Nel giudizio vertente sull'esclusione del socio di Società Cooperativa a Proprietà Indivisa, e della conseguente decadenza dall'assegnazione in godimento dell'alloggio sociale, le domande di rilascio dell’immobile, di pagamento dei canoni e dell’indennità per occupazione sine titulo, sono da considerarsi connesse alla domanda vertente sul rapporto societario, ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.L. n. 1/2012, e perciò di competenza delle Sezioni Specializzate in Materia di Impresa.
Le opere del disegno industriale possono usufruire della tutela del diritto d’autore sempre che presentino di per sé, da un lato carattere creativo, da riconoscersi alle forme che costituiscono una personale rappresentazione dell’autore, dall’altro carattere artistico, che si risolve in una originalità più spiccata di quella delle forme simili presenti sul mercato, con una prevalenza del valore artistico sull’utilità pratica dell’opera, da valutarsi anche alla stregua del riconoscimento collettivo soprattutto negli ambienti artistici.
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Il requisito dell’attività inventiva o novità intrinseca ha la funzione di selezionare tra ciò che è nuovo ciò che si differenzia in maniera qualificata dallo stato della tecnica. Tale requisito segna il confine tra ciò che appartiene al divenire normale del settore e che potrebbe essere realizzato da qualsiasi operatore (e quindi non merita la privativa) e ciò che è frutto di una idea che supera le normali prospettive di evoluzione del settore e che, non essendo alla portata dei tanti che (altro…)
Il principio di libertà di concorrenza e iniziativa economica tollera restrizioni solo per l’esistenza di privative brevettuali (limitate nel tempo) o per ragioni concorrenziali (tendenzialmente perpetue) ma in tal caso attinenti solo a modalità sleali di svolgimento. Scaduta la privativa brevettuale su un determinato oggetto, tutte le caratteristiche di utilità di esso divengono liberamente utilizzabili e non solo alcune mentre restano suscettibili di tutela per il divieto di imitazione servile soltanto gli aspetti formali che siano dotati di capacità distintiva ed al tempo stesso superflui, tecnicamente insignificanti, arbitrari e capricciosi. La protezione garantita dall’ordinamento tramite la brevettazione (anche in relazione ai brevetti scaduti) non si rivolge all’idea astratta, ma alle forme di realizzazione dell’idea stessa, forme che possono essere tutte liberamente utilizzate una volta scaduta la privativa, essendo a quel punto lecita (e non in via di principio scorretta) la conquista di clientela rimessa alla fisiologica competizione sul mercato.
La nuova disciplina sulla tutela dei disegni e modelli conferma – anche in sede giurisprudenziale – il ben noto e giustificato disfavore legislativo per monopoli perpetui anche sui valori sostanziali.
Il design comunitario è disciplinato dal RDC Ce 2002 n. 6 che - per quanto riguarda la competenza giurisdizionale - all’art. 82 prevede che: (i) i procedimenti derivanti dalle azioni e dalle domande giudiziali relative ai disegni e modelli comunitari devono essere proposte dinnanzi ai Tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha domicilio o, se non ha domicilio in uno degli Stati membri, nello Stato in cui ha una stabile organizzazione; (ii) se il convenuto non ha né il domicilio né una stabile organizzazione in uno degli Stati membri, tali procedimenti possono essere proposti dinanzi ai Tribunali dello Stato membro in cui l’attore ha il domicilio o, se quest’ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione; (iii) i procedimenti in materia di azione di contraffazione e le domande riconvenzionali di nullità sollevate in relazione ad una azione di contraffazione possono anche essere avviati dinnanzi al Tribunale dello Stato membro in cui l’atto è stato commesso o minaccia di essere commesso.
L’art. 79 dello stesso RDC esclude poi l’applicazione dei criteri di cui all’art. 5 della Convenzione di Bruxelles (ora art. 7 del Regolamento Ue 1215/2012) in materia di design comunitario. La Corte di Giustizia ha affermato che risulta dallo stesso tenore letterale dell’art. 82 del regolamento n.6/2002 che le azioni di accertamento di insussistenza di una contraffazione di cui all’art. 81, lettera b) di tale regolamento, quando il convenuto ha il proprio domicilio in uno Stato membro dell’Unione europea devono essere proposte dinanzi ai tribunali dei disegni e modelli comunitari di tale Stato membro, a meno che non vi sia proroga di competenza ai sensi dell’art. 23 o dell’art. 24 del regolamento n. 44/2001, disposizioni, quest’ultime, che hanno sostituito gli articoli 17 e 18 della convenzione di Bruxelles (Proroga di competenza pacificamente non sussistente nel caso di specie). Inoltre l’art. 82 del regolamento n. 6/2000 deve essere interpretato nel senso che le azioni di accertamento dell’insussistenza di contraffazione di cui all’art. 81, lettera b), di tale regolamento, quando il convenuto ha il proprio domicilio in uno Stato membro dell’Unione Europea, devono essere proposte dinanzi ai Tribunali dei disegni e modelli comunitari di tale Stato membro, a meno che non vi sia proroga di competenza ai sensi dell’art. 23 o dell’art. 24 del regolamento n. 44/2001, e salvo i casi di litispendenza e connessione previsti dai suddetti regolamenti.
Infine l’art. 5, punto 3 del regolamento n. 44/2001 ha sostituito l’art. 5, punto 3, della convenzione di Bruxelles e l’applicazione di tale disposizione ai procedimenti derivanti dalle azioni e domande di cui all’art. 81 del regolamento n. 6/2002 è esclusa dall’art. 79, paragrafo 3, lettera a), di tale Regolamento.
Dunque, secondo la Corte di Giustizia qualora le domande di accertamento di abuso di posizione dominante e di concorrenza sleale siano proposte sulla scia di un’azione di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione di un disegno o modello comunitario e contestino sostanzialmente al titolare di tale disegno o modello di opporsi alla produzione, da parte di colui che agisce per l’accertamento di una contraffazione, di repliche del suddetto disegno o modello, la determinazione del giudice competente deve fondarsi, per l’intera controversia, sul regime di competenza istituito dal regolamento n. 6/2002.
La regola di competenza prevista dall’art. 5 punto 3, del regolamento 44/2001 non è applicabile alle domande di constatazione di abuso di posizione dominante e di concorrenza sleale connesse a un’azione di accertamento di insussistenza di una contraffazione di un disegno o di un modello comunitario, nei limiti in cui accogliere tali domande presuppone l’accoglimento di tale azione di accertamento dell’insussistenza della contraffazione.
Dunque, secondo l'insegnamento della Corte è possibile concludere che quando vi è connessione tra le domande di accertamento negativo della contraffazione e della concorrenza sleale, la determinazione del giudice competente deve essere fondata, per l’intera controversia, sul regime di competenza di cui al RDC 2002 n. 6.
Le richieste di pagamento di fatture emesse per rimborso spese e prestazioni professionali rese in materia di proprietà industriale e quelle di risarcimento danni collegati alle predette prestazioni professionali non (altro…)
Le ipotesi previste dall'art. 97 della legge n. 633 del 1941, nelle quali l’immagine della persona ritrattata può essere riprodotta senza il consenso della persona stessa, sono giustificate dall'interesse pubblico all'informazione, con la conseguenza che, avendo carattere derogatorio del diritto all'immagine, sono di stretta interpretazione: il predetto interesse pubblico non ricorre ove siano pubblicate immagini tratte da un film e la pubblicazione avvenga in un contesto diverso da quello proprio dell’opera cinematografica e della sua commercializzazione.
L’illecito utilizzo della immagine altrui, ai sensi dell’art. 10 c.c., infatti, si configura quando la sua divulgazione, in fotografia o in filmati pubblici, non trova ragione in finalità di informazione, ma nello sfruttamento - in difetto di consenso dell’interessato - commerciale o pubblicitario. Non è mai ammissibile la diffusione non assentita dell’immagine altrui laddove la stessa sia avvenuta per finalità di lucro, per esempio finalità pubblicitarie e promozionali, venendo in tal caso evidentemente a mancare l’interesse pubblico alla divulgazione prevista dall'art. 97 l. n. 633 del 1941. Con specifico riguardo all'utilizzazione commerciale o pubblicitaria dei fotogrammi di un film ritraenti l’immagine di un celebre attore, si ribadisce che, in mancanza del consenso dell’interessato, una tale utilizzazione è illecita anche se non reca offesa ai diritti della personalità di quest’ultimo.
I danni patrimoniali e quelli morali derivanti dall'illecita utilizzazione pubblicitaria dell’identità personale di un personaggio noto possono essere fatti valere dagli eredi. In particolare, l’illecita pubblicazione dell’immagine altrui obbliga innanzitutto al risarcimento dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della pubblicazione e, ove non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa avuto riguardo al vantaggio economico presumibilmente conseguito dall'autore dell’illecita pubblicazione in relazione alla diffusione del mezzo sul quale la pubblicazione è avvenuta, alle finalità perseguite e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione. Nell'utilizzazione dell’immagine di persona notoria, in mancanza di consenso, si prefigura responsabilità extracontrattuale derivante dall'annacquamento dell’immagine per la perdita di valore commerciale della stessa.
[Nel caso di specie, l’annacquamento dell’immagine della sig.ra Audrey HEPBURN si evince agevolmente dalle fotografie delle magliette prodotte dalle parti attrici, dove la sig.ra Audrey HEPBURN viene ritratta con il dito medio alzato o ricoperta di tatuaggi o, ancora, con grandi palloncini di gomme da masticare in bocca. Infine, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., agli attuali attori va riconosciuto anche il danno non patrimoniale - unitariamente inteso - subito in conseguenza del grave abuso del diritto all'immagine, dell’illecito trattamento dei dati personali e dalla particolarmente invasiva interferenza nella vita privata.
La mancata partecipazione al primo incontro di mediazione, se non fondata su un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri dell’assolutezza e della non temporaneità o su un dissenso consapevole, informato e motivato, equivale ad assenza ingiustificata nonostante la preventiva comunicazione delle ragioni della decisione di non prendervi parte. Quindi, la condotta della parte che non si reca al primo incontro di mediazione e si limita a rappresentare per iscritto all’organismo di mediazione la decisione di non partecipare allo stesso, eventualmente anche illustrandone le ragioni, va interpretata alla stregua di una assenza ingiustificata della parte invitata, che la espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano processuale che su quello pecuniario, previste dall’art. 8, comma 4 bis, del D.lgs.. n. 28/2010.]
Dal valore di rimborso della partecipazione liquidato al socio di s.r.l. recedente, ai sensi del'art. 2473 cod. civ., debbono essere dedotti gli acconti dividendi lordi successivi al recesso che siano stati percepiti e trattenuti dal socio medesimo. (altro…)
La domanda di pagamento formulata da parte di una cooperativa nei confronti dei propri soci, per ottenere il pagamento di crediti derivanti da ristorni negativi, rientra nella competenza delle Sezioni specializzate in materia di Impresa. (altro…)
Il Tribunale aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la rinuncia alla condizione contrattuale (nello specifico una condizione risolutiva espressa) comporta una modifica contrattuale "con rilevante alterazione rispetto al precedente negozio" e in quanto tale (altro…)
La disciplina dell'art. 2437, co. 3, c.c., in forza del richiamo di cui all'art. 2519, deve ritenersi applicabile anche alle cooperative Confidi. (altro…)
Nelle Cooperative a proprietà indivisa, le singole unità immobiliari sono assegnate ai soci in godimento, senza trasferire a questi la proprietà. Il presupposto necessario e sufficiente per poter ottenere in godimento l'alloggio è lo status di socio della cooperativa. Ne consegue che (altro…)
La sezione specializzata in materia di impresa è competente a decidere le controversie relative alla legittimità dell'esclusione di un socio di cooperativa (e, quindi, all'eventuale estinzione del rapporto societario) nonché alle domande connesse di accertamento e di condanna. (altro…)