In caso di accertamento della responsabilità per atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c., ai fini del calcolo del danno risarcibile occorre far riferimento alla riduzione degli utili e non a quella dei ricavi poichè ex art. 1223 c.c. il lucro cessante è costituito dal mancato utile netto della società causalmente ricollegabile all'attività dei concorrenti.
Secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 3, d. lgs. 168/2003, la competenza della sezione specializzata in materia di impresa sussiste anche quando la controversia, pur non rientrando nelle ipotesi previste dai primi due commi del suddetto articolo, presenta profili di connessione oggettiva propria con i procedimenti previsti dall'art. 3, commi 1 e 2, d. lgs. 168/2003 (altro…)
L'accertamento della condizione di grave morosità del socio di società cooperativa edilizia determina la sua esclusione dalla società, nonché decadenza dall'assegnazione in godimento dell'alloggio sociale; va inoltre disposta la condanna alla corresponsione dei canoni rimasti impagati e dell'indennità per occupazione sine titulo, oltre interessi.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una s.r.l. nei confronti degli amministratori e del liquidatore della società quando sia raggiunto l'accordo tra le parti; deve essere dunque dichiarato inefficace il sequestro conservativo trascritto sui beni dei convenuti.
Non sussiste in capo al titolare di una piattaforma di videosharing alcun obbligo di preventivo vaglio dell’effettiva titolarità dei diritti d’autore posseduti da parte dei singoli soggetti che caricano i video sullo spazio di memoria a loro messo a disposizione; l’unica ipotesi di responsabilità ipotizzabile in capo al titolare della piattaforma concerne i casi in cui lo stesso sia informato (anche ab origine) dell’illiceità del contenuto dei video caricati; sussiste infatti, in questa evenienza, responsabilità per violazione dei diritti di proprietà intellettuale allorquando il provider, pur specificamente informato, non abbia rimosso i files segnalati dal legittimo titolare del diritto d’autore violato, ovverosia allorquando non venga adempiuto un obbligo specifico di vigilanza a posteriori, sorto a seguito di apposita segnalazione o diffida.
Il titolare della piattaforma non perde il suo carattere neutrale rispetto ai contenuti caricati, ai fini dell’applicabilità delle deroghe di responsabilità previste dagli artt. 16 e 17 D.Lgs. 70/2003, per il solo fatto di attuare operazioni volte alla migliore fruibilità della piattaforma e dei contenuti in essa versati, attraverso -ad esempio- il caso tipico della indicizzazione o dei suggerimenti di ricerca individualizzati per prodotti simili o sequenziali, ovvero quello altrettanto tipico dell’inserzione pubblicitaria e dell’abbinamento di messaggi pubblicitari mirati; in tal caso le clausole di deroga di responsabilità continuano ad operare poiché ci si trova nell’ambito di espedienti tecnologici volti al miglior sfruttamento economico della piattaforma, e non già innanzi a un’ingerenza sulla creazione e redazione del contenuto intermediato; solo se il fornitore di servizi Internet manipola o trasforma le informazioni o i contenuti trasmessi o memorizzati diviene un c.d. hosting attivo e sussiste la piena responsabilità civile secondo le regole comuni.
Al fine dell’attivazione del controllo a posteriori in capo all’ISP è necessaria una diffida specifica contenente gli indirizzi compendiati in singoli url (uniform resource locator), che permettono di identificare in modo univoco un video presente sulla piattaforma; si deve invece escludere che una generica diffida, contenente i soli titoli commerciali dei prodotti audiovisivi, sia idonea a far venire meno la neutralità del gestore e quindi ad attivare la sua responsabilità.
Con riferimento a nuovi caricamenti di video già oggetto di segnalazione mediante url e rimossi, per la titolare della piattaforma sussiste un vero e proprio obbligo giuridico di impedire tali nuovi caricamenti di video già segnalati come violazione del diritto d’autore, essendo ciò pienamente possibile dal punto di vista tecnico. L’obbligo discende dal chiaro disposto normativo dell’art.16 D.Lgs. 70/2003, che stabilisce che il prestatore del servizio non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, ma solo a condizione che non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita; tale conoscenza subentra certamente allorquando un soggetto segnali la violazione del proprio diritto d’autore e non segua una seria rivendicazione da parte del soggetto che ha caricato il video, ovvero allorquando detta rivendicazione difetti del tutto; una volta a conoscenza dell’illiceità, il titolare della piattaforma di videosharing ha l’obbligo di attivarsi e cooperare con il titolare dei diritti d’autore violati al fine di interrompere effettivamente l’illecito denunciato ed evitare la sua perpetuazione.
La disposizione sancita dall’art. 1591 c.c. (danni per ritardata restituzione) costituisce espressione di un principio applicabile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l’utilizzazione del bene dietro corrispettivo, per l’ipotesi in cui il concessionario continui ad utilizzare il bene (altro…)
Il debito per il quale si deve provvedere all’accantonamento a fondo per rischi o oneri deve essere certo o probabile nella sua esistenza. Non si può pertanto ritenere che la sola pendenza di un procedimento civile avente ad oggetto l’accertamento del credito altrui (altro…)
L’azione di impugnazione delle deliberazioni sociali può essere promossa solo dai soci, che devono conservare detta qualifica per tutta la durata del processo, fino alla pronuncia definitiva. Fa eccezione a questa regola l’ipotesi in cui venga impugnata la deliberazione che ha determinato l’esclusione (altro…)
Secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 3, d. lgs. 168/2003, la competenza della sezione specializzata in materia di impresa sussiste anche quando la controversia, pur non rientrando nelle ipotesi previste dai primi due commi del suddetto articolo, presenta profili di connessione oggettiva (altro…)
In tema di domanda di decadenza del marchio per non uso ex artt. 24-26 lett. c) c.p.i. e della prova dell'uso del marchio da parte del titolare, il fatto che il marchio sia affiancato ad altri marchi del titolare non vale ad escludere l'uso con funzione distintiva e non equivale in alcun modo ad un non uso ai fini della decadenza.
Sono nulli, ai sensi degli artt. 12 lett. d) e 25 c.p.i., i segni identici o simili a segni registrati precedentemente se, a causa della forte somiglianza dei segni e dell'identità fra i prodotto e servizi, si può determinare un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. (Nel caso di specie è stato ritenuto che il marchio successivo "SEMPRE IN TESTA PARRUCCHIERI" sia identico al precedente "SEMPRE IN TESTA" giacchè il termine "PARRUCCHIERI" aggiunto nella registrazione successiva è da ritenersi meramente descrittivo per il settore merceologico di registrazione ed uso del marchio).
Sono nulli i segni identici registrati per beni e servizi affini, se a causa della forte somiglianza del segno successivo rispetto al segno registrato in precedenza e dell’affinità fra i servizi, si può determinare un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni (Nel caso di specie è stato ritenuto che i servizi di formazione e di gestione di parrucchieri sono affini ai servizi di bellezza e saloni di parrucchiere, in quanto sono ricercati e acquistati dal pubblico in forza di motivazioni identiche o quanto meno tra loro strettamente correlate, tali per cui la affinità funzionale esistente tra questi beni o prodotti e tra i relativi settori merceologici induca il consumatore naturalmente a ritenere che essi provengano dalla medesima fonte produttiva).
L'indagine sulla ricorrenza della affinità tra prodotti non è vincolata al riscontro della inclusione, o meno, dei prodotti nella medesima classe merceologica fra quelle elencate dalla tabella, in quanto le indicazioni di tale tabella non hanno carattere tassativo e perseguono finalità prevalentemente fiscali.
In tema di accertamento della concorrenza sleale c.d. confusoria, quando un marchio è dotato di forte capacità distintiva e individualizzante, le minime variazioni introdotte non sono sufficienti ad evitare il pericolo di confusione.
Ai sensi dell'art. 25 lett. a) c.p.i., è nullo per mancanza del requisito di novità ex art. 12 lett. a) c.p.i., il marchio registrato costituito da un segno che alla data del deposito della domanda risulti essere identico o simile ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se (altro…)
E' legittima l'esclusione dalla società cooperativa edilizia disposta, ai sensi di statuto, nei confronti di un socio per grave morosità, con conseguente decadenza del diritto di assegnazione in godimento dell'alloggio sociale e la condanna (altro…)