dell’attore di avere inteso esercitare soltanto l’azione ex art. 2395 c.c. costituisce limite alla pronuncia del giudice ai sensi dell’art. 112 c.p.c.

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Pagamento senza titolo disposto dall’amministratore di s.r.l. a favore di un terzo non creditore della società
L’amministratore che disponga un pagamento a favore di un terzo che non sia creditore della società, in mancanza di qualsiasi...

L’amministratore che disponga un pagamento a favore di un terzo che non sia creditore della società, in mancanza di qualsiasi causa debendi, e renda così possibile un indebito oggettivo, viene meno sia al dovere generale del neminem laedere sia all’obbligo di gestire i beni sociali nell’interesse della società, perché un simile pagamento si traduce in un arbitrario, e perciò illecito, atto di disposizione dei beni sociali assimilabile alla distrazione, che cagiona alla società amministrata un danno ingiusto pari almeno all’ammontare della somma indebitamente pagata, oltre accessori ed eventuali ulteriori danni da accertare in concreto.

Nell’azione di responsabilità fondata sull’assenza di un valido titolo giustificativo del pagamento disposto dall’amministratore [a favore di altra società da lui stesso amministrata], l’approvazione del pagamento della fattura da parte del consiglio di amministrazione è di per sé inidonea a provare l’effettiva debenza della somma, perché non vale a validare un eventuale pagamento indebito. Il contratto prodotto solo in corso di causa a giustificazione del pagamento, privo di data certa e sottoscritto dall’amministratore per conto di entrambe le società contraenti in situazione di conflitto di interessi, non depone per la genuinità del titolo, perché tali modalità di sottoscrizione non ne garantiscono la conoscenza agli altri soci e amministratori né una datazione certa nei confronti della società.

Quando il contratto invocato a giustificazione del pagamento prevede che le prestazioni siano documentate per iscritto [mediante la trasmissione giornaliera di dati in formato elettronico], la loro effettuazione deve essere provata per iscritto; è inammissibile la prova per testi che confligga con le risultanze contrattuali e con la documentazione prodotta dalla stessa parte che la deduce, mentre la documentazione di formazione unilaterale e priva di data certa è inidonea a dimostrare l’esecuzione delle prestazioni e non è opponibile alle controparti.

Il foro speciale previsto dall’art. 23 c.p.c. si riferisce esclusivamente alle cause fra soci aventi ad oggetto controversie che abbiano a fondamento una questione attinente, direttamente o indirettamente, al rapporto sociale. Esso è quindi inapplicabile all’azione di responsabilità promossa ai sensi dell’art. 2476 c.c. contro l’amministratore, convenuto in tale qualità, anche quando egli rivesta altresì la qualità di socio, perché la controversia intercorre fra soci e amministratore.

Il principio secondo cui gli interessi sulle somme liquidate a titolo risarcitorio decorrono dalla data in cui il danno si è verificato è applicabile solo alla responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, perché ai sensi dell’art. 1219, 2° comma, c.c. il debitore del risarcimento è in mora dal giorno della consumazione dell’illecito. Se l’obbligazione risarcitoria deriva da inadempimento contrattuale [come quella dell’amministratore verso la società], gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale o da altro atto idoneo alla costituzione in mora del debitore, quale la diffida.

In difetto di domanda dei soci attori di rimborso delle spese legali ai sensi dell’art. 2476, quarto comma, c.c., il giudice non deve provvedere al riguardo, trattandosi di diritti lasciati alla disponibilità delle parti; resta impregiudicato il diritto al rimborso, che può essere fatto valere in sede stragiudiziale o con azione autonoma.

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Intenzionalità del socio di s.r.l. responsabile per la prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale
Ai sensi dell’art. 2476, comma 7, c.c. i soci di s.r.l. rispondono in solido con gli amministratori quando abbiano intenzionalmente...

Ai sensi dell’art. 2476, comma 7, c.c. i soci di s.r.l. rispondono in solido con gli amministratori quando abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi. L’intenzionalità si riferisce alla condotta e non al danno, e consiste nella coscienza e volontà di compiere l’atto potenzialmente dannoso con la consapevolezza della sua antigiuridicità, che sussiste quando l’atto è contrario alla legge o all’atto costitutivo o quando l’atto, in sé lecito, è esercitato in modo abusivo per finalità estranee allo scopo pratico posto a fondamento del contratto sociale. Non basta la mera consapevolezza e volontarietà dell’atto, che svuoterebbe la norma di contenuto, né occorre il dolo specifico di arrecare danno, perché tale lettura sarebbe eccessivamente rigorosa e gravosa per i danneggiati anche sul piano probatorio.

Ai fini della responsabilità del socio ai sensi dell’art. 2476, comma 7, c.c. rilevano tutte le manifestazioni di volontà da lui espresse, anche in forme non istituzionali o ufficiose, che rivelino un’ingerenza o un’influenza sulla gestione della società, ivi comprese le determinazioni assunte in assemblea.

In caso di perdita integrale del capitale sociale la ricapitalizzazione, la trasformazione o la messa in liquidazione della s.r.l. ai sensi degli artt. 2482-ter e 2487 c.c. costituiscono atti dovuti e non mere facoltà. I soci che, consapevoli della perdita sin dall’approvazione del bilancio, rinviano ripetutamente tali decisioni consentendo la prosecuzione dell’attività [e ricercando soluzioni alternative, come la cessione dell’azienda o delle quote] rispondono in solido con gli amministratori dell’aggravamento del dissesto, per il periodo compreso tra l’approvazione del bilancio in perdita e la decisione di porre la società in liquidazione.

Risponde dell’aggravamento del dissesto l’amministratore che, a fronte della completa erosione del capitale risultante dal bilancio approvato, omette di accertare la causa di scioglimento e di convocare l’assemblea per la nomina dei liquidatori e prosegue l’attività d’impresa; analoga responsabilità grava sull’amministratore di fatto che non si attivi per avviare la liquidazione, come avrebbe potuto fare ai sensi dell’art. 2485, comma 2, c.c., e contribuisca ad aggravare la situazione della società.

È amministratore di fatto chi, pur privo di investitura formale, si inserisce nella gestione della società impartendo direttive e condizionandone le scelte operative con un’ingerenza sistematica e completa, che non si esaurisca in atti eterogenei e occasionali; la qualifica non è esclusa dalla circostanza che l’attività gestoria sia stata svolta in forza di un asserito incarico di consulenza conferito dall’amministratore di diritto. Sono invece insufficienti la designazione del soggetto come preposto all’attività [di somministrazione] in dichiarazioni rese a fini amministrativi e singoli atti di ingerenza gestionale.

Il danno da illecita prosecuzione dell’attività sociale in presenza di una causa di scioglimento può essere determinato in base al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali quando l’attore abbia allegato inadempimenti dell’amministratore astrattamente idonei a porsi come causa del danno, in linea con l’art. 2486, comma 3, c.c. nel testo introdotto dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; il criterio della differenza tra passivo accertato e attivo liquidato in sede fallimentare può invece essere utilizzato solo come parametro di una liquidazione equitativa, ove logicamente plausibile. La detrazione dei costi di liquidazione presuppone l’allegazione e la prova, da parte dei convenuti, che la società avrebbe potuto essere liquidata in bonis e dell’effettiva sussistenza di tali costi.

Gli amministratori e i soci responsabili dell’aggravamento del dissesto rispondono in solido verso il fallimento, senza ripartizione in base alle partecipazioni al capitale, che potrà rilevare soltanto in sede di regresso.

L’obbligazione di risarcimento del danno, anche se derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, sicché va quantificata tenendo conto, anche d’ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla liquidazione, oltre agli interessi.

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Azione di responsabilità esercitata dal curatore e transazione con uno dei condebitori
In tema di azione sociale di responsabilità esercitata dal curatore, la domanda di accertamento della responsabilità dei soggetti convenuti deve...

In tema di azione sociale di responsabilità esercitata dal curatore, la domanda di accertamento della responsabilità dei soggetti convenuti deve intendersi tacitamente proposta, ancorché non espressamente formulata, in quanto istanza che si pone in rapporto di necessaria connessione con il petitum della condanna al risarcimento. (altro…)

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Sostituzione della delibera di approvazione del bilancio e verifica incidentale della legittimità della delibera sostitutiva
La sostituzione della deliberazione impugnata con altra preclude la declaratoria di invalidità, ai sensi dell’art. 2377, 8° comma, c.c., solo...

La sostituzione della deliberazione impugnata con altra preclude la declaratoria di invalidità, ai sensi dell’art. 2377, 8° comma, c.c., solo se la nuova deliberazione è presa in conformità della legge e dello statuto; se anche la deliberazione sostitutiva è illegittima, la deliberazione precedente deve essere dichiarata invalida. A fronte della sopravvenuta sostituzione, il giudice dell’impugnazione è quindi tenuto a verificare incidenter tantum, ai limitati fini della ratifica-rinnovazione, se la deliberazione sostitutiva sia immune da vizi e abbia rimosso la precedente causa di invalidità, anche se contro di essa non sia stata proposta autonoma impugnativa, senza potersi limitare a dichiarare cessata la materia del contendere.

L’art. 2377, 8° comma, c.c. si applica anche alle deliberazioni nulle, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 2379, 4° comma, c.c., e alle deliberazioni delle società a responsabilità limitata, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 2479-ter, ultimo comma, c.c.

La verifica dell’intervenuta rinnovazione sanante con effetto retroattivo, ai sensi dell’art. 2377, 8° comma, c.c., della delibera di approvazione del bilancio è possibile quando i progetti di bilancio sottoposti alle due assemblee siano stati redatti sostanzialmente nella medesima forma [entrambi in forma analitica, pur se il primo depositato con la codifica del bilancio abbreviato e il secondo redatto secondo uno schema ibrido]. Essa risulta invece problematica quando la società revochi la delibera di approvazione del bilancio in forma abbreviata e ne approvi un altro in forma analitica, perché in tal caso, viste le differenze contenutistiche, alla prima delibera non è più ricollegabile alcun effetto e gli effetti della seconda decorrono soltanto dal momento della sua adozione.

La violazione delle prescrizioni legali in tema di redazione del bilancio ne comporta la nullità. È irregolare il bilancio “misto”, nel quale lo stato patrimoniale e il conto economico siano redatti in forma ordinaria e la nota integrativa in forma ridotta, avvalendosi delle semplificazioni previste per lo schema abbreviato, perché vengono sottratte al fruitore del bilancio informazioni sulle svalutazioni e sugli ammortamenti; l’interesse del socio che giustifica la declaratoria di nullità può attenere anche soltanto alla corretta informazione sulla situazione patrimoniale ed economica dell’impresa.

Ai sensi dell’art. 2434-bis, 1° comma, c.c., ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio rileva che la deliberazione di approvazione del bilancio dell’esercizio successivo non sia intervenuta prima della proposizione dell’impugnazione; l’approvazione del bilancio successivo intervenuta in corso di causa lascia quindi procedibile l’azione.

Costituisce mera emendatio libelli, ammissibile se proposta entro i termini di cui all’art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c., l’estensione dell’impugnazione alla successiva deliberazione avente il medesimo oggetto della precedente [la riapprovazione del medesimo bilancio di esercizio] e fondata sulla medesima causa petendi.

Il tribunale può discrezionalmente assegnare, ai sensi dell’art. 2479-ter, 1° comma, c.c., un termine non superiore a centottanta giorni per l’adozione di una nuova decisione idonea a eliminare le cause di invalidità, quando ciò appaia opportuno in funzione deflattiva del contenzioso e in alternativa alla sostituzione spontanea della deliberazione. L’assegnazione del termine è inopportuna, oltre che dilatoria, quando la delibera [di approvazione del bilancio] sia già stata riapprovata più volte senza alcun risultato deflattivo e i tentativi di conciliazione siano falliti.

La sopravvenienza dei fatti non giustifica allegazioni e produzioni successive alla scadenza dei termini perentori di cui all’art. 183, 6° comma, nn. 1 e 2, c.p.c., perché la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, 2° comma, c.p.c. può essere chiesta solo per decadenze intervenute per causa non imputabile alla parte [mentre è imputabile alla società l’avere atteso l’esito della consulenza tecnica prima di riapprovare il bilancio impugnato].

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Il rapporto tra socio e società cooperativa è estraneo al Codice del Consumo e i riflessi processuali
Nel contenzioso tra il socio e la società cooperativa, il procedimento di negoziazione assistita di cui al d.l. n. 132/2014...

Nel contenzioso tra il socio e la società cooperativa, il procedimento di negoziazione assistita di cui al d.l. n. 132/2014 è condizione di procedibilità della domanda. Non può ritenersi inapplicabile la disciplina sull’obbligatorietà dell’invito alla negoziazione assistita sulla base del rilievo che il rapporto tra il socio e la società cooperativa sarebbe riconducibile a una fattispecie regolata dal Codice del Consumo di cui al d.lgs. n. 206/2005 e pertanto sottratta all’obbligo di invito alla negoziazione assistita.

Infatti, il socio della società cooperativa è parte dell'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale della società di cui fa parte, poiché dall'appartenenza alla cooperativa riceve benefici in termini economici. In particolare, in una cooperativa edilizia di abitazione a proprietà indivisa la finalità della società è l'acquisto e/o la costruzione di abitazioni per i propri soci, i quali ottengono un trattamento economico di favore per l'uso e l'eventuale acquisto dell'abitazione. Lo scopo mutualistico si sostanzia, così, nel conseguimento di un alloggio a un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato.

Nel contesto del fenomeno cooperativo emergono due rapporti:
- il rapporto di società, che comporta l’esercizio in comune tra i soci dell’attività imprenditoriale;
- il rapporto di scambio, che si instaura tra il socio e la cooperativa che gli fornisce l’abitazione a condizioni di vantaggio.
Tali rapporti sono del tutto estranei alla disciplina di cui al Codice del Consumo, che non può pertanto trovare applicazione.

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Responsabilità solidale degli amministratori della controllante ex art. 2497 c.c. e assenza di litisconsorzio necessario
La responsabilità di chi abbia preso parte al fatto lesivo, prevista dall’art. 2497, comma 2, c.c., è solidale con quella...

La responsabilità di chi abbia preso parte al fatto lesivo, prevista dall’art. 2497, comma 2, c.c., è solidale con quella della società che esercita attività di direzione e coordinamento; in applicazione dei principi in materia di obbligazioni solidali, il curatore della società eterodiretta può agire contro gli amministratori della controllante che abbiano partecipato al fatto lesivo senza convenire in giudizio la controllante, perché tra i condebitori solidali non sussiste litisconsorzio necessario.

Quando il curatore abbia transatto con alcuni dei condebitori solidali [amministratori e sindaci] limitatamente alla loro quota interna di responsabilità, la solidarietà si scioglie rispetto ai transigenti e occorre accertare, nel giudizio contro i non transigenti, la quota ideale di responsabilità di tutti i condebitori. Se l’importo pagato dal transigente è inferiore alla sua quota ideale, il debito residuo dei non transigenti si riduce, in applicazione del principio di parità dell’art. 1298 c.c., in misura pari alla quota ideale di chi ha transatto; resta estraneo alla fattispecie l’art. 1304, comma 1, c.c., dettato per la transazione avente a oggetto l’intero debito.

L’acquisto da parte della società di aziende di valore nullo genera un danno pari al prezzo pagato, anche quando la provvista provenga da un finanziamento della controllante, perché le somme erogate, una volta entrate nel patrimonio della controllata, costituiscono un suo cespite attivo. È gravemente negligente l’amministratore che fondi la decisione d’acquisto su una perizia di stima redatta per uno scopo diverso [relazione ex art. 2343-ter c.c. per un conferimento nella controllante], della quale lo stesso autore aveva limitato l’utilizzabilità, perché resta sindacabile la diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione.

Accertata la perdita del capitale sociale rilevante ai sensi dell’art. 2447 c.c., gli amministratori devono procedere immediatamente agli adempimenti previsti dalla norma, che non possono essere sostituiti dalla ricerca di nuovi investitori o finanziatori; la prosecuzione dell’attività sociale nell’attesa dell’esito di tale ricerca espone gli amministratori a responsabilità.

Gli amministratori privi di deleghe rispondono delle conseguenze dannose della condotta degli amministratori delegati qualora siano a conoscenza di dati di fatto tali da sollecitare il loro intervento o abbiano omesso di attivarsi per procurarsi gli elementi necessari ad agire informati, e non vanno esenti da responsabilità adducendo un’insufficiente informazione spontanea da parte degli organi delegati. L’assenza dell’amministratore dalla riunione consiliare che ha deliberato l’operazione dannosa non costituisce un’esimente, perché l’assunzione della carica comporta il dovere minimo di diligenza di controllare le decisioni più incidenti sull’attività sociale, e la sua inerzia gli è addebitabile a titolo di colpa.

Ai fini dell’azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. è irrilevante che i crediti sociali siano anteriori o posteriori all’atto di mala gestio, perché rileva il carattere pregiudizievole dell’atto per il patrimonio sociale nel suo complesso, idoneo a pregiudicare allo stesso modo i creditori anteriori e quelli posteriori.

Nell’azione di responsabilità dei creditori sociali esercitata dal curatore, la prescrizione decorre dalla dichiarazione di fallimento, salvo che l’amministratore alleghi e provi fatti sintomatici di assoluta evidenza dai quali i creditori avrebbero potuto desumere in precedenza l’insufficienza del patrimonio sociale; tale prova è preclusa quando i creditori disponevano soltanto di bilanci non veritieri.

L’autorizzazione del giudice delegato all’esercizio dell’azione ex art. 2497 c.c., intervenuta nel corso del giudizio, opera con effetto ex tunc e supera il difetto di autorizzazione esistente al momento della proposizione della domanda.

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Annullamento della transazione, competenza della Sezione specializzata, negoziazione assistita, rappresentanza processuale e litisconsorzio necessario
La sezione specializzata in materia di impresa è competente non solo per le cause che abbiano ad oggetto il trasferimento...

La sezione specializzata in materia di impresa è competente non solo per le cause che abbiano ad oggetto il trasferimento di partecipazioni sociali, ma anche nelle ipotesi di “diritti inerenti” alle stesse partecipazioni (nel caso di specie il Tribunale, rilevato che (altro…)

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Opponibilità al terzo delle limitazioni statutarie ai poteri dell’amministratore di s.r.l. e annullamento dell’affitto d’azienda
Le limitazioni ai poteri dell’amministratore di s.r.l. risultanti dall’atto costitutivo [quale la riserva ai soci delle decisioni sulla cessione o...

Le limitazioni ai poteri dell’amministratore di s.r.l. risultanti dall’atto costitutivo [quale la riserva ai soci delle decisioni sulla cessione o sull’affitto dell’azienda] sono opponibili al terzo contraente, ai sensi dell’art. 2475-bis c.c., quando si provi che questi abbia intenzionalmente agito a danno della società; il contratto stipulato dall’amministratore senza la prescritta autorizzazione dei soci è in tal caso annullabile. Il dolo del terzo consiste nella coscienza e volontà di stipulare con il rappresentante sfornito di poteri un atto idoneo ad arrecare un danno oggettivo alla società, senza che occorra lo specifico proposito di nuocere, e può essere desunto in via presuntiva [ad esempio dalla partecipazione dell’amministratore al capitale della società contraente e dall’inserimento nel contratto di clausole oggettivamente sconvenienti, preordinate a giustificare il mancato pagamento del canone].

L’amministratore unico revocato dall’assemblea è privo del potere di rappresentare la società, sicché il contratto da lui stipulato in nome di questa dopo la delibera di revoca, di cui era consapevole, è suscettibile di annullamento; la successione temporale tra la delibera di revoca e la stipulazione può essere accertata anche in base a presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell’art. 2729 c.c.

Dei danni cagionati alla società dal contratto stipulato dall’amministratore in suo pregiudizio rispondono in solido l’amministratore, ai sensi dell’art. 2476, 1° comma, c.c., e il terzo contraente, ai sensi dell’art. 2043 c.c. Il mancato guadagno derivante dalla sottrazione dell’azienda e dell’immobile in cui essa è esercitata, non quantificabile con esattezza, può essere liquidato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. come indennità di occupazione, commisurata al canone pattuito per il periodo di indebita detenzione.

Il socio di s.r.l. che promuove l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2476, 3° comma, c.c. agisce come sostituto processuale della società, litisconsorte necessaria, e il risarcimento dei danni al patrimonio sociale spetta alla società; il socio o il terzo possono ottenere il risarcimento in proprio, ai sensi dell’art. 2476, 6° comma, c.c., solo se provano un danno diretto al loro patrimonio individuale, che non sia il mero riflesso del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale.

La sezione specializzata in materia di impresa competente per l’azione di responsabilità promossa contro l’amministratore di s.r.l. è competente, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 168/2003, anche sulle domande relative al contratto di affitto d’azienda proposte contro il terzo contraente. Tale competenza, derivando dalla legge, prevale sul foro previsto dall’art. 21 c.p.c. ed è estranea al divieto di clausole in deroga alla competenza posto dall’art. 447-bis, 2° comma, c.p.c.; è inoltre inapplicabile l’art. 40, 3° comma, c.p.c., che non richiama l’ipotesi di connessione di cui all’art. 33 c.p.c.

La sospensione necessaria del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c. presuppone un rapporto di pregiudizialità giuridica, oltre che logica, che ricorre solo quando la definizione di una controversia costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico dell’altra e deve essere accertata con efficacia di giudicato, allo scopo di evitare un conflitto di giudicati. Il rapporto di pregiudizialità è escluso tra cause pendenti fra soggetti diversi, perché la pronuncia resa in ciascun giudizio non può far stato nei confronti delle parti dell’altro, ed è irrilevante il possibile contrasto fra i soli effetti pratici delle due pronunce.

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Competenza della sezione specializzata sulla manleva pattuita nella cessione di quote sociali
Rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b), D.Lgs. n....

Rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 168/2003, relativo ai procedimenti concernenti il trasferimento delle partecipazioni sociali o ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti, la controversia sulla manleva pattuita nel contesto della cessione di quote sociali, perché tale obbligazione è ancillare alla cessione stessa. Vi rientra altresì, ai sensi della lett. a) della medesima disposizione, la domanda relativa alla rinuncia all’azione sociale di responsabilità nei confronti di un ex amministratore e alla ratifica dei suoi atti; le domande connesse sono comunque attratte nella competenza della sezione specializzata ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 168/2003.

La ripartizione delle controversie tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate in materia di impresa del medesimo tribunale attiene alla mera distribuzione degli affari all’interno dello stesso ufficio giudiziario, e resta estranea alla competenza in senso stretto, perché la sezione specializzata non costituisce un organo giudiziario autonomo distinto dalle sezioni ordinarie; la causa può quindi essere decisa dalla sezione specializzata senza necessità di una previa declaratoria di incompetenza del tribunale ordinario inizialmente adito.

La clausola con cui il cessionario di una partecipazione si accolla, nei rapporti interni con il cedente, tutti gli oneri direttamente o indirettamente riconducibili al trasferimento e all’originaria acquisizione della partecipazione comprende, secondo un’interpretazione letterale e sistematica, anche gli oneri derivanti dall’impegno del cedente a finanziare la società partecipata e dalle garanzie prestate in suo favore, e non soltanto le spese dell’atto di trasferimento.

Il trasferimento della quota non è idoneo a trasferire sull’acquirente l’obbligazione, assunta dal cedente nei confronti della società partecipata, di effettuare un finanziamento, perché la cessione del debito e del contratto ai sensi dell’art. 1407 c.c. presuppone in ogni caso il consenso del creditore, e il debitore non può spogliarsi dell’obbligazione assunta semplicemente cedendo a terzi la posizione sostanziale collegata al debito; simmetricamente, il socio che cede la quota non perde i crediti precedentemente vantati verso la società.

Le limitazioni ai poteri degli amministratori di s.r.l. risultanti dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi ai sensi dell’art. 2475 bis c.c., salvo la prova che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società; a maggior ragione non è opponibile al terzo la deliberazione che sostituisce l’amministratore unico con un consiglio di amministrazione a firma congiunta, se non ancora pubblicata nel registro delle imprese al momento dell’impegno assunto dall’amministratore in nome della società.

Quando, in corso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il credito sia ceduto e il cessionario si costituisca con estromissione del cedente, il decreto va revocato in quanto emesso a favore di un soggetto non più titolare del credito e non più parte del giudizio, e l’opponente va condannato a pagare al cessionario la medesima somma, comprese le spese della fase monitoria, perché il cessionario succede nel credito alle stesse condizioni del cedente, accessori compresi.

La liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. presuppone che la parte abbia assolto l’onere di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del danno; va pertanto rigettata la domanda di risarcimento del danno alla riservatezza [derivante dalla produzione in giudizio di un accordo transattivo] della quale non siano stati neppure allegati gli elementi costitutivi e le conseguenze pregiudizievoli.

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