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Momento genetico del credito del socio e requisiti per la sua postergazione
Perché si possa applicare il regime della postergazione le condizioni di cui all’articolo 2467 devono sussistere al momento in cui...

Perché si possa applicare il regime della postergazione le condizioni di cui all’articolo 2467 devono sussistere al momento in cui vengono posti in essere gli atti costitutivi del finanziamento – o comunque dell’operazione generativa di credito del socio.

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Principi in tema di responsabilità di amministratori e liquidatori di società di capitali verso i creditori sociali
Per l’accoglimento dell’azione di responsabilità dell’amministratore per danni cagionati ai creditori sociali ex art. 2476 c.c. si richiede che il...

Per l’accoglimento dell’azione di responsabilità dell’amministratore per danni cagionati ai creditori sociali ex art. 2476 c.c. si richiede che il creditore dimostri la commissione di azioni od omissioni che abbiano arrecato pregiudizio all’integrità del patrimonio sociale e lo abbiano reso insufficiente al soddisfacimento del credito. Il risultato negativo di esercizio o l’insufficienza del patrimonio sociale non sono conseguenza immediata e diretta della mancata o dell’irregolare tenuta delle scritture contabili o della non veridicità del bilancio, ma del compimento da parte dell’amministratore di un atto di gestione contrario ai doveri di diligenza, prudenza, ragionevolezza e corretta gestione. L’amministratore deve sì dare conto di tale atto di gestione nelle scritture contabili e nel bilancio di esercizio, ma laddove ometta tale rilevazione non è necessariamente detto che sussista una perdita di gestione né che quest’ultima, laddove esistente, dipenda dall’irregolarità della tenuta dei registri contabili e della documentazione che l’impresa ha l’obbligo di conservare. In quest’ottica, è onere del creditore che afferma l’esistenza di una responsabilità dell’amministratore allegare specificamente e dimostrare l’atto o gli atti contrari ai doveri gravanti sull’amministratore, l’esistenza di tale atto, il suo carattere doloso o colposo e la sussistenza del danno al patrimonio sociale e la conseguente insufficienza di quest’ultimo a soddisfare le ragioni creditorie. Similmente, per configurare una responsabilità per la mancata attivazione di procedure concorsuali è necessaria una specifica allegazione della sussistenza dei presupposti per l’accesso a rimedi previsti dalla legge fallimentare e/o dal codice della crisi d’impresa ovvero una specifica individuazione della procedura concorsuale a cui la società avrebbe potuto accedere.
La responsabilità del liquidatore ex art. 2495 c.c. è una responsabilità extracontrattuale, che presuppone la dimostrazione da parte del creditore: a) della sua qualità; b) della violazione da parte del liquidatore dei doveri impostigli dalla legge o dallo statuto; c) della sussistenza della colpa e del dolo; d) del nesso di causalità tra la condotta illecita e il danno asseritamente sopportato. Per configurare una responsabilità del liquidatore, pertanto, è necessario che il creditore ricorrente dimostri che in fase di liquidazione la società era sufficientemente capiente per soddisfare del tutto o in parte il credito di cui è titolare e che lamenta non essere stato saldato dal liquidatore oppure che il liquidatore ha tenuto una condotta dolosa o colposa, commissiva o omissiva, con la quale non ha recuperato o conservato del patrimonio attivo anche nell’interesse dei creditori, quali ad esempio il compimento di atti distrattivi o dissipativi o il pagamento di creditori in violazione della par condicio creditorum.

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Sulla competenza arbitrale nell’azione di sequestro conservativo nei confronti degli amministratori
L’art. 3, comma 52, d.lgs. 10 ottobre, 2022, n. 149 ha modificato l’art. 818 c.p.c. introducendo l’attribuzione di poteri cautelari...

L’art. 3, comma 52, d.lgs. 10 ottobre, 2022, n. 149 ha modificato l’art. 818 c.p.c. introducendo l’attribuzione di poteri cautelari agli arbitri, laddove, invece, la previgente formulazione dell’art. 818 c.p.c. non consentiva agli arbitri di concedere sequestri né altri provvedimenti cautelari. Alla luce di quanto indicato all’art. 1, comma 15, lettera c), l. 26 novembre 2021, n. 206 e tenuto altresì conto del fatto che l’arbitrato irrituale ha natura solo negoziale, il nuovo art. 818 c.p.c. va interpretato nel senso che la facoltà di concedere provvedimenti cautelari [nel caso di specie, un sequestro conservativo] possa essere attribuita ai soli arbitri rituali. Inoltre, il nuovo assetto normativo riconosce il potere cautelare agli arbitri rituali unicamente qualora vi sia una espressa volontà delle parti in tal senso, che deve formare oggetto di una pattuizione ulteriore rispetto a quella di deferire agli arbitri la risoluzione del merito della controversia.

 

L'azione sociale di responsabilità nei confronti del direttore generale di una società di capitali che, conformemente allo statuto, agisca nell'ambito delle deleghe conferitegli dal consiglio di amministrazione, non si differenzia da quella avverso un amministratore esecutivo.

 

L'azione di responsabilità sociale promossa contro gli amministratori di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi. Sul convenuto incombe, invece, l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti. Ai fini della risarcibilità del preteso danno, l'attore, oltre ad allegare, in modo specifico, l’inadempimento dell’amministratore, deve anche allegare e provare l’esistenza di un danno concreto al patrimonio sociale e la riconducibilità del danno al fatto dell’amministratore inadempiente, quand’anche cessato dall’incarico: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente illecita o inadempiente. La società è quindi tenuta a provare la sussistenza del nesso causale tra la condotta illecita denunciata e il danno lamentato ed è altresì tenuta a dimostrare l'entità del danno stesso.

 

Ove si deduca la conclusione di un contratto in conflitto di interessi, non basta che il terzo abbia un interesse diverso o anche contrario a quello della società – situazione che può porsi, di regola, per i contratti sinallagmatici, ove al vantaggio economico prodotto da una condizione contrattuale per una parte corrisponde specularmente una minore convenienza per l’altra – dovendo essere interessi fra loro incompatibili e fare difetto i presupposti per addivenire a quel regolamento contrattuale, in quanto l’accordo non risponda a nessun interesse della società e sia per essa pregiudizievole. L’onere della prova incombente in capo a parte ricorrente non si esaurisce quindi nella prova dell’atto compiuto dall’amministratore, ma investe anche gli elementi di contesto dai quali è possibile dedurre che lo stesso implichi violazione del dovere di lealtà o di diligenza.

 

All’amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell’amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società.

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Azione di responsabilità contro gli amministratori per atti di natura distrattiva: natura e ripartizione dell’onere della prova
L’azione di responsabilità sociale promossa contro gli amministratori di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l’attore provare...

L’azione di responsabilità sociale promossa contro gli amministratori di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l’attore provare la sussistenza delle violazioni contestate ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sul convenuto l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti. È altresì onere dell’attore quello di provare la sussistenza e l’entità del danno lamentato.

Nell’azione di responsabilità sociale promossa dal curatore della società fallita, qualora sia contestato all’amministratore il compimento di atti di natura distrattiva, è onere del curatore dimostrare l’avvenuto prelievo o pagamento di somme, e quindi la diminuzione del patrimonio sociale, ed allegare che tali prelievi siano rimasti privi di giustificazione alcuna o comunque che siano stati effettuati per finalità che si assumono essere estranee ai fini sociali in favore dell’amministratore o di soggetti terzi, essendo onere dell’amministratore quello di provare la destinazione a fini sociali delle somme oggetto di contestazione. L’amministratore ha infatti l’obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione dei beni presenti nel patrimonio con la conseguenza che dalla mancata dimostrazione può essere legittimamente desunta la prova della loro distrazione od occultamento.

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Azione sociale di responsabilità: natura, onere della prova e dies a quo della prescrizione
L’azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l’attore...

L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti.

Il termine prescrizionale dell'azione di responsabilità contro gli amministratori decorre, ai sensi dell’art. 2935 cc, dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e quindi, nel caso di illecito aquiliano ex art. 2043 cc, dal momento in cui il fatto illecito si sia perfezionato ed il danno si sia verificato nella sfera giuridica del soggetto danneggiato e risulti percepibile da quest’ultimo. Nel caso in cui il danno patito dalla società sia conseguente all’accertamento giurisdizionale della fondatezza di una pretesa risarcitoria vantata da un terzo nei suoi confronti, e della conseguente pronuncia di condanna, la decorrenza della prescrizione coincide dunque con la data di pubblicazione della sentenza definitiva.

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La sospensione cautelare della delibera di approvazione del bilancio d’esercizio
Nell’ambito del ricorso volto a sospendere, sino alla definizione del giudizio di merito, l’efficacia, gli effetti e l’esecuzione della delibera...

Nell'ambito del ricorso volto a sospendere, sino alla definizione del giudizio di merito, l’efficacia, gli effetti e l’esecuzione della delibera di approvazione del bilancio di una s.r.l., in una comparazione fra l’interesse della società a esporre all’esterno un bilancio, comunque vero, e l’interesse dell’attrice a ottenere chiarezza sul bilancio (vero) a costo di eliderlo totalmente, non può che prevalere il primo. In forza della sospensiva della delibera di approvazione del bilancio la società infatti opererebbe senza il bilancio. La sospensione della delibera sarebbe tale da esporre la società a rilevanti dubbi e riserve da parte degli operatori del mercato.

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Falsus procurator di s.r.l. e condizioni di operatività del principio dell’affidamento incolpevole
Il principio dell’apparenza del diritto e dell’affidamento, traendo origine dalla legittima – e quindi incolpevole – aspettativa del terzo di...

Il principio dell’apparenza del diritto e dell’affidamento, traendo origine dalla legittima - e quindi incolpevole - aspettativa del terzo di fronte a una situazione ragionevolmente attendibile (ancorché non conforme a realtà) non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni, non è invocabile nei casi in cui la legge prescriva speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l’ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell’altrui potere, come accade nel caso di organi di società di capitali regolarmente costituiti, salvo che si tratti di potere che possa sussistere indipendentemente dalla sua regolamentazione statutaria e possa essere conferito per determinati atti e senza particolari formalità.

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Abuso della maggioranza: presupposti ed effetti
Sono abusive le decisioni dei soci maggioritari che si palesano dettate dal solo intento di danneggiare indebitamente la minoranza, nella...

Sono abusive le decisioni dei soci maggioritari che si palesano dettate dal solo intento di danneggiare indebitamente la minoranza, nella indifferenza dell’utilità sociale (concetto quest’ultimo spesso di difficile definizione, talora dubitandosi della configurabilità di un interesse proprio della società). L’abuso, costituendo violazione dell’obbligo di esercitare i diritti sociali secondo buona fede, costituisce causa di illegittimità della decisione così ottenuta. L'abuso richiede dunque che si possa dire - sulla base di indici solitamente presuntivi - che la maggioranza abbia agito al solo scopo di ledere la minoranza nei suoi diritti partecipativi.

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Criteri interpretativi delle delibere assembleari e natura consensuale del contratto di sottoscrizione
I canoni dell’interpretazione del contratto possono essere presi a riferimento anche per le delibere assembleari [nel caso di specie, il...

I canoni dell’interpretazione del contratto possono essere presi a riferimento anche per le delibere assembleari [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto erroneo considerare isolatamente e parzialmente il contenuto della delibera, poiché metodo interpretativo in violazione del principio per cui ciascuna parte dell’atto deve essere interpretata sistematicamente, ossia alla luce del tenore complessivo della delibera in cui è inserita e tenendo conto degli altri contenuti dell’atto (applicando, mutatis mutandis, l'art. 1363 c.c.)].

La sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale è un contratto consensuale e non reale, che si perfeziona con la mera dichiarazione di volontà del socio di aderire all’aumento e non con il versamento della somma corrispondente.

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Responsabilità degli amministratori: natura dell’azione proposta dalla curatela, obblighi di diligenza e amministratore di fatto
L’azione di responsabilità proposta dal curatore della liquidazione giudiziale ex art. 255 c.c.i. compendia sia l’azione sociale di responsabilità prevista...

L'azione di responsabilità proposta dal curatore della liquidazione giudiziale ex art. 255 c.c.i. compendia sia l'azione sociale di responsabilità prevista dall'art. 2476, primo e terzo comma, c.c. sia l'azione di responsabilità proponibile dai creditori ai sensi dell'articolo 2476, sesto comma, c.c. contro gli amministratori ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, patrimonio visto unitariamente come garanzia sia per i soci che per i creditori sociali. Ne consegue che il curatore della liquidazione giudiziale, nel proporre l’azione di responsabilità contro gli amministratori, potrà senz’altro invocare le agevolazioni probatorie che derivano dalla natura contrattuale della responsabilità degli amministratori verso la società, e quindi limitarsi a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa (ossia che il soggetto ha ricoperto la carica di amministratore nel periodo in cui è avvenuto il fatto illecito) e ad allegare specificamente la violazione, essendo poi onere dell’amministratore dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi di diligenza.

Non risponde a diligenza la condotta dell'amministratore che non adempie gli obblighi tributari e previdenziali, dando preferenza all'adempimento di altre obbligazioni giacché così operando finisce con l'utilizzare il mancato versamento dei tributi quale fonte di finanziamento improprio dell'attività di impresa, esponendo la società a maggiori oneri per sanzioni e accessori.

La nozione di amministratore di fatto postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione e l’inserimento del soggetto nella gestione dell’impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società, anche in assenza di una qualsivoglia investitura. A tal fine, pur non essendo necessario l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, lo svolgimento dell’attività gestoria deve avvenire in modo sufficientemente sistematico e non può esaurirsi nel compimento di alcuni atti aventi carattere eterogeneo, episodico o occasionale. La prova della posizione di amministratore di fatto implica, dunque, l’accertamento della sussistenza di una serie di indici sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, tipizzati dalla prassi giurisprudenziale, quali il conferimento di deleghe in favore dell’amministratore di fatto in fondamentali settori dell’attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la costante assenza dell’amministratore di diritto, la mancata conoscenza di quest’ultimo da parte dei dipendenti, il conferimento di una procura generale ad negotia, quando questa, per l’epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l’attribuzione di autonomi ed ampi poteri, sia sintomatica dell’esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico od occasionale, ma con caratteri di sistematicità e completezza.

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Responsabilità degli amministratori: prescrizione dell’azione esercitata dal curatore e quantificazione del danno secondo il metodo dei c.d. netti patrimoniali
L’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c., pur quando promossa dal...

L'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c., pur quando promossa dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l.fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 della l.fall., derivante, "in primis", dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza. Il principio riguardante l’individuazione del dies a quo può trovare applicazione anche con riferimento alla liquidazione giudiziale. L'azione sociale di responsabilità, pur quando sia esercitata dal curatore del fallimento, si prescrive nel termine di cinque anni, con decorrenza dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all'esterno, manifestandosi nella sfera patrimoniale della società; il decorso del termine rimane, peraltro, sospeso, a norma dell'art. 2941, n. 7, c.c., fino alla cessazione dell'amministratore dalla carica.

Il pagamento dei tributi e degli oneri fiscali rappresenta un obbligo per gli amministratori; in caso di inadempimento, il danno subito dalla società non può essere parametrato all’entità dell’imposta o del contributo omesso, atteso che la società sarebbe stata comunque obbligata a sopportarne il costo, ma deve essere commisurato alle sanzioni comminate dall’amministrazione finanziaria e agli interessi maturati successivamente alla scadenza del termine legalmente previsto, atteso che tali esborsi sarebbero stati evitati se l’amministratore, utilizzando l’ordinaria diligenza, avesse assolto regolarmente i propri obblighi. È fatta salva la possibilità per l’amministratore convenuto di eccepire e provare di non aver potuto pagare, pur avendo impiegato la dovuta diligenza, in ragione dell’incapienza finanziaria o patrimoniale della società.

L’art. 2486 c.c., come novellato con la riforma della crisi di impresa (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), al terzo comma prevede i criteri di liquidazione presuntiva del danno nelle azioni di responsabilità aventi ad oggetto la violazione da parte degli amministratori dell'obbligo di eseguire, in caso di intervenuto scioglimento della società, ancorché non formalmente accertato, una gestione "conservativa" e non "imprenditoriale" della società, disponendo che quando è accertata la responsabilità degli amministratori, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore é cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si é verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484 c.c., detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. La nuova norma ha recepito l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale occorre correttamente individuare il danno che si ricollega alla particolare ipotesi di responsabilità costituita dall'avere l'amministratore protratto l'attività in presenza di una causa di scioglimento senza avvedersi della perdita del capitale sociale, individuandolo nel c.d. criterio della differenza dei patrimoni netti sia pure contemperato dall'applicazione concorrente del criterio equitativo, al fine di rispettare il nesso di causalità tra il comportamento illegittimo e la produzione del danno; il dato iniziale - costituito dal patrimonio netto alla data del verificarsi della causa di scioglimento – risulta, infatti, comprensivo anche delle perdite causate dalla gestione precedente al verificarsi della causa di scioglimento che, in tal modo, non vengono poste a carico della gestione dell'amministratore del quale viene valutato il comportamento. Il meccanismo di liquidazione del "differenziale dei netti patrimoniali", di cui all'art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dall'art. 378, comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019, c.d. codice dell'impresa (CCII), è applicabile, in quanto latamente processuale, anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di detta norma, atteso che essa stabilisce non già un nuovo criterio di riparto di oneri probatori, ma un criterio, rivolto al giudice, di valutazione del danno rispetto a fattispecie integrate dall'accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell'integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società, salva la deduzione e individuazione di elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto.

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Della responsabilità degli amministratori: natura dell’azione proposta dal curatore della liquidazione giudiziale, onere della prova a Business Judgment Rule
L’azione di responsabilità proposta dal curatore della liquidazione giudiziale ex art. 255 c.c.i.i. contempla tanto l’azione sociale di responsabilità, quanto...

L’azione di responsabilità proposta dal curatore della liquidazione giudiziale ex art. 255 c.c.i.i. contempla tanto l’azione sociale di responsabilità, quanto l’azione dei creditori, la prima di natura contrattuale e la seconda di natura extracontrattuale. Ai fini del riparto dell’onere della prova, il curatore può avvalersi del più favorevole regime previsto per l’azione sociale di responsabilità, che impone alla società l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti.

All’amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità verso la società di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell’amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società. Tuttavia, l'insindacabilità del merito delle scelte di gestione trova un limite nella ragionevolezza delle stesse, da valutarsi ex ante secondo i parametri della diligenza del mandatario, tenendo conto dell'eventuale mancata adozione da parte degli amministratori delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per quel tipo di scelta e della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, di talché, una volta verificatane l'irragionevolezza, gli amministratori rispondono dei danni conseguenti alla cagionata insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le ragioni del ceto creditorio.

L’art. 2467 cc prevede la postergazione del credito del socio relativo ad un finanziamento concesso in condizioni di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o laddove sarebbe stato ragionevole un conferimento. I finanziamenti costituiscono, dunque, prestiti la cui postergazione opera automaticamente, per cui il credito del socio non è esigibile in presenza di una delle situazioni previste dal secondo comma dell'art. 2467 c.c., con un impedimento (solo temporaneo) alla restituzione della somma mutuata. La società e, per essa, l'organo amministrativo può, ed anzi deve rifiutare il rimborso del prestito, sino a quando non siano venute meno le predette condizioni, ossia fino a che non sia stato superato lo squilibrio patrimoniale e, quindi, la situazione di rischio per i creditori sociali che ne discende e che la norma pone a fondamento della regola di postergazione.

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