Nonostante l'art. 2476 c.c. non rechi indicazioni in merito all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori di s.r.l., deve ritenersi che questa possa essere esercitata direttamente dalla società previa deliberazione assembleare, di cui all'art. 2393 c.c., quando l'azione sia diretta a far valere la responsabilità degli amministratori per inadempimento degli obblighi imposti dalla legge o dallo statuto.
Qualora il rilievo del difetto di autorizzazione all'esercizio dell'azione non sia officioso ma sia stato eccepito da controparte, l'onere di sanatoria del rappresentato sorge immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., atteso che sull'eccezione di parte è onere di chi ne sia destinatario contraddire (Cass. S.U. n. 4248/2016). (Nel caso di specie, l'ex amministratore convenuto aveva eccepito la mancata previa deliberazione assembleare della s.r.l. unipersonale ad esercitare l'azione di responsabilità, senza che parte attrice avesse successivamente replicato e/o prodotto nulla sul punto nonostante fosse stato assegnato un ulteriore termine per il deposito di memorie difensive).
La sospensione cautelare dell'efficacia della deliberazione assembleare - rispetto alla quale il giudizio di merito in ordine alla illegittimità della stessa sia devoluto dallo statuto ad un organo arbitrale - può essere richiesta al tribunale secondo le norme ordinarie, con ruolo vicario e suppletivo, tutte le volte in cui, in concreto, gli arbitri non abbiano la possibilità di intervenire efficacemente con l'esercizio cautelare (ad esempio per la mancata instaurazione del procedimento arbitrale o a causa dei tempi tecnici di costituzione dell'organo), al fine di garantire agli interessati la piena e concreta fruizione del diritto di agire in giudizio ai sensi dell'art. 24 Cost. (norma di cui l'effettività della tutela cautelare costituisce componente essenziale ed immanente al fine di evitare che la durata del processo si risolva in un danno della parte che ha ragione).
La Federazione Italiana Giuoco Calcio è legittimata - ai sensi dell'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91 (recante la disciplina del apporto tra società e sportivi professionisti) - ad esercitare il potere di denuncia al tribunale, di cui all'art. 2409 c.c., rispetto alle gravi irregolarità compiute dagli organi di gestione delle società sportive, costituite nella forma di s.p.a. o di s.r.l., di cui all'art. 10 della medesima legge.
La dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa deve essere recettizia e può essere contenuta anche nell’atto di citazione (o nel decreto ingiuntivo) con cui si richiede l’attuazione delle conseguenze della risoluzione (Nel caso di specie, l’attore aveva minacciato stragiudizialmente di avvalersi della clausola risolutiva espressa, ma non l’aveva mai fatto, nemmeno con l’atto di citazione, con cui si chiedeva soltanto di accertare la risoluzione assertivamente già avvenuta ex art. 1456 c.c. Pertanto, la domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione è stata rigettata).
L’insanabile dissidio tra i soci di una s.r.l. che conduce a un ricorso per far accertare una causa di scioglimento ex art. 2484 cod. civ., può risolversi nella nomina di un amministratore da parte del Tribunale.
Il procedimento per la revoca giudiziale del liquidatore su domanda di uno o più soci ex art. 2275 co. 2 c.c. e quello di esclusione del socio ex art. 2287 co. 2 c.c. implicano una contrapposizione di interessi che impone il contraddittorio proprio del processo contenzioso e che non può svolgersi con rito camerale.
Nell'ambito della cessione di Veneto Banca a Intesa Sanpaolo, quest'ultima non è succeduta in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla prima secondo la disciplina della cessione volontaria d'azienda ex art. 2560 c.c., ma solamente in quelli indicati dal D.L. n. 99/2017, convertito in legge n. 121/2017 e nell'allegato del relativo contratto di cessione, la cui efficacia verso i terzi è statuita proprio citato Decreto Legge, il tutto in applicazione della normativa speciale dettata in materia di liquidazione coatta amministrativa (come dettagliata ed adeguata al caso di specie dalla predetta normativa). (altro…)
Il pegno costituito in funzione di una obbligazione principale diviene inefficace qualora sia venuta meno l’obbligazione per la quale era stata originariamente prestata tale garanzia.
Il pegno non può essere costituito a favore di un credito non ancora esistente, e tale è da qualificarsi il regolamento concordato fra i coniugi avente ad oggetto la definizione dei loro rapporti patrimoniali in vista di una successiva separazione, che acquista efficacia giuridica e vincola le parti solo con la relativa omologazione. Pertanto, il pegno costituito in relazione a un successivo procedimento di separazione, non manifestando alcun tratto di autonomia rispetto all'obbligazione principale, in virtù del principio di accessorietà diviene inefficace in caso di mancata omologazione dell’accordo di separazione.
14 giugno 2019
E' valida la clausola contenuta nella scrittura privata stipulata tra soci di una s.r.l. secondo la quale la mancata cancellazione delle fideiussioni prestate dal socio a favore della società a seguito della cessione delle quote della stessa costituisce condizione risolutiva espressa del negozio di trasferimento delle quote societarie allo stesso intestate.
Le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali, comprese quindi le norme che regolano l'iscrizione del registro delle imprese.
All'assoggettamento a tali disposizioni deve corrispondere - per un evidente principio di simmetria nel sistema - la cancellazione della relativa iscrizione dal registro delle imprese quando detta sede secondaria risulta chiusa/inesistente. (altro…)
L'azione individuale del socio ex art. 2395 c.c. ha come presupposto un pregiudizio alla sfera patrimoniale del socio che sia immediata conseguenza di una azione o omissione degli amministratori e non il mero riflesso del danno arrecato all'intero patrimonio sociale (e, di conseguenza, al patrimonio del socio in ragione del decremento di valore della propria partecipazione).
Il ricorso per provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto la sospensione dell'efficacia di una deliberazione assembleare è inammissibile per difetto del requisito di residualità della tutela garantita dal procedimento in questione, essendo a quel fine previsto il rimedio tipico della sospensione ex art. 2378 c.c. da chiedersi contestualmente all'impugnazione della deliberazione.