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Competenza della sezione specializzata sull’esclusione del socio di cooperativa edilizia e sulle domande di rilascio
La domanda di accertamento della legittimità della delibera di esclusione del socio da una cooperativa edilizia a proprietà indivisa appartiene...

La domanda di accertamento della legittimità della delibera di esclusione del socio da una cooperativa edilizia a proprietà indivisa appartiene alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, che è competente anche sulle domande connesse di rilascio dell’alloggio, di pagamento dei canoni di godimento e dell’indennità di occupazione sine titulo. L’art. 3, comma 3, d.l. n. 1/2012, conv. dalla l. n. 27/2012, nell’attribuire alla sezione specializzata le cause che presentano ragioni di connessione con quelle di sua competenza, si riferisce infatti alla connessione oggettiva propria, quale ricorre quando sia proposta una domanda di accertamento con efficacia di giudicato su una questione pregiudiziale.

Nella cooperativa edilizia a proprietà indivisa, presupposto dell’assegnazione in godimento dell’alloggio è lo status di socio; la legittima esclusione del socio moroso, deliberata in conformità allo statuto [previo invito a mettersi in regola con i pagamenti e decorso il termine assegnato], comporta quindi la decadenza dall’assegnazione e l’obbligo di rilasciare l’alloggio. I pagamenti parziali successivi alla delibera di esclusione incidono soltanto sull’ammontare delle somme dovute e lasciano ferma la legittimità della delibera.

L’indennità dovuta dall’ex socio di una cooperativa edilizia a proprietà indivisa per l’occupazione sine titulo dell’alloggio sociale si determina applicando in via analogica il criterio dell’art. 1591 c.c. in materia di locazione, secondo il quale il conduttore in mora nella restituzione è tenuto a corrispondere il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, e comunque in misura corrispondente a quanto la cooperativa avrebbe percepito dall’assegnazione dell’alloggio ad altro socio se l’occupante lo avesse tempestivamente rilasciato.

Sui canoni di godimento e sull’indennità di occupazione, che costituiscono debiti di valuta, sono dovuti gli interessi dalle singole scadenze, mentre la rivalutazione monetaria spetta soltanto se il creditore alleghi e provi il maggior danno derivante dal ritardo.

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Cessazione della materia del contendere
La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie creata...

La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d’ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso. La transazione intervenuta nel corso del giudizio di merito tra le parti determina la cessazione della materia del contendere (21.04.2021).

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Attività di amministratore unico di società pubblica e assenza di diritto al compenso per il dirigente pubblico
Non ha diritto a percepire un compenso per l’attività prestata come Amministratore Unico di società partecipata dall’Amministrazione di appartenenza il...

Non ha diritto a percepire un compenso per l’attività prestata come Amministratore Unico di società partecipata dall’Amministrazione di appartenenza il dirigente pubblico che ricopra tale ruolo unitamente alle proprie funzioni dirigenziali quando la tipologia di incarico ad esso affidato rientra fra le attività connesse al rapporto organico tra il dirigente e l’Amministrazione di appartenenza. In tal caso, infatti, trova applicazione l’art. 24 del t.u. sul pubblico impiego (d.lgs. 30.3.2001 n. 165) che regolamenta il trattamento economico dei dirigenti pubblici e che, al comma 3, prevede il regime di onnicomprensività della retribuzione. (altro…)

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Presupposti dell’azione di annullamento e opponibilità a terzi della delibera dell’organo amministrativo
La proposizione dell’azione di annullamento dell’atto degli amministratori da parte del socio di società di capitali presuppone che la deliberazione...

La proposizione dell’azione di annullamento dell’atto degli amministratori da parte del socio di società di capitali presuppone che la deliberazione impugnata: conservi efficacia fino alla sua rimozione; sia non conforme a legge o statuto; e sia potenzialmente lesiva dei diritti del socio o per lui dannosa in via diretta, senza che sia altresì necessaria la verificazione di un danno effettivo. La regola per cui le limitazioni ai poteri degli amministratori, che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti, non sono, anche se pubblicate, opponibili ai terzi salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società, dettata in tema di società di capitali e applicabile anche alle società cooperative, opera non solo per la rappresentanza processuale, ma anche per la rappresentanza negoziale della società.

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Disposizione di un diritto della società da parte del rappresentante in assenza della c.d. contemplatio domini
Nell’ipotesi in cui il rappresentante legale di una società abbia disposto di un diritto della società senza spenderne il nome,...

Nell’ipotesi in cui il rappresentante legale di una società abbia disposto di un diritto della società senza spenderne il nome, può sussistere manifestazione tacita del rapporto rappresentativo rispetto alla società, con la conseguenza che l’atto di disposizione produce effetti nei confronti della società rappresentata. La rappresentanza, infatti, può essere dedotta da ogni altro elemento da cui risulti che l’attività di tale soggetto si svolge, appunto, in attuazione di un potere rappresentativo a lui conferito; di conseguenza la contemplatio domini può essere manifestata anche con un comportamento del mandatario che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell’altro contraente che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto siano destinati a prodursi direttamente.

La c.d. contemplatio domini non richiede l'uso di formule sacramentali né per l'attività negoziale sostanziale né per quella processuale

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L’obbligo di nuovi versamenti nelle società cooperative deve essere previsto da una clausola statutaria
Non può di regola essere demandato né all’assemblea né tantomeno agli organi della cooperativa il potere di imporre al socio...

Non può di regola essere demandato né all’assemblea né tantomeno agli organi della cooperativa il potere di imporre al socio versamenti in denaro ulteriori rispetto all’iniziale conferimento, salvo che tale potere non sia stabilito da una clausola statutaria per i fini dell’espletamento dell’attività della cooperativa e per il perseguimento dello scopo sociale.

La deliberazione dell’assemblea di una società cooperativa, con cui la maggioranza imponga ai soci nuove prestazioni accessorie, ovvero modifichi quelle previste dall’atto costitutivo non è di per sé nulla per l’impossibilità dell’oggetto, né inesistente per provenienza da un organo sfornito di potere, ma è soltanto impugnabile, se contraria alla legge o all’atto costitutivo, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 2377 c.c.

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Revoca per giusta causa di amministratore di società di persone: ipotesi applicative, compatibilità con ricorso ex art. 700 c.p.c. e operatività della business judgment rule
La giusta causa di revoca dell’amministratore di società di persone di cui all’art. 2259, terzo comma, c.c. viene integrata da...

La giusta causa di revoca dell’amministratore di società di persone di cui all’art. 2259, terzo comma, c.c. viene integrata da qualsiasi evento che integri la violazione degli obblighi propri dell’amministratore e incida negativamente sul carattere fiduciario del rapporto o, comunque, renda impossibile il naturale svolgimento del rapporto di gestione (nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente la giusta causa di revoca dell’amministratore di una s.s. nel caso di mancata preventiva informazione al socio e co-amministratore di una disdetta di un contratto di locazione in essere tra la società ed il proprio conduttore e la successiva opposizione in merito alla stipulazione di un nuovo contratto di locazione).

Non risulta applicabile alle società di persone la disposizione di cui all’art. 2409 c.c., posto che essa trova applicazione solamente in relazione alle società di capitali, anche prive di organo di controllo.

La c.d. business judgment rule, che corrisponde al principio di insindacabilità della gestione da parte degli amministratori opera solo quando gli atti di gestione; (i) sono conformi alla legge e allo statuto sociale; (ii) non sono contaminati da situazioni di conflitto di interesse dei gestori; (iii) sono assunti all’esito di un procedimento di assunzione di informazioni propedeutiche alla decisione gestoria adeguato all’incidenza sul patrimonio dell’impresa; (iv) sono razionalmente coerenti con le informazioni e le aspettative di risultato emerse dal procedimento istruttorio. In mancanza delle predette condizioni, la business judgment rule non opera.

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Sul diritto di ispezione e controllo del socio di S.r.l.
La disposizione dell’art. 2476, co. 2 c.c. ha la funzione di permettere al socio di S.r.l. un controllo sulla società...

La disposizione dell’art. 2476, co. 2 c.c. ha la funzione di permettere al socio di S.r.l. un controllo sulla società e di consentirgli un esercizio consapevole dei propri diritti.

La richiesta del socio deve essere sufficientemente dettagliata; il diritto di consultazione non è limitato ai libri sociali, ma si estende a ogni documento concernente la gestione della società – come, ad esempio, la documentazione amministrativo-contabile e la documentazione più prettamente commerciale – mentre non sono ricomprese elaborazioni contabili non previste dalla legge né relazioni, valutazioni o pareri da parte dell’amministratore.

Sebbene la norma, sul piano letterale, ponga il dovere informativo esclusivamente a carico dell’organo amministrativo, tale dovere sussiste anche in capo al liquidatore, quando la società è in fase di liquidazione.

Sul piano processuale, il diritto di ispezione e controllo può essere fatto valere anche d’urgenza in via cautelare, senza che sia necessaria, a pena di inammissibilità, la prospettazione di una futura azione di merito, trattandosi di un provvedimento cautelare anticipatorio. È sufficiente ad integrare il requisito del periculum in mora l’ingiustificato protrarsi di una situazione di incertezza e di impossibilità per il socio ricorrente di avere libero accesso alla documentazione sociale, posto che il ritardo è di per sé lesivo del diritto potestativo di cui il socio è titolare.

Non è abusiva la condotta del socio ricorrente che abbia presentato reiterate richieste di informazione e di consultazione alla società, qualora la documentazione da quest’ultima già messa a disposizione risulti largamente incompleta e comunque diversa da quella successivamente richiesta in via giudiziale. La circostanza che la società resistente sia in fase di liquidazione rende inconferente la contestazione relativa ad una presunta strumentalizzazione della richiesta da parte del socio per il perseguimento di finalità concorrenziali.

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Somme erogate dai soci alle società da loro partecipate: finanziamento o conferimento?
Secondo quanto generalmente previsto, l’erogazione di somme che i soci effettuano alle società da loro partecipate può avvenire a titolo...

Secondo quanto generalmente previsto, l'erogazione di somme che i soci effettuano alle società da loro partecipate può avvenire a titolo di finanziamento oppure di conferimento. A tal proposito, tra gli elementi che costituiscono indice utile per la qualificazione della fattispecie in un senso o nell'altro, assume rilievo la qualificazione che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio, in considerazione della soggezione del bilancio stesso all'approvazione dei soci. Quanto premesso è stato oggetto di una pronuncia della Suprema Corte, secondo la quale infatti "le qualificazioni che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio diventano determinanti per stabilire se si tratta di finanziamento o di conferimento" (Cass., sez. I, 23/03/2017, n. 7471).

[Nel caso di specie, la somma erogata dal socio-attore nella società convenuta è stata qualificata come finanziamento e non come conferimento, come invece eccepito da controparte, non avendo la medesima parte convenuta provato che i finanziamenti oggetto della nota integrativa del bilancio della società fossero ulteriori e/o diversi rispetto a quello oggetto della controversia.

Inoltre, il Tribunale ha escluso l'applicabilità dell'art. 2467 c.c., la cui norma – rubricata "Finanziamenti dei soci" – enuncia che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società deve essere postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, là ove i finanziamenti siano stati concessi "in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento". Invero, sempre nel caso in esame, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'operatività della postergazione quale fatto impeditivo del rimborso della somma erogata dal socio-attore incombe sulla parte convenuta, la quale, tuttavia, non ha fornito la prova dei seguenti elementi: da un lato, della sussistenza di attuali crediti rispetto ai quali il rimborso richiesto da parte attrice avrebbero dovuto essere postergati; dall'altro, dell'eccessivo squilibrio dell'indebitamento o di una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, fattori questi eventualmente sussistenti al momento della concessione dei finanziamenti].

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La liquidazione coatta provoca la perdita della capacità processuale degli organi societari e l’improcedibilità delle domande giudiziarie di condanna e accertamento del credito svolte in sede ordinaria
La sottoposizione di una società a liquidazione coatta amministrativa determina, per un verso, la perdita della capacità processuale dei suoi...

La sottoposizione di una società a liquidazione coatta amministrativa determina, per un verso, la perdita della capacità processuale dei suoi organi societari e, per altro verso, la temporanea improcedibilità, fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti agli organi della procedura ai sensi degli artt. 201 e ss. L.F., della domanda, sia di condanna che quella di mero accertamento del credito, azionata in sede ordinaria prima dell’inizio della procedura concorsuale da chi si afferma essere creditore della società. Tale improcedibilità, rilevabile d’ufficio anche nel giudizio di Cassazione, è conseguente all’applicazione di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della par condicio creditorum e all’operare del principio secondo il quale tutti i crediti vantati nei confronti dell’imprenditore insolvente devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso.

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Principi in tema di OPA
Nel caso di subentro di un nuovo azionista nel controllo della società, il principio della parità di trattamento tra azionisti...

Nel caso di subentro di un nuovo azionista nel controllo della società, il principio della parità di trattamento tra azionisti ex art. 92 TUF si esprime, assicurando parità di trattamento economico tra il socio di controllo uscente e gli azionisti di minoranza, nei termini previsti dalle disposizioni sulle offerte pubbliche di acquisto e scambio e in particolare sull’OPA obbligatoria prevista agli artt. 105 ss. TUF.

Il meccanismo legale dell’OPA obbligatoria, oltre che ad assicurare un buon funzionamento del mercato finanziario, è destinato a realizzare il soddisfacimento di un interesse in capo ai soci di minoranza della società, i quali possono scegliere se conservare la titolarità delle loro azioni, confidando in un futuro aumento del valore e della redditività delle stesse, o se monetizzarle per beneficiare anch'essi del premio di maggioranza.

La “collusione” tra l'offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o più venditori (art. 106 TUF), circostanza che giustifica un provvedimento di rettifica del prezzo da parte della Consob, può consistere in qualsiasi operazione collegata idonea a recepire, e quindi occultare, parte del valore della cessione.

Nella disciplina dell’OPA, non è configurabile un abuso nella dialettica tra maggioranza e minoranza, in quanto la maggioranza non ha il potere di obbligare gli altri soci, ancorché dissenzienti. Infatti, all’obbligo dell’acquirente di una partecipazione rilevante di promuovere un’offerta pubblica d’acquisto ex art. 106 TUF corrisponde la piena facoltà di scelta di ciascun azionista destinatario dell’offerta se vendere le sue azioni al prezzo fissato oppure conservarle. Dunque, si deve escludere che la negoziazione del pacchetto di controllo, a cui segua un’OPA obbligatoria, possa qualificarsi come condotta abusiva, stante il fatto che tale vendita, pur potendo orientare i corsi di Borsa, non vincola a loro volta gli azionisti di minoranza a vendere, né a vendere al medesimo prezzo.

Il criterio della “ragionevole prevedibilità” di verificazione di una serie di circostanze, finalizzata all’individuazione del perimetro delle “informazioni privilegiate” (la cui definizione al tempo si trovava nell’art. 181 TUF, oggi all’interno dell’art. 7 Regolamento UE n. 596/2014), serve a distinguere le circostanze o gli eventi futuri di cui appare, sulla base di una valutazione globale degli elementi già disponibili, che vi sia una concreta prospettiva che essi verranno ad esistere o che si verificheranno rispetto a notizie generiche, situazioni ancora fluide o dai contenuti indefiniti.

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Rinuncia alla condizione risolutiva apposta a un contratto di cessione di quote di S.r.l.
Secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, la rinuncia alla condizione risolutiva comporta “una modifica contrattuale con rilevante...

Secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, la rinuncia alla condizione risolutiva comporta "una modifica contrattuale con rilevante alterazione rispetto al precedente negozio", che conseguentemente deve essere adottata a mezzo di forma scritta (così Cass. n. 22662/2015).
(altro…)

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