La scissione societaria rientra nel genus delle c.d. operazioni straordinarie e, a differenza della fusione, realizza un fenomeno circolatorio e, in ultima analisi, di frammentazione del patrimonio aziendale, con possibili effetti anche sulla sfera dei terzi creditori. Di conseguenza, il legislatore ha previsto dei meccanismi di tutela dell’effettività della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. che operano sia ex ante che ex post l’operazione di scissione. La tutela ex ante si concretizza nel diritto di opposizione di cui all’art. 2503 c.c., a cui rinvia l’art. 2506 ter, comma 5, c.c., per cui la scissione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall’ultima delle iscrizioni previste dall’art. 2502-bis e che i creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Trattasi di una forma di tutela reale che opera come mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale della società interessata dalla scissione nel caso in cui l’operazione posta in essere preveda una suddivisione patrimoniale non proporzionata e potenzialmente lesiva per i creditori. La tutela ex post, invece, si concretizza nel vincolo di solidarietà passiva ex art. 2506 quater comma 3 c.c., il quale stabilisce che ciascuna società è solidamente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.
In sede di opposizione alla scissione non basta al creditore dedurre genericamente una riduzione della garanzia patrimoniale, dovendo piuttosto egli fornire elementi idonei a sostenere l’esistenza di una effettiva probabilità che l’operazione – anche alla luce di una valutazione complessiva delle caratteristiche e degli effetti della stessa su un piano patrimoniale, economico e finanziario – possa arrecare un pregiudizio, non necessariamente attuale ma anche solo potenziale, al soddisfacimento del proprio credito. Tale rischio deve essere valutato considerando che il creditore opponente è creditore della società scindenda, quindi valutando, da un lato, le possibilità di soddisfacimento del credito avendo come riferimento le garanzie economico-patrimoniali che offre tale società prima ed indipendentemente dalla scissione e, dall’altro, le garanzie che offrirebbe, dopo la scissione, la società che rimarrebbe (la scissa) o diverrebbe (la beneficiaria) debitrice.
Posto che né la disciplina codicistica delle società di persone, né quella della società a responsabilità limitata prevedono la redazione di un atto organizzativo separato dal contratto sociale o dall’atto costitutivo, non può ravvisarsi alcuna lacuna nella disciplina normativa della s.r.l. con riferimento allo statuto, posto che le “norme relative al funzionamento della società” costituiscono, in tale tipo societario, contenuto necessario dell’atto costitutivo, comunque sia formalmente denominato l’atto che le contiene. Nemmeno sono ravvisabili lacune normative con riferimento ancora più specifico alle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, posto che l’art. 2479 comma 2 n. 4) riserva alla “competenza dei soci … le modificazioni dell’atto costitutivo” ed il successivo comma 4 prescrive che in ogni caso le decisioni dei soci concernenti modificazioni dell’atto costitutivo debbono essere adottate previa convocazione di tutti i soci, ancorché la deliberazione possa essere adottata, in assenza di diversa disposizione dell’atto costitutivo, dalla maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale.
L'art. 2500-ter c.c. deve essere interpretato restrittivamente, in quanto si riferisce alla sola trasformazione della società, ma non anche alle ulteriori modifiche dell’atto costitutivo non necessitate dalla trasformazione stessa. Pertanto, l’approvazione, in occasione della delibera di trasformazione di una società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata, di un ‘nuovo’ statuto sociale contenente previsioni non corrispondenti alle previsioni dei precedenti patti sociali, seppur ragionevolmente funzionali alla trasformazione, non è soggetta alla regola di maggioranza di cui all’art. 2500-ter c.c., bensì all’unanimità.
Nella scissione tipica le azioni o quote delle società risultanti da tale operazione (scissa e beneficiaria) sono attribuite ai soci in misura proporzionale alla loro partecipazione originaria. Costituiscono eccezioni a tale principio la scissione non proporzionale e la scissione asimmetrica. La prima è disciplinata dal secondo periodo del comma 4 dell’art. 2506 bis c.c., e si concretizza ogni qualvolta il progetto di scissione preveda una assegnazione ai soci in misura non proporzionale, senza che tale disparità di trattamento sia interamente compensata con conguagli in denaro. La scissione asimmetrica è invece disciplinata dal secondo periodo del comma 2 dell’art. 2506 c.c., il quale prevede che con il consenso unanime dei soci sia possibile non assegnare ad alcuni di essi partecipazioni in una delle società beneficiarie, ma partecipazioni della scissa.
Ove la scissione di una società sia eseguita nell’ambito di più ampie intese pattuite tra i soci per la sistemazione di un complesso fascio di rapporti che coinvolgono anche, ma non solo, la società scissa, la rinunzia al conguaglio prevista dall’atto di scissione non comporta automaticamente la rinunzia alle ulteriori pretese economiche derivanti dai predetti accordi tra i soci.
In tema di sequestro conservativo richiesto in via cautelare nell’ambito di un’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. avverso una pluralità di atti dispositivi (tra cui scissione societaria, costituzione di usufrutto e cessione di ramo d’azienda), il giudice deve verificare, oltre al fumus del credito, la sussistenza di un periculum in mora concreto e attuale, consistente nel pericolo che il patrimonio del debitore non resti sufficiente a garantire la soddisfazione del creditore nel tempo necessario allo svolgimento del giudizio di merito; è legittimo il rigetto dell’istanza cautelare quando, alla luce dei bilanci e della documentazione contabile, il patrimonio e l’operatività della società debitrice risultano idonei a garantire i creditori, non emergendo alcun concreto rischio di dispersione della garanzia patrimoniale.
In materia di scissione societaria, l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta dal creditore avverso gli atti di assegnazione rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, trattandosi di giudizio relativo a un atto tipico dell’organizzazione societaria, idoneo ad incidere sulla garanzia patrimoniale del creditore, ferma la competenza del tribunale fallimentare ove l’azione sia esercitata dagli organi della procedura concorsuale ex art. 66 l.fall.
In tema di scissione parziale, la presenza di un patto di manleva che tiene indenne la società beneficiaria “da eventuali sopravvenienze passive non riportate nella situazione patrimoniale di riferimento presa a base per la determinazione dei rapporti di cambio” non esclude che la garanzia prestata dalla società scissa copra anche le mere insussistenze passive, quali la sopravvenuta inesigibilità di un credito correttamente appostato a bilancio. Infatti, nonostante l’espressione “sopravvenienze passive” si riferisca stricto sensu a costi sopravvenuti dopo il closing dell'operazione non contemplati nella situazione patrimoniale assunta a parametro determinativo dei rapporti di cambio, in difetto di ulteriori specificazioni l’ambito di operatività della predetta clausola di garanzia si estende anche a quelle passività emergenti in seguito alla riduzione o alla scomparsa di elementi dell'attivo patrimoniale.
La responsabilità solidale sussidiaria delle società coinvolte nella scissione di cui all'art. 2506-quater, comma 3 c.c. va circoscritta "nei limiti del valore effettivo" e non "del valore contabile" del patrimonio netto ad esse assegnato o rimasto e una revisione delle poste di bilancio al fine di individuare il "valore effettivo" può essere operata esclusivamente quando il patrimonio reale sia superiore a quello dichiarato in bilancio dato che, unicamente in tal caso, la limitazione dell'art. 2506-quater, ultimo comma c.c. finirebbe per ridurre la garanzia complessiva offerta ai creditori. Conseguentemente, posto che l'approvazione del bilancio di fusione ha valore confessorio, senza che siano invocabili i limiti della revocabilità posti dall'art. 2732 c.c., non è ammissibile una tale revisione quando il patrimonio netto reale sia inferiore al dichiarato, dovendo i creditori poter fare affidamento sui dati dichiarati in bilancio dalle società partecipanti alla scissione.
In tema di scissione, delle obbligazioni gravanti sui beni oggetto delle poste patrimoniali interessate dall’operazione risponde sempre il soggetto cui, per effetto della stessa, esse siano state attribuite; ai sensi dell’art. 2506-quater, terzo comma, cod. civ., per l’eventualità che le obbligazioni insistenti sui beni costituenti le predette poste non siano state adempiute dall’attributario, alla responsabilità di quest’ultimo si affianca in via solidale la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nell’operazione, sia che i beni oggetto delle predette obbligazioni siano rimasti nel patrimonio della scissa, sia che siano confluiti nei soggetti di nuova istituzione i quali ultimi, tuttavia, rispondono dell’originaria obbligazione solo nei limiti del patrimonio netto assegnato per effetto della scissione medesima, laddove integralmente responsabile rimane solo la società originariamente obbligata al momento dell’assunzione dell’obbligazione in epoca precedente alla scissione.
In tema di scissione, ai fini dell’invocazione del regime di responsabilità solidale parziale di cui all’art. 2506-quater, terzo comma, cod. civ., il creditore non ha alcun onere di esperire preventivamente le altre forme di tutela previste dall’ordinamento nel procedimento di scissione di talché, ai fini dell’invocazione del meccanismo di solidarietà previsto dalla citata norma, è del tutto irrilevante che il creditore abbia o meno proposto opposizione al procedimento di scissione, atteso che in nessuna parte della normativa applicabile è previsto un siffatto effetto condizionante.
E' onere di ciascuna delle società partecipanti alla scissione dimostrare in giudizio l'ammontare del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto quale fatto parzialmente impeditivo della pretesa altrui.
Non può essere considerata una domanda nuova l'estensione delle domande alle società neo costituite per effetto della scissione nell’ipotesi di accertato esercizio dell’azione fondata sulla responsabilità solidale ex art. 2506-quater, terzo comma, c.c.
L'opposizione alla fusione, ai sensi dell'art. 2503, comma 2, c.c., è uno strumento preventivo concesso ai creditori sociali per impedire che questi possano ricevere dalla fusione un pregiudizio alla loro aspettativa di soddisfazione del credito. Sono legittimati a opporsi alla fusione i titolari di un diritto di credito, la cui fonte risiede in un fatto costitutivo già realizzatosi alla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese o della pubblicazione del progetto di fusione, ex art. 2501ter, comma 3, c.c.
In fase cautelare, il pregiudizio alle ragione creditorie del creditore opponente deve essere bilanciato con l'eventuale: a) incertezza del credito stesso; b) esistenza di altri debitori solidali; c) maturazione di eccedenze finanziarie, sulla base delle proiezioni dei flussi di cassa, ritenute idonee a fronteggiare i vari debiti della società derivanti dalla fusione.
La scrittura privata con cui i soci assumono personalmente delle obbligazioni nell'ambito di una suddivisione di rami aziendali, da operarsi per il tramite di scissione parziale asimmetrica, cui la scrittura privata è collegata, non attribuisce alcun diritto di credito alle società partecipanti alla scissione (ma non alla scrittura privata) nei confronti dei soci paciscenti.
L’azione revocatoria della scissione avanzata ex art. 2901 c.c. dai creditori sociali è ammissibile in ragione dell’effetto traslativo che connota l’atto di scissione (parziale o totale) della società, il quale, determinando l’assegnazione di tutto o di parte del compendio immobiliare della società scissa in capo alla beneficiaria, realizza un vero e proprio atto di disposizione patrimoniale della società debitrice, come tale rientrante nella nozione di atto idoneo a pregiudicare le ragioni dei creditori, poiché incidente sulle garanzie patrimoniali di questi ultimi.
L’art. 2510 bis c.c. sancisce il principio per cui il trasferimento all’estero della sede statutaria comporta una operazione di trasformazione transfrontaliera e internazionale (come è da ritenere quella di trasferimento della sede in Egitto, paese non UE); l’operazione di trasformazione va attuata seguendo il procedimento stabilito dal D.lgs 19/2023, artt. 6 segg cui fa seguito la pubblicità di cui all’art. 14; in particolare l’art 14 D lgs 19/2023 dispone che per la società sottoposta a trasformazione transfrontaliera la decisione di trasformazione è depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese dove ha sede la società entro trenta giorni dall’attestazione di espletamento del controllo di legalità; questo articolo si applica anche alle operazioni internazionali, tra cui le trasformazioni internazionali, in virtù del disposto dell’art 4 comma 2 del D Lgs 19/2023. Non è dunque consentito il trasferimento della sede all’estero senza un procedimento di trasformazione.
La mancata previsione normativa dell'organo assembleare nelle società di persone non comporta che ne sia vietata la costituzione e che sia preclusa ai soci, allorquando debbano esprimere il proprio 'consenso' nelle materie di cui agli artt. 2252, 2275, 2301, 2257, comma 2; 2258, comma 2; 2322, co. 2, c.c., la possibilità di riunirsi in assemblea per deliberare appunto, così come richiesto dai detti articoli, all'unanimità ovvero a maggioranza. Tale facoltà rimessa ai soci non è impedita dall’assenza di una normativa ad hoc sulla società di persone sulle modalità di raccolta del consenso (pur contemplandosi il criterio della maggioranza, per teste o quote di interessi o in alternativa il criterio dell’unanimità) e dalla mancata previsione tra gli organi sociali dell’assemblea, chiamata ad esprimere la volontà dei soci. Pertanto, in alternativa alla raccolta separata delle singole manifestazioni di volontà, i soci possono decidere di adottare una delibera formale, sia che il metodo collegiale sia previsto con clausola statutaria, sia che i soci ritengano di adottarlo in via estemporanea. La disciplina applicabile, in via analogica, alla delibera invalida, è da rinvenirsi negli artt. 2377 e ss e non invece nei principi generali sulle patologie dei negozi plurisoggettivi.
In termini generali, deve osservarsi che l’art. 2500 ter cc introduce una deroga rilevante all’art. 2252 cc, posto che consente ai soci di società di persone, salvo che non sia diversamente previsto da disposizione del contratto sociale, di provvedere alla trasformazione con decisione presa a maggioranza, benché la trasformazione rientri nel novero delle decisioni che integrano una indubbia modificazione del contratto sociale. Di detta deroga al principio generale non può che darsi applicazione restrittiva alla sola delibera di trasformazione, non essendo consentito applicarsi il principio maggioritario anche per le modifiche statutarie che certamente non siano necessitate dal tipo societario prescelto. La deroga al principio dell’unanimità dei consensi non può estendersi ad ogni modifica statutaria meramente occasionata dalla trasformazione, in quanto, se è vero che il potere di trasformare la società dà di regola il diritto a riscriverne lo statuto, deve a contrario ritenersi che, quando ad una determinata maggioranza sia stato dato il solo potere di decidere della trasformazione, detto potere non contempli anche quello di modificare le clausole statutarie del vecchio tipo compatibili con il nuovo.
L’iscrizione al Registro delle Imprese della delibera di trasformazione osta alla declaratoria di invalidità di detta delibera, ma non sottrae invece al sindacato giudiziale le eventuali decisioni contestuali, adottate quindi prima dell’efficacia della trasformazione medesima, di modificazione del contratto sociale. E' infatti da escludere che l’iscrizione possa avere efficacia sanante di deliberazioni di modifiche statutarie che non sono rese necessarie dalla trasformazione, ma che sono da questa meramente occasionate, non ricorrendo, infatti, alcuna esigenza di stabilizzazione degli effetti di tali modifiche, ininfluenti sull’organizzazione del nuovo tipo societario, con la conseguenza che esse non possono ritenersi comprese nella nozione di atto di trasformazione in senso stretto che l’art. 2500 bis c.c. contempla.